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Sentenza 17 febbraio 2026
Sentenza 17 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Vicenza, sez. I, sentenza 17/02/2026, n. 109 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Vicenza |
| Numero : | 109 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 109/2026
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VICENZA Sezione 1, riunita in udienza il 13/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
FIORE FRANCESCO, Presidente e Relatore
MOTTES MADDALENA, Giudice
PIPESCHI GIANNI, Giudice
in data 13/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 371/2025 depositato il 23/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Vicenza
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6501CW03229 IRPEF-ALTRO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Il patrocinio di parte ricorrente insiste per l'accoglimento del ricorso. L'Ufficio insiste per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, nata ad [...] il [...], e residente a [...], Codice Fiscale: CF_Ricorrente_1, con l'avv. Difensore_2 (Codice Fiscale: CF_Difensore_2 – Pec: Email_3), e l'avv. Difensore_3 (Codice Fiscale: CF_Difensore_3 - Pec: Email_4) e dal dottore commercialista - revisore legale Difensore_1 (Codice Fiscale: CF_Difensore_1- Pec: Email_1), impugnava l'Avviso di accertamento n. T6501CW03229/2024, per l'anno di imposta 2018, relativamente ad IRPEF oltre ad ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF e COMUNALE relativo alla società che con autonomo ricorso incardinato all'RGR 357 impugnava l'accertamento presupposto.
Il ricorrente affidava il ricorso ai seguenti punti “1. che in data 01/04/2025 è stato notificato alla ricorrente dall'Agenzia delle Entrate l'Avviso di accertamento n. T6501CW03229/2024, per l'anno di imposta2018, relativamente ad accertamento della seguente imposta: IRPEF;
2. che l'Ufficio con tale accertamento ha accertato una maggiore imposta IRPEF per Euro 27.195,00; una maggiore imposta ADDIZIONALE
REGIONALE IRPEF per Euro 843,00 e una maggiore imposta ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF per Euro 411,00 e dunque per un totale complessivo di Euro 28.449,00; 3. che su tali imposte l'Ufficio ha irrogato sanzioni amministrative di Euro 25.604,10; 4. che le maggiori imposte accertate come sopra indicate e le relative sanzioni amministrative ammontano complessivamente ad Euro 54.053,10; 5. che l'Ufficio ha emesso l'atto di accertamento, senza alcuna motivazione, senza alcuna prova, in base a semplici presunzioni ed in violazione di legge anche di rango costituzionale;
6. che l'Ufficio ha emesso l'atto di accertamento, senza alcuna motivazione ....,".
MOTIVI DELLA DECISIONE
Non si tratta di veri e propri motivi, ma di doglianza relative alla prova e alle sanzioni.
L'odierno ricorso – evidentemente – segue per quanto di legge, detto accertamento della società la cui sentenza di seguito si trascrive.
“Il primo motivo pregiudiziale va disatteso. Nessuna decadenza del termine è spirata stando alla lettera dell' art. 6bis della legge 212/2000. In forza di ciò il termine viene posticipato al 120 giorno successivo alla data di scadenza dei 60 giorni che sono stati concessi per la presentazione di osservazioni per cui la notifica è ampiamente tempestiva (27.03.2025).
Peregrino è anceh il succesivo motivo essendo la sottoscrizione del dott. Nominativo_3 rituale in quanto lo stesso è funzionario appartenente alla Terza Area Funzionale (come da Estratto ruolo personale allegato dall'Agenzia).
Ancora. Pienamente legittimo è l'istituto dell'accertamento parziale ex articolo 41bis DPR 600/73 e art 54
DPR 633 (v. ex multis sentenza n. 34518 del 27/12/2019 la Corte di Cassazione).
Neppure può essere riconosciuta una percentuale di costi forfettaria a fronte di maggiori ricavi oggi accertati, procedura che si applica solo al cd. accertamento induttivo puro (ex articolo 39, comma 2, Dpr n. 600/1973).
L'accertamento è stato preceduto dal contraddittorio come emerge sia dallo schema d'atto sia dalle successive osservazioni del ricorrente (v. per esempio e- mail di parte del 22.11.2024 – la notificava alla società lo schema d'atto n. T65Q2CW03169/2024, emesso ai sensi dell'art 6-bis comma 1 legge 27 luglio 2000 n. 212, - la produzione da parte della società in data 11.03.2025 di memorie contro lo schema d'atto). Tant'è che alcune osservazioni del ricorrente sono state accolte dall'Agenzia
Nel merito i motivi cinque sei e sette vanno congiuntamente trattati e respinti.
L'onere della prova nel processo tributario – com'è ampiamente noto – avviene anche tramite presunzioni gravi precise e concordanti e con l'ausilio delle scritture contabili le quali fanno piena prova contro l'imprenditore. Infatti nessuna plausibile giustificazione è giunta circa la provenienza del denaro nella voce SOCI C/FINANZIAMENTI (INFRUTT.) che al 01/01/2018 aveva un'apertura in dare di importo pari ad € 441.132,54. Una società che lamenta perdite importanti avrebbe dovuto – almeno – indicare le fonti reddituali e/o patrimoniali di questo tesoretto.
Altre gravi ed ingenti anomalie afferiscono il conto RISERVA STRAORDINARIA – a dire del ricorrente proveniente dal Fondo Ammortamento Fabbricati civili (tramite girocontato). Queste stane operazioni contabili legittimano l'Agenzia alla rettifica.
Sulle sanzioni (motivi 8-9 ric). Infondate sono le argomentazioni di controparte che adduce l'inapplicabilità delle sanzioni per mancanza di colpevolezza, per violazione del principio di proporzionalità o del principio del favor rei ex D.lgs. n. 87/2024. La Corte di Cassazione con sentenza n. 1274/2025 del 19.01.2025 ha disatteso tesi similari a quella del ricorrente statuendo che “..la scelta del legislatore non appare in contrasto con i principi costituzionali né con quelli unionali”. La Corte di Cassazione ha statuito “ … il riconoscimento di ipotesi per le quali può derogarsi alla lex mitior trova riscontri non solo nella nostra giurisprudenza costituzionale, ma anche nella giurisprudenza unionale…..la deroga al principio della applicazione della legge più favorevole, come agevolmente si desume dai precedenti della Corte di legittimità e dalle Corti unionali, ha il suo comune denominatore nella esigenza di comparazione con altri diritti di rango costituzionale o eurounitario, comparazione all'esito della quale la lex mitior può risultare recessiva, giustificandosene dunque la deroga. ……E' dunque agevole rilevare che una riforma del sistema tributario, nel quale la previsione di un minor carico sanzionatorio si relaziona ad una modifica radicale del rapporto Fisco/Contribuente, come già prospettato, giustifica ampiamente una irretroattività della nuova disciplina sanzionatoria, senza con ciò poter essere tacciata di violazione dei diritti presidiati dagli artt. 3 e 53 Cost. E d'altronde, che la deroga sia “pensata” con estrema ponderazione lo si rinviene nella constatazione che l'irretroattività non è coincidente con il momento di entrata in vigore della legge, ma con una data ulteriormente successiva, a comprova della necessità che anche l'attenuazione delle sanzioni necessita di una “tempo” per l'attuazione dell'intero ripensamento dell'impianto sanzionatorio. ….
(Cass n. 1274/2025 depositata il 19.01.2025).
Il ricorso va invece parzialmente accolto con riferimento alla voce IVA sia per gli errori procedurali dell'Agenzia (violazione dell'art.24 della Legge 4/1929) – sia per la carenza di motivazione sul punto dell'accertamento, per esempio con riferimento all'aliquota IVA, vigendo nel settore agricolo (4% per esempio sull'olio) e nel settore turistico (10%) percentuali non ordinarie.
In verità – pur non essendo stata compiutamente esplicitata – la invocata nullità per violazione dell'art. 24 L. 07 gennaio 1929 è autosufficiente per quanto attiene ai tributi armonizzati che con riferimento ai tributi non armonizzati. Sul punto effettivamente manca una verbalizzazione compiuta. La giurisprudenza – analogamente - conferma la nullità dell'atto di accertamento formato in violazione dell'obbligo del contraddittorio endoprocedimentale e delle prescrizioni di cui all'art. 12 legge n. 2012 del 2000, in caso di tributi "armonizzati", se vi sono sottostanti ragioni - essendo appunto le valide ragioni sia quelle relative all'aliquota sia l'attribuibilità di questi ricavi induttivamente proposti dall'Agenzia anche a fattispecie fuori campo IVA. Infatti l'Agenzia mai ha esplicitato come il contribuente avrebbe potuto fare una mole di ricavi in tempo di COVID, se non – almeno in parte - con operazioni straordinarie.
Quindi l'accertamento con riferimento a IVA e relative sanzioni va annullato, mentre va confermato nel resto”. Il presente ricorso va quindi – di fatto – respinto in toto, dal momento che l'accoglimento parziale del ricorso della società era solo relativo all'IVA, mentre si confermava per le imposte dirette.
P.Q.M.
Respinge il ricorso spese compensate.
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VICENZA Sezione 1, riunita in udienza il 13/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
FIORE FRANCESCO, Presidente e Relatore
MOTTES MADDALENA, Giudice
PIPESCHI GIANNI, Giudice
in data 13/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 371/2025 depositato il 23/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Vicenza
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6501CW03229 IRPEF-ALTRO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Il patrocinio di parte ricorrente insiste per l'accoglimento del ricorso. L'Ufficio insiste per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, nata ad [...] il [...], e residente a [...], Codice Fiscale: CF_Ricorrente_1, con l'avv. Difensore_2 (Codice Fiscale: CF_Difensore_2 – Pec: Email_3), e l'avv. Difensore_3 (Codice Fiscale: CF_Difensore_3 - Pec: Email_4) e dal dottore commercialista - revisore legale Difensore_1 (Codice Fiscale: CF_Difensore_1- Pec: Email_1), impugnava l'Avviso di accertamento n. T6501CW03229/2024, per l'anno di imposta 2018, relativamente ad IRPEF oltre ad ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF e COMUNALE relativo alla società che con autonomo ricorso incardinato all'RGR 357 impugnava l'accertamento presupposto.
Il ricorrente affidava il ricorso ai seguenti punti “1. che in data 01/04/2025 è stato notificato alla ricorrente dall'Agenzia delle Entrate l'Avviso di accertamento n. T6501CW03229/2024, per l'anno di imposta2018, relativamente ad accertamento della seguente imposta: IRPEF;
2. che l'Ufficio con tale accertamento ha accertato una maggiore imposta IRPEF per Euro 27.195,00; una maggiore imposta ADDIZIONALE
REGIONALE IRPEF per Euro 843,00 e una maggiore imposta ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF per Euro 411,00 e dunque per un totale complessivo di Euro 28.449,00; 3. che su tali imposte l'Ufficio ha irrogato sanzioni amministrative di Euro 25.604,10; 4. che le maggiori imposte accertate come sopra indicate e le relative sanzioni amministrative ammontano complessivamente ad Euro 54.053,10; 5. che l'Ufficio ha emesso l'atto di accertamento, senza alcuna motivazione, senza alcuna prova, in base a semplici presunzioni ed in violazione di legge anche di rango costituzionale;
6. che l'Ufficio ha emesso l'atto di accertamento, senza alcuna motivazione ....,".
MOTIVI DELLA DECISIONE
Non si tratta di veri e propri motivi, ma di doglianza relative alla prova e alle sanzioni.
L'odierno ricorso – evidentemente – segue per quanto di legge, detto accertamento della società la cui sentenza di seguito si trascrive.
“Il primo motivo pregiudiziale va disatteso. Nessuna decadenza del termine è spirata stando alla lettera dell' art. 6bis della legge 212/2000. In forza di ciò il termine viene posticipato al 120 giorno successivo alla data di scadenza dei 60 giorni che sono stati concessi per la presentazione di osservazioni per cui la notifica è ampiamente tempestiva (27.03.2025).
Peregrino è anceh il succesivo motivo essendo la sottoscrizione del dott. Nominativo_3 rituale in quanto lo stesso è funzionario appartenente alla Terza Area Funzionale (come da Estratto ruolo personale allegato dall'Agenzia).
Ancora. Pienamente legittimo è l'istituto dell'accertamento parziale ex articolo 41bis DPR 600/73 e art 54
DPR 633 (v. ex multis sentenza n. 34518 del 27/12/2019 la Corte di Cassazione).
Neppure può essere riconosciuta una percentuale di costi forfettaria a fronte di maggiori ricavi oggi accertati, procedura che si applica solo al cd. accertamento induttivo puro (ex articolo 39, comma 2, Dpr n. 600/1973).
L'accertamento è stato preceduto dal contraddittorio come emerge sia dallo schema d'atto sia dalle successive osservazioni del ricorrente (v. per esempio e- mail di parte del 22.11.2024 – la notificava alla società lo schema d'atto n. T65Q2CW03169/2024, emesso ai sensi dell'art 6-bis comma 1 legge 27 luglio 2000 n. 212, - la produzione da parte della società in data 11.03.2025 di memorie contro lo schema d'atto). Tant'è che alcune osservazioni del ricorrente sono state accolte dall'Agenzia
Nel merito i motivi cinque sei e sette vanno congiuntamente trattati e respinti.
L'onere della prova nel processo tributario – com'è ampiamente noto – avviene anche tramite presunzioni gravi precise e concordanti e con l'ausilio delle scritture contabili le quali fanno piena prova contro l'imprenditore. Infatti nessuna plausibile giustificazione è giunta circa la provenienza del denaro nella voce SOCI C/FINANZIAMENTI (INFRUTT.) che al 01/01/2018 aveva un'apertura in dare di importo pari ad € 441.132,54. Una società che lamenta perdite importanti avrebbe dovuto – almeno – indicare le fonti reddituali e/o patrimoniali di questo tesoretto.
Altre gravi ed ingenti anomalie afferiscono il conto RISERVA STRAORDINARIA – a dire del ricorrente proveniente dal Fondo Ammortamento Fabbricati civili (tramite girocontato). Queste stane operazioni contabili legittimano l'Agenzia alla rettifica.
Sulle sanzioni (motivi 8-9 ric). Infondate sono le argomentazioni di controparte che adduce l'inapplicabilità delle sanzioni per mancanza di colpevolezza, per violazione del principio di proporzionalità o del principio del favor rei ex D.lgs. n. 87/2024. La Corte di Cassazione con sentenza n. 1274/2025 del 19.01.2025 ha disatteso tesi similari a quella del ricorrente statuendo che “..la scelta del legislatore non appare in contrasto con i principi costituzionali né con quelli unionali”. La Corte di Cassazione ha statuito “ … il riconoscimento di ipotesi per le quali può derogarsi alla lex mitior trova riscontri non solo nella nostra giurisprudenza costituzionale, ma anche nella giurisprudenza unionale…..la deroga al principio della applicazione della legge più favorevole, come agevolmente si desume dai precedenti della Corte di legittimità e dalle Corti unionali, ha il suo comune denominatore nella esigenza di comparazione con altri diritti di rango costituzionale o eurounitario, comparazione all'esito della quale la lex mitior può risultare recessiva, giustificandosene dunque la deroga. ……E' dunque agevole rilevare che una riforma del sistema tributario, nel quale la previsione di un minor carico sanzionatorio si relaziona ad una modifica radicale del rapporto Fisco/Contribuente, come già prospettato, giustifica ampiamente una irretroattività della nuova disciplina sanzionatoria, senza con ciò poter essere tacciata di violazione dei diritti presidiati dagli artt. 3 e 53 Cost. E d'altronde, che la deroga sia “pensata” con estrema ponderazione lo si rinviene nella constatazione che l'irretroattività non è coincidente con il momento di entrata in vigore della legge, ma con una data ulteriormente successiva, a comprova della necessità che anche l'attenuazione delle sanzioni necessita di una “tempo” per l'attuazione dell'intero ripensamento dell'impianto sanzionatorio. ….
(Cass n. 1274/2025 depositata il 19.01.2025).
Il ricorso va invece parzialmente accolto con riferimento alla voce IVA sia per gli errori procedurali dell'Agenzia (violazione dell'art.24 della Legge 4/1929) – sia per la carenza di motivazione sul punto dell'accertamento, per esempio con riferimento all'aliquota IVA, vigendo nel settore agricolo (4% per esempio sull'olio) e nel settore turistico (10%) percentuali non ordinarie.
In verità – pur non essendo stata compiutamente esplicitata – la invocata nullità per violazione dell'art. 24 L. 07 gennaio 1929 è autosufficiente per quanto attiene ai tributi armonizzati che con riferimento ai tributi non armonizzati. Sul punto effettivamente manca una verbalizzazione compiuta. La giurisprudenza – analogamente - conferma la nullità dell'atto di accertamento formato in violazione dell'obbligo del contraddittorio endoprocedimentale e delle prescrizioni di cui all'art. 12 legge n. 2012 del 2000, in caso di tributi "armonizzati", se vi sono sottostanti ragioni - essendo appunto le valide ragioni sia quelle relative all'aliquota sia l'attribuibilità di questi ricavi induttivamente proposti dall'Agenzia anche a fattispecie fuori campo IVA. Infatti l'Agenzia mai ha esplicitato come il contribuente avrebbe potuto fare una mole di ricavi in tempo di COVID, se non – almeno in parte - con operazioni straordinarie.
Quindi l'accertamento con riferimento a IVA e relative sanzioni va annullato, mentre va confermato nel resto”. Il presente ricorso va quindi – di fatto – respinto in toto, dal momento che l'accoglimento parziale del ricorso della società era solo relativo all'IVA, mentre si confermava per le imposte dirette.
P.Q.M.
Respinge il ricorso spese compensate.