Articolo 9 della Legge 17 gennaio 1949, n. 6
Articolo 8Articolo 10
Versione
3 febbraio 1949
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Versione
13 febbraio 1952
Art. 9. ((Il trasporto di autovetture, motocicli, motocarrozzette, motocicli leggeri e motocarrozzette leggere nuovi di fabbrica e di parti di ricambio su autocarri e motocarri, pure, nuovi di fabbrica, muniti di regolare foglio di via rilasciato dagli Ispettorati compartimentali della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione ai sensi dell'art. 74 del regio decreto 8 dicembre 1933, n. 1740, e' soggetto ad una tassa fissa di lire 2000 da corrispondersi presso il competente ufficio esattore dell'Automobile Club d'Italia, per ogni singolo trasporto, dietro esibizione del relativo foglio di via, sul quale debbono essere sommariamente elencate le parti di ricambio trasportate)) ((1)) ----------------- AGGIORNAMENTO (1) La L. 9 febbraio 1952, n. 49 ha disposto (con l'art. 19) che la modifica ha effetto dal 1 gennaio 1952.
Entrata in vigore il 13 febbraio 1952