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Sentenza 21 gennaio 2025
Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 21/01/2025, n. 245 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 245 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati dott.ssa Alessandra Tabarro Presidente dott.ssa Anna Scognamiglio Giudice dott. Fulvio Mastro Giudice rel. ed est. riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 10459/2023 R.G. avente ad oggetto: “divorzio contenzioso”
TRA
rappresentata e difesa come in atti Parte_1
RICORRENTE
E
rappresentato e difeso come in atti Controparte_1
RESISTENTE
CON L'INTERVENTO DEL P.M.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, depositato in data 28.11.2023, parte ricorrente chiedeva pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle condizioni di cui al ricorso.
Parte resistente si costituiva in giudizio con comparsa di costituzione e risposta a mezzo della quale contestava in fatto e in diritto le avverse pretese, e chiedeva pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui alla comparsa.
All'udienza del 20.11.2024 i coniugi raggiungevano un accordo e, sulle conclusioni delle parti, la causa era rimessa in decisione al Collegio.
Il Pubblico Ministero concludeva come in atti.
La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
Nel merito, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della l. n. 898/1970 e successive modifiche, essendo decorsi oltre sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al
Presidente del Tribunale di Napoli Nord, nel procedimento di separazione consensuale, conclusosi con decreto di omologa (depositato il 17.2.2017), ed essendo perdurata da tale data la separazione, che deve presumersi ininterrotta per mancanza di eccezione.
Le parti hanno raggiunto un accordo alle condizioni di cui alla nota scritta depositata il 19.11.2024, qui da intendersi integralmente trascritte e recepite.
Le condizioni di divorzio sono conformi agli interessi del minore e non risultano contrarie a norme imperative, e pertanto possono essere poste a fondamento della presente decisione;
delle restanti condizioni il Collegio si limita a prendere atto.
Le spese di lite, atteso l'esito del giudizio, possono integralmente compensarsi tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
- pronuncia, alle condizioni di cui in parte motiva, qui da intendersi integralmente trascritte e recepite, la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Giugliano in Campania, in data 15.10.2003, tra i coniugi (nata a [...], l'[...]) e Parte_1
(nato a Giugliano in [...] il [...]) - atto n. 322, parte II, Controparte_1
serie A, anno 2003;
- ordina la trasmissione della presente sentenza in copia autentica, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Giugliano in Campania per gli adempimenti di legge;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso, in camera di consiglio.
Aversa, 30.12.2024.
Il giudice estensore
Il Presidente dott. Fulvio Mastro dott.ssa Alessandra Tabarro
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati dott.ssa Alessandra Tabarro Presidente dott.ssa Anna Scognamiglio Giudice dott. Fulvio Mastro Giudice rel. ed est. riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 10459/2023 R.G. avente ad oggetto: “divorzio contenzioso”
TRA
rappresentata e difesa come in atti Parte_1
RICORRENTE
E
rappresentato e difeso come in atti Controparte_1
RESISTENTE
CON L'INTERVENTO DEL P.M.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, depositato in data 28.11.2023, parte ricorrente chiedeva pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle condizioni di cui al ricorso.
Parte resistente si costituiva in giudizio con comparsa di costituzione e risposta a mezzo della quale contestava in fatto e in diritto le avverse pretese, e chiedeva pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui alla comparsa.
All'udienza del 20.11.2024 i coniugi raggiungevano un accordo e, sulle conclusioni delle parti, la causa era rimessa in decisione al Collegio.
Il Pubblico Ministero concludeva come in atti.
La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
Nel merito, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della l. n. 898/1970 e successive modifiche, essendo decorsi oltre sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al
Presidente del Tribunale di Napoli Nord, nel procedimento di separazione consensuale, conclusosi con decreto di omologa (depositato il 17.2.2017), ed essendo perdurata da tale data la separazione, che deve presumersi ininterrotta per mancanza di eccezione.
Le parti hanno raggiunto un accordo alle condizioni di cui alla nota scritta depositata il 19.11.2024, qui da intendersi integralmente trascritte e recepite.
Le condizioni di divorzio sono conformi agli interessi del minore e non risultano contrarie a norme imperative, e pertanto possono essere poste a fondamento della presente decisione;
delle restanti condizioni il Collegio si limita a prendere atto.
Le spese di lite, atteso l'esito del giudizio, possono integralmente compensarsi tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
- pronuncia, alle condizioni di cui in parte motiva, qui da intendersi integralmente trascritte e recepite, la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Giugliano in Campania, in data 15.10.2003, tra i coniugi (nata a [...], l'[...]) e Parte_1
(nato a Giugliano in [...] il [...]) - atto n. 322, parte II, Controparte_1
serie A, anno 2003;
- ordina la trasmissione della presente sentenza in copia autentica, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Giugliano in Campania per gli adempimenti di legge;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso, in camera di consiglio.
Aversa, 30.12.2024.
Il giudice estensore
Il Presidente dott. Fulvio Mastro dott.ssa Alessandra Tabarro