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Sentenza 3 febbraio 2025
Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 03/02/2025, n. 61 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 61 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Antonella Lupis ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 77/2023 promossa da:
, nato a [...] il [...] (c.f. ) e Parte_1 C.F._1
, nata a [...] il [...] (c.f. ), Parte_2 C.F._2
entrambi residenti in Bruzzano Zeffirio (RC), via Palmiro Togliatti snc, rappresentati e difesi dall'avv. Francesca Dieni del Foro di Locri (c.f. ) ed elettivamente domiciliati C.F._3
presso il suo studio in CA, via Rasole 15;
ATTORI
e
, c.f. , residente in [...] C.F._4
VE IV CA (RC); - c.f. , residente in CP_2 C.F._5
Via Regina Margherita VE IV CA (RC); - , c.f. CP_3
, residente in [...] Reggio Calabria (RC); C.F._6
CONVENUTI
CONCLUSIONI
Gli attori precisano come da note ex art.127 ter cpc
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, i coniugi proponevano domanda per Parte_3
il riconoscimento del loro diritto di proprietà acquisito per intervenuto usucapione relativamente al bene sito a Bruzzano Zeffirio, catastalmente identificato al NCT al foglio 18, part.lle 672 e 673 e al foglio 19, part.lla 569. Rappresentavano che detti terreni erano stati utilizzati e posseduti da oltre vent'anni in modo esclusivo, pacifico ed ininterrotto.
I beni per cui è causa risultano formalmente intestati agli odierni convenuti quali aventi causa dell'originaria proprietaria . Chiedevano pertanto che venisse accertato e dichiarato il Parte_4
suo diritto di proprietà acquisito per usucapione sui beni suddetti. Successivamente con note conclusive ritualmente depositate, precisavano che la domanda di usucapione doveva riguardare soltanto le p.lle 672 del fol.18 e la p.lla 569 del fol.19 e che per mero errore era stata indicata la p.lla
673 del fol.18
Alla prima udienza il giudice dichiarava la contumacia dei convenuti. La causa veniva istruita mediante prova testimoniale e allegazione documentale e con note ex art.127 ter cpc da depositare entro il 3.01.2025, gli attori hanno precisato come da domanda le rispettive conclusioni .
Limitata e precisata la domanda in relazione alla identificazione catastale dei beni oggetto di causa, nel corso del giudizio, gli attori hanno dato prova di aver posseduto uti dominus in modo incontrastato per oltre un ventennio i terreni sopra specificati.
La prova testimoniale espletata con i testi e ha Tes_1 Testimone_2
confermato che gli odierni attori nel ventennio antecedente alla proposizione della domanda, hanno utilizzato il terreno mantenendolo pulito e recintandolo. Entrambi i testi hanno dato prova di conoscere bene la natura del terreno e la sua ubicazione, specificando anche che gli attori abitano in una casa confinante con i terreni da cui vi accedono direttamente. La recinzione così come l'accesso diretto denotano un animus possidendi esclusivo e tale da indurre i terzi a riconoscerne in capo agli attori il diritto di proprietà.
Per come noto, in tema di possesso, l'animus possidendi –da presumersi iuris tantum in presenza del corpus possessionis, consiste nell'intento di tenere la cosa come propria indipendentemente dalla conoscenza che si abbia del diritto altrui (Cass. 12.5.1999 n.4702). Nell'ordinamento giuridico, infatti il possesso si concreta nell'esercizio del potere di fatto sulla cosa che si manifesta in un'attività corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà o di altro diritto reale, distinguendosi dalla detenzione per l'elemento psicologico del soggetto che lo esercita, caratterizzato dal cd animus rem sibi habendi, ovvero dall'intenzione e dall'atteggiamento di esercitare una signoria sul bene.
Con riferimento all'esercizio del potere di fatto sui beni indicati, ed alla relativa corrispondenza al diritto di proprietà, è appena il caso di rilevare come l'attività espletata continuativamente e stabilmente dall'attrice, secondo quanto emerso dalle risultanze dell'attività istruttoria ed in assenza di elementi oggettivi idonei ad escludere che la situazione possessoria sia riconducibile a un diritto diverso dalla proprietà, ovvero a un rapporto obbligatorio, possano fondare un giudizio di corrispondenza alle facoltà di norma spettanti al proprietario. Il fatto che un soggetto utilizzi un immobile provvedendo alla sua manutenzione, autorizza a ricondurre la descritta disponibilità e la predetta stabile utilizzazione ad una situazione possessoria oggettivamente corrispondente al diritto di proprietà.
Con riguardo all'elemento soggettivo del possesso utile “ad usucapionem”, occorre aggiungere che non è in atti alcun elemento – la prova del quale incombeva sulla parte convenuta – idoneo a vincere la presunzione iuris tantum di sussistenza dell'animus possidendi in favore degli attori, in presenza del corpus possessionis (Cass. n. 14092/10; n. 17339/09; n. 15145/04; n.11286/98).
Quanto al decorso del tempo, deve, in primo luogo, ricordarsi che il termine previsto per l'usucapione di immobile è, come è noto, ventennale.
Il termine “a quo” in cui la parte attrice ha iniziato ad esercitare il possesso ad usucapionem sui beni in questione, in considerazione delle dichiarazioni dei testi, va fissato in epoca sicuramente anteriore al ventennio precedente la proposizione della domanda giudiziale.
Non vi è la prova negativa, il cui onere incombeva ancora una volta sulla parte convenuta, che l'acquisto del possesso sia avvenuto con violenza o clandestinità, oppure che il decorso del termine per l'usucapione sia stato sospeso o interrotto.
Deve, pertanto, dichiararsi che e sono proprietarii Parte_1 Parte_5
esclusivi dei terreni sopra indicati per averli usucapiti.
Le ragioni della decisione, e la non opposizione dei convenuti, giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
e con atto ritualmente notificato, ogni diversa istanza, eccezione e Parte_2
deduzione disattesa, così provvede:
a) Accoglie la domanda attrice e per l'effetto dichiara e Parte_1
proprietari per intervenuto usucapione dei seguenti beni siti Parte_2
a Bruzzano Zeffirio:
1) terreni catastalmente identificati al NCT al fol. 18, p.lla 672 e fol.19 p.lla 569;
b) Autorizza la parte interessata alla trascrizione della presente sentenza presso la Conservatoria dei RR.II. di Reggio Calabria, con esonero del conservatore da ogni responsabilità al riguardo e la contestuale voltura catastale presso l'Agenzia del Territorio con cancellazione degli attuali intestatari;
c) compensa integralmente le spese del giudizio.
Provvedimento redatto con l'applicativo consolle del magistrato il 3 febbraio 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Antonella Lupis