Sentenza 3 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gela, sentenza 03/03/2025, n. 125 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gela |
| Numero : | 125 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
N. 490/2017 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Gela
Sezione Civile
Il Tribunale Ordinario di Gela, nella persona del Giudice monocratico dott.ssa Stefania Sgroi, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 490/2017 R.G. , promossa da
(c.f. , con il ministero dell'avv. Rosario Giordano Parte_1 C.F._1
ATTORE contro
(c.f. – p.i. ), in persona del procuratore RO P.IVA_1
speciale previa procura speciale del 08/04/2016, a rogito del notaio CP_2 Persona_1
rep. 20.722, racc. 6.054, con il ministero degli avv.ti Luca Zitiello e Francesco Mocci, e con elezione di domicilio presso l'avv. Filippo Incarbone
CONVENUTA
e nei confronti di
(p.i. ) in persona del procuratore speciale , Controparte_3 P.IVA_2 CP_4
previa procura speciale del 24/04/2017, a rogito del notaio , rep. n. 39617, racc. n. Persona_2
12494, con il ministero degli avv.ti Luca Zitiello e Francesco Mocci, e con elezione di domicilio presso l'avv. Filippo Incarbone;
(c.f. – p.i. ) RO P.IVA_1 Controparte_5
, in persona dei commissari liquidatori p.t. , con il ministero degli avv.ti Luca
[...]
Zitiello e Francesco Mocci, e con elezione di domicilio presso l'avv. Filippo Incarbone
INTERVENUTI
PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI
(v. udienza del 13/11/2024, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., con assegnazione dei termini ex art. 190, comma 1, c.p.c.)
1
Con atto di citazione notificato previa richiesta all' del 21.3.2017, ha CP_6 Parte_1
convenuto in giudizio la chiedendo al presente Tribunale: “a) RO
Annullare il contratto di finanziamento suesposto per le gravi violazioni di legge surriferite, per come meglio indicate nella suddetta premessa e, conseguentemente, condannare la RO
, in persona del suo leg.r.p.t., a restituire al sig. l'importo delle rate fin qui
[...] Parte_1
pagate (comprensive anche degli interessi corrispettivi), oltre interessi e rivalutazione monetaria;
b)
Dichiarare nulla l'operazione di acquisto delle 100 azioni della per un valore di € 6250,00, per CP_7 quanto meglio esposto nella superiore premessa, in forza della violazione dell'art. 2358 c.c. e della disciplina in tema di intermediazione finanziaria di cui al DLGS 58/1998, per la violazione degli art. 21 TUF e degli artt. 39 e 41 reg. Consob 16190/07 nonché violazione degli artt. 23 e segg. Reg.
Consob, per abuso della posizione dominante e false comunicazione sociali nonché per la violazione dell'art. 21 del C.d.C; c) Annullare la predetta operazione per dolo e/o errore indotto su elementi essenziali del contratto e per la violazione delle regole disciplinanti il conflitto di interessi dell'intermediario, coincidente con l'emittente nonché per la violazione dell'art. 55 reg. consob;
d)
Condannare la , in conseguenza delle su descritte condotte illegittime, RO
al risarcimento dei danni morali subiti dall'attore, da liquidare in via equitativa e comunque in misura non inferiore ad € 1000,00. e) Con vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarre in favore dello scrivente procuratore avendo il medesimo anticipato le prime e non riscossi i secondi ex art. 93 c.p.c.”.
Con comparsa depositata il 16.06.2017, si è costituita la convenuta RO
, chiedendo al presente Tribunale: “In via pregiudiziale: - accertare e dichiarare l'incompetenza
[...]
del Tribunale adito per i motivi esposti in narrativa per essere invero competenti le Sezioni
Specializzate in materia d'Impresa del Tribunale di Palermo, ai sensi del d.lgs. 27 giugno 2003, n. Cont 168; - accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva di con riferimento alle doglianze aventi ad oggetto le presunte violazioni della normativa dettata in materia di intermediazione finanziaria;
In via principale: - rigettare tutte le domande proposte dal signor , in Parte_1
quanto infondate, in fatto e in diritto, per le ragioni esposte in atti;
In via subordinata: - nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande di nullità e annullamento dell'operazione di sottoscrizione delle Cont Azioni ex adverso formulate e di conseguente condanna della alla restituzione delle somme CP_1 versate dall'attore, dichiarare l'obbligo del cliente, e quindi condannare il medesimo, alla restituzione a favore della dei titoli azionari per cui è causa e delle somme percepite a qualunque titolo a CP_1
fronte degli investimenti contestati, quale effetto naturale della pronuncia di nullità e annullamento, e
2 conseguentemente compensare quanto dovuto dalla con quanto dovuto dal cliente;
In ogni caso: CP_1
- condannare il signor al pagamento delle spese, competenze e onorari del presente Parte_1 procedimento.”.
Con comparsa depositata il 17.05.2018, si è costituita la terza intervenuta Controparte_3
previa chiamata in causa dell'attore, a seguito delle difese della convenuta, autorizzata dal Giudice alla prima udienza dell'8.11.2017, chiedendo al presente Tribunale: “In via preliminare: - accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva di rispetto a tutte le domande Controparte_3 dall'attrice e, conseguentemente, rigettare tutte le domande proposte dall'attrice nei confronti di
[...] per difetto di uno dei requisiti dell'azione, con conseguente estinzione del giudizio;
- Controparte_3
Nella denegatissima e davvero non creduta ipotesi in cui l'Ill.mo Tribunale adito non ritenesse di accogliere le eccezioni preliminari che precedono, si fanno proprie le conclusioni già rassegnate da in bonis, che si seguito si ritrascrivono: in via pregiudiziale: - RO
Cont accertare e dichiarare l'incompetenza del Tribunale adito per i motivi già esposti da per essere invero competenti le Sezioni Specializzate in materia d'Impresa del Tribunale di Palermo, ai sensi del d.lgs. 27 giugno 2003, n. 168; - accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva della CP_1
con riferimento alle doglianze aventi ad oggetto le presunte violazioni della normativa dettata in materia di intermediazione finanziaria;
in via principale: - rigettare tutte le domande proposte dal signor , in quanto infondate, in fatto e in diritto;
in via subordinata: - nella denegata Parte_1
ipotesi di accoglimento delle domande di nullità e annullamento dell'operazione di sottoscrizione delle
Cont Azioni ex adverso formulate e di conseguente condanna della alla restituzione delle somme CP_1
versate dall'attore, dichiarare l'obbligo del cliente, e quindi condannare il medesimo, alla restituzione a favore della dei titoli azionari per cui è causa e delle somme percepite a qualunque titolo a CP_1
fronte degli investimenti contestati, quale effetto naturale della pronuncia di nullità e annullamento, e conseguentemente compensare quanto dovuto dalla con quanto dovuto dal cliente;
Con vittoria CP_1 di spese di lite, oltre spese generali, Iva e Cpa.”.
Con comparsa depositata il 17.05.2018 si è costituita, previo intervento volontario, la
[...]
, sottoposta alla l.a.c. il 25.06.2017 dal Controparte_9
Ministero dell'Economia e delle Finanze, su proposta della Banca d'Italia, in conformità al d.l. del
25.06.2017 n. 99, chiedendo al presente Tribunale: “In via preliminare - rilevato il difetto di legittimazione passiva di rispetto a tutte le domande svolte dall'attore, Controparte_3 dichiarare l'estinzione del giudizio perché riassunto da controparte solo nei confronti di un soggetto carente di legittimazione passiva e per avvenuta decorrenza del termine di cui all'art. 305 c.p.c.; - in subordine, rilevato il difetto di legittimazione passiva di rispetto a tutte le Controparte_3
3 domande svolte dall'attore, accogliere l'eventuale richiesta di estromissione della stessa dal presente giudizio;
- accertare e dichiarare l'inammissibilità e/o improcedibilità e/o improseguibilità ovvero comunque l'improponibilità di tutte le domande avversarie eventualmente proposte nei confronti di Cont
in LCA, ai sensi dell'art. 83 T.U.B. - Nella denegatissima e davvero non creduta ipotesi in cui l'Ill.mo Tribunale adito non ritenesse di accogliere le eccezioni preliminari che precedono, si fanno proprie le conclusioni già rassegnate da in bonis, che si seguito si RO
ritrascrivono: in via pregiudiziale: - accertare e dichiarare l'incompetenza del Tribunale adito per i
Cont motivi già esposti da per essere invero competenti le Sezioni Specializzate in materia d'Impresa del Tribunale di Palermo, ai sensi del d.lgs. 27 giugno 2003, n. 168; - accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva della con riferimento alle doglianze aventi ad oggetto le presunte CP_1
violazioni della normativa dettata in materia di intermediazione finanziaria;
in via principale: - rigettare tutte le domande proposte dal signor , in quanto infondate, in fatto e in Parte_1
diritto; in via subordinata: - nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande di nullità e
Cont annullamento dell'operazione di sottoscrizione delle Azioni ex adverso formulate e di conseguente condanna della alla restituzione delle somme versate dall'attore, dichiarare l'obbligo del CP_1
cliente, e quindi condannare il medesimo, alla restituzione a favore della dei titoli azionari per CP_1
cui è causa e delle somme percepite a qualunque titolo a fronte degli investimenti contestati, quale effetto naturale della pronuncia di nullità e annullamento, e conseguentemente compensare quanto dovuto dalla con quanto dovuto dal cliente;
Con vittoria di spese di lite, oltre spese generali, CP_1
Iva e Cpa.”.
La causa è stata assunta in decisione all'udienza del 13.11.2024, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., con assegnazione dei termini ex art. 190, comma 1, c.p.c. decorrenti dalla comunicazione dell'ordinanza del 13.11.2024, a cura della cancellaria, con p.e.c. del 13.11.2024.
In seno alle rispettive comparse conclusionali ex art. 190, comma 1, c.p.c., le parti hanno congiuntamente rappresentato di aver raggiunto un accordo transattivo, anche in ordine alle spese processuali della presente causa, chiedendo dichiararsi la cessazione la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite.
Pertanto, su richiesta congiunta delle parti, visto l'accordo transattivo raggiunto in pendenza di causa, va dichiarata la cessazione della materia del contendere, senza provvedere sulle spese di lite in base al cd. principio della soccombenza virtuale, elaborato dalla giurisprudenza di legittimità ai fini della liquidazione delle spese processuali, in caso di cessazione della materia del contendere sulla pretesa sostanziale dedotta in giudizio (cfr. ex multis, Cass. civ. , sez. II, 29/11/2016, n. 24234, testualmente: “Come è ripetutamente affermato dalla giurisprudenza anche di questa Corte, il Giudice
4 che dichiara cessata la materia del contendere, dovrà, comunque, pronunciarsi sulle spese secondo il cosiddetto principio della soccombenza virtuale, laddove tale soccombenza dovrà essere individuata in base ad una ricognizione della "normale" probabilità di accoglimento della pretesa della parte su criteri di verosimiglianza o su indagine sommaria di delibazione del merito. Con l'ulteriore precisazione che la delibazione in ordine alle spese può condurre non soltanto alla condanna del soccombente virtuale, bensì anche ad una compensazione, se ricorrono i presupposti di legge.”), in quanto nel caso di specie anche le spese processuali sono state oggetto dell'accordo transattivo intervenuto tra le parti, pattuendone la compensazione.
P.Q.M.
dichiara la cessazione della materia del contendere, con compensazione integrale delle spese di lite, come da accordo transattivo tra le parti.
Gela, 03/03/2025
IL GIUDICE dott.ssa Stefania Sgroi
5