Articolo 1064 del Codice della navigazione
Articolo 1071Articolo 1058
Versione
21 aprile 1942
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Versione
22 maggio 1998
Art. 1064.
(Domanda di vendita).

Non prima di trenta e non oltre novanta giorni dal pignoramento, il creditore pignorante o uno dei creditori muniti di titolo esecutivo puo' chiedere la vendita dell'aeromobile o della quota di esso con ricorso al giudice competente ai sensi dell'articolo 1055.

Il ricorso e' notificato al proprietario debitore, ai creditori ipotecari, e ai creditori intervenuti a norma dell' articolo 499 del codice di procedura civile , con invito a far pervenire le loro osservazioni sulle condizioni di vendita, e se trattasi di aeromobile straniero al console dello Stato del quale l'aeromobile ha la nazionalita'. ((54))

Nel termine di trenta giorni dalla notificazione e non oltre novanta giorni dal pignoramento, il creditore istante e' tenuto a depositare, presso la cancelleria del giudice competente ai sensi dell'articolo 1055, il ricorso notificato e l'estratto del registro di iscrizione dell'aeromobile dal quale risultino le ipoteche trascritte; di essi si forma, a norma dell' articolo 488 del codice di procedura civile , fascicolo insieme con l'atto di pignoramento, con il certificato di cui all'ultimo comma dell'articolo 1061 di questo codice, e con le eventuali osservazioni scritte degli interessati sulle condizioni di vendita.

------------ AGGIORNAMENTO (54)
La L. 24 aprile 1998, n. 128 , ha disposto (con l'art. 22, comma 1) che "In tutte le disposizioni della parte seconda del codice della navigazione , il termine "straniero" e' riferito a persone fisiche, persone giuridiche, societa', enti, organizzazioni di Stati che non siano membri dell'Unione europea".
Entrata in vigore il 22 maggio 1998
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