TRIB
Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 31/10/2025, n. 1705 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1705 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE – SETTORE LAVORO
nella persona del Dott. Giordano Avallone ha pronunciato, all'esito del deposito delle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. r.g. 2149/2024 e 2150/2024
TRA
, (Cf: ), rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'avv. Domenico Sommario, giusta procura in atti
RICORRENTE
E
CF Controparte_1
con sede centrale in Roma, in persona del Presidente pro-tempore, P.IVA_1 rappresentato e difeso dagli avvocati Gilda Avena e Umberto Ferrato, ed elettivamente domiciliato in Castrovillari, Corso Calabria presso gli uffici dell' , giusta procura in atti;
CP_1
RESISTENTE
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con separati ricorso poi riuniti la parte ricorrente conveniva in giudizio l' CP_2 deducendo che in data 13.5.2024 gli venivano notificate le seguenti ordinanze ingiunzione:
1) Ordinanza Ingiunzione n. OI-001498815 con la quale l' richiedeva il CP_2 pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria dell'importo di euro
6.383,63 per violazione relativa a mancato versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali per l'anno 2017;
2) Ordinanza Ingiunzione n. OI-000545035 con la quale l' richiedeva il CP_2 pagamento dell'importo di euro 779,16 per violazione relativa a mancato versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali per l'anno 2019;
Eccepiva in via preliminare l'illegittimità del procedimento per mancata notifica degli atti presupposti. Evidenziava, inoltre, che il procedimento sanzionatorio si era concluso oltre il termine di 90 giorni previsto.
Sottolineava l'operatività della prescrizione relativamente ai crediti richiesti, dovuti per il mancato versamento di contributi poichè sarebbero decorsi più di 5 anni tra la data di notifica degli atti di accertamento dell' e la notifica CP_2 dell'ordinanza ingiunzione opposta.
Si costituiva in giudizio l' , evidenziando la correttezza dell'operato CP_2 dell'ente.
All'odierna udienza la controversia viene decisa, trattandosi di controversia avente carattere documentale, dopo le conclusioni formulate dalle parti in udienza.
***
1. In via preliminare, va esaminata la tempestività dell'opposizione.
Sul punto, avverso le ordinanze-ingiunzione, l'art. 6, comma 6, del d.lgs. n.
150/2011 prevede che “Il ricorso è proposto, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla notificazione del provvedimento, ovvero entro sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero, e può essere depositato anche a mezzo del servizio postale”.
Ebbene, nel caso in esame, l'opposizione è senz'altro tempestiva essendo stati gli atti introduttivi depositati il 29.5.2024 a fronte della notificazione del titolo opposto intervenuta in data 13.5.2024.
2. con riferimento alla competenza territoriale del Tribunale di Castrovillari, deve rilevarsi che la competenza deve individuarsi avendo riguardo al luogo della commessa violazione. Nel caso in esame, detta violazione sarebbe stata commessa nel comune di Corigliano-Rossano, rientrante nella competenza territoriale del Giudice adito.
3. Nel merito, il thema decidendum attiene alla legittimità dell'ordinanza ingiunzione emessa dall nei confronti del ricorrente, quale responsabile CP_2 dell'omesso versamento delle ritenute assistenziali e previdenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti, relative alle annualità 2017 e 2019.
Ciò premesso, ai fini della soluzione della controversia va osservato, in via preliminare, come il giudizio di opposizione alle ordinanze di ingiunzione aventi ad oggetto il pagamento di sanzioni amministrative derivanti dal mancato versamento di contributi rinvenga la propria genesi nella depenalizzazione della fattispecie di reato di cui all'art. 2, comma 1 bis, D.L. 463/83 conv. in L. 638/83 che, testualmente, prevedeva: “L'omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1 è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a lire due milioni. Il datore di lavoro non è punibile se provvede al versamento entro il termine di tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione.”.
Com'è noto con l'art. 3, comma 6, d.lgs. 8/2016, in un'ottica deflattiva del contenzioso penalistico, il legislatore ha spacchettato la fattispecie criminosa originaria introducendo delle soglie di punibilità in forza delle quali, per le sole ipotesi di omissione contributiva quantificata in misura inferiore ai 10.000,00 € annui, il reato è stato trasformato in illecito punito con l'inflizione di una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra euro 10.000 ed euro 50.000, escludendosi, altresì, la punibilità o l'assoggettamento alla sanzione amministrativa nel caso in cui l'autore della violazione provveda “al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione”.
Inoltre, l'art. 6 del d.lgs. n. 8 cit. prevede che: “Nel procedimento per
l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente decreto si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689”.
La materia è, dunque, regolata dalle disposizioni che vanno dall'art. 1 all'art. 31 della L. 689/1981, “in quanto applicabili”.
D'altra parte, con l'entrata in vigora del Decreto lavoro n. 48/2023 conv. in L. n.
85 del 2023, il legislatore ha inteso intervenite sulla disciplina delle sanzioni amministrative in caso di omesso versamento delle ritenute previdenziali, prevedendo una sanzione più proporzionata e ragionevole rispetto all'importo omesso, al contempo dilatando i tempi di notifica dell'illecito (in deroga dei 90 giorni previsti dell'art. 14 l. 689/1981) e rendendo più agevole l'attività di accertamento dell' , a partire dalle violazioni commesse Parte_2 soltanto dal 1° gennaio 2023.
Sul punto, l'art 23 prevede che “
1. All'articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge
12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre
1983, n. 638, le parole: «da euro 10.000 a euro 50.000» sono sostituite dalle parole: «da una volta e mezza a quattro volte l'importo omesso». 2. ((Per le violazioni riferite agli omessi versamenti delle ritenute previdenziali e assistenziali, ai sensi dell'articolo 2, comma 1-bis, del citato decreto-legge n. 463 del 1983, come modificato dal comma 1 del presente articolo, per i periodi dal
1° gennaio 2023)), gli estremi della violazione devono essere notificati, in deroga all'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello dell'annualità oggetto di violazione.”
4. Premessa la fattispecie in esame va esaminata, in via assorbente, la doglianza attorea consistente nell'asserita violazione da parte dell' convenuto del CP_1 termine previsto dall'art. 14 della L. n. 689/81 applicabile ratione temporis al caso in esame.
Sul punto, giova ribadire che, a mente della giurisprudenza di legittimità (cfr.
Sez. L, Sentenza n. 7681 del 2 aprile 2014), in tema di sanzioni amministrative, qualora non sia avvenuta la contestazione immediata dell'infrazione, il termine di novanta giorni, previsto dall'art. 14 della legge 24 novembre 1981 n. 689 per la notifica degli estremi della violazione, decorre dal compimento dell'attività di verifica di tutti gli elementi dell'illecito.
A tal uopo, compete al giudice di merito, in caso di contrasto sul punto, determinare il tempo ragionevolmente necessario alla Amministrazione per giungere a una completa conoscenza dell'illecito, anche in relazione alla complessità della fattispecie l'attività amministrativa intesa a verificare l'esistenza dell'infrazione, comprensiva delle indagini intese a riscontrare la sussistenza di tutti gli elementi soggettivi e oggettivi dell'infrazione stessa (cfr.
Cass. Sez. Unite 31.10.2019, n. 28210; Cass. 25.10.2019 n. 27405, Cass.
29.10.2019, n. 27702).
Ancora, il Supremo Collegio (cfr. Cass. Sez. L., Sentenza n. 11559 dell'11 maggio 2017) ha precisato che l'ordinanza ingiunzione non costituisce l'atto di contestazione -da parte della P.A.- della violazione, ma l'atto conclusivo di un procedimento che, in base all'art. 14 della L. n. 689 del 1981, prevede la contestazione immediata o la sua notifica nei successivi novanta giorni, potendo il trasgressore, entro i successivi sessanta giorni, provvedere al pagamento di una somma in misura ridotta e, soltanto qualora ciò non avvenga, emettere l'ordinanza motivata di ingiunzione.
Orbene, deve ritenersi fondata la doglianza attorea della tardività della notifica degli atti di accertamento prodromici all'ordinanza ingiunzione qui impugnata, rilevandosi che l'art. 6 del decreto legislativo n. 8/2016, che ha disposto la depenalizzazione delle omissioni contributive, ha previsto l'applicabilità, nel procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal decreto, delle disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre
1981, n. 689, nelle quali appunto si trova l'art. 14 sopra citato.
Peraltro, in assenza della prova circa il momento di trasmissione degli atti da parte dell'Autorità Giudiziaria o della Procura della Repubblica, ex art. 9 d.lgs.
8/2016, tale dies a quo può essere individuato nella successiva data di entrata in vigore della normativa di cui al d.lgs. 8/2016, ossia sin dal 6 febbraio 2016.
A tal fine, vale rilevare che l' non ha -d'altra parte- fornito elementi dai CP_2 quali poter desumere, in relazione al caso concreto, la necessità di una complessa o particolarmente laboriosa attività di verifica di tutti i dati occorrenti per contestare l'infrazione che ci occupa, ovvero l'esigenza di compiere approfondite valutazioni del materiale istruttorio acquisito per la corretta formulazione dell'addebito de quo;
sicché non è possibile valutare se il tempo intercorrente tra la scadenza del termine per i versamenti contributivi e la data degli accertamenti sopra ricordati fosse necessario per svolgere indagini, rammentandosi -peraltro- che i mod. DM10/UNIEMENS a mezzo dei quali l'impresa autodenuncia la debenza a favore dell' un determinato importo, sono registrati negli archivi CP_2 di quest'ultimo; indi per cui il monitoraggio delle posizioni contributive si risolve nella sostanziale constatazione degli importi insoluti risultanti nei sistemi informatici dell'ente stesso, con la conseguenza che le omissioni contributive restano alla scadenza, con facilità, rilevabili automaticamente dall'Istituto.
Deve, dunque, concludersi che la notifica dell'atto di accertamento delle violazioni di cui all'art. 2 comma 1 bis del D.L. n. 463/1983 commesse dal ricorrente per l'anno 2017 risulta effettuata soltanto in data 7.12.2018, per l'anno
2019 risulta effettuata soltanto in data 16.12.2021, quindi tardivamente rispetto al termine imposto dalla citata normativa.
Alla luce delle argomentazioni espresse il ricorso merita accoglimento, con conseguente annullamento delle ordinanze ingiunzione impugnate.
5. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari- in composizione monocratica nella persona del dott.
Giordano Avallone in funzione di Giudice del Lavoro - definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'ordinanza di ingiunzione OI-
001498815 e la n. OI-000545035; - condanna l' alla refusione delle spese di lite in favore del ricorrente, che CP_2 liquida in € 1.500,00 oltre Iva e Cpa come per legge, con attribuzione al legale costituito, dichiaratosi antistatario.
Castrovillari, 31 ottobre 2025
Il GIUDICE del LAVORO dott. Giordano Avallone