Art. 1.
E' istituito presso il Ministero per i beni culturali e ambientali il comitato per il coordinamento e la disciplina della tassa di ingresso per l'accesso ai monumenti, musei, gallerie e scavi di antichita' dello Stato di cui alla tabella allegata alla legge 26 novembre 1955, n. 1317 , come modificata dalla legge 13 marzo 1958, n. 263 .
Il comitato e' presieduto dal Ministro per i beni culturali e ambientali ed e' composto da un rappresentante del Ministro delle finanze, del Ministro della pubblica istruzione e del Ministro del turismo e dello spettacolo e da tre componenti il Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, designati dal Consiglio stesso.
E' istituito presso il Ministero per i beni culturali e ambientali il comitato per il coordinamento e la disciplina della tassa di ingresso per l'accesso ai monumenti, musei, gallerie e scavi di antichita' dello Stato di cui alla tabella allegata alla legge 26 novembre 1955, n. 1317 , come modificata dalla legge 13 marzo 1958, n. 263 .
Il comitato e' presieduto dal Ministro per i beni culturali e ambientali ed e' composto da un rappresentante del Ministro delle finanze, del Ministro della pubblica istruzione e del Ministro del turismo e dello spettacolo e da tre componenti il Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, designati dal Consiglio stesso.