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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 26/11/2025, n. 16585 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 16585 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Così composto:
- Dott.ssa Marta Ienzi Presidente
- Dott.ssa Filomena Albano Giudice rel.
- Dott.ssa Maria Vittoria Caprara Giudice riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in primo grado iscritta al n. 1026 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi dell'anno 2024 vertente
T R A
- ( ), nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Valentina Ruggiero, giusta procura in atti;
-ricorrente-
E
- ( ), nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dagli avv.ti Valentina Moscato e Francesco Massini, giusta procura in atti;
-resistente-
N O N C H É con l'intervento del Pubblico Ministero in sede;
-interventore ex lege-
OGGETTO: regolamentazione condizioni di affidamento e mantenimento figli nati fuori dal matrimonio.
CONCLUSIONI: come da accordo depositato telematicamente in data 11.11.2025.
Ragioni di fatto e diritto della decisione
Con ricorso per la regolamentazione condizioni di affidamento e mantenimento figli nati fuori dal matrimonio, parte ricorrente rappresentava di aver intrattenuto una relazione more uxorio (dal 2016 sino al novembre 2023) con il sig. , CP_1 dalla quale era nato il figlio (26/07/2019). Cessata la Persona_1 convivenza, la signora adiva l'intestato Tribunale chiedendo fosse Pt_2 disposto l'affido condiviso del figlio minore e il suo collocamento presso di sé, che la frequentazione con il padre fosse regolata nelle modalità indicate in ricorso, nonché fosse disposto un contributo paterno per il mantenimento di di € Per_1
600 mensili, oltre al 50 % delle spese straordinarie.
1 Si costituiva in giudizio il sig. il quale, aderendo alla domanda di affido CP_1 condiviso del figlio minore, contestava tutto quando prodotto dedotto ed eccepito dalla ricorrente, chiedendo di contro che fosse collocato al 50% tra i Per_1 genitori (secondo il calendario proposto nel piano genitoriale allegato al ricorso) o, comunque, che il minore fosse collocato presso di sé, con contestuale rigetto della richiesta di assegnazione della casa di proprietà della signora fosse altresì Pt_1 disposto un contributo paterno per il mantenimento del figlio di complessivi € 150 mensili e la metà delle spese straordinarie.
In data 04.07.2024 il Giudice Delegato, sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 18.06.2024, letti gli atti e la documentazione depositata, sentite le parti e le conclusioni dalle stesse rassegnate, affidava il figlio minore ad entrambi i Per_1 genitori, collocandolo presso la madre, alla quale assegna la casa familiare (sita in
Roma, Via Alessandro Santini 150), determinava il contributo paterno per il collocamento del figlio nella somma di € 200 oltre al 50% alle spese straordinarie, incaricava il Servizio sociale territorialmente competente per luogo di residenza del minore di svolgere una indagine psico socio ambientale e una approfondita valutazione sulla capacità genitoriale delle parti, delle dinamiche familiari, della condizione del minore.
In data 29.08.2024 il Servizio sociale Municipio XII trametteva relazione circa la situazione del nucleo familiare.
Nelle more del procedimento con provvedimento del 23.09.2025, il Giudice
Delegato, esaminati gli atti e preso atto del miglioramento delle relazioni familiari e della necessità che i genitori collaborino nell'interesse del figlio, rinviava la causa per la formalizzazione di un accordo alla udienza del 12.11.2025.
In data 11.11.2025 le parti depositava note di trattazione scritta congiunte contenenti le condizioni con le quali intendevano regolarizzare i loro rapporti:
2 3 All'udienza fissata il GD, lette le note di trattazione scritta e l'accordo raggiunto dalle parti, riservava la causa al Collegio per la decisione.
4 Osserva il Collegio
Il Collegio, letti gli atti e la documentazione depositata, recepisce le condizioni rassegnate dalle parti, le cui condizioni sono depositate con note scritte congiunte depositate in data 11.11.2025.
Vista della natura del giudizio, le spese di lite sono compensate.
P. Q. M.
il Tribunale, nel procedimento RGAC 1026/2024, con l'intervento del Pubblico
Ministero, così decide:
- dispone in conformità a quanto indicato nell'accordo depositato con note scritte congiunte depositate in data 11.11.2025, le cui condizioni sono riportate in parte motiva;
- spese compensate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del Tribunale di Roma, in data
13.11.2025
Il Giudice Rel. Il Presidente
Dott.ssa Filomena Albano Dott.ssa Marta Ienzi
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Così composto:
- Dott.ssa Marta Ienzi Presidente
- Dott.ssa Filomena Albano Giudice rel.
- Dott.ssa Maria Vittoria Caprara Giudice riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in primo grado iscritta al n. 1026 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi dell'anno 2024 vertente
T R A
- ( ), nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Valentina Ruggiero, giusta procura in atti;
-ricorrente-
E
- ( ), nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dagli avv.ti Valentina Moscato e Francesco Massini, giusta procura in atti;
-resistente-
N O N C H É con l'intervento del Pubblico Ministero in sede;
-interventore ex lege-
OGGETTO: regolamentazione condizioni di affidamento e mantenimento figli nati fuori dal matrimonio.
CONCLUSIONI: come da accordo depositato telematicamente in data 11.11.2025.
Ragioni di fatto e diritto della decisione
Con ricorso per la regolamentazione condizioni di affidamento e mantenimento figli nati fuori dal matrimonio, parte ricorrente rappresentava di aver intrattenuto una relazione more uxorio (dal 2016 sino al novembre 2023) con il sig. , CP_1 dalla quale era nato il figlio (26/07/2019). Cessata la Persona_1 convivenza, la signora adiva l'intestato Tribunale chiedendo fosse Pt_2 disposto l'affido condiviso del figlio minore e il suo collocamento presso di sé, che la frequentazione con il padre fosse regolata nelle modalità indicate in ricorso, nonché fosse disposto un contributo paterno per il mantenimento di di € Per_1
600 mensili, oltre al 50 % delle spese straordinarie.
1 Si costituiva in giudizio il sig. il quale, aderendo alla domanda di affido CP_1 condiviso del figlio minore, contestava tutto quando prodotto dedotto ed eccepito dalla ricorrente, chiedendo di contro che fosse collocato al 50% tra i Per_1 genitori (secondo il calendario proposto nel piano genitoriale allegato al ricorso) o, comunque, che il minore fosse collocato presso di sé, con contestuale rigetto della richiesta di assegnazione della casa di proprietà della signora fosse altresì Pt_1 disposto un contributo paterno per il mantenimento del figlio di complessivi € 150 mensili e la metà delle spese straordinarie.
In data 04.07.2024 il Giudice Delegato, sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 18.06.2024, letti gli atti e la documentazione depositata, sentite le parti e le conclusioni dalle stesse rassegnate, affidava il figlio minore ad entrambi i Per_1 genitori, collocandolo presso la madre, alla quale assegna la casa familiare (sita in
Roma, Via Alessandro Santini 150), determinava il contributo paterno per il collocamento del figlio nella somma di € 200 oltre al 50% alle spese straordinarie, incaricava il Servizio sociale territorialmente competente per luogo di residenza del minore di svolgere una indagine psico socio ambientale e una approfondita valutazione sulla capacità genitoriale delle parti, delle dinamiche familiari, della condizione del minore.
In data 29.08.2024 il Servizio sociale Municipio XII trametteva relazione circa la situazione del nucleo familiare.
Nelle more del procedimento con provvedimento del 23.09.2025, il Giudice
Delegato, esaminati gli atti e preso atto del miglioramento delle relazioni familiari e della necessità che i genitori collaborino nell'interesse del figlio, rinviava la causa per la formalizzazione di un accordo alla udienza del 12.11.2025.
In data 11.11.2025 le parti depositava note di trattazione scritta congiunte contenenti le condizioni con le quali intendevano regolarizzare i loro rapporti:
2 3 All'udienza fissata il GD, lette le note di trattazione scritta e l'accordo raggiunto dalle parti, riservava la causa al Collegio per la decisione.
4 Osserva il Collegio
Il Collegio, letti gli atti e la documentazione depositata, recepisce le condizioni rassegnate dalle parti, le cui condizioni sono depositate con note scritte congiunte depositate in data 11.11.2025.
Vista della natura del giudizio, le spese di lite sono compensate.
P. Q. M.
il Tribunale, nel procedimento RGAC 1026/2024, con l'intervento del Pubblico
Ministero, così decide:
- dispone in conformità a quanto indicato nell'accordo depositato con note scritte congiunte depositate in data 11.11.2025, le cui condizioni sono riportate in parte motiva;
- spese compensate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del Tribunale di Roma, in data
13.11.2025
Il Giudice Rel. Il Presidente
Dott.ssa Filomena Albano Dott.ssa Marta Ienzi
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