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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 22/12/2025, n. 1467 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 1467 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
In persona del giudice unico dott. Stefano Palmaccio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1033/2020 R.G. promossa da:
(c.f. ) e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, in proprio e in qualità di esercenti la responsabilità genitoriale sui C.F._2 minori (c.f. ) e (c.f. Persona_1 C.F._3 Parte_3
) rappresentati e difesi dagli avvocati Saverio Cicala e Vincenzo Del C.F._4
Gaiso, giusta procura in atti;
PARTE ATTRICE contro
(c.f. , rappresentata e difesa dall'avv. Silvana Durante, Controparte_1 P.IVA_1 giusta procura in atti;
PARTE CONVENUTA
Conclusioni
Parte attrice: “respinta ogni contraria istanza ed eccezione, nel pieno accoglimento delle domande attoree:
a) ritenere e dichiarare la piena ed esclusiva responsabilità della Convenuta, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, in ordine ai fatti come descritti in premessa;
b) per l'effetto, condannare la Convenuta, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al rimborso, a titolo di inesatto adempimento o parziale inadempimento del pacchetto turistico, della somma di euro 2.740,00, (pari al prezzo dei giorni del 15 e 16 gennaio 2020 non goduti quali conseguenza dei gravissimi eventi occorsi), ovvero alla somma maggiore o minore stabilita dall'equo apprezzamento di codesto Ill.mo Giudice;
c) condannare ancora la Convenuta, in persona del l.r.p.t., alla corresponsione, a titolo di rimborso / risarcimento dei danni patrimoniali subiti, della somma di euro 420,00, per le causali di cui in narrazione;
Pagina 1 d) condannare, infine, la Convenuta, in persona del suo legale rappresentante p.t, al risarcimento del danno da vacanza rovinata, la cui determinazione è affidata all'equo apprezzamento di codesto Ill.mo Giudice;
e) Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, nonché spese generali al 15% e
C.P.A. come per legge, da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori antistatari”
Parte convenuta: “Rigettare tutte le domande avanzate nei confronti della convenuta poiché totalmente infondate, pretestuose, strumentali e comunque non provate, con CP_1 conseguente condanna alle spese come per legge. Con vittoria delle spese ex D.m. 55/14, oltre iva, cpa e rimborso spese generali”
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 18.3.2020, e Parte_1 [...]
, in proprio e nella qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale sui Parte_2 minori e hanno convenuto in giudizio la soc. Persona_1 Parte_3 CP_1 chiedendo all'intestato Tribunale l'accoglimento delle conclusioni come sopra
[...] trascritte.
A sostegno delle proprie domande, gli attori hanno dedotto di aver acquistato dal tour operator “Turisanda” (gruppo un pacchetto turistico all inclusive per Watamu CP_1
(Kenya) per il periodo 7-15.1.2020 (successivamente prolungato di due notti), comprensivo del volo a /r Fiumicino/Mombasa e del transfert a/r aeroporto/struttura, per un costo complessivo di € 13.700,00; che il buon esito della vacanza era stato compromesso allorquando nel “Sun in data 15.1.2020 aveva fatto irruzione un gruppo di Controparte_2 guardie armate keniote, le quali avevano ordinato a tutti gli ospiti di abbandonare immediatamente la struttura;
che gli attori, quindi, si erano visti costretti a lasciare il resort e a ricercare in autonomia un'altra sistemazione, così prenotando una camera presso il “Crystal
Bay Resort” al prezzo di € 300,00, oltre ad € 120,00 per il transfert dalla struttura all'aeroporto di Mombasa, per un totale di € 420,00; che al rientro in Italia i viaggiatori avevano formulato una richiesta risarcitoria alla convenuta, la quale, con riferimento a quanto accaduto, non aveva prestato alcun genere di assistenza;
che con lettera del 12.2.2020 aveva proposto la somma di € 315,00, oltre a un voucher di € 600,00; che tuttavia CP_1 tale proposta non era stata ritenuta congrua, attese le grave inadempienze poste in essere.
Si è costituita in giudizio deducendo l'infondatezza e la non veridicità di quanto CP_1 sostenuto dagli attori in merito all'inadempimento e/o inesatto adempimento lamentati;
che le guardie avevano fatto irruzione nel resort a causa di alcuni dissidi tra la proprietà alberghiera e i gestori della struttura, talché era totalmente estranea ai fatti;
che il tour operator CP_1 aveva rassicurato i viaggiatori che non si trattasse di terrorismo, offrendo lo spostamento nella struttura “Seaclub Seven Island” per evitare disservizi nel godimento della vacanza;
che la famiglia per ragioni personali, non aveva accettato tale offerta, prenotando in Parte_1
Pagina 2 autonomia presso l'hotel Crystal tramite l'agenzia Mida. Ha concluso chiedendo il rigetto delle domande proposte dagli attori poiché infondate in fatto e in diritto.
La causa è stata istruita mediante l'acquisizione dei documenti prodotti dalle parti e con l'assunzione di prove orali.
***
È pacifico che in data 15.1.2020, alle ore 18:00 circa (ora locale), un gruppo di militari kenyoti abbia fatto irruzione nella struttura alberghiera “Sun Palm Beach Resort” in Watamu
(Kenya), in cui erano alloggiati gli attori, al dichiarato scopo di dirimere un contrasto insorto tra la proprietà e il management dell'hotel.
Parimenti incontroverso è che in base al contratto di pacchetto turistico concluso con gli attori avrebbero dovuto effettuare il “check-out” dal Sun Palm Beach il CP_1
16.1.2020, essendo programmato per l'indomani in serata il trasferimento verso l'aeroporto di Mombasa per prendere il volo di rientro per l'Italia, talché quella del 15.1.2020 era l'ultima notte di soggiorno in Kenya.
Nella mail inoltrata il 15.1.2020 dalla dipendente di , si legge CP_1 Testimone_1 quanto segue: “l'assistente è con i clienti che al momento sembrano abbastanza tranquilli.
Confermiamo che hanno cenato in hotel e che al momento l'unico disservizio è la mancanza di energia elettrica. Nel giro di breve decideremo come intervenire solo sugli ospiti in arrivo domani e per quelli che non fanno check-out domani. Per i clienti in uscita domani stiamo cercando di organizzare un trasferimento anticipato e daremo comunicazione a breve sull'orario definitivo di partenza dall'hotel …” (doc. 2 . CP_1
Da altra mail in atti, inoltrata dall'assistente del tour operator “Turisanda”, Tes_2
, presente nella struttura “Sun Palm Beach”, risulta ulteriormente quanto segue: “alle
[...] ore 23:00 c.ca l'assistenza ha informato gli ospiti dell'organizzazione dei trasferimenti: BLQ alle 00:00, MXP, VRN, alle 04:00. Gli ospiti rimasti in struttura che avrebbero proseguito il soggiorno si sono spostati con l'assistenza alle ore 07:15 al Seaclub Seven Island. Il ref.
[...]
è stato l'unico tra i pax presenti in struttura, che ha preferito lasciare la struttura, Pt_1 dicendomi che in base alla sua esperienza professionale, non si sentiva sicuro nel modo in cui la polizia maneggiava i mitra. L'assistenza è rimasta in contatto anche con loro, fino al rientro in Italia il giorno seguente”.
La stessa documentazione prodotta dalla convenuta smentisce, quindi, che agli attori, i quali il giorno successivo avrebbero dovuto rientrare in Italia, sia stato offerto di pernottare in altra struttura alberghiera (“Seaclub Seven Island”), dal momento che tale trattamento fu proposto ai viaggiatori “che avrebbero proseguito il soggiorno”.
Diversamente, per coloro i quali il 16.1.2020 avrebbero dovuto lasciare la struttura,
l'unico accomodamento offerto fu il trasferimento anticipato, in orario notturno, verso l'aeroporto.
Sentita quale teste all'udienza del 31.1.2023, ha assertivamente Testimone_2 confermato i capi 4 e 5 come articolati da (di seguito riprodotti: “4) Vero che CP_1
Pagina 3 nella serata del 15.01.20 ha proposto ai viaggiatori presenti presso il “Sun Palm CP_1
Beach” lo spostamento presso altra struttura - Seaclub Seven Island - senza ulteriori esborsi economici e così come è riportato nella mail che le si mostra? (doc n. 2): 5) Vero che tutti gli ospiti hanno accettato tale offerta presso il Seven Island di pari categoria del Sun Palm
Beach, ad eccezione dei Sigg. ”), senza nulla aggiungere, in proposito, per meglio Parte_1 circostanziare la propria deposizione.
Come tuttavia già esposto, dalla mail richiamata nel capo (doc. 2 , il cui CP_1 contenuto è stato confermato dalla teste, non si evince affatto che sarebbe stato proposto anche gli attori – i quali l'indomani avrebbero dovuto effettuare il check-out dal “Sun Beach”
– di proseguire il soggiorno in altra struttura.
Inoltre, deve ritenersi maggiormente attendibile quanto scritto dalla Tes_2 nell'immediatezza dei fatti, rispetto al contenuto della deposizione rilasciata a distanza di tre anni dall'accaduto. Non può escludersi che la teste possa essersi sbagliata nel ricordare che fosse stata proposta anche alla famiglia la riprotezione in altra struttura, in luogo Parte_1 del trasferimento anticipato in aeroporto, come piuttosto parrebbe evincersi dalla mail da lei stessa inviata tre anni prima.
In ogni caso, quand'anche si voglia ipotizzare che sia stato offerto pure agli attori il trasferimento in altro hotel, tanto non basterebbe comunque ad esonerare da responsabilità la convenuta.
Va rammentato che gli altri viaggiatori furono trasferiti al Seaclub Seven Island soltanto alle ore 07:15 del mattino successivo, come risultante dalla mail inviata ad dalla CP_1
. Tes_2
Non è attendibile la deposizione di all'epoca dei fatti dipendente di Testimone_3
la quale, dopo aver riferito che sarebbe stata offerta la riprotezione anche alla CP_1 famiglia e che il trasferimento sarebbe stato da loro rifiutato, ha affermato quanto Parte_1 segue: “la nostra assistente , come pure il direttore e il gestore dell'hotel, rimasero Tes_4 con i signori all'interno della struttura “Sun Palm”: c'era anche un'altra persona, Parte_1 il capo centro, che era rimasta in contatto con i signori tutti gli altri clienti Parte_1 avevano preferito andare via, anche a ragione dell'assenza di energia e dell'impossibilità di utilizzare il WIFI”. È tuttavia assai probabile che anche la predetta teste, la quale non si trovava in Kenya ma negli uffici in Italia, possa essere incorsa in errore nel CP_1 ricostruire i fatti oggetto di causa, in quanto dalla mail inviata dalla risulta che i Tes_2 clienti del Sun Palm Beach – fatta eccezione per gli attori – furono trasferiti al CP_1
Seaclub solo il mattino successivo, alle ore 07:15, talché non è verosimile che nella notte del
15.1.2020 gli attori possano essere rimasti da soli presso il Sun Palm Beach. Inoltre, sempre dalla mail della risulta che il fu “l'unico tra i pax presenti in struttura, che Tes_2 Parte_1 ha preferito lasciare la struttura”, per cui a maggior ragione non è credibile che, al contrario, egli sarebbe stato l'unico a rimanere al Sun Palm Beach. A definitiva confutazione del narrato della sta il fatto che non è mai stato in contestazione il pernottamento Tes_3
Pagina 4 presso l'Hotel Crystal, da parte della famiglia nella notte tra il 15 e 16 gennaio Parte_1
2020, come documentato dalla ricevuta di pagamento prodotta dagli attori (all. 4).
Tanto chiarito, una ipotetica proposta di trasferimento in altra struttura, da eseguirsi soltanto nelle prime ore del mattino successivo, non può bastare a dimostrare l'assolvimento del dovere di riprotezione gravante sulla convenuta, da valutarsi anche in base alla tempistica del transfer e a tutti gli elementi della fattispecie concreta.
Seguendo il ragionamento di gli attori, comprensibilmente preoccupati per i CP_1 fatti occorsi poche ore prima e in presenza di due figli minori (di sei e dieci anni), avrebbero dovuto accettare di trascorrere la notte in una struttura in cui era peraltro venuta a mancare l'elettricità, senza alcuna certezza sugli sviluppi degli eventi che avevano condotto all'occupazione del resort da parte delle guardie armate locali, in attesa del trasferimento – soltanto il giorno successivo – nel diverso hotel proposto.
Un'offerta siffatta non potrebbe comunque ritenersi satisfattiva dell'interesse del cliente a veder ripristinato il difetto di conformità del contratto di pacchetto turistico, traducendosi di fatto in una forzata protrazione della permanenza in una struttura in cui, per i molteplici profili critici sopra esposti, la fruizione del servizio turistico non era più possibile in comodità e in condizioni di piena sicurezza.
Ai sensi dell'art. 43, comma 1, d.lgs. 79/2011 (a mente del quale “Il viaggiatore ha diritto a un'adeguata riduzione del prezzo per il periodo durante il quale vi sia stato difetto di conformità, a meno che l'organizzatore dimostri che tale difetto è imputabile al viaggiatore”), è pertanto fondata la pretesa degli attori di ottenere una riduzione del corrispettivo pagato per l'acquisto del pacchetto turistico.
Il prezzo del contratto di pacchetto turistico deve essere ridotto proporzionalmente al valore della prestazione non eseguita (una notte di soggiorno, oltre ai costi di trasferimento dall'hotel all'aeroporto).
Gli attori hanno indicato in € 2.740,00 il valore “dei giorni di vacanza del 15 e 16 gennaio 2020 de facto non goduti presso la struttura Sun Palm Beach Resort”, chiedendone il rimborso congiuntamente alla somma di € 420,00 “versata dai medesimi per l'acquisto del pernotto delle notti del 15 e 16 gennaio 2020 e dell'acquisto del transfert per la tratta struttura ricettizia – aeroporto di Mombasa (transfert inizialmente incluso nel pacchetto turistico)”.
Secondo la convenuta, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea dovrebbe invece tenersi conto di tutte le prestazioni fruite dagli attori, segnatamente di quelle per trasporto aereo (che avrebbero comportato una spesa di € 396,00 per tasse e oneri aeroportuali, € 7.750,96 per i biglietti aerei ed € 481,22 per polizza assicurativa) e delle notti di soggiorno regolarmente godute, corrispondenti a un costo giornaliero di € 315,00 per notte.
Considerato che dal contratto risultano costi pari a € 2.093,28 per le prime sette notti di soggiorno e di € 598,08 per il prolungamento di due notti (in totale € 2.691,36, equivalente, per nove notti di soggiorno, ad € 299,04 per notte), che ha offerto € 315,00 per il CP_1
Pagina 5 rimborso della notte non fruita e che il transfer dall'hotel all'aeroporto di Mombasa (non fruito dagli attori) era venuto a costare € 285,18 (€ 190,12 + € 95,06), l'importo del contratto può conclusivamente essere ridotto dell'importo di € 600,00.
Non può essere risarcita agli attori la spesa sostenuta per la notte di pernottamento presso l'hotel “Crystal Bay” (pari ad € 300,00) e per il trasferimento in aeroporto (pari ad € 120,00) poiché per tali prestazioni non è stato affrontato un esborso superiore rispetto al valore delle corrispondenti prestazioni previste nel contratto di pacchetto turistico, già oggetto di rimborso in accoglimento della domanda di riduzione del prezzo. Di conseguenza, in mancanza di prova del pagamento di un maggior importo per le stesse prestazioni, il rimborso anche soltanto parziale di tale spesa darebbe luogo a un ingiustificato arricchimento a vantaggio del cliente, il quale per l'ultima notte di soggiorno e per il transfer in aeroporto nulla si troverebbe a dover pagare.
Quanto alla richiesta di risarcimento del danno da vacanza rovinata, va rammentato che ai sensi dell'art. 46, comma 1, d.lgs. 79/2011, “nel caso in cui l'inadempimento delle prestazioni che formano oggetto del pacchetto non è di scarsa importanza ai sensi dell'articolo 1455 del codice civile, il viaggiatore può chiedere all'organizzatore o al venditore, secondo la responsabilità derivante dalla violazione dei rispettivi obblighi assunti con i rispettivi contratti, oltre ed indipendentemente dalla risoluzione del contratto, un risarcimento del danno correlato al tempo di vacanza inutilmente trascorso ed all'irripetibilità dell'occasione perduta”.
Non può esimere da responsabilità l'asserita imprevedibilità ed inevitabilità CP_1 dell'evento che ha determinato la parziale violazione del contratto di pacchetto turistico.
Secondo l'orientamento della S.C., l'organizzatore o il venditore di un pacchetto turistico
è tenuto al risarcimento dei danni subiti dal turista-consumatore, anche quando la responsabilità è ascrivibile esclusivamente ai terzi, della cui opera si è avvalso per l'adempimento della propria prestazione professionale, salvo il diritto a rivalersi nei confronti di questi ultimi (Cassazione civile sez. III, 08/10/2024, n.26293).
Nel caso di specie, la responsabilità di quanto accaduto non può che ricadere su CP_1 che ha scelto la struttura alberghiera in cui si è verificato l'episodio pregiudizievole, all'origine del quale, per quanto è stato possibile comprendere, stavano contrasti tra la proprietà e il management dell'hotel, e dunque in ultima analisi dei fatti direttamente attinenti all'organizzazione e all'affidabilità dell'ausiliario di cui la convenuta si è avvalso per adempiere alle prestazioni di servizio turistico.
Peraltro, la stessa ex dirigente di ha riferito che “purtroppo, CP_1 Testimone_3 può accadere in quelle zone che l'esercito possa essere facilmente corrotto”, così di fatto implicitamente riconoscendo che situazioni come quella venutasi a creare presso l'hotel Sun
Palm Beach non fossero del tutto inedite per e che quindi per il tipo di soggiorno CP_1 prenotato dagli attori vi fosse un rischio di verificazione di eventi di tal genere, che l'organizzatore del pacchetto avrebbe dovuto meglio prevedere e gestire.
Pagina 6 Tenuto conto per un verso che il parziale inadempimento del contratto di pacchetto turistico si è verificato alla fine del soggiorno prenotato dagli attori, comunque compromettendo il godimento delle ore pomeridiane e serali del 15.1.2026 e del giorno successivo fino alla ripartenza verso l'Italia, per altro verso che gli eventi in questione hanno sicuramente innescato negli attori dei sentimenti di preoccupazione e di turbamento, oltre che di stress per il non programmato trasferimento in altra struttura, in assenza di un'adeguata assistenza da parte di si reputa equo quantificare il danno patito dagli attori in CP_1 misura pari al triplo del valore delle prestazioni non fruite, per un ammontare di € 1.800,00, già rivalutato all'attualità.
Conclusivamente, la convenuta deve essere dichiarata tenuta e condannata a corrispondere agli attori: a) la somma di € 600,00, a titolo di ripetizione del prezzo del contratto di pacchetto turistico oggetto di riduzione, oltre agli interessi legali dalla domanda sino al saldo;
b) la somma di € 1.800,00, a titolo di risarcimento del danno da vacanza rovinata, oltre agli interessi legali dalla pubblicazione della sentenza sino al saldo.
Spese secondo soccombenza, liquidate come in dispositivo in conformità ai parametri ex
DM 55/2014 e ss. mm., scaglione corrispondente al valore del decisum, considerata l'attività processuale effettivamente svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) in parziale accoglimento della domanda attorea, dichiara tenuta e condanna CP_1
a corrispondere agli attori a) la somma di € 600,00, oltre agli interessi legali
[...] dalla domanda sino al saldo;
b) la somma di € 1.800,00, oltre agli interessi legali dalla pubblicazione della sentenza sino al saldo;
2) condanna alla refusione in favore degli attori delle spese di lite, Controparte_1 liquidate in complessivi € 2.550,00 per compensi, oltre rimborso forfettario in misura del 15%, CPA e IVA (se dovuta), disponendone la distrazione in favore dei loro difensori che ne hanno fatto richiesta, dichiarandosene antistatari.
Così deciso in Civitavecchia il 19/12/2025
IL GIUDICE
dott. Stefano Palmaccio
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