Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Vicenza, sez. I, sentenza 17/02/2026, n. 109
CGT1
Sentenza 17 febbraio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Decadenza del termine per la notifica dell'accertamento

    La Corte ha disatteso il motivo, ritenendo che il termine non fosse spirato in base all'art. 6bis della legge 212/2000, posticipando la notifica al 120 giorno successivo alla scadenza dei 60 giorni per le osservazioni, e considerando la notifica ampiamente tempestiva.

  • Rigettato
    Legittimità della sottoscrizione dell'atto di accertamento

    La Corte ha ritenuto la sottoscrizione rituale, poiché il funzionario appartiene alla Terza Area Funzionale.

  • Rigettato
    Legittimità dell'accertamento parziale

    La Corte ha ritenuto pienamente legittimo l'istituto dell'accertamento parziale ex articolo 41bis DPR 600/73 e art 54 DPR 633.

  • Rigettato
    Riconoscimento di costi forfettari

    La Corte ha negato tale richiesta, affermando che tale procedura si applica solo all'accertamento induttivo puro.

  • Rigettato
    Mancanza di motivazione e prova nell'atto di accertamento

    La Corte ha ritenuto che l'onere della prova nel processo tributario avvenga anche tramite presunzioni gravi, precise e concordanti e con l'ausilio delle scritture contabili. Non sono state fornite giustificazioni plausibili sulla provenienza di fondi. Le anomalie contabili legittimano la rettifica dell'Agenzia.

  • Rigettato
    Applicabilità delle sanzioni

    La Corte ha ritenuto infondate le argomentazioni, richiamando la sentenza della Cassazione n. 1274/2025 che disattende tesi similari, affermando che la scelta del legislatore non contrasta con principi costituzionali o unionali e che la deroga alla lex mitior è giustificata in casi specifici.

  • Accolto
    Accertamento IVA e relative sanzioni

    Il ricorso è stato parzialmente accolto con riferimento alla voce IVA e relative sanzioni, annullando l'accertamento su questo punto per violazione dell'art. 24 della Legge 4/1929 e carenza di motivazione sull'aliquota IVA, nonché per violazione dell'obbligo del contraddittorio endoprocedimentale.

  • Accolto
    Violazione art. 24 L. 4/1929 e carenza di motivazione IVA

    La Corte ha annullato l'accertamento IVA e relative sanzioni per violazione dell'art. 24 L. 4/1929 e per carenza di motivazione, in particolare riguardo all'aliquota IVA e all'attribuzione dei ricavi in tempo di COVID, ritenendo necessaria una verbalizzazione compiuta e il rispetto del contraddittorio endoprocedimentale.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Vicenza, sez. I, sentenza 17/02/2026, n. 109
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Vicenza
    Numero : 109
    Data del deposito : 17 febbraio 2026

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