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Sentenza 4 agosto 2025
Sentenza 4 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 04/08/2025, n. 11616 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 11616 |
| Data del deposito : | 4 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XVII (ex IX)
Il Giudice dott. AL LA ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. 17382/2022 R.G.A.C. vertente
TRA
, Parte_1 in persona del Commissario Liquidatore avv. Andrea Grifi, rappresentata e difesa dall'avv.
AN PI (Cod. Fisc. ), in forza di procura posta a margine CodiceFiscale_1 dell'originaria comparsa di costituzione e risposta e con lui elettivamente domiciliata in Roma, alla
Via Monte Zebio, n. 19, presso lo studio dell'avv. Giandomenico Cozzi
OPPOSTA-Ricorrente in riassunzione
E
, Controparte_1
OPPONENTE- CONTUMACE a seguito di riassunzione
OGGETTO: Franchising
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
In decisione in data 26 febbraio 2025 con la concessione dei termini di legge, previsti dall'art. 190 c.p.c., per il deposito delle sole comparse conclusionali trattandosi di causa contumaciale. MOTIVI DELLA DECISIONE
La ha chiesto ed ottenuto dal Tribunale di Roma, l'emissione del decreto Parte_1 ingiuntivo n.15352/2016 del 24.6.2016 inerente il procedimento monitorio R.G.41698/2016, con cui era ingiunto a il pagamento della somma di € 108.469,68 oltre interessi e Controparte_1 spese del monitorio.
L'importo era richiesto a titolo di pagamento di fornitura di merci nonché di penale contrattuale per recesso anticipato inerenti al contatto di affiliazione (franchising) intercorso tra le parti con collegato contratto di fornitura di merci, stipulati in data 2.1.2010 tra la e la società Proshop Pt_1 di CO TI & C. s.a.s., società cancellata dal registro delle imprese in data 6.3.2012 e di cui la ingiunta era socia illimitatamente responsabile.
In particolare, il credito di € 78.469,68, originava da forniture di merce del genere non alimentare, eseguite dalla in favore della Proshop s.a.s., in esecuzione del Parte_1 summenzionato contratto di franchising e dell'ancillare contratto di fornitura, mentre i restanti €
60.000,00 riguardavano l'applicazione della penale per l'anticipato scioglimento del contratto di franchising a seguito della cancellazione della società affiliata.
La ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo, eccependo in via CP_1 preliminare l'incompetenza territoriale del giudice adito e, in subordine, svolgendo una serie di contestazioni nel merito, sull'esistenza e sulla quantificazione del credito ingiunto.
All'esito dell'istruzione della causa, il Tribunale di Roma, con sentenza n.6415/2021, a conclusione del procedimento di opposizione, emetteva pronuncia di incompetenza del Tribunale di
Roma in favore del Tribunale di Latina, revocando il decreto ingiuntivo con condanna alle spese della parte opposta.
A seguito di ricorso per regolamento di competenza, la Corte Suprema di Cassazione, in accoglimento dell'istanza di regolamento, ha dichiarato la competenza del Tribunale di Roma, innanzi al quale ha rimesso le parti nei termini di legge, con condanna della resistente alla rifusione delle spese.
La ha riassunto il processo ribadendo le proprie ragioni e Parte_1 chiedendo, nel merito, di rigettare l'atto di opposizione e di confermare il decreto ingiuntivo opposto ovvero, in via subordinata, di condannare la parte opponente al pagamento della somma ingiunta o della diversa somma accertata, anche se del caso ex art.2041 c.c., oltre gli interessi di mora ex d.lgs. 231/2002 dalla scadenza di ciascuna fattura al saldo.
A seguito della riassunzione la parte opponente non si costituiva in giudizio e ne veniva dichiarata la contumacia all'udienza del 19.01.2023; durante il procedimento era disposta l'acquisizione, a cura della cancelleria, del fascicolo di ufficio del procedimento riassunto
(R.G.78665/2016) e del procedimento di regolamento di competenza presso la Corte di cassazione
(R.G.13131/2021).
Nel merito, in relazione alle contestazioni avanzate dall'opponente nell'originario atto di opposizione, va ritenuta infondata l'eccezione della violazione dell'art. 2304 c.c..
Infatti, secondo consolidata prevalente giurisprudenza, “il beneficio d'escussione previsto dall'art. 2304 c.c. ha efficacia limitatamente alla fase esecutiva, nel senso che il creditore sociale non può procedere coattivamente a carico del socio se non dopo avere agito infruttuosamente sui beni della società, ma non impedisce allo stesso creditore d'agire in sede di cognizione per munirsi di uno specifico titolo esecutivo nei confronti del socio, sia per poter iscrivere ipoteca giudiziale sugli immobili di quest'ultimo, sia per poter agire in via esecutiva contro il medesimo, senza ulteriori indugi, una volta che il patrimonio sociale risulti incapiente o insufficiente al soddisfacimento del suo credito” (ex multiis, Cass. civ. n. 1040/2009; Cass. civ. n. 49/2014; Cass. civ. n. 279/2017; Cass. civ. n. 25378/2018; Cass. civ. n. 22629/2020).
In relazione alle eccezioni di insussistenza del credito a seguito di restituzione di merce e di dedotti pagamenti si rileva come la non ha contestato l'intervenuta restituzione della merce Pt_1 da parte dell'opponente in base a quanto riportato nella fattura n. 8 del 04/08/2011 che riporta merce restituita per un importo pari a euro 63.140,68.
La parte opposta, attrice in riassunzione eccepiva, tuttavia, l'estinzione di suddetto credito dell'opponente deducendo il parziale pagamento di € 3.200,00 tramite bonifico eseguito in favore della Proshop di CO TI & C. s.a.s. in data 19 agosto 2011, e l'estinzione dell'importo residuo di € 59.940,68 (€ 63.140,68 - € 3.200,00 = € 59.940,68) tramite compensazione del corrispondente importo, ex art. 1241 c.c., rispetto al maggior credito vantato da essa opposta.
Orbene posto che, come detto, il controcredito non è oggetto di contestazione, mentre vi è prova del pagamento di €3.200,00 tramite l'estratto conto bancario allegato (doc.9), non vi è prova dell'avvenuta dedotta compensazione del residuo.
Infatti, premesso che non risulta allegata nei fascicoli acquisiti la suddetta fattura incontestata, si rileva che nel mastrino, a cui fa riferimento la parte opposta come prova dell'avvenuta compensazione, nella parte in cui si fa menzione del giroconto relativo all'importo di euro
59.040,68, alla data del 20 agosto 2011, si fa riferimento, sotto la voce “protocollo descrizione operazione” al saldo fattura 7073 –“SF/T 7073”- senza alcun riferimento alla fattura 8 del 4 agosto
2011. Pertanto, non si ritiene raggiunto l'onere della prova in merito alla mancata debenza della somma in contestazione tale per cui la somma suddetta, pari a € 59.940,68 (€ 63.140,68 - €
3.200,00) andrà decurtata dall'iniziale somma richiesta (pari € 108.469,68).
In ordine al dedotto pagamento di 50.000,00 che sarebbe intervenuto in favore della a Pt_1 seguito di intervenuta cessione di azienda e delegazione di pagamento, la parte opposta, dopo aver sottolineato di non aver mai prestato il proprio consenso rispetto a siffatta modalità di pagamento non avendo partecipato al negozio di cessione di azienda, deduceva di aver ricevuto solo la minor somma di € 25.000,00, tramite due assegni bancari datati 12 settembre 2011 e 24 ottobre 2011, entrambi tratti su Unicredit S.p.a., che sono stati accettati quale adempimento del terzo ex art. 1180
c.c. e annotati nel mastrino dell'anno 2011.
Al riguardo, il Tribunale, rilevata l'allegazione da parte dell'opposta dei due assegni indicati
(docc. 11 e 12) e la prova che questi versamenti erano stati già conteggiati nei mastrini dell'anno
2011 -relativi al rapporto dare-avere tra le parti- nonché tenuto conto che non vi è prova dell'ulteriore contestato versamento di €25.000,00, ritiene di non dover effettuare alcuna decurtazione della somma ingiunta in ragione di detti dedotti pagamenti.
Per ciò che attiene all'inesistenza del credito in seguito all'emissione di quattro assegni bancari non trasferibili l'odierno giudicante rileva che, pur essendo presente in atti la prova documentale dei quattro assegni bancari allegati (doc. n. 13) per un ammontare totale di euro 80.000,00 non viene fornita la prova dell'effettivo incasso di detti titoli.
In assenza di detta prova l'importo di €80.000,00 non può essere decurtato dall'ammontare complessivo richiesto dalla .. Pt_1
Per ciò che attiene, agli eccepiti euro 900,00, saldati con quattro distinti bonifici, gli stessi risultano tutti annotati a credito in detrazione del maggior credito vantato dalla nei Parte_1 mastrini anni 2012/2013. Pertanto, risultando il suddetto importo già conteggiato dalla creditrice, anche detta somma non va decurtata dal credito ingiunto
Per ciò che attiene alla contestazione della prova, premesso che la contestazione dell'autenticità della documentazione allegata risulta assolutamente generica, va rilevato che il credito ingiunto risulta provato, oltre che dai contratti di franchising e di fornitura merci allegata, anche dai mastrini di contabilità, nonché dalla successiva allegazione delle fatture.
Circa la questione dell'assunta illegittimità della clausola penale, va premesso che l'importo di
€ 60.000,00 è stato richiesto a tale titolo in base all'art.12.1 del contratto di franchising che prevedeva una penale di detto importo a seguito del recesso anticipato del rapporto rispetto alla sua scadenza naturale (indicata nell'art.7), circostanza verificatasi nel caso di specie a seguito della prematura cancellazione della società affiliata -circa un anno e mezzo prima la scadenza del contratto- (come da visura allegata).
Si ritiene, in proposito, l'infondatezza dell'eccezione di vessatorietà della clausola del contratto di franchising che prevedeva suddetta penale in quanto, premesso che nel caso di specie non è applicabile la tutela consumeristica trattandosi di contratto tra società nell'esercizio della loro attività professionale, va considerato che, come condivisibilmente ritenuto dalla Suprema Corte, “in materia contrattuale le caparre, le clausole penali ed altre simili, con le quali le parti abbiano determinato in via convenzionale anticipata la misura del ristoro economico dovuto all'altra in caso di recesso o inadempimento, non avendo natura vessatoria, non rientrano tra quelle di cui all'art. 1341 c.c. e non necessitano, pertanto, di specifica approvazione” (Cass. civ., Sez. II, Sentenza,
30/06/2021, n. 18550).
Peraltro, nel caso di specie, risulta specificatamente approvata detta clausola in calce al contratto di franchising unitamente ad altre clausole richiamate con il rispettivo numero identificativo.
Né vi sono elementi concreti per considerare la penale convenuta manifestamente gravosa o sproporzionata trattandosi di penale connessa ai danni conseguente all'anticipata chiusura del rapporto con le prevedibili conseguenze, quanto meno di mancato guadagno, e rilevato che, in concreto, l'interruzione anticipata del rapporto era stata abbastanza prematura (poco dopo più di due anni a fronte di tre anni e mezzo di durata previsti).
Per quanto detto, accertato un controcredito di parte opponente per € 59.940,68, va revocato il decreto ingiuntivo e va condannata al pagamento, in favore della parte opposta, Controparte_1 dell'importo di € 48.529,00 (108.469,68- 59.940,68), oltre gli interessi di mora ex d.lgs. 231/2002 dalla scadenza di ciascuna fattura al saldo.
In considerazione della sostanziale soccombenza di parte opponente, va Controparte_1 condannata alla rifusione, in favore della , delle spese di lite che Parte_1 si liquidano come in dispositivo secondo i criteri ed i parametri di cui al D.M. 10.3.2014, n. 55 (e successive integrazioni), in relazione allo scaglione di riferimento ed in rapporto all'effettivo valore della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando sulla causa specificata in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede: revoca il decreto ingiuntivo n.15352/2016 del 24.6.2016 emesso dal Tribunale di Roma nel procedimento monitorio R.G.41698/2016; condanna al pagamento, in favore della Controparte_1 Parte_1
, dell'importo di € 48.529,00, oltre gli interessi di mora ex d.lgs. 231/2002 dalla
[...] scadenza di ciascuna fattura al saldo;
condanna alla rifusione, in favore della Controparte_1 Parte_1
, delle spese di lite che si liquidano complessivamente in €7.259,00 di cui €6.500,00 per
[...] compensi ed €759,00 per spese oltre il rimborso delle spese generali, I.V.A. e C.P:A. come per legge.
Roma, 4.08.2025 Il Giudice
AL LA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XVII (ex IX)
Il Giudice dott. AL LA ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. 17382/2022 R.G.A.C. vertente
TRA
, Parte_1 in persona del Commissario Liquidatore avv. Andrea Grifi, rappresentata e difesa dall'avv.
AN PI (Cod. Fisc. ), in forza di procura posta a margine CodiceFiscale_1 dell'originaria comparsa di costituzione e risposta e con lui elettivamente domiciliata in Roma, alla
Via Monte Zebio, n. 19, presso lo studio dell'avv. Giandomenico Cozzi
OPPOSTA-Ricorrente in riassunzione
E
, Controparte_1
OPPONENTE- CONTUMACE a seguito di riassunzione
OGGETTO: Franchising
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
In decisione in data 26 febbraio 2025 con la concessione dei termini di legge, previsti dall'art. 190 c.p.c., per il deposito delle sole comparse conclusionali trattandosi di causa contumaciale. MOTIVI DELLA DECISIONE
La ha chiesto ed ottenuto dal Tribunale di Roma, l'emissione del decreto Parte_1 ingiuntivo n.15352/2016 del 24.6.2016 inerente il procedimento monitorio R.G.41698/2016, con cui era ingiunto a il pagamento della somma di € 108.469,68 oltre interessi e Controparte_1 spese del monitorio.
L'importo era richiesto a titolo di pagamento di fornitura di merci nonché di penale contrattuale per recesso anticipato inerenti al contatto di affiliazione (franchising) intercorso tra le parti con collegato contratto di fornitura di merci, stipulati in data 2.1.2010 tra la e la società Proshop Pt_1 di CO TI & C. s.a.s., società cancellata dal registro delle imprese in data 6.3.2012 e di cui la ingiunta era socia illimitatamente responsabile.
In particolare, il credito di € 78.469,68, originava da forniture di merce del genere non alimentare, eseguite dalla in favore della Proshop s.a.s., in esecuzione del Parte_1 summenzionato contratto di franchising e dell'ancillare contratto di fornitura, mentre i restanti €
60.000,00 riguardavano l'applicazione della penale per l'anticipato scioglimento del contratto di franchising a seguito della cancellazione della società affiliata.
La ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo, eccependo in via CP_1 preliminare l'incompetenza territoriale del giudice adito e, in subordine, svolgendo una serie di contestazioni nel merito, sull'esistenza e sulla quantificazione del credito ingiunto.
All'esito dell'istruzione della causa, il Tribunale di Roma, con sentenza n.6415/2021, a conclusione del procedimento di opposizione, emetteva pronuncia di incompetenza del Tribunale di
Roma in favore del Tribunale di Latina, revocando il decreto ingiuntivo con condanna alle spese della parte opposta.
A seguito di ricorso per regolamento di competenza, la Corte Suprema di Cassazione, in accoglimento dell'istanza di regolamento, ha dichiarato la competenza del Tribunale di Roma, innanzi al quale ha rimesso le parti nei termini di legge, con condanna della resistente alla rifusione delle spese.
La ha riassunto il processo ribadendo le proprie ragioni e Parte_1 chiedendo, nel merito, di rigettare l'atto di opposizione e di confermare il decreto ingiuntivo opposto ovvero, in via subordinata, di condannare la parte opponente al pagamento della somma ingiunta o della diversa somma accertata, anche se del caso ex art.2041 c.c., oltre gli interessi di mora ex d.lgs. 231/2002 dalla scadenza di ciascuna fattura al saldo.
A seguito della riassunzione la parte opponente non si costituiva in giudizio e ne veniva dichiarata la contumacia all'udienza del 19.01.2023; durante il procedimento era disposta l'acquisizione, a cura della cancelleria, del fascicolo di ufficio del procedimento riassunto
(R.G.78665/2016) e del procedimento di regolamento di competenza presso la Corte di cassazione
(R.G.13131/2021).
Nel merito, in relazione alle contestazioni avanzate dall'opponente nell'originario atto di opposizione, va ritenuta infondata l'eccezione della violazione dell'art. 2304 c.c..
Infatti, secondo consolidata prevalente giurisprudenza, “il beneficio d'escussione previsto dall'art. 2304 c.c. ha efficacia limitatamente alla fase esecutiva, nel senso che il creditore sociale non può procedere coattivamente a carico del socio se non dopo avere agito infruttuosamente sui beni della società, ma non impedisce allo stesso creditore d'agire in sede di cognizione per munirsi di uno specifico titolo esecutivo nei confronti del socio, sia per poter iscrivere ipoteca giudiziale sugli immobili di quest'ultimo, sia per poter agire in via esecutiva contro il medesimo, senza ulteriori indugi, una volta che il patrimonio sociale risulti incapiente o insufficiente al soddisfacimento del suo credito” (ex multiis, Cass. civ. n. 1040/2009; Cass. civ. n. 49/2014; Cass. civ. n. 279/2017; Cass. civ. n. 25378/2018; Cass. civ. n. 22629/2020).
In relazione alle eccezioni di insussistenza del credito a seguito di restituzione di merce e di dedotti pagamenti si rileva come la non ha contestato l'intervenuta restituzione della merce Pt_1 da parte dell'opponente in base a quanto riportato nella fattura n. 8 del 04/08/2011 che riporta merce restituita per un importo pari a euro 63.140,68.
La parte opposta, attrice in riassunzione eccepiva, tuttavia, l'estinzione di suddetto credito dell'opponente deducendo il parziale pagamento di € 3.200,00 tramite bonifico eseguito in favore della Proshop di CO TI & C. s.a.s. in data 19 agosto 2011, e l'estinzione dell'importo residuo di € 59.940,68 (€ 63.140,68 - € 3.200,00 = € 59.940,68) tramite compensazione del corrispondente importo, ex art. 1241 c.c., rispetto al maggior credito vantato da essa opposta.
Orbene posto che, come detto, il controcredito non è oggetto di contestazione, mentre vi è prova del pagamento di €3.200,00 tramite l'estratto conto bancario allegato (doc.9), non vi è prova dell'avvenuta dedotta compensazione del residuo.
Infatti, premesso che non risulta allegata nei fascicoli acquisiti la suddetta fattura incontestata, si rileva che nel mastrino, a cui fa riferimento la parte opposta come prova dell'avvenuta compensazione, nella parte in cui si fa menzione del giroconto relativo all'importo di euro
59.040,68, alla data del 20 agosto 2011, si fa riferimento, sotto la voce “protocollo descrizione operazione” al saldo fattura 7073 –“SF/T 7073”- senza alcun riferimento alla fattura 8 del 4 agosto
2011. Pertanto, non si ritiene raggiunto l'onere della prova in merito alla mancata debenza della somma in contestazione tale per cui la somma suddetta, pari a € 59.940,68 (€ 63.140,68 - €
3.200,00) andrà decurtata dall'iniziale somma richiesta (pari € 108.469,68).
In ordine al dedotto pagamento di 50.000,00 che sarebbe intervenuto in favore della a Pt_1 seguito di intervenuta cessione di azienda e delegazione di pagamento, la parte opposta, dopo aver sottolineato di non aver mai prestato il proprio consenso rispetto a siffatta modalità di pagamento non avendo partecipato al negozio di cessione di azienda, deduceva di aver ricevuto solo la minor somma di € 25.000,00, tramite due assegni bancari datati 12 settembre 2011 e 24 ottobre 2011, entrambi tratti su Unicredit S.p.a., che sono stati accettati quale adempimento del terzo ex art. 1180
c.c. e annotati nel mastrino dell'anno 2011.
Al riguardo, il Tribunale, rilevata l'allegazione da parte dell'opposta dei due assegni indicati
(docc. 11 e 12) e la prova che questi versamenti erano stati già conteggiati nei mastrini dell'anno
2011 -relativi al rapporto dare-avere tra le parti- nonché tenuto conto che non vi è prova dell'ulteriore contestato versamento di €25.000,00, ritiene di non dover effettuare alcuna decurtazione della somma ingiunta in ragione di detti dedotti pagamenti.
Per ciò che attiene all'inesistenza del credito in seguito all'emissione di quattro assegni bancari non trasferibili l'odierno giudicante rileva che, pur essendo presente in atti la prova documentale dei quattro assegni bancari allegati (doc. n. 13) per un ammontare totale di euro 80.000,00 non viene fornita la prova dell'effettivo incasso di detti titoli.
In assenza di detta prova l'importo di €80.000,00 non può essere decurtato dall'ammontare complessivo richiesto dalla .. Pt_1
Per ciò che attiene, agli eccepiti euro 900,00, saldati con quattro distinti bonifici, gli stessi risultano tutti annotati a credito in detrazione del maggior credito vantato dalla nei Parte_1 mastrini anni 2012/2013. Pertanto, risultando il suddetto importo già conteggiato dalla creditrice, anche detta somma non va decurtata dal credito ingiunto
Per ciò che attiene alla contestazione della prova, premesso che la contestazione dell'autenticità della documentazione allegata risulta assolutamente generica, va rilevato che il credito ingiunto risulta provato, oltre che dai contratti di franchising e di fornitura merci allegata, anche dai mastrini di contabilità, nonché dalla successiva allegazione delle fatture.
Circa la questione dell'assunta illegittimità della clausola penale, va premesso che l'importo di
€ 60.000,00 è stato richiesto a tale titolo in base all'art.12.1 del contratto di franchising che prevedeva una penale di detto importo a seguito del recesso anticipato del rapporto rispetto alla sua scadenza naturale (indicata nell'art.7), circostanza verificatasi nel caso di specie a seguito della prematura cancellazione della società affiliata -circa un anno e mezzo prima la scadenza del contratto- (come da visura allegata).
Si ritiene, in proposito, l'infondatezza dell'eccezione di vessatorietà della clausola del contratto di franchising che prevedeva suddetta penale in quanto, premesso che nel caso di specie non è applicabile la tutela consumeristica trattandosi di contratto tra società nell'esercizio della loro attività professionale, va considerato che, come condivisibilmente ritenuto dalla Suprema Corte, “in materia contrattuale le caparre, le clausole penali ed altre simili, con le quali le parti abbiano determinato in via convenzionale anticipata la misura del ristoro economico dovuto all'altra in caso di recesso o inadempimento, non avendo natura vessatoria, non rientrano tra quelle di cui all'art. 1341 c.c. e non necessitano, pertanto, di specifica approvazione” (Cass. civ., Sez. II, Sentenza,
30/06/2021, n. 18550).
Peraltro, nel caso di specie, risulta specificatamente approvata detta clausola in calce al contratto di franchising unitamente ad altre clausole richiamate con il rispettivo numero identificativo.
Né vi sono elementi concreti per considerare la penale convenuta manifestamente gravosa o sproporzionata trattandosi di penale connessa ai danni conseguente all'anticipata chiusura del rapporto con le prevedibili conseguenze, quanto meno di mancato guadagno, e rilevato che, in concreto, l'interruzione anticipata del rapporto era stata abbastanza prematura (poco dopo più di due anni a fronte di tre anni e mezzo di durata previsti).
Per quanto detto, accertato un controcredito di parte opponente per € 59.940,68, va revocato il decreto ingiuntivo e va condannata al pagamento, in favore della parte opposta, Controparte_1 dell'importo di € 48.529,00 (108.469,68- 59.940,68), oltre gli interessi di mora ex d.lgs. 231/2002 dalla scadenza di ciascuna fattura al saldo.
In considerazione della sostanziale soccombenza di parte opponente, va Controparte_1 condannata alla rifusione, in favore della , delle spese di lite che Parte_1 si liquidano come in dispositivo secondo i criteri ed i parametri di cui al D.M. 10.3.2014, n. 55 (e successive integrazioni), in relazione allo scaglione di riferimento ed in rapporto all'effettivo valore della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando sulla causa specificata in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede: revoca il decreto ingiuntivo n.15352/2016 del 24.6.2016 emesso dal Tribunale di Roma nel procedimento monitorio R.G.41698/2016; condanna al pagamento, in favore della Controparte_1 Parte_1
, dell'importo di € 48.529,00, oltre gli interessi di mora ex d.lgs. 231/2002 dalla
[...] scadenza di ciascuna fattura al saldo;
condanna alla rifusione, in favore della Controparte_1 Parte_1
, delle spese di lite che si liquidano complessivamente in €7.259,00 di cui €6.500,00 per
[...] compensi ed €759,00 per spese oltre il rimborso delle spese generali, I.V.A. e C.P:A. come per legge.
Roma, 4.08.2025 Il Giudice
AL LA