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Sentenza 14 gennaio 2026
Sentenza 14 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXVI, sentenza 14/01/2026, n. 538 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 538 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 538/2026
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 26, riunita in udienza il 09/12/2025 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
CIRIELLO ANTONELLA, Giudice monocratico in data 09/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 15006/2025 depositato il 26/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Publiservizi Srl - 03218060659
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 55142500000773 TARI 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 22/2026 depositato il 05/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: Cessazione materia del contendere
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1 ha impugnato il preavviso di fermo amministrativo sopra indicato, relativo alla somma di € 730,69, fondato sull'avviso di accertamento esecutivo TARI 2023 n. 19332400003909, notificato in data 5 giugno 2024.
Il ricorrente ha dedotto, in primo luogo, l'elusione del giudicato, avendo la Corte di Giustizia Tributaria di
Napoli, Sez. 2, annullato integralmente l'avviso presupposto con sentenza n. 7705/2025, depositata il 2 maggio 2025. Ha inoltre eccepito l'inesistenza della pretesa tributaria, stante il venir meno dell'atto impositivo, nonché l'illegittimità del fermo amministrativo su un veicolo cointestato – una auto targa Targa_1 – intestata anche a soggetto estraneo al debito. Infine, ha rappresentato che l'ente ha successivamente emesso provvedimento in autotutela di annullamento sia dell'avviso che del preavviso stesso.
La resistente Publiservizi S.r.l., pur ritualmente intimata, non si è costituita in giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Dall'esame della documentazione prodotta emerge che il preavviso di fermo impugnato è privo di valido atto presupposto. Con sentenza n. 7705/2025, infatti, la Corte di Giustizia Tributaria di Napoli ha annullato in via definitiva l'avviso di accertamento su cui il fermo era fondato.
In particolare è prodotto in atti il provvedimento di autotutela adottato dalla stessa Publiservizi/Comune, con cui l'ente ha provveduto all'annullamento tanto dell'avviso quanto del preavviso, riconoscendone espressamente l'infondatezza.
La mancata costituzione della parte resistente, unitamente alla fondatezza originaria delle ragioni del ricorrente – basate su un precedente giudicato e su profili di illegittimità evidenti – giustifica la condanna alle spese, da porsi a carico della resistente. Tali spese vengono liquidate come da dispositivo, con attribuzione al difensore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere. Condanna la Publiservizi al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano in euro 500,00 oltre oneri accessori di legge se dovuti con attribuzione.
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 26, riunita in udienza il 09/12/2025 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
CIRIELLO ANTONELLA, Giudice monocratico in data 09/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 15006/2025 depositato il 26/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Publiservizi Srl - 03218060659
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 55142500000773 TARI 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 22/2026 depositato il 05/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: Cessazione materia del contendere
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1 ha impugnato il preavviso di fermo amministrativo sopra indicato, relativo alla somma di € 730,69, fondato sull'avviso di accertamento esecutivo TARI 2023 n. 19332400003909, notificato in data 5 giugno 2024.
Il ricorrente ha dedotto, in primo luogo, l'elusione del giudicato, avendo la Corte di Giustizia Tributaria di
Napoli, Sez. 2, annullato integralmente l'avviso presupposto con sentenza n. 7705/2025, depositata il 2 maggio 2025. Ha inoltre eccepito l'inesistenza della pretesa tributaria, stante il venir meno dell'atto impositivo, nonché l'illegittimità del fermo amministrativo su un veicolo cointestato – una auto targa Targa_1 – intestata anche a soggetto estraneo al debito. Infine, ha rappresentato che l'ente ha successivamente emesso provvedimento in autotutela di annullamento sia dell'avviso che del preavviso stesso.
La resistente Publiservizi S.r.l., pur ritualmente intimata, non si è costituita in giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Dall'esame della documentazione prodotta emerge che il preavviso di fermo impugnato è privo di valido atto presupposto. Con sentenza n. 7705/2025, infatti, la Corte di Giustizia Tributaria di Napoli ha annullato in via definitiva l'avviso di accertamento su cui il fermo era fondato.
In particolare è prodotto in atti il provvedimento di autotutela adottato dalla stessa Publiservizi/Comune, con cui l'ente ha provveduto all'annullamento tanto dell'avviso quanto del preavviso, riconoscendone espressamente l'infondatezza.
La mancata costituzione della parte resistente, unitamente alla fondatezza originaria delle ragioni del ricorrente – basate su un precedente giudicato e su profili di illegittimità evidenti – giustifica la condanna alle spese, da porsi a carico della resistente. Tali spese vengono liquidate come da dispositivo, con attribuzione al difensore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere. Condanna la Publiservizi al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano in euro 500,00 oltre oneri accessori di legge se dovuti con attribuzione.