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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 12/06/2025, n. 6895 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 6895 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA SEZIONE LAVORO 4^ (PRIMO GRADO) - V.le G. Cesare n. 54
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice designato dott.ssa M. Emili, alla odierna udienza ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 799 2024 RG
FRA
Avv. NASO DOMENICO Parte_1
E
Avv. PRINCIPE EMILIA Controparte_1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 5.1.2024 ha convenuto in giudizio il Parte_1
, nonché , per sentir accogliere le seguenti Controparte_2 CP_3
conclusioni:
“1. ACCERTARE E DICHIARARE il diritto della ricorrente al riconoscimento, relativamente al periodo in cui ha prestato servizi in virtù di contratti di lavoro a tempo
Cont determinato stipulati con il della progressione stipendiale prevista dal CCNL relativo al personale del Comparto Scuola e dei relativi aumenti stipendiali previsti
2. ACCERTARE E DICHIARARE il diritto della ricorrente ad ottenere, una volta conseguita l'immissione in ruolo, la ricostruzione integrale della propria carriera con riconoscimento come servizio di ruolo, utile ai fini giuridici ed economici, dell'intero servizio pre-ruolo svolto prima dell'assunzione a tempo indeterminato;
E PER L CP_5
3. CONDANNARE l'Amministrazione resistente ad effettuare nuovamente la ricostruzione di carriera della ricorrente in ossequio al principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato allegata alla direttiva n. 1999/70/CE e secondo la progressione stipendiale prevista dal CCNL Comparto Scuola 2006/2009, previa disapplicazione delle disposizioni nazionali interne contrastanti e del decreto di ricostruzione carriera già emanato;
4. CONDANNARE l'Amministrazione resistente ad inquadrare la ricorrente, a decorrere dal 01.09.2009, nella fascia stipendiale 3-8 anni con la qualifica di
“Assistente Amministrativo” e con l'anzianità di servizio utile sia ai fini giuridici che economici di anni 8 Mesi 7 giorni 15, o comunque a collocarla nella posizione maturata;
5. CONDANNARE l'Amministrazione resistente al pagamento in favore della ricorrente della somma di EURO 10.659,32 oltre i ratei di 13^ mensilità, dovuta a titolo di differenze stipendiali maturate a seguito del riconoscimento per il periodo di
Cont precariato svolto alle dipendenze del ella progressione stipendiale e dei relativi incrementi retributivi previsti dal CCNL del Comparto Scuola, nonché in ragione della ricostruzione integrale di carriera all'atto di immissione in ruolo e del conseguente inquadramento nella posizione maturata, tenuto conto del C.C.N.L. Comparto Scuola e delle tabelle annesse al citato contratto, o nella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di Giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione al saldo;
Il tutto con vittoria di spese, competenze e onorari, IVA, CPA da distrarsi …”.
Ha allegato in fatto di aver prestato la propria attività lavorativa alle dipendenze dell'Amministrazione resistente come Assistente amministrativo immessa in ruolo dal 1.9.2009 e che prima dell'immissione in ruolo aveva svolto i segg. servizi pre-ruolo in virtù di plurimi contratti a tempo determinato per complessivi anni 8, mesi 7 e gg 15
e, precisamente: Ha quindi lamentato che nonostante avesse lavorato per tutti gli anni indicati con le medesime mansioni e competenze dei colleghi a tempo indeterminato aveva percepito esclusivamente la retribuzione base prevista per i colleghi, senza mai avere aumenti di retribuzione legati al servizio effettivamente prestato, nonché che, dopo l'immissione in ruolo, aveva ottenuto la sua ricostruzione di carriera con anzianità di servizio a fini giuridici ed economici di anni 7 mesi 1 e gg 10, ed economici di anni 1, mesi 5 gg 15, inferiore a quelle effettivamente maturata, con inquadramento nella fascia 0-8 (in luogo della fascia 3-8) e conseguente anzianità di servizio senza la corresponsione delle differenze stipendiali relative al precariato.
Ha quindi argomentato diffusamente in diritto, quanto al comportamento discriminatorio attuato, in violazione della clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso il 18.03.99 ed allegato alla direttiva 1999/70/ce richiamando giurisprudenza di legittimità e merito.
L'Amministrazione resistente si è costituita tempestivamente in data 27.3.2025, resistendo alla domanda ed eccependo anche l'intervenuta prescrizione delle pretese.
Ha quindi rassegnato le seguenti conclusioni:
“Dichiarare inammissibile il ricorso per inesistenza della causa petendi
Respingere il ricorso in quanto del tutto privo di fondamento…;
Condannare la parte ricorrente a rifondere all'Amministrazione convenuta le spese del presente giudizio”.
Concesso termine per note, rilevando esclusivamente questioni in diritto, la controversia
è stata quindi decisa alla odierna udienza.
Il ricorso è fondato solo in parte.
Osserva il Giudice che la parte ricorrente, appartenente al personale amministrativo quale Assistente tecnico, assunta in ruolo dal 1.9.2017, chiede di valutare e computare integralmente il servizio pre-ruolo ai fini degli inquadramenti economici dovuti dalla data di immissione in ruolo, e quindi, sia ai fini giuridici che economici, il periodo di servizio preruolo valutabile pari a 8 anni 7 mese e 15 giorni, con assegnazione del primo aumento (“fascia” 3 – 8) a partire dall'anno scolastico 2004/05 (terzo anno di servizio); del secondo aumento (“fascia” 9 – 14) a partire dall'anno scolastico
2010/2011 (nono anno di servizio); del terzo aumento (“fascia” 15-20) a partire dall'anno scolastico 2017/2018 nonché del quarto (“fascia” 21-27) a partire dal
2023/2024. Per come ormai ritenuto da costante giurisprudenza, invero, il servizio pre-ruolo è a tutti gli effetti equiparabile al servizio di ruolo e deve, pertanto, essere considerato utile integralmente ai fini della ricostruzione della carriera e non parzialmente, così come invece previsto dall'art. 569 D.Lgs n. 297/1994 (ex plurimis Cass. n. 31150/2019, Cass.
n. 2924/2020, Cass. n. 3472/2020 e successive conformi;
Cass. n. 22558 del 2016, Cass. sent. n. 20918 del 2019) alle quali ex artt. 132 e 118 disp. att. C.p.c. si rinvia integralmente, in assenza di ogni contestazione svolta dal in Controparte_1
ordine ai servizi pre-ruolo prestati in concreto, appaiono quindi sufficienti ad affermare la fondatezza della domanda.
Infatti, tale norma, per questa parte, si pone in contrasto con la clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70 CE e dev'essere, di conseguenza, disapplicata
(Cass. Lav., 28.11.2019, n. 31150).
Nel caso in questione nessuna differenza appare sussistere tra un dipendente ATA assunto a tempo determinato ed un dipendente a tempo indeterminato essendo le mansioni identiche anche in ordine alle modalità esecutive e alla loro regolamentazione.
Consegue che tale lavoratore dipendente nel corso del servizio pre-ruolo matura gli stessi scatti di anzianità previsti dal sistema di progressione economica tempo per tempo in vigore per il personale di ruolo, con diritto alla stessa progressione stipendiale derivante dall'anzianità di servizio prevista per i dipendenti a tempo indeterminato (cfr.
Cass. Lav., ord. 22.11.2019, n. 30573), secondo gli incrementi stipendiali di cui ai
CCNL del comparto Scuola via via vigenti.
Nel quantificare la pretesa, tuttavia, in ricorso si omette di considerare gli importi effettivamente riconosciuti (v. decreto di ricostruzione della carriera dal quale si evincono i segg. importi: al 1.9.2009 lordi euro 17.854,28; al 1.4.2010 euro 17.920,40;
1.7.2010 euro 17.970,56), diversi e non coincidenti con quelli posti alla base dei conteggi inseriti in ricorso (v. in ricorso, rispettivamente: euro 18.411,10, euro
18.411,10); né vengono considerati eventuali arretrati corrisposti medio tempore, non potendosi pertanto accertare l'effettiva misura della sottovalutazione del periodo pre- ruolo, considerate le annualità rilevanti (a tutto il 31 agosto di ogni anno scolastico) anche attesa la mancanza di idonea documentazione atta a verificare la correttezza degli importi effettivamente percepiti per come indicati nel conteggio elaborato dalla parte ricorrente, potendo quindi conseguire nel quantum esclusivamente una condanna generica. Fondata, inoltre, risulta l'eccezione di (parziale) prescrizione avanzata dal e CP_6
pertanto le somme richieste per il periodo antecedente al 15.1.2019, quinquennio anteriore alla notifica del ricorso avvenuta in data 14.1.2024 (domenica) risultano prescritte.
Come chiarito dalla Suprema Corte (v. Cass. Civ. n. 10219 del 28.5.2020), "la domanda fondata sul principio di non discriminazione, volta ad ottenere il riconoscimento del diritto alla progressione economica prevista, in ragione dell'anzianità, per gli assunti a tempo indeterminato ha natura retributiva e soggiace, in quanto tale, al termine quinquennale previsto dall'art. 2948 n. 4 cod. civ.", in quanto "la pretesa che il singolo fa valere, nel rivendicare le stesse condizioni di impiego previste per il lavoratore comparabile, partecipa della medesima natura della condizione alla quale l'azione si riferisce e, pertanto", essendo "la denunciata discriminazione … relativa a pretese retributive, la domanda con la quale si rivendica il trattamento ritenuto di miglior favore va qualificata di adempimento contrattuale e soggiace alle medesime regole che valgono per la domanda che l'assunto a tempo indeterminato potrebbe, in ipotesi, azionare qualora quella stessa obbligazione non fosse correttamente adempiuta"; e ciò anche "perché, diversamente opinando, si verificherebbe una discriminazione 'alla rovescia', nel senso che al dipendente assunto a termine finirebbe per essere riservato un trattamento più favorevole rispetto a quello previsto per il lavoratore comparabile".
Quanto, poi, al dies a quo da assumere ai fini del calcolo del quinquennio, la Suprema
Corte, con la pronuncia innanzi citata, ribadito il principio affermato dalle Sezioni Unite con sentenza Cass. Civ. Sezioni Unite n. 575/2003 in tema di rapporto di impiego privato (secondo cui, nel caso di successione di più contratti a termine, legittimi ed efficaci, " il termine prescrizionale dei crediti retributivi … inizia a decorrere per i crediti che sorgono nel corso del rapporto lavorativo dal giorno della loro insorgenza", in quanto, in difetto di una violazione dei limiti per le assunzioni a termine, neppure opera una conversione dei diversi contatti in un unico rapporto a tempo indeterminato e quindi neppure è configurabile il metus preclusivo della decorrenza del termine di prescrizione), ha evidenziato poi come, "nell'ambito dell'impiego pubblico contrattualizzato, nel quale opera il divieto posto dall'art. 36 del D.Lgs. n. 165 del
2001, anche nell' ipotesi di contratti a termine affetti da nullità debba valere la stessa regola fissata per i contratti efficaci, perché, essendo impedita per legge la conversione in un unico rapporto a tempo indeterminato, non è riscontrabile … il timore del recesso, cioè del licenziamento, che spinge o può spingere il lavoratore sulla via della rinunzia a una parte dei propri diritti"; condizione psicologica, questa, che, in ogni caso, "nel lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, non si presenta in modo analogo a quanto avviene in quello privato", "perché l'azione del datore di lavoro pubblico, istituzionalmente vincolata al rispetto dei principi di buon andamento e di imparzialità, è astretta da parametri legali significativi, oltre che da vincoli organizzativi" e la sua "discrezionalità è vincolata dalla legge e dalla contrattazione collettiva".
Per le ragioni sin qui richiamate, deve applicarsi il termine quinquennale di prescrizione previsto dall'art. 2948 nn. 4 e 5 C.c., che decorre, anche in caso di illegittimità del termine apposto ai contratti, per i crediti che sorgano nel corso del rapporto lavorativo dal giorno della loro insorgenza e per quelli che si maturano alla cessazione del rapporto a partire da tale momento.
Né a diverse conclusioni può pervenirsi sul rilievo che nel caso in esame l'Amministrazione, con il decreto di ricostruzione della carriera, abbia riconosciuto solo in parte il diritto alla piena equiparazione con il personale assunto a tempo indeterminato, implicitamente rigettando quindi la richiesta di valutazione dell'intero servizio effettivamente prestato. Il diritto al medesimo trattamento retributivo del personale assunto a tempo indeterminato e quindi il credito avente ad oggetto relative differenze retributive, per effetto dell'applicazione del principio di non discriminazione, sono infatti sorti nel corso del rapporto di lavoro e non certo per effetto del decreto di ricostruzione della carriera e quindi del provvedimento datoriale di diniego.
Alla stregua delle superiori argomentazioni, va pertanto dichiarato il diritto della ricorrente di vedersi riconosciuta, al momento della ricostruzione della carriera dopo l'assunzione a tempo indeterminato, l'intera (e non parziale) anzianità maturata durante il servizio pre-ruolo prestato (servizio pre-ruolo indicato nel decreto di ricostruzione della carriera) nonché l'inquadramento nella fascia stipendiale corrispondente a tale servizio effettivamente prestato, pari ad anni 8, mesi 7 e giorni 15 e condannarsi il resistente alla corrispondente ricostruzione della carriera ed al corrispondente CP_1
inquadramento della , oltre al pagamento delle maturate differenze, nei Pt_1
limiti della prescrizione, con interessi legali dalla maturazione dei ratei al saldo.
Le spese processuali atteso il sostanziale ridimensionamento della pretesa vanno compensate in ragione del principio della reciproca soccombenza, in considerazione dell'accoglimento parziale anche meramente quantitativo, riguardante una domanda articolata in unico capo (Cass. n. 10113/2018: conf.. Ord. n. 1268/2020).
P.Q.M.
Dichiara il diritto della al riconoscimento dell'intero servizio Parte_1
effettivo pre-ruolo prestato di anni 8, mesi 7 e giorni 15, all'atto della immissione in ruolo (1° settembre 2009), nonché alla attribuzione della corrispondente fascia stipendiale e, per l'effetto, condanna il al Controparte_1
pagamento delle relative differenze retributive, nei limiti della prescrizione, oltre interessi dalla maturazione al saldo, a seguito dell'esatta ricostruzione della carriera e dell'inquadramento nella posizione maturata, tenute presenti le tabelle annesse al
CCNL Comparto Scuola;
compensa le spese.
Roma lì, 12.6.2025 Il Giudice