TRIB
Sentenza 30 gennaio 2025
Sentenza 30 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Fermo, sentenza 30/01/2025, n. 35 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Fermo |
| Numero : | 35 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G.N.R. 1266/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FERMO
SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica ed in persona del Giudice Dott.ssa Lucia Rocchi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in I grado iscritta al N° 1266 del Ruolo Generale dell'anno 2022, trattenuta in decisione alla udienza del 3/10/2024, scaduti in data 23/12/2024 i termini di cui all'art. 190 c.p.c., promossa da:
AVV. VILLA GIUSEPPE (C.F. ), costituito in giudizio personalmente ex C.F._1 art. 86 c.p.c.;
- attore -
CONTRO
, (C.F. ) - in proprio e nella qualità di Controparte_1 C.F._2 genitore esercente la responsabilità sulla figlia e di tutore del figlio - CP_2 Controparte_3 rappresentata e difesa dall'Avv. Massimo Monaldi giusta procura depositata telematicamente in allegato alla comparsa di costituzione e risposta;
- convenuta -
***
OGGETTO: “prestazione d'opera professionale”
***
1
CONCLUSIONI
All' udienza del 3/10/2024 le parti hanno precisato le conclusioni come segue:
AVV. GIUSEPPE VILLA, “precisa le conclusioni riportandosi a quelle rassegnate nell'atto introduttivo e nella prima memoria ex art. 183 c.p.c., chiedendo assegnarsi i termini ex art. 190 c.p.c.” ; vengono riportate di seguito le conclusioni richiamate “Voglia il sig. giudice istruttore, in funzione di giudice unico, accogliere la domanda e per l'effetto: 1) accertato e dichiarato che tra le parti in causa è stato concluso un contratto d'opera professionale, in virtù del quale l 'avv. Giuseppe Villa ha assunto la rappresentanza e la difesa processuale nonché stragiudiziale della sig.ra in proprio, nonchè quale esercente la responsabilità genitoriale sulla Controparte_1 minore e quale tutore di nei procedimenti di cui in narrativa;
2) condannare la CP_2 Controparte_3 convenuta al pagamento di tutti i compensi professionali sino a oggi maturati dall'avv. Giuseppe Villa, per le prestazioni legali, in ambito civile, giudiziale e stragiudiziale, eseguite nell'interesse della sig.ra Controparte_1 nella qualità specificata, nella misura di € 79.236,00 (settantanovemi laduecentotrentasei\00), oltre spese vive e oneri di legge, a detrarsi l'acconto percepito, salvo quella meglio benvista, all'esito delle risultanze probatorie, che si chiede ammettere espressamente, e per un valore comunque rientrante nello scaglione da € 52.000,00 a €.260.000,00. Il tutto con interessi moratori al tasso legale ex D.Lgs .vo 231\2002 e successive modificaz. e integraz., dal giorno di maturazione di ogni singolo credito sino al soddisfo”.
Per , il difensore “precisa le conclusioni riportandosi a quelle rassegnate nella Controparte_1 comparsa di costituzione e risposta (con domanda riconvenzionale)”; vengono riportate di seguito le conclusioni richiamate “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione: - rigettare la domanda così come avanzata dall'attore, perché infondata in fatto e in diritto;
- accertare quanto spettante all'Avv.
Villa per l'effettiva attività svolta in favore della convenuta in proprio, della convenuta quale esercente la responsabilità genitoriale sulla minore e della convenuta quale tutore di secondo i parametri di CP_2 Controparte_3 legge;
- In via riconvenzionale: accertare e dichiarare la responsabilità professionale dell'Avv. Villa, con conseguente danno in capo alla convenuta pari a tutte le spese, esborsi, e pagamenti necessari o di fatto funzionali per la gestione delle questioni (non autorizzate) in favore dei figli, come esposte e descritte in superiore narrativa, o in quella diversa maggiore o minore somma che sarà accertata in corso di causa e per l'effetto attribuire alla stessa la relativa compensazione di dare /avere tra le rispettive domande;
- Con riserva di proporre azione di querela di falso in ordine al documento allegato all'atto di citazione (allig. 19), per non essere conforme al vero, laddove parte attrice confermi la volontà di avvalersene in giudizio. - Con vittoria di spese e compensi di lite”.
2 FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione, notificato in data 27/7/2022, l'Avv. Villa Giuseppe ha convenuto in giudizio chiedendone la condanna al pagamento della somma di euro Controparte_1
79.236,00 oltre accessori di legge ed interessi legali - a titolo di compenso per prestazioni professionali svolte in sede giudiziale e stragiudiziale nell'interesse della stessa (sia in proprio, che nella qualità di genitore esercente la responsabilità sulla figlia minorenne e di tutore CP_2 del figlio ). Controparte_3
A sostegno della domanda parte attrice ha dedotto che:
− nell'ambito di un rapporto professionale pluriennale, l'Avv. Villa ha difeso CP_1 in plurime vicende, svolgendo nel relativo interesse attività sia giudiziale che
[...] stragiudiziale ed in particolare:
1. l'avv. Villa ha assistito con riguardo alla regolamentazione dei Controparte_1 rapporti con “con l'ex compagno Avv. NZ NG in relazione alla figlia minorenne in particolare, l'Avv. Villa oltre ad incontrare EN NZ CP_2 presso il proprio studio e tenere contatti con il relativo difensore, ha redatto una scrittura privata “nella quale erano indicate le condizioni di affido della minore” (mai sottoscritto tra le parti), ha redatto l'atto di querela sporta in data 21/7/2016 da nei confonti del ed ha assistito quest'ultima nel Controparte_1 CP_2 giudizio RG n. 284/2016 V.G. avviato dinanzi al Tribunale per i Minorenni delle
AR per l'affidamento della minore ai Servizi Sociali (giudizio nell'ambito del quale l'Avv. Villa si è costituito con memoria datata 8/7/2016, ha formulato istanza ex 336 bis c.c. in data 11/7/2019 e partecipato all'ascolto della minore il 19/7/2016); inoltre, successivamente all'estinzione del predetto giudizio per il sopravvenuto decesso di
EN NZ, ha assistito in via stragiudiziale nei Controparte_1 confronti della nonna paterna per la regolamentazione del diritto di visita della stessa alla minore (redigendo la pec del 27/4/2017). In relazione a tali attività è dovuto sulla base del DM 55/2014 un compenso di euro 12.543,00 (di cui euro 3.375,00 per la fase di studio ai valori medi, euro 2.227,00 per la fase introduttiva del giudizio ai valori medi ed euro 6.941,00 per la fase istruttoria ai valori minimi);
2. parte attrice ha poi assitito “in tutte le attività propedeutiche e Controparte_1 connesse all'apertura della successione” di NZ EN;
in particolare l'Avv. Villa si è occupato “dell'apposizione (e rimozione dei sigilli), della ricognizione dell'asse […] ricostruzione dei debiti”, della ricerca dei soggetti con cui il aveva avuto rapporti di CP_2
3 debito/credito (con invio di diffide stragiudiziali), nonché della “gestione e riconsegna dei fascicoli” dello studio professionale del dei contatti con gli ex clienti e della CP_2 gestione dei dipendenti;
in tale contesto l'Avv. Villa è anche subentrato in rappresentanza degli eredi del nel procedimento civile RG 1587/2015 CP_2 incardinato dinanzi alla Corte d'Appello di Ancona per l'accertameno di un credito professionale vantato dal successivamente alla nomina di un curatore CP_2 dell'eredità l'attività dell'Avv. Villa è proseguita con la proposizione del “ricorso alla
Cassa forense per chiedere […] l'assegnazione del trattamento pensionistico”. Per lo svolgimento di tutte tali attività in data 24/10/2016 l'Avv. Villa e hanno Controparte_1 sottoscritto una scrittura privata al cui art.
4.1 hanno previsto che “il compenso dell'Avv.
Giuseppe Villa per l'attività iniziale compiuta dal professionista, dal decesso di NZ EN alla sottoscrizione del presente contratto, consistita nelle formalità necessarie ad accettare l'eredità con beneficio di inventario, sopralluoghi, apposizione e rimozione di sigilli, inventario direttamente presso gli immobili siti in Porto Sant' Elpidio e CINO AR, esame dell'intera situazione patrimoniale del de cuius, sia liquidato in € 30.000,00, parametrato ai criteri giudiziali di cui al
D.M. 55\2014 per liti di valore indeterminabile di particolare importanza e complessità”, all'art.
4.2 che “per la liquidazione dello studio professionale e sino alla sua totale dismissione, all'avvocato
[spetta] un compenso forfetario di €.100.000,00, oltre oneri di legge”, e nei successivi punti hanno determinato ulteriori compensi per le altre attività che il professionista avrebbe compiuto (stabiliti per l'attività giudiziale in base al D.M. 55\2014). Risulta pertanto dovuta all'Avv. Villa per la complessiva attività prestata sino alla data della scrittura
24/10/2016 la somma di euro 30.000 oltre accessori di legge, come prevista contrattualmente, nonché i seguenti ulteriori compensi per le attività successive : a)
“Sopralluogo e inventario presso gli immobili di (Artt. 1 - 3 e 18 - 27 Parte_1
D.M. 55/2014)” euro 5.870,00; b) “Trasferta in con UF. Giud. Dott. Parte_1 ssa d'Elena (ex art .
4.7 del contratto)”euro 400,00; c) “Atti di diffida e messa in mora Per_1 verso gli occupanti i suddetti immobili ( , Controparte_4 CP_5 Controparte_6 CP_7
CP_
, , ” euro 1.400,00 (oltre ad euro 238,27 per “spese esenti
[...] CP_9 CP_10
- marca da bollo atto stragiudiz. e notifica”); d) “Denuncia–querela c/ St ZI euro CP_4
400,00; e) “Trattativa con Banca Popolare di Bari e n.3 incontri c/o Filiale Chiaravalle” euro
900,00: f) “Trattativa con ED t e n.1 appuntamento c/o Fi liale CINO AR” euro
300; g) “Gestione Studio EN sino a nomina curatore (a titolo esemplificativo e non esaustivo: restituzione fascicoli, Esame posizioni creditizie dello Studio e Aper tura Cassaforte, gestione posizione Emanuela di TO, commercialista e consulente del lavoro)” euro 10.000
4 (compenso ridottto rispetto alla somma di euro 100.000,00 contrattualmente prevista e proporzionato all'attività effettivamente svolta sino alla revoca del mandato anticipata rispetto alla scadenza pattuita); h) “Proc. Civ. n. 1587\15 R.G. Corte di Appel lo di Ancona” euro 2.900,00;
3. l'Avv. Villa ha, poi, svolto nell'interesse di “attività per escussione Controparte_1 della polizza assicurativa contratta dal de cuius con la soc. Controparte_11
(consistita nello studio della pratica, nello scambio di comunicazioni con la compagnia assicurativa e nell' “accesso al fascicolo aperto presso la Procura della Repubblica di MO”) - attività per la quale è dovuto ai sensi del DM 55/2014 il compenso di euro 2.160,00 oltre accessori di legge;
4. l'Avv. Villa ha inoltre svolto attvità stragiudiziale nell'interesse di (di Controparte_3 cui la madre è tutore), consistita nello scambio di Controparte_1 corrispondenza e svolgimento di incontri con i responsabili delle strutture sanitarie al fine di “rappresentarne i diritti e le necessità presso le strutture sanitarie, pubbliche e private e\o convenzionate, che lo seguivano”) – attività per la quale ha diritto a percepire ai sensi del
DM 55/2014 un compenso di euro 1.148,00 (oltre ad euro 21,00 per “Spese esenti
(lettere racc. a\r)”;
5. l'Avv. Villa ha svolto inoltre attività di rappresentanza di (quale Controparte_1 tutore di ) nel procedimento iscritto al R.G. 363/2011 V.G. del Controparte_3
Tribunale di MO di autorizzazione “alla vendita di un titolo del valore di €.54.000,00, stante il rendimento negativo lordo a scadenza” (giudizio nel corso del quale è stata svolta
CTU) - attività per la quale ha diritto ai sensi del DM 55/2015 ad un compenso pari ad euro 3.170,00 oltre accessori di legge;
6. ancora, a seguito del provvedimento di liquidazione dei compensi spettanti al CTU nel giudizio sopra citato, – l'Avv. Villa ha rappresentato e difeso la cliente nel procedimento iscritto al RG 252/2019 del Tribunale di MO (avviato al fine di ottenere una riduzione dell'importo liquidato al CTU, poi effettivamente disposta dal giudice con provvedimento del 7/6/2019) – attività per la quale ai sensi del D.M.
55/2015 è dovuto un compenso pari ad euro 1.245,00 (oltre ad euro 19,08 per “spese esenti per notifica ricorso”);
7. l'Avv. Villa ha inoltre assistito nel giudizio di opposizione ex art. Controparte_1
615 c.p.c. iscritto al R.G. 290/2020 del Tribunale di Macerata proposto da Parte_2
avverso l'atto di precetto (redatto anch'esso dall'Avv. Villa) notificatogli dalla
[...] per crediti a titolo di mantenimento in favore della coniuge e del figlio;
nel CP_1
5 corso di tale giudizio il professionista ha rappresentato anche Controparte_1 nella fase di reclamo (iscritto al RG 2526/2020 del , proposto Controparte_12 da avverso l'ordinanza con cui il Tribunale di Macerata ha respinto Parte_2
l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo. Con riguardo a tale complessiva attività il difensore ha diritto a percepire per la redazione dell'atto di precetto euro 225,00 (oltre euro 23,50 per spese di notifica), per il giudizio di opposizione euro 1.615,00 (calcolato in base al DM 55/2014 sul valore da “
5.201 a
26.000” in base ai parametri medi della fase di studio ed introduttiva) e per la fase di reclamo euro 1.585,00 (calcolato in base ai parametri medi per fasi di studio e introduttiva);
− nel corso del rapporto in data 11/3/2021 ha revocato il mandato Controparte_1 all'Avv.Villa, il quale ha provveduto all'invio in data 3/8/2021 della richiesta di pagamento dei compensi – contestata dalla cliente;
− il professionista ha quindi agito nel presente giudizio per la condanna di CP_1 al pagamento della somma ancora dovuta di euro 79.236,00 oltre accessori di legge -
[...] dal cui importo va detratta la somma di euro 1.822, 36 già versata da a Controparte_1 titolo di acconto (di cui alla fattura n. 7/2016).
2. In data 9/11/2022 si è costituita in giudizio la convenuta (anche in Controparte_1 qualità di genitore esercente la responsabilità sulla figlia e di tutore del figlio CP_2 CP_3
), la quale – senza contestare l'incarico conferito all'Avv. Villa anche nell'interesse dei figli –
[...] ha chiesto il rigetto della domanda di parte attrice eccependo l'eccessività delle somme domandate e proponendo domanda riconvenzionale di condanna dell'avvocato per responsabilità professionale.
In particolare, con specifico riferimento alle singole attività professionali per le quali l'attore ha domandato il compenso, la convenuta ha dedotto che:
1. quanto all'attività giudiziale e stragiudiziale svolta in relazione al procedimento iscritto al RG
284/2016 V.G. del Tribunale per i Minorenni delle AR, il compenso richiesto dal professionista è eccessivo rispetto all'attività effettivamente svolta nel breve periodo intercorso tra il lugio 2016 e l'estinzione del giudizio (dichiarata per morte del coniuge avvenuta in data 8/10/2016) - avendo lo stesso richiesto il compenso in base a parametri errati, nonché tenendo conto della fase istruttoria di fatto mai svolta, come attestato nell'atto introduttivo dallo stesso professionista (il quale, peraltro, in via stragiudiziale si è limitato ad inoltrare una missiva alla nonna paterna di ed a intrattenere una Controparte_2 corrispondenza con il difensore della controparte, essendo state le denunce-querele “sporte autonomamente” dalla;
CP_1
6 2. quanto “all'attività successiva alla apertura della successione di NZ NG l'Avv. Villa è stato incaricato di difendere la solo nella fase di accettazione dell'eredità con beneficio di CP_1 inventario della minore, mentre “le attività inerenti la pubblicazione del testamento e l'individuazione dell'asse ereditario” sono state curate dall'esecutore testamentario Notaio con Per_2 riguardo alla fase successiva all'apertura della successione l'Avv. Villa ha invitato
[...]
a sottoscrivere plurime “procure speciali alle liti” prive di data e del riferimento alla CP_1 procedura, senza fornire adeguata informativa alla cliente (ad eccezione dell'informativa in data 19/4/2018 con è stata comunicata la nomina di un curatore dell'eredità); in tale contesto è stata sottoscritta anche la scrittura privata determinativa del compenso spettante all'avvocato, la quale oltre ad essere datata 24/10/2016 (nonostante sia stata in realtà sottoscritta solo nel maggio 2017) non può ritenersi vincolante tra le parti, contenendo clausole abusive in danno della clente (ivi inclusa quella determinativa del compenso, perché sproporzionato rispetto all'attività svolta) - fermo l'obbligo del professionista di dare prova delle prestazioni eseguite al fine di ottenere il pagamento del compenso;
3. quanto “all'attività per escussione della polizza assicurativa contratta dal de cuius NZ EN con la soc. ”, il compenso richiesto è eccessivo essendo stata l'attività Controparte_11 stragiudiziale limitata alla redazione di una lettera di diffida;
4. quanto “all'attività nell'interesse di , il compenso richiesto dall'Avv. Villa per Controparte_3
l'attività stragiudiziale svolta risulta eccessivo rispetto all'opera effettivamente prestata;
mentre quanto all'attività giudiziale (nei giudizi RG 363/2011 VG e 252/2019) il compenso richiesto, oltre ad essere eccessivo, non risulta dovuto, avendo ad oggetto attività “decise e volute dall'Avv. Villa il quale, pur consapevole della necessità di richiedere per ciascuna attività da compiere idonea autorizzazione al Giudice Tutelare ex art. 374 c.c. non vi provvedeva, così non permettendo alla convenuta di essere autorizzata al relativo pagamento, di cui espressamente propone domanda riconvenzionale”; riguardo a tali attività è peratnto ravvisabile una responsabilità professionale dell'avvocato;
5. anche con riguardo “all'esecuzione forzata nei confronti di Proc. civ. n. 290/2020 Parte_2
R.G. e fase di reclamo n. 2526/2020 R.G. Tribunale di Macerata” nulla è dovuto essendo emersa la responsabilità professionale del difensore il quale ha erroenamente notificato a Parte_2
atto di precetto (per la somma di euro 17.500,00 a titolo di assegno di mantenimento
[...] disposto in favore della sulla base di un titolo non più valido, perchè venuto meno CP_1 per effetto della sentenza n. 1244/2017 pronunciata dal Tribunale di Macerata in data
27/11/2017 – ragione per cui l'opposizione dallo stesso proposta è stata accolta e la convenuta è stata condannata al pagamento delle spese di lite pari ad Controparte_1
7 euro 3.647,80; rispetto a tale attività sussiste pertanto il diritto di al Controparte_1 risarcimento del danno.
Per tali ragioni parte convenuta ha domandato in via riconvenzionale di “accertare e dichiarare la responsabilità professionale dell'Avv. Villa, con conseguente danno in capo alla convenuta pari a tutte le spese, esborsi,
e pagamenti necessari o di fatto funzionali per la gestione delle questioni (non autorizzate) in favore dei figli, come esposte e descritte in superiore narrativa, o in quella diversa maggiore o minore somma che sarà accertata in corso di causa e per l'effetto attribuire alla stessa la relativa compensazione di dare /avere tra le rispettive domande”.
3. All'esito della prima udienza in data 1/12/2022 sono stati assegnati alle parti i termini di cui all'art. 183 c.p.c. Parte attrice con la propria memoria ex art. 183 co. VI n. 1 c.p.c. oltre a ad insistere nelle difese già svolte, in replica alle deduzioni avversarie ha precisato che: a) il contratto datato 24/10/2016 “era stato effettivamente predisposto nell'ottobre 2016 (la marca da bollo del 25.10.2016 in esso applicata ne era la prova più evidente), con riferimento a determinate attività, di cui la sigra aveva deciso CP_1 di avvalersi, per poi essere integrato e ratificato successivamente attaverso la sottoscrizione di parte avversaria in ogni facciata dello stesso, a dimostrazione di come quest'ultima ne avesse pienamente condiviso il contenuto in ogni suo aspetto, nessuno escluso. Il che evidenzia come il vincolo de quo fosse stato valido ed efficace a decorrere dal
24/10/2016” (cfr. p. 4 memoria 183 n.1 ) - non rilevando ai fini dell'efficacia e validità del vincolo che la sottoscrizione sia avvenuta successivamente alla data riportata nel contratto;
b) quanto alla dedotta responsabilità dell'avvocato per mancata richiesta al giudice tutelare di autorizzazione al compimento di atti di straordinaria amministrazione nell'interesse dei figli, era onere della convenuta domandare la predetta autorizzazione al Giudice Tutelare ed, in ogni caso, non risulta prodotto alla stessa alcun danno, necessario ad ascrivere una responsabilità all'avvocato; c) nessuna responsabilità
è ascrivibile al professionista anche con riguardo all'accoglimento dell'opposizione proposta da
(RG 290/2020 Tribunale di Macerata), essendo l'obbligazione dell'avvocato di mezzi Parte_2
e non di risultato. Parte convenuta con la propria memoria 183 co. VI n.1 c.p.c. ha insistito nelle difese già svolte. Le ulteriori memorie depositate non hanno determinato un ampliamento del thema disputandum. All'esito della successiva udienza del 30/3/2023 sono state rigettate le istanze istruttorie richieste dalle parti e, ritenuta la causa matura per la decisione, è stato disposto rinvio per la precisazione delle conclusioni – poi avvenuta all' udienza del 3/10/2024, all'esito della quale la causa
è stata trattenuta in decisione, con assegnazione alle parti dei termini di cui all'articolo 190 c.p.c .
4. Così ricostruito il thema disputandum e le vicende processuali intercorse, la domanda di parte attrice può essere solo parzialmente accolta nei termini meglio appersso eplicati.
Deve preliminarmente darsi atto della competenza monocratica del presente giudizio da definire con sentenza resa all'esito del rito ordinario.
8 Al riguardo va rilevato che il procedimento ai sensi dell'art. 14 del d.lgs. n. 150 del 2011 (per i giudizi aventi ad oggetto la liquidazione degli onorari spettanti agli avvocati) ha ad oggetto esclusivamente l'attività giudiziale svolta in sede civile e non anche quella stragiudiziale con la stessa non strettamente connessa (cfr. Cass. Ord. n. 4665 del 14/02/2022); la Cassazione SU 2018 ha affermato che “A seguito dell'entrata in vigore dell'art. 14 del d.lgs. n. 150 del 2011, la controversia di cui all'art. 28 della l.
n. 794 del 1942, come sostituito dal d.lgs. cit., può essere introdotta: a)con un ricorso ai sensi dell'art. 702 bis c.p.c., che dà luogo ad un procedimento sommario "speciale" disciplinato dagli artt. 3, 4 e 14 del menzionato d.lgs.; oppure:
b) ai sensi degli artt. 633 segg. c.p.c., fermo restando che la successiva eventuale opposizione deve essere proposta ai sensi dell'art. 702 bis segg. c.p.c.,integrato dalla sopraindicata disciplina speciale e con applicazione degli artt. 648,
649, 653 e 654 c.p.c. E', invece, esclusa la possibilità di introdurre l'azione sia con il rito ordinario di cognizione sia con quello del procedimento sommario ordinario codicistico disciplinato esclusivamente dagli artt. 702 bis e segg. c.p.c.”
(Cass. Sez. U - , Sentenza n. 4485 del 23/02/2018). Tuttavia, l'art. 4, comma 2, del d.lgs. n. 150 del
2011 ha fissato un rigido sbarramento per il mutamento del rito, attraverso la previsione di un termine perentorio coincidente con la prima udienza di comparizione delle parti, superato il quale è inammissibile ogni rilievo. Ed infatti la norma prevede che il rilievo deve essere sollevato “non oltre la prima udienza di comparizione delle parti”. La mancata eccezione o rilevazione d'ufficio in ordine al mutamento del rito non comporta tuttavia un'improcedibilità del giudizio, bensì che il giudizio prosegua secondo il rito originariamente incardinato. Sul punto la Cassazione in un caso analogo ha ritenuto che “poiché il mutamento del rito non era avvenuto entro la prima udienza di comparizione delle parti, il
Tribunale non poteva mutare il rito dopo che le parti avevano precisato le conclusioni e la causa era stata trattenuta in decisione. Conseguentemente, il giudizio avrebbe dovuto svolgersi nelle forme ordinarie e concludersi con sentenza, impugnabile anche per i motivi attinenti al merito, e non con ordinanza collegiale, ricorribile per cassazione per violazione di legge” (Cass. sez. 2 - , Ord. n. 186 del 09/01/2020 conforme Cassazione civile sez. II,
24/04/2023, n.10864) – fermo il principio per cui “La proposizione da parte dell'avvocato di distinte domande davanti a ciascuno degli uffici di espletamento delle prestazioni professionali senza far luogo al cumulo è meramente residuale ed è una strada percorribile soltanto se risulti in capo al creditore un interesse oggettivamente valutabile alla tutela processuale frazionata del credito” (cfr. Cass. 4247/2020 in motivazione).
5. Ciò premesso si procede di seguito all'esame dei singoli rapporti oggetto di causa per i quali è richiesto dall'attore il pagamento del compenso.
5.1. Quanto all'attività di assistenza di relativa alla regolamentazione Controparte_1 dei rapporti “con l'ex compagno, Avv. NZ EN” con riguardo alla figlia minorenne CP_2
(punto n. 1 della citazione), il professionista - pur avendo dato atto di avere non solo difeso la
[...] stessa nel giudizio n. 284/2016 V.G. avviato dinanzi al Tribunale per i Minorenni delle AR, ma anche svolto attività stragiudiziale complementare (in particolare, intrattenendo colloqui con il
9 redigendo una scrittura privata di accordo mai sottoscritta dalle parti e la querela sporta il CP_2
27/7/2016 dalla nonché inoltrando il 27/4/2017 una lettera di diffida alla nonna paterna) CP_1
– ha domandato un compenso di euro 12.543 (oltre accessori di legge) per la sola attività giudiziale svolta dinanzi al Tribunale per i Minorenni (somma calcolata in base ai parametri del DM 55/2014
“Valore della Causa: Indeterminabile di particolare importanza;
Fase di studio della controversia, valore medio: €
3.375,00; Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 2.227,00; Fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo: € 6.941,00” - cfr. p. 6 atto di citazione).
Ritenuto, in base al principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato ex art. 112 c.p.c., di dover limitare la determinazione del compenso alla sola attività giudiziale per cui lo stesso è stato domandato, va rilevato che: a) il giudizio rientra tra le controversie di volontaria giurisdizione (come emerge dal decreto emesso dal Tribunale per i Minorenni in data 20/7/2016); b) a riprova dell'attività giudiziale svolta risultano depositati esclusivamente l'atto di costituzione in giudizio (doc.
4) ed un istanza al giudice formualata in corso di causa (doc. 5) dai quali non si evidenzia la dedotta
“particolare importanza della lite”, che – dal tenore delle difese - risulta piuttosto ricondicibile allo scaglione “indeterminabile complessità media” di cui al DM 55/2014 – senza che una maggiore complessità della lite possa desumersi dalla dedotta atività stragiudiziale svolta (rispetto alla quale sono prodotte solo talune mail tra i difensori ed una scrittura privata mai sottoscritta tra le parti); c)
l'attività istruttoria in sede giudiziale risulta svolta in entità minima essendo stato il giudizio dichiarato estinto per morte di EN NZ con decreto del 29/3/2017.
Applicando pertanto i parametri – ratione temporis vigenti - di cui al DM 55/2014 in relazione ai giudizi di volontaria giurisdizione, in riferimento allo scaglione “indeterminabile- complessità media”, va riconosciuto all'avvocato un compenso pari ad euro 2.698 oltre accessori di legge.
5.2. Quanto all'attività “successiva all'apertura della successione di NZ
NG (di cui al punto n. 2 dell'atto di citazione – cfr. p. 6 ss.), l'attore – dato atto dell'avvenuta stipula tra le parti della scrittura privata di conferimento di incarico e determinazione del compenso datata 24/10/2016, nonché della sopravvenuta interruzione del rapporto anteriormente al completamento dell'incarico - ha chiesto il pagamento della somma di euro 30.000 come contrattualmente prevista per l'attività svolta sino alla data di stipula della scrittura, nonché i seguenti ulteriori compensi per l'attività successiva “a) Sopralluogo e inventario presso gli immobili di Parte_1
(Artt. 1 - 3 e 18 - 27 D.M. 55/2014) Competenza: Assistenza stragiudiziale Valore dell'Affare:
[...]
Indeterminabile di particolare importanza Compenso, valore medio: € 5.870,00 b) Trasf erta in Sannicandro
Garganico con UF . Giud. Dott . ssa Dania d'Elena (ex art .
4.7 del contrat to) (all . 12 ci t . ) € 400,00 c) Att i di diffida e messa in mora verso gl i occupant i i suddet t i im mobi l i ( , Controparte_13 CP_5 CP_6
CP_
, , , (€ 200,00X 7) (all .15 ci t ) € 1.400,00 Spese esenti -
[...] CP_7 CP_9 CP_10
10 marca da bollo atto stragiudiz. e notifica € 238,27 d) Denuncia–querela c/ St ZI (al l .21) € 400,00 CP_4
e) Trattativa con Banca Popolare di Bari e n.3 incontri c/o (dott . s sa OV t i ) Persona_3 CP_14
(al l .13 cit . ) €. 900,001; f ) Trat tat iva con ED t e n.1 appuntamento c/o Fi liale CI NO AR
(valore del debi to ED t € 60.000,00 ci rca) €. 300,00; g) Gestione Studio EN sino a nomina curatore (a titolo esemplificativo e non esaus t ivo: res t i tuzione fascicoli, Esame posizioni creditizie del lo Studio e
[...]
gest ione posizione Emanuela di TO, commerciali sta e consulente del lavoro) Ex art . 4. 2 del Persona_4 contratto, ridotto a 1\10 € 10.000,00; h) Proc. Civ. n. 1587\15 R.G. Corte di Appel lo di Ancona (ex Artt . 1 -
11 D.M. 55/2014, r ichiamato dal l 'ar t .
4.6 del cont ratto) Competenza: Corte d' Appello Valore della Causa:
Da € 5.201 a € 26.000; Fase di studio della controversia, valore medio: € 1.080,00 Fase decisionale, valore medio:
€ 1.820,00 Compenso tabellare (valori medi) € 2.900,00” (cfr. atto di citazione p. 12-14).
Al riguardo la convenuta ha eccepito l'eccessività dei compensi richiesti in relazione all'attività effettivamente svolta, ha dedotto che la scrittura di conferimento di incarico professionale e determinazione del compenso non è stata sottoscritta nella data in essa riportata (ma solo nel maggio
2017) ed ha eccepito genericamente la natura abusiva delle clausole in essa contenute (non meglio indicate), poiché espressione di squilibrio contrattuale tra il professionista ed il consumatore per l'eccessività del compenso pattuito.
Ciò premesso, non risulta contestata la circostanza per cui la scrittura di conferimento di incarico professionale e determinazione del compenso sia stata effettivamente sottoscritta solo nel maggio
2017 (sebbene vi sia riportata la data del 24/10/2016) - circostanza che tuttavia non incide sulla validità della stessa (considerato che avverso la predetta scrittura non risulta proposta querela di falso e che la data non ne è elemento essenziale - la cui prova, nei rapporti fra le parti, può essere fornita con qualsiasi mezzo, cfr. Cass. n. 1513/1964; Tribunale Milano sez. VI, 16/12/2021, n.10464;
Tribunale Torino sez. I, 27/09/2024).
Quanto alle contestazioni in merito al contenuto abusivo delle clausole di cui alla predetta scrittura privata – dato atto della genericità dell'eccezione priva di alcuno specifico riferimento alle singole clausole ritenute tali ed all'incidenza delle stesse sullo specifico credito azionato (contrariamente all'onere gravante sull'attore cfr. SU 9479/2023; Tribunale Verona 6/7/2023) – va rilevato che: a)
l'art.34 del d.lgs. n. 206/2005 al comma 2 esclude che la valutazione del carattere vessatorio attenga alla determinazione dell'oggetto del contratto o all'adeguatezza del corrispettivo dei beni e dei servizi, se tali elementi siano individuati in modo chiaro e comprensibile;
b) l'art.35 del medeimo d.lgs. dispone che le clausole proposte al consumatore per iscritto debbano sempre essere redatte in modo chiaro e comprensibile ed in caso di dubbio sul senso di una clausola prevale l'interpretazione più favorevole al consumatore.
11 Ciò premesso - considerato che l'art.
4.1. espressamente prevede, in modo sufficientemente chiaro, che “entrambe le parti convengono che il compenso per l'attività iniziale compiuta dal decesso di NZ EN alla sottoscrizione del presente contratto […] sia liquidata in euro 30.000” - la stessa va interpretata nel senso favorevole al consumatore di ricomprendervi tutte le attività svolte sino alla effettiva data di stipula della scrittura (maggio 2017 – circostanza non contestata tra le parti). Risulta pertanto dovuta, per tutta l'attività svolta dall'apertura della successine di NZ EN fino al maggio 2017 la somma di euro 30.000 oltre accessori di legge.
Irrilevante ai fini del decidere appare invece l'esame dell'abusività delle ulteriori causole oggetto della predetta scrittura, poiché quanto agli ulteriori compensi richiesti dall'Avv. Villa – per attività non ricomprese nell'art.
4.1 della scrittura – va rilevato che: a) nessun compenso è dovuto per sopralluogo e inventario presso gli immobili siti a , non risultando Parte_1
l'attività documentata (non essendo stato prodotto il doc. 14 richimato in citazione); b) nessun compenso è dovuto per attività di trasferta in , non risultando neppure Parte_1 detta attività congruamente documentata, né specificamente allegata;
c) risulta invece dovuto il compenso per l'attività di “diffida e messa in mora verso gli occupanti gli immobili” svolta successivamente al maggio 2017 (doc. 15); tuttavia avuto riguardo al fatto che le diffide documentate sono tutte identiche ed attinenti a questioni di non particolare complessità (aventi ad oggetto il mero rilascio di immobili a seguito dell'apertura della successione del il compenso va CP_2 determinato - in base al DM 55/14 in relazione ai parametri minimi per attività stragiudiziale valore
“indeterminabile-basso” - in euro
1.148 oltre accessori di legge; nulla risulta dovuto con riguardo alle spese, genericamente richieste senza alcuno specifico conteggio riscontrabile sulla base dei documenti;
d) nessun compenso appare dovuto per la denuncia-querela verso Parte_3
, risultando sporta personalmente dalla e non sottoscritta dal difensore;
e)
[...] CP_1 nessun compenso risulta dovuto per trattativa con Banca Popolare di Bari perché le mail che documentano l'attività risultano tutte intervenute fino al maggio 2017 (doc. 13); f) nessun compenso risulta dovuto per trattativa con perché le mail che documentano l'attività CP_15 risultano tutte intervenute fino al maggio 2017 (doc. 13); g) nessun compenso è dovuto per l'attività di “gestione studio NG considerato che dalla documentazione in atti gran parte dell'attività risulta svolta entro il maggio 2017 e l'ulteriore successiva attività neppure risulta adeguatamente dimostrata (non essendo il doc. 20 presente in atti); h) risulta, invece, dovuto il compenso per l'attività giudiziale svolta nel processo RG 1587/2015 dinanzi alla Corte d'Appello di Ancona - correttamente determinato in citazione in base al DM 55/2014 (scaglione “5.201 a
26.000” in applicazione dei parametri medi delle sole fasi di studio e decisionale - avendo l'avvocato
12 documentato la costituzione in corso di causa ed il deposito degli scritti conclusivi) in euro 2.900 oltre accessori di legge.
5.3. Quanto all'attività svolta nell'interesse di “per escussione della Controparte_1 polizza assicurativa contratta dal de cuius con la soc. svolta Controparte_11 successivamente al maggio 2017 (consistita nello studio della pratica e nello scambio di missive con la compagnia assicurativa, oltre all' “accesso al fascicolo aperto presso la Procura della Repubblica di MO” - doc. 37 allegato alla memoria 183 n. 2 c.p.c.), va riconosciuto il compenso richiesto di euro 2.160,00 oltre accessori di legge - determinato in base al DM 55/2014 in relazione all'attività stragiudiziale, di cui ai parametri minimi dello scaglione 52.000 – 260.000 (essendo il capitale assicurato pari ad euro 180.000).
5.4. Quanto all'attività svolta nell'interesse di a) per l'attività Controparte_3 stragiudiziale consistita nello scambio di corrispondenza ed incontri con i responsabili delle strutture sanitarie (doc. 23), va riconosciuto ai sensi del DM 55/2014 un compenso pari ad euro
1.148,00 oltre accessori di legge (corrispondente parametri minimi dello scaglione “indeterminabile- basso” per attività stragiudiziale) – nulla per spese ulteriori (richieste nella somma di euro 21,00 e non specificamente dettagluate né documentate); b) quanto all'attività di rappresentanza di
[...]
(quale tutore di ) nel procedimento iscritto al R.G. 363/2011 V.G. CP_1 Controparte_3 del Tribunale di MO per l'autorizzazione “alla vendita di un titolo del valore di €.54.000,00, stante il rendimento negativo lordo a scadenza” – la convenuta ha eccepito la mancanza di informazioni circa la necessità di autorizzazione del giudice tutelare per la proposizione del giudizio ed ha prodotto un decreto emesso dal giudice tutelare in data 14/12/2021 di rifiuto della liquidazione del compenso
“ritenuto che il mandato professionale debba ritenersi conferito dalla signora personalmente”. Vero è che CP_1 grava sull'avvocato un obbligo di preliminare informazione nei confronti del cliente, tuttavia, ai fini della configurabilità di responsabilità professionale è onere del clienete che agisca giudizialmente allegare con specificità e provare sia il danno subito che il nesso causale con la specifica condotta negligente del professionista, elementi in specie non adeguatamente allegati né dimostrati dalla convenuta. La domanda riconvenzionale svolta dalla convenuta va pertanto rigettata ed il compenso spettante all'avvocato va determinato - in base al DM 55/2014 (tenuto conto dell'attività effettivamente documentata, limitata a due sole istanze) pari ad euro 1.585 oltre accessori di legge
- determinato in applicazione dei parametri minimi per i giudizi di volontaria giurisdizione, in riferimento allo scaglione “52.000-260.000”; c) quanto all'attività svolta nel procedimento iscritto al
RG 252/2019 del Tribunale di MO (al fine di ottenere una riduzione dell'importo liquidato al
CTU - poi disposta con provvedimento del 7/6/2019) in considerazione dell'attività effettivamente documentata (limitata al ricorso ed un verbale di udienza) - ai sensi del del D.M. 55/2015 con
13 riguardo ai procedimenti cautelari “scaglione 1.100 – 5.200” (avuto riguardo al principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato ex art. 112 c.p.c.) ed in applicazione dei parametri minimi - va riconosciuto il compenso di euro 623,00 oltre accessori di legge (nulla per spese richieste nella somma di euro 19,08 non specificamente dettagluate, né documentate).
5.5. Va invece accolta la riconvenzionale svolta dalla convenuta, quanto all'attività prestata dall'Avv. Villa nel giudizio di opposizione ex art. 615 c.p.c. iscritto al R.G. 290/2020 del
Tribunale di Macerata - proposto da avverso l'atto di precetto (redatto anch'esso Parte_2 dall'Avv. Villa) notificatogli dalla per crediti a titolo di mantenimento in favore della CP_1 coniuge e del figlio - nel corso del quale il professionista ha rappresentato la anche nella CP_1 fase di reclamo in corso di causa (RG 2526/2020).
Al riguardo ha dedotto e documentato come l'atto di precetto notificato al Controparte_1
Properzi dall'Avv. Villa avesse avuto ad oggetto un titolo già scaduto – sicchè all'esito del giudizio di opposizione proposto dal Properizi con sentenza 907/2021 (all. 6 della convenuta) il Tribunale di
Macerata ha condannato alle spese. Controparte_1
Vero è che l'inadempimento del professionista non può essere desunto esclusivamente dal mancato raggiungimento del risultato utile cui mira il cliente, ma esclusivamente dalla violazione del dovere di diligenza adeguato alla natura dell'attività esercitata, tuttavia in specie considerata l'evidenza dell'avvenuta scadenza del titolo azionato con il precetto anteriormente alla notifica dello stesso
(rispetto alla quale nulla ha specificamente dedotto né eccepito l'attore), risulta dimostrata la negligenza professionale dell'avvocato cui consegue la perdita del diritto al compenso (cfr. Cass. n.
4781/2013; Cass. n. 24519/2018) e la condanna dello stesso al risarcimento del danno prodotto, liquidato pari ad euro 3.647,80 (corrispondenti alle spese di lite poste in sentenza a carico di
- quantificate in “Euro 2.500,00 oltre spese generali 15%, cap, iva e spese vive Controparte_1 documentate”).
6. Conseguentemente, ritenuta solo parzialmente fondata la domanda svolta dall'attore, va riconosciuta all'attore a titolo di compenso professionale la somma di euro 42.262,00 (da cui va detratta la somma già corrisposta di euro 1.822,56 oltre accessori di legge, di cui alla fattura n.
7/2016 pagata da a titolo di acconto). Pertanto, va Controparte_1 Controparte_1 condannata al pagamento in favore dell'Avv. Villa Giuseppe della somma di euro 40.439,44 oltre accessori di legge ed interessi a far data dalla presente domanda giudiziale.
In parziale accoglimento della domanda riconvenzionale svolta dalla convenuta va condannato l'Avv. Villa Giuseppe al pagamento in favore di della somma di euro 3.647,80 Controparte_1 oltre interessi decorrenti dalla pubblicazione della presente sentenza (considerata la natura risarcitoria del credito).
14 7. In ragione della reciproca soccombenza delle parti le spese di lite vengono integralmente compensate tra le stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale di MO definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto in I grado al n. RG
1266/2022, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, così decide:
CONDANNA al pagamento in favore dell'Avv. Villa Giuseppe della somma complessiva di Controparte_1 euro 40.439,44 a titolo di compenso professionale, oltre accessori di legge ed interessi al tasso legale a far data dalla presente domanda giudiziale;
CONDANNA
L'Avv. Villa Giuseppe al pagamento in favore di della somma di euro 3.647,80 Controparte_1 oltre interessi al tasso legale decorrenti dalla data di pubblicazione della presente sentenza;
COMPENSA integralmente tra le parti le spese di lite.
MO il 29/1/2025
Il Giudice
Dott.ssa Lucia Rocchi
15
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FERMO
SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica ed in persona del Giudice Dott.ssa Lucia Rocchi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in I grado iscritta al N° 1266 del Ruolo Generale dell'anno 2022, trattenuta in decisione alla udienza del 3/10/2024, scaduti in data 23/12/2024 i termini di cui all'art. 190 c.p.c., promossa da:
AVV. VILLA GIUSEPPE (C.F. ), costituito in giudizio personalmente ex C.F._1 art. 86 c.p.c.;
- attore -
CONTRO
, (C.F. ) - in proprio e nella qualità di Controparte_1 C.F._2 genitore esercente la responsabilità sulla figlia e di tutore del figlio - CP_2 Controparte_3 rappresentata e difesa dall'Avv. Massimo Monaldi giusta procura depositata telematicamente in allegato alla comparsa di costituzione e risposta;
- convenuta -
***
OGGETTO: “prestazione d'opera professionale”
***
1
CONCLUSIONI
All' udienza del 3/10/2024 le parti hanno precisato le conclusioni come segue:
AVV. GIUSEPPE VILLA, “precisa le conclusioni riportandosi a quelle rassegnate nell'atto introduttivo e nella prima memoria ex art. 183 c.p.c., chiedendo assegnarsi i termini ex art. 190 c.p.c.” ; vengono riportate di seguito le conclusioni richiamate “Voglia il sig. giudice istruttore, in funzione di giudice unico, accogliere la domanda e per l'effetto: 1) accertato e dichiarato che tra le parti in causa è stato concluso un contratto d'opera professionale, in virtù del quale l 'avv. Giuseppe Villa ha assunto la rappresentanza e la difesa processuale nonché stragiudiziale della sig.ra in proprio, nonchè quale esercente la responsabilità genitoriale sulla Controparte_1 minore e quale tutore di nei procedimenti di cui in narrativa;
2) condannare la CP_2 Controparte_3 convenuta al pagamento di tutti i compensi professionali sino a oggi maturati dall'avv. Giuseppe Villa, per le prestazioni legali, in ambito civile, giudiziale e stragiudiziale, eseguite nell'interesse della sig.ra Controparte_1 nella qualità specificata, nella misura di € 79.236,00 (settantanovemi laduecentotrentasei\00), oltre spese vive e oneri di legge, a detrarsi l'acconto percepito, salvo quella meglio benvista, all'esito delle risultanze probatorie, che si chiede ammettere espressamente, e per un valore comunque rientrante nello scaglione da € 52.000,00 a €.260.000,00. Il tutto con interessi moratori al tasso legale ex D.Lgs .vo 231\2002 e successive modificaz. e integraz., dal giorno di maturazione di ogni singolo credito sino al soddisfo”.
Per , il difensore “precisa le conclusioni riportandosi a quelle rassegnate nella Controparte_1 comparsa di costituzione e risposta (con domanda riconvenzionale)”; vengono riportate di seguito le conclusioni richiamate “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione: - rigettare la domanda così come avanzata dall'attore, perché infondata in fatto e in diritto;
- accertare quanto spettante all'Avv.
Villa per l'effettiva attività svolta in favore della convenuta in proprio, della convenuta quale esercente la responsabilità genitoriale sulla minore e della convenuta quale tutore di secondo i parametri di CP_2 Controparte_3 legge;
- In via riconvenzionale: accertare e dichiarare la responsabilità professionale dell'Avv. Villa, con conseguente danno in capo alla convenuta pari a tutte le spese, esborsi, e pagamenti necessari o di fatto funzionali per la gestione delle questioni (non autorizzate) in favore dei figli, come esposte e descritte in superiore narrativa, o in quella diversa maggiore o minore somma che sarà accertata in corso di causa e per l'effetto attribuire alla stessa la relativa compensazione di dare /avere tra le rispettive domande;
- Con riserva di proporre azione di querela di falso in ordine al documento allegato all'atto di citazione (allig. 19), per non essere conforme al vero, laddove parte attrice confermi la volontà di avvalersene in giudizio. - Con vittoria di spese e compensi di lite”.
2 FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione, notificato in data 27/7/2022, l'Avv. Villa Giuseppe ha convenuto in giudizio chiedendone la condanna al pagamento della somma di euro Controparte_1
79.236,00 oltre accessori di legge ed interessi legali - a titolo di compenso per prestazioni professionali svolte in sede giudiziale e stragiudiziale nell'interesse della stessa (sia in proprio, che nella qualità di genitore esercente la responsabilità sulla figlia minorenne e di tutore CP_2 del figlio ). Controparte_3
A sostegno della domanda parte attrice ha dedotto che:
− nell'ambito di un rapporto professionale pluriennale, l'Avv. Villa ha difeso CP_1 in plurime vicende, svolgendo nel relativo interesse attività sia giudiziale che
[...] stragiudiziale ed in particolare:
1. l'avv. Villa ha assistito con riguardo alla regolamentazione dei Controparte_1 rapporti con “con l'ex compagno Avv. NZ NG in relazione alla figlia minorenne in particolare, l'Avv. Villa oltre ad incontrare EN NZ CP_2 presso il proprio studio e tenere contatti con il relativo difensore, ha redatto una scrittura privata “nella quale erano indicate le condizioni di affido della minore” (mai sottoscritto tra le parti), ha redatto l'atto di querela sporta in data 21/7/2016 da nei confonti del ed ha assistito quest'ultima nel Controparte_1 CP_2 giudizio RG n. 284/2016 V.G. avviato dinanzi al Tribunale per i Minorenni delle
AR per l'affidamento della minore ai Servizi Sociali (giudizio nell'ambito del quale l'Avv. Villa si è costituito con memoria datata 8/7/2016, ha formulato istanza ex 336 bis c.c. in data 11/7/2019 e partecipato all'ascolto della minore il 19/7/2016); inoltre, successivamente all'estinzione del predetto giudizio per il sopravvenuto decesso di
EN NZ, ha assistito in via stragiudiziale nei Controparte_1 confronti della nonna paterna per la regolamentazione del diritto di visita della stessa alla minore (redigendo la pec del 27/4/2017). In relazione a tali attività è dovuto sulla base del DM 55/2014 un compenso di euro 12.543,00 (di cui euro 3.375,00 per la fase di studio ai valori medi, euro 2.227,00 per la fase introduttiva del giudizio ai valori medi ed euro 6.941,00 per la fase istruttoria ai valori minimi);
2. parte attrice ha poi assitito “in tutte le attività propedeutiche e Controparte_1 connesse all'apertura della successione” di NZ EN;
in particolare l'Avv. Villa si è occupato “dell'apposizione (e rimozione dei sigilli), della ricognizione dell'asse […] ricostruzione dei debiti”, della ricerca dei soggetti con cui il aveva avuto rapporti di CP_2
3 debito/credito (con invio di diffide stragiudiziali), nonché della “gestione e riconsegna dei fascicoli” dello studio professionale del dei contatti con gli ex clienti e della CP_2 gestione dei dipendenti;
in tale contesto l'Avv. Villa è anche subentrato in rappresentanza degli eredi del nel procedimento civile RG 1587/2015 CP_2 incardinato dinanzi alla Corte d'Appello di Ancona per l'accertameno di un credito professionale vantato dal successivamente alla nomina di un curatore CP_2 dell'eredità l'attività dell'Avv. Villa è proseguita con la proposizione del “ricorso alla
Cassa forense per chiedere […] l'assegnazione del trattamento pensionistico”. Per lo svolgimento di tutte tali attività in data 24/10/2016 l'Avv. Villa e hanno Controparte_1 sottoscritto una scrittura privata al cui art.
4.1 hanno previsto che “il compenso dell'Avv.
Giuseppe Villa per l'attività iniziale compiuta dal professionista, dal decesso di NZ EN alla sottoscrizione del presente contratto, consistita nelle formalità necessarie ad accettare l'eredità con beneficio di inventario, sopralluoghi, apposizione e rimozione di sigilli, inventario direttamente presso gli immobili siti in Porto Sant' Elpidio e CINO AR, esame dell'intera situazione patrimoniale del de cuius, sia liquidato in € 30.000,00, parametrato ai criteri giudiziali di cui al
D.M. 55\2014 per liti di valore indeterminabile di particolare importanza e complessità”, all'art.
4.2 che “per la liquidazione dello studio professionale e sino alla sua totale dismissione, all'avvocato
[spetta] un compenso forfetario di €.100.000,00, oltre oneri di legge”, e nei successivi punti hanno determinato ulteriori compensi per le altre attività che il professionista avrebbe compiuto (stabiliti per l'attività giudiziale in base al D.M. 55\2014). Risulta pertanto dovuta all'Avv. Villa per la complessiva attività prestata sino alla data della scrittura
24/10/2016 la somma di euro 30.000 oltre accessori di legge, come prevista contrattualmente, nonché i seguenti ulteriori compensi per le attività successive : a)
“Sopralluogo e inventario presso gli immobili di (Artt. 1 - 3 e 18 - 27 Parte_1
D.M. 55/2014)” euro 5.870,00; b) “Trasferta in con UF. Giud. Dott. Parte_1 ssa d'Elena (ex art .
4.7 del contratto)”euro 400,00; c) “Atti di diffida e messa in mora Per_1 verso gli occupanti i suddetti immobili ( , Controparte_4 CP_5 Controparte_6 CP_7
CP_
, , ” euro 1.400,00 (oltre ad euro 238,27 per “spese esenti
[...] CP_9 CP_10
- marca da bollo atto stragiudiz. e notifica”); d) “Denuncia–querela c/ St ZI euro CP_4
400,00; e) “Trattativa con Banca Popolare di Bari e n.3 incontri c/o Filiale Chiaravalle” euro
900,00: f) “Trattativa con ED t e n.1 appuntamento c/o Fi liale CINO AR” euro
300; g) “Gestione Studio EN sino a nomina curatore (a titolo esemplificativo e non esaustivo: restituzione fascicoli, Esame posizioni creditizie dello Studio e Aper tura Cassaforte, gestione posizione Emanuela di TO, commercialista e consulente del lavoro)” euro 10.000
4 (compenso ridottto rispetto alla somma di euro 100.000,00 contrattualmente prevista e proporzionato all'attività effettivamente svolta sino alla revoca del mandato anticipata rispetto alla scadenza pattuita); h) “Proc. Civ. n. 1587\15 R.G. Corte di Appel lo di Ancona” euro 2.900,00;
3. l'Avv. Villa ha, poi, svolto nell'interesse di “attività per escussione Controparte_1 della polizza assicurativa contratta dal de cuius con la soc. Controparte_11
(consistita nello studio della pratica, nello scambio di comunicazioni con la compagnia assicurativa e nell' “accesso al fascicolo aperto presso la Procura della Repubblica di MO”) - attività per la quale è dovuto ai sensi del DM 55/2014 il compenso di euro 2.160,00 oltre accessori di legge;
4. l'Avv. Villa ha inoltre svolto attvità stragiudiziale nell'interesse di (di Controparte_3 cui la madre è tutore), consistita nello scambio di Controparte_1 corrispondenza e svolgimento di incontri con i responsabili delle strutture sanitarie al fine di “rappresentarne i diritti e le necessità presso le strutture sanitarie, pubbliche e private e\o convenzionate, che lo seguivano”) – attività per la quale ha diritto a percepire ai sensi del
DM 55/2014 un compenso di euro 1.148,00 (oltre ad euro 21,00 per “Spese esenti
(lettere racc. a\r)”;
5. l'Avv. Villa ha svolto inoltre attività di rappresentanza di (quale Controparte_1 tutore di ) nel procedimento iscritto al R.G. 363/2011 V.G. del Controparte_3
Tribunale di MO di autorizzazione “alla vendita di un titolo del valore di €.54.000,00, stante il rendimento negativo lordo a scadenza” (giudizio nel corso del quale è stata svolta
CTU) - attività per la quale ha diritto ai sensi del DM 55/2015 ad un compenso pari ad euro 3.170,00 oltre accessori di legge;
6. ancora, a seguito del provvedimento di liquidazione dei compensi spettanti al CTU nel giudizio sopra citato, – l'Avv. Villa ha rappresentato e difeso la cliente nel procedimento iscritto al RG 252/2019 del Tribunale di MO (avviato al fine di ottenere una riduzione dell'importo liquidato al CTU, poi effettivamente disposta dal giudice con provvedimento del 7/6/2019) – attività per la quale ai sensi del D.M.
55/2015 è dovuto un compenso pari ad euro 1.245,00 (oltre ad euro 19,08 per “spese esenti per notifica ricorso”);
7. l'Avv. Villa ha inoltre assistito nel giudizio di opposizione ex art. Controparte_1
615 c.p.c. iscritto al R.G. 290/2020 del Tribunale di Macerata proposto da Parte_2
avverso l'atto di precetto (redatto anch'esso dall'Avv. Villa) notificatogli dalla
[...] per crediti a titolo di mantenimento in favore della coniuge e del figlio;
nel CP_1
5 corso di tale giudizio il professionista ha rappresentato anche Controparte_1 nella fase di reclamo (iscritto al RG 2526/2020 del , proposto Controparte_12 da avverso l'ordinanza con cui il Tribunale di Macerata ha respinto Parte_2
l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo. Con riguardo a tale complessiva attività il difensore ha diritto a percepire per la redazione dell'atto di precetto euro 225,00 (oltre euro 23,50 per spese di notifica), per il giudizio di opposizione euro 1.615,00 (calcolato in base al DM 55/2014 sul valore da “
5.201 a
26.000” in base ai parametri medi della fase di studio ed introduttiva) e per la fase di reclamo euro 1.585,00 (calcolato in base ai parametri medi per fasi di studio e introduttiva);
− nel corso del rapporto in data 11/3/2021 ha revocato il mandato Controparte_1 all'Avv.Villa, il quale ha provveduto all'invio in data 3/8/2021 della richiesta di pagamento dei compensi – contestata dalla cliente;
− il professionista ha quindi agito nel presente giudizio per la condanna di CP_1 al pagamento della somma ancora dovuta di euro 79.236,00 oltre accessori di legge -
[...] dal cui importo va detratta la somma di euro 1.822, 36 già versata da a Controparte_1 titolo di acconto (di cui alla fattura n. 7/2016).
2. In data 9/11/2022 si è costituita in giudizio la convenuta (anche in Controparte_1 qualità di genitore esercente la responsabilità sulla figlia e di tutore del figlio CP_2 CP_3
), la quale – senza contestare l'incarico conferito all'Avv. Villa anche nell'interesse dei figli –
[...] ha chiesto il rigetto della domanda di parte attrice eccependo l'eccessività delle somme domandate e proponendo domanda riconvenzionale di condanna dell'avvocato per responsabilità professionale.
In particolare, con specifico riferimento alle singole attività professionali per le quali l'attore ha domandato il compenso, la convenuta ha dedotto che:
1. quanto all'attività giudiziale e stragiudiziale svolta in relazione al procedimento iscritto al RG
284/2016 V.G. del Tribunale per i Minorenni delle AR, il compenso richiesto dal professionista è eccessivo rispetto all'attività effettivamente svolta nel breve periodo intercorso tra il lugio 2016 e l'estinzione del giudizio (dichiarata per morte del coniuge avvenuta in data 8/10/2016) - avendo lo stesso richiesto il compenso in base a parametri errati, nonché tenendo conto della fase istruttoria di fatto mai svolta, come attestato nell'atto introduttivo dallo stesso professionista (il quale, peraltro, in via stragiudiziale si è limitato ad inoltrare una missiva alla nonna paterna di ed a intrattenere una Controparte_2 corrispondenza con il difensore della controparte, essendo state le denunce-querele “sporte autonomamente” dalla;
CP_1
6 2. quanto “all'attività successiva alla apertura della successione di NZ NG l'Avv. Villa è stato incaricato di difendere la solo nella fase di accettazione dell'eredità con beneficio di CP_1 inventario della minore, mentre “le attività inerenti la pubblicazione del testamento e l'individuazione dell'asse ereditario” sono state curate dall'esecutore testamentario Notaio con Per_2 riguardo alla fase successiva all'apertura della successione l'Avv. Villa ha invitato
[...]
a sottoscrivere plurime “procure speciali alle liti” prive di data e del riferimento alla CP_1 procedura, senza fornire adeguata informativa alla cliente (ad eccezione dell'informativa in data 19/4/2018 con è stata comunicata la nomina di un curatore dell'eredità); in tale contesto è stata sottoscritta anche la scrittura privata determinativa del compenso spettante all'avvocato, la quale oltre ad essere datata 24/10/2016 (nonostante sia stata in realtà sottoscritta solo nel maggio 2017) non può ritenersi vincolante tra le parti, contenendo clausole abusive in danno della clente (ivi inclusa quella determinativa del compenso, perché sproporzionato rispetto all'attività svolta) - fermo l'obbligo del professionista di dare prova delle prestazioni eseguite al fine di ottenere il pagamento del compenso;
3. quanto “all'attività per escussione della polizza assicurativa contratta dal de cuius NZ EN con la soc. ”, il compenso richiesto è eccessivo essendo stata l'attività Controparte_11 stragiudiziale limitata alla redazione di una lettera di diffida;
4. quanto “all'attività nell'interesse di , il compenso richiesto dall'Avv. Villa per Controparte_3
l'attività stragiudiziale svolta risulta eccessivo rispetto all'opera effettivamente prestata;
mentre quanto all'attività giudiziale (nei giudizi RG 363/2011 VG e 252/2019) il compenso richiesto, oltre ad essere eccessivo, non risulta dovuto, avendo ad oggetto attività “decise e volute dall'Avv. Villa il quale, pur consapevole della necessità di richiedere per ciascuna attività da compiere idonea autorizzazione al Giudice Tutelare ex art. 374 c.c. non vi provvedeva, così non permettendo alla convenuta di essere autorizzata al relativo pagamento, di cui espressamente propone domanda riconvenzionale”; riguardo a tali attività è peratnto ravvisabile una responsabilità professionale dell'avvocato;
5. anche con riguardo “all'esecuzione forzata nei confronti di Proc. civ. n. 290/2020 Parte_2
R.G. e fase di reclamo n. 2526/2020 R.G. Tribunale di Macerata” nulla è dovuto essendo emersa la responsabilità professionale del difensore il quale ha erroenamente notificato a Parte_2
atto di precetto (per la somma di euro 17.500,00 a titolo di assegno di mantenimento
[...] disposto in favore della sulla base di un titolo non più valido, perchè venuto meno CP_1 per effetto della sentenza n. 1244/2017 pronunciata dal Tribunale di Macerata in data
27/11/2017 – ragione per cui l'opposizione dallo stesso proposta è stata accolta e la convenuta è stata condannata al pagamento delle spese di lite pari ad Controparte_1
7 euro 3.647,80; rispetto a tale attività sussiste pertanto il diritto di al Controparte_1 risarcimento del danno.
Per tali ragioni parte convenuta ha domandato in via riconvenzionale di “accertare e dichiarare la responsabilità professionale dell'Avv. Villa, con conseguente danno in capo alla convenuta pari a tutte le spese, esborsi,
e pagamenti necessari o di fatto funzionali per la gestione delle questioni (non autorizzate) in favore dei figli, come esposte e descritte in superiore narrativa, o in quella diversa maggiore o minore somma che sarà accertata in corso di causa e per l'effetto attribuire alla stessa la relativa compensazione di dare /avere tra le rispettive domande”.
3. All'esito della prima udienza in data 1/12/2022 sono stati assegnati alle parti i termini di cui all'art. 183 c.p.c. Parte attrice con la propria memoria ex art. 183 co. VI n. 1 c.p.c. oltre a ad insistere nelle difese già svolte, in replica alle deduzioni avversarie ha precisato che: a) il contratto datato 24/10/2016 “era stato effettivamente predisposto nell'ottobre 2016 (la marca da bollo del 25.10.2016 in esso applicata ne era la prova più evidente), con riferimento a determinate attività, di cui la sigra aveva deciso CP_1 di avvalersi, per poi essere integrato e ratificato successivamente attaverso la sottoscrizione di parte avversaria in ogni facciata dello stesso, a dimostrazione di come quest'ultima ne avesse pienamente condiviso il contenuto in ogni suo aspetto, nessuno escluso. Il che evidenzia come il vincolo de quo fosse stato valido ed efficace a decorrere dal
24/10/2016” (cfr. p. 4 memoria 183 n.1 ) - non rilevando ai fini dell'efficacia e validità del vincolo che la sottoscrizione sia avvenuta successivamente alla data riportata nel contratto;
b) quanto alla dedotta responsabilità dell'avvocato per mancata richiesta al giudice tutelare di autorizzazione al compimento di atti di straordinaria amministrazione nell'interesse dei figli, era onere della convenuta domandare la predetta autorizzazione al Giudice Tutelare ed, in ogni caso, non risulta prodotto alla stessa alcun danno, necessario ad ascrivere una responsabilità all'avvocato; c) nessuna responsabilità
è ascrivibile al professionista anche con riguardo all'accoglimento dell'opposizione proposta da
(RG 290/2020 Tribunale di Macerata), essendo l'obbligazione dell'avvocato di mezzi Parte_2
e non di risultato. Parte convenuta con la propria memoria 183 co. VI n.1 c.p.c. ha insistito nelle difese già svolte. Le ulteriori memorie depositate non hanno determinato un ampliamento del thema disputandum. All'esito della successiva udienza del 30/3/2023 sono state rigettate le istanze istruttorie richieste dalle parti e, ritenuta la causa matura per la decisione, è stato disposto rinvio per la precisazione delle conclusioni – poi avvenuta all' udienza del 3/10/2024, all'esito della quale la causa
è stata trattenuta in decisione, con assegnazione alle parti dei termini di cui all'articolo 190 c.p.c .
4. Così ricostruito il thema disputandum e le vicende processuali intercorse, la domanda di parte attrice può essere solo parzialmente accolta nei termini meglio appersso eplicati.
Deve preliminarmente darsi atto della competenza monocratica del presente giudizio da definire con sentenza resa all'esito del rito ordinario.
8 Al riguardo va rilevato che il procedimento ai sensi dell'art. 14 del d.lgs. n. 150 del 2011 (per i giudizi aventi ad oggetto la liquidazione degli onorari spettanti agli avvocati) ha ad oggetto esclusivamente l'attività giudiziale svolta in sede civile e non anche quella stragiudiziale con la stessa non strettamente connessa (cfr. Cass. Ord. n. 4665 del 14/02/2022); la Cassazione SU 2018 ha affermato che “A seguito dell'entrata in vigore dell'art. 14 del d.lgs. n. 150 del 2011, la controversia di cui all'art. 28 della l.
n. 794 del 1942, come sostituito dal d.lgs. cit., può essere introdotta: a)con un ricorso ai sensi dell'art. 702 bis c.p.c., che dà luogo ad un procedimento sommario "speciale" disciplinato dagli artt. 3, 4 e 14 del menzionato d.lgs.; oppure:
b) ai sensi degli artt. 633 segg. c.p.c., fermo restando che la successiva eventuale opposizione deve essere proposta ai sensi dell'art. 702 bis segg. c.p.c.,integrato dalla sopraindicata disciplina speciale e con applicazione degli artt. 648,
649, 653 e 654 c.p.c. E', invece, esclusa la possibilità di introdurre l'azione sia con il rito ordinario di cognizione sia con quello del procedimento sommario ordinario codicistico disciplinato esclusivamente dagli artt. 702 bis e segg. c.p.c.”
(Cass. Sez. U - , Sentenza n. 4485 del 23/02/2018). Tuttavia, l'art. 4, comma 2, del d.lgs. n. 150 del
2011 ha fissato un rigido sbarramento per il mutamento del rito, attraverso la previsione di un termine perentorio coincidente con la prima udienza di comparizione delle parti, superato il quale è inammissibile ogni rilievo. Ed infatti la norma prevede che il rilievo deve essere sollevato “non oltre la prima udienza di comparizione delle parti”. La mancata eccezione o rilevazione d'ufficio in ordine al mutamento del rito non comporta tuttavia un'improcedibilità del giudizio, bensì che il giudizio prosegua secondo il rito originariamente incardinato. Sul punto la Cassazione in un caso analogo ha ritenuto che “poiché il mutamento del rito non era avvenuto entro la prima udienza di comparizione delle parti, il
Tribunale non poteva mutare il rito dopo che le parti avevano precisato le conclusioni e la causa era stata trattenuta in decisione. Conseguentemente, il giudizio avrebbe dovuto svolgersi nelle forme ordinarie e concludersi con sentenza, impugnabile anche per i motivi attinenti al merito, e non con ordinanza collegiale, ricorribile per cassazione per violazione di legge” (Cass. sez. 2 - , Ord. n. 186 del 09/01/2020 conforme Cassazione civile sez. II,
24/04/2023, n.10864) – fermo il principio per cui “La proposizione da parte dell'avvocato di distinte domande davanti a ciascuno degli uffici di espletamento delle prestazioni professionali senza far luogo al cumulo è meramente residuale ed è una strada percorribile soltanto se risulti in capo al creditore un interesse oggettivamente valutabile alla tutela processuale frazionata del credito” (cfr. Cass. 4247/2020 in motivazione).
5. Ciò premesso si procede di seguito all'esame dei singoli rapporti oggetto di causa per i quali è richiesto dall'attore il pagamento del compenso.
5.1. Quanto all'attività di assistenza di relativa alla regolamentazione Controparte_1 dei rapporti “con l'ex compagno, Avv. NZ EN” con riguardo alla figlia minorenne CP_2
(punto n. 1 della citazione), il professionista - pur avendo dato atto di avere non solo difeso la
[...] stessa nel giudizio n. 284/2016 V.G. avviato dinanzi al Tribunale per i Minorenni delle AR, ma anche svolto attività stragiudiziale complementare (in particolare, intrattenendo colloqui con il
9 redigendo una scrittura privata di accordo mai sottoscritta dalle parti e la querela sporta il CP_2
27/7/2016 dalla nonché inoltrando il 27/4/2017 una lettera di diffida alla nonna paterna) CP_1
– ha domandato un compenso di euro 12.543 (oltre accessori di legge) per la sola attività giudiziale svolta dinanzi al Tribunale per i Minorenni (somma calcolata in base ai parametri del DM 55/2014
“Valore della Causa: Indeterminabile di particolare importanza;
Fase di studio della controversia, valore medio: €
3.375,00; Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 2.227,00; Fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo: € 6.941,00” - cfr. p. 6 atto di citazione).
Ritenuto, in base al principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato ex art. 112 c.p.c., di dover limitare la determinazione del compenso alla sola attività giudiziale per cui lo stesso è stato domandato, va rilevato che: a) il giudizio rientra tra le controversie di volontaria giurisdizione (come emerge dal decreto emesso dal Tribunale per i Minorenni in data 20/7/2016); b) a riprova dell'attività giudiziale svolta risultano depositati esclusivamente l'atto di costituzione in giudizio (doc.
4) ed un istanza al giudice formualata in corso di causa (doc. 5) dai quali non si evidenzia la dedotta
“particolare importanza della lite”, che – dal tenore delle difese - risulta piuttosto ricondicibile allo scaglione “indeterminabile complessità media” di cui al DM 55/2014 – senza che una maggiore complessità della lite possa desumersi dalla dedotta atività stragiudiziale svolta (rispetto alla quale sono prodotte solo talune mail tra i difensori ed una scrittura privata mai sottoscritta tra le parti); c)
l'attività istruttoria in sede giudiziale risulta svolta in entità minima essendo stato il giudizio dichiarato estinto per morte di EN NZ con decreto del 29/3/2017.
Applicando pertanto i parametri – ratione temporis vigenti - di cui al DM 55/2014 in relazione ai giudizi di volontaria giurisdizione, in riferimento allo scaglione “indeterminabile- complessità media”, va riconosciuto all'avvocato un compenso pari ad euro 2.698 oltre accessori di legge.
5.2. Quanto all'attività “successiva all'apertura della successione di NZ
NG (di cui al punto n. 2 dell'atto di citazione – cfr. p. 6 ss.), l'attore – dato atto dell'avvenuta stipula tra le parti della scrittura privata di conferimento di incarico e determinazione del compenso datata 24/10/2016, nonché della sopravvenuta interruzione del rapporto anteriormente al completamento dell'incarico - ha chiesto il pagamento della somma di euro 30.000 come contrattualmente prevista per l'attività svolta sino alla data di stipula della scrittura, nonché i seguenti ulteriori compensi per l'attività successiva “a) Sopralluogo e inventario presso gli immobili di Parte_1
(Artt. 1 - 3 e 18 - 27 D.M. 55/2014) Competenza: Assistenza stragiudiziale Valore dell'Affare:
[...]
Indeterminabile di particolare importanza Compenso, valore medio: € 5.870,00 b) Trasf erta in Sannicandro
Garganico con UF . Giud. Dott . ssa Dania d'Elena (ex art .
4.7 del contrat to) (all . 12 ci t . ) € 400,00 c) Att i di diffida e messa in mora verso gl i occupant i i suddet t i im mobi l i ( , Controparte_13 CP_5 CP_6
CP_
, , , (€ 200,00X 7) (all .15 ci t ) € 1.400,00 Spese esenti -
[...] CP_7 CP_9 CP_10
10 marca da bollo atto stragiudiz. e notifica € 238,27 d) Denuncia–querela c/ St ZI (al l .21) € 400,00 CP_4
e) Trattativa con Banca Popolare di Bari e n.3 incontri c/o (dott . s sa OV t i ) Persona_3 CP_14
(al l .13 cit . ) €. 900,001; f ) Trat tat iva con ED t e n.1 appuntamento c/o Fi liale CI NO AR
(valore del debi to ED t € 60.000,00 ci rca) €. 300,00; g) Gestione Studio EN sino a nomina curatore (a titolo esemplificativo e non esaus t ivo: res t i tuzione fascicoli, Esame posizioni creditizie del lo Studio e
[...]
gest ione posizione Emanuela di TO, commerciali sta e consulente del lavoro) Ex art . 4. 2 del Persona_4 contratto, ridotto a 1\10 € 10.000,00; h) Proc. Civ. n. 1587\15 R.G. Corte di Appel lo di Ancona (ex Artt . 1 -
11 D.M. 55/2014, r ichiamato dal l 'ar t .
4.6 del cont ratto) Competenza: Corte d' Appello Valore della Causa:
Da € 5.201 a € 26.000; Fase di studio della controversia, valore medio: € 1.080,00 Fase decisionale, valore medio:
€ 1.820,00 Compenso tabellare (valori medi) € 2.900,00” (cfr. atto di citazione p. 12-14).
Al riguardo la convenuta ha eccepito l'eccessività dei compensi richiesti in relazione all'attività effettivamente svolta, ha dedotto che la scrittura di conferimento di incarico professionale e determinazione del compenso non è stata sottoscritta nella data in essa riportata (ma solo nel maggio
2017) ed ha eccepito genericamente la natura abusiva delle clausole in essa contenute (non meglio indicate), poiché espressione di squilibrio contrattuale tra il professionista ed il consumatore per l'eccessività del compenso pattuito.
Ciò premesso, non risulta contestata la circostanza per cui la scrittura di conferimento di incarico professionale e determinazione del compenso sia stata effettivamente sottoscritta solo nel maggio
2017 (sebbene vi sia riportata la data del 24/10/2016) - circostanza che tuttavia non incide sulla validità della stessa (considerato che avverso la predetta scrittura non risulta proposta querela di falso e che la data non ne è elemento essenziale - la cui prova, nei rapporti fra le parti, può essere fornita con qualsiasi mezzo, cfr. Cass. n. 1513/1964; Tribunale Milano sez. VI, 16/12/2021, n.10464;
Tribunale Torino sez. I, 27/09/2024).
Quanto alle contestazioni in merito al contenuto abusivo delle clausole di cui alla predetta scrittura privata – dato atto della genericità dell'eccezione priva di alcuno specifico riferimento alle singole clausole ritenute tali ed all'incidenza delle stesse sullo specifico credito azionato (contrariamente all'onere gravante sull'attore cfr. SU 9479/2023; Tribunale Verona 6/7/2023) – va rilevato che: a)
l'art.34 del d.lgs. n. 206/2005 al comma 2 esclude che la valutazione del carattere vessatorio attenga alla determinazione dell'oggetto del contratto o all'adeguatezza del corrispettivo dei beni e dei servizi, se tali elementi siano individuati in modo chiaro e comprensibile;
b) l'art.35 del medeimo d.lgs. dispone che le clausole proposte al consumatore per iscritto debbano sempre essere redatte in modo chiaro e comprensibile ed in caso di dubbio sul senso di una clausola prevale l'interpretazione più favorevole al consumatore.
11 Ciò premesso - considerato che l'art.
4.1. espressamente prevede, in modo sufficientemente chiaro, che “entrambe le parti convengono che il compenso per l'attività iniziale compiuta dal decesso di NZ EN alla sottoscrizione del presente contratto […] sia liquidata in euro 30.000” - la stessa va interpretata nel senso favorevole al consumatore di ricomprendervi tutte le attività svolte sino alla effettiva data di stipula della scrittura (maggio 2017 – circostanza non contestata tra le parti). Risulta pertanto dovuta, per tutta l'attività svolta dall'apertura della successine di NZ EN fino al maggio 2017 la somma di euro 30.000 oltre accessori di legge.
Irrilevante ai fini del decidere appare invece l'esame dell'abusività delle ulteriori causole oggetto della predetta scrittura, poiché quanto agli ulteriori compensi richiesti dall'Avv. Villa – per attività non ricomprese nell'art.
4.1 della scrittura – va rilevato che: a) nessun compenso è dovuto per sopralluogo e inventario presso gli immobili siti a , non risultando Parte_1
l'attività documentata (non essendo stato prodotto il doc. 14 richimato in citazione); b) nessun compenso è dovuto per attività di trasferta in , non risultando neppure Parte_1 detta attività congruamente documentata, né specificamente allegata;
c) risulta invece dovuto il compenso per l'attività di “diffida e messa in mora verso gli occupanti gli immobili” svolta successivamente al maggio 2017 (doc. 15); tuttavia avuto riguardo al fatto che le diffide documentate sono tutte identiche ed attinenti a questioni di non particolare complessità (aventi ad oggetto il mero rilascio di immobili a seguito dell'apertura della successione del il compenso va CP_2 determinato - in base al DM 55/14 in relazione ai parametri minimi per attività stragiudiziale valore
“indeterminabile-basso” - in euro
1.148 oltre accessori di legge; nulla risulta dovuto con riguardo alle spese, genericamente richieste senza alcuno specifico conteggio riscontrabile sulla base dei documenti;
d) nessun compenso appare dovuto per la denuncia-querela verso Parte_3
, risultando sporta personalmente dalla e non sottoscritta dal difensore;
e)
[...] CP_1 nessun compenso risulta dovuto per trattativa con Banca Popolare di Bari perché le mail che documentano l'attività risultano tutte intervenute fino al maggio 2017 (doc. 13); f) nessun compenso risulta dovuto per trattativa con perché le mail che documentano l'attività CP_15 risultano tutte intervenute fino al maggio 2017 (doc. 13); g) nessun compenso è dovuto per l'attività di “gestione studio NG considerato che dalla documentazione in atti gran parte dell'attività risulta svolta entro il maggio 2017 e l'ulteriore successiva attività neppure risulta adeguatamente dimostrata (non essendo il doc. 20 presente in atti); h) risulta, invece, dovuto il compenso per l'attività giudiziale svolta nel processo RG 1587/2015 dinanzi alla Corte d'Appello di Ancona - correttamente determinato in citazione in base al DM 55/2014 (scaglione “5.201 a
26.000” in applicazione dei parametri medi delle sole fasi di studio e decisionale - avendo l'avvocato
12 documentato la costituzione in corso di causa ed il deposito degli scritti conclusivi) in euro 2.900 oltre accessori di legge.
5.3. Quanto all'attività svolta nell'interesse di “per escussione della Controparte_1 polizza assicurativa contratta dal de cuius con la soc. svolta Controparte_11 successivamente al maggio 2017 (consistita nello studio della pratica e nello scambio di missive con la compagnia assicurativa, oltre all' “accesso al fascicolo aperto presso la Procura della Repubblica di MO” - doc. 37 allegato alla memoria 183 n. 2 c.p.c.), va riconosciuto il compenso richiesto di euro 2.160,00 oltre accessori di legge - determinato in base al DM 55/2014 in relazione all'attività stragiudiziale, di cui ai parametri minimi dello scaglione 52.000 – 260.000 (essendo il capitale assicurato pari ad euro 180.000).
5.4. Quanto all'attività svolta nell'interesse di a) per l'attività Controparte_3 stragiudiziale consistita nello scambio di corrispondenza ed incontri con i responsabili delle strutture sanitarie (doc. 23), va riconosciuto ai sensi del DM 55/2014 un compenso pari ad euro
1.148,00 oltre accessori di legge (corrispondente parametri minimi dello scaglione “indeterminabile- basso” per attività stragiudiziale) – nulla per spese ulteriori (richieste nella somma di euro 21,00 e non specificamente dettagluate né documentate); b) quanto all'attività di rappresentanza di
[...]
(quale tutore di ) nel procedimento iscritto al R.G. 363/2011 V.G. CP_1 Controparte_3 del Tribunale di MO per l'autorizzazione “alla vendita di un titolo del valore di €.54.000,00, stante il rendimento negativo lordo a scadenza” – la convenuta ha eccepito la mancanza di informazioni circa la necessità di autorizzazione del giudice tutelare per la proposizione del giudizio ed ha prodotto un decreto emesso dal giudice tutelare in data 14/12/2021 di rifiuto della liquidazione del compenso
“ritenuto che il mandato professionale debba ritenersi conferito dalla signora personalmente”. Vero è che CP_1 grava sull'avvocato un obbligo di preliminare informazione nei confronti del cliente, tuttavia, ai fini della configurabilità di responsabilità professionale è onere del clienete che agisca giudizialmente allegare con specificità e provare sia il danno subito che il nesso causale con la specifica condotta negligente del professionista, elementi in specie non adeguatamente allegati né dimostrati dalla convenuta. La domanda riconvenzionale svolta dalla convenuta va pertanto rigettata ed il compenso spettante all'avvocato va determinato - in base al DM 55/2014 (tenuto conto dell'attività effettivamente documentata, limitata a due sole istanze) pari ad euro 1.585 oltre accessori di legge
- determinato in applicazione dei parametri minimi per i giudizi di volontaria giurisdizione, in riferimento allo scaglione “52.000-260.000”; c) quanto all'attività svolta nel procedimento iscritto al
RG 252/2019 del Tribunale di MO (al fine di ottenere una riduzione dell'importo liquidato al
CTU - poi disposta con provvedimento del 7/6/2019) in considerazione dell'attività effettivamente documentata (limitata al ricorso ed un verbale di udienza) - ai sensi del del D.M. 55/2015 con
13 riguardo ai procedimenti cautelari “scaglione 1.100 – 5.200” (avuto riguardo al principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato ex art. 112 c.p.c.) ed in applicazione dei parametri minimi - va riconosciuto il compenso di euro 623,00 oltre accessori di legge (nulla per spese richieste nella somma di euro 19,08 non specificamente dettagluate, né documentate).
5.5. Va invece accolta la riconvenzionale svolta dalla convenuta, quanto all'attività prestata dall'Avv. Villa nel giudizio di opposizione ex art. 615 c.p.c. iscritto al R.G. 290/2020 del
Tribunale di Macerata - proposto da avverso l'atto di precetto (redatto anch'esso Parte_2 dall'Avv. Villa) notificatogli dalla per crediti a titolo di mantenimento in favore della CP_1 coniuge e del figlio - nel corso del quale il professionista ha rappresentato la anche nella CP_1 fase di reclamo in corso di causa (RG 2526/2020).
Al riguardo ha dedotto e documentato come l'atto di precetto notificato al Controparte_1
Properzi dall'Avv. Villa avesse avuto ad oggetto un titolo già scaduto – sicchè all'esito del giudizio di opposizione proposto dal Properizi con sentenza 907/2021 (all. 6 della convenuta) il Tribunale di
Macerata ha condannato alle spese. Controparte_1
Vero è che l'inadempimento del professionista non può essere desunto esclusivamente dal mancato raggiungimento del risultato utile cui mira il cliente, ma esclusivamente dalla violazione del dovere di diligenza adeguato alla natura dell'attività esercitata, tuttavia in specie considerata l'evidenza dell'avvenuta scadenza del titolo azionato con il precetto anteriormente alla notifica dello stesso
(rispetto alla quale nulla ha specificamente dedotto né eccepito l'attore), risulta dimostrata la negligenza professionale dell'avvocato cui consegue la perdita del diritto al compenso (cfr. Cass. n.
4781/2013; Cass. n. 24519/2018) e la condanna dello stesso al risarcimento del danno prodotto, liquidato pari ad euro 3.647,80 (corrispondenti alle spese di lite poste in sentenza a carico di
- quantificate in “Euro 2.500,00 oltre spese generali 15%, cap, iva e spese vive Controparte_1 documentate”).
6. Conseguentemente, ritenuta solo parzialmente fondata la domanda svolta dall'attore, va riconosciuta all'attore a titolo di compenso professionale la somma di euro 42.262,00 (da cui va detratta la somma già corrisposta di euro 1.822,56 oltre accessori di legge, di cui alla fattura n.
7/2016 pagata da a titolo di acconto). Pertanto, va Controparte_1 Controparte_1 condannata al pagamento in favore dell'Avv. Villa Giuseppe della somma di euro 40.439,44 oltre accessori di legge ed interessi a far data dalla presente domanda giudiziale.
In parziale accoglimento della domanda riconvenzionale svolta dalla convenuta va condannato l'Avv. Villa Giuseppe al pagamento in favore di della somma di euro 3.647,80 Controparte_1 oltre interessi decorrenti dalla pubblicazione della presente sentenza (considerata la natura risarcitoria del credito).
14 7. In ragione della reciproca soccombenza delle parti le spese di lite vengono integralmente compensate tra le stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale di MO definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto in I grado al n. RG
1266/2022, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, così decide:
CONDANNA al pagamento in favore dell'Avv. Villa Giuseppe della somma complessiva di Controparte_1 euro 40.439,44 a titolo di compenso professionale, oltre accessori di legge ed interessi al tasso legale a far data dalla presente domanda giudiziale;
CONDANNA
L'Avv. Villa Giuseppe al pagamento in favore di della somma di euro 3.647,80 Controparte_1 oltre interessi al tasso legale decorrenti dalla data di pubblicazione della presente sentenza;
COMPENSA integralmente tra le parti le spese di lite.
MO il 29/1/2025
Il Giudice
Dott.ssa Lucia Rocchi
15