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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 16/12/2025, n. 1443 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1443 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI AVELLINO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott. Ciro Luce, in funzione del giudice del lavoro, procedendo nelle forme di cui all'art. 127 ter Cpc (udienza di riferimento 05 dicembre 2025), ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n 2431/2025 R.G. Lavoro
TRA
Parte_1 C.F._1 rapp.to e difeso dall'Avv. ROCCO BRUNO e con questi elett.te domiciliato in Montella (AV), alla via Verteglia n. 10
RICORRENTE
CONTRO
rapp.to e difeso dall'Avv. CP_1 P.IVA_1
EN DE TI e con questi elett.te domiciliata in
Avellino alla Via V. De Napoli n.85
RESISTENTE
Conclusioni: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Con ricorso in atti la parte in epigrafe contesta la legittimità del licenziamento intimato in data dalla resistente, costituita, in data 16 dicembre 2024, perchè discriminatorio e comunque illegittimo.
Il licenziamento è motivato con il riferimento alla “..continua diminuzione del lavoro aziendale dovuta al perdurare della crisi generale ed al settore di attività della scrivente in particolare che ha di fatto determinato la riduzione dell'attività lavorativa …” con
1 conseguente “esubero di personale relativa alla sua mansione e qualifica”, e “…verificata la impossibilità di reimpiego…”.
3) Il licenziamento è illegittimo.
“In caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, incombono sul datore di lavoro gli oneri di allegazione e di prova dell'esistenza del giustificato motivo oggettivo, che include anche l'impossibilità del c.d. repechage, ossia dell'inesistenza di altri posti di lavoro in cui utilmente ricollocare il lavoratore. Sul datore di lavoro incombe l'onere di allegare e dimostrare il fatto che rende legittimo l'esercizio del potere di recesso, ossia l'effettiva sussistenza di una ragione inerente all'attività produttiva, all'organizzazione o al funzionamento dell'azienda nonché
l'impossibilità di una differente utilizzazione del lavoratore in mansioni diverse da quelle precedentemente svolte (cfr. Cass. n.
5592 del 2016, Cass. n. 12101 del 2016, Cass. n. 20436 del 2016,
Cass. n. 160 del 2017, Cass. n. 9869 del 2017, Cass. n. 24882 del
2017, Cass. n. 27792 del 2017; v. pure, tra le più recenti, Cass. n.
24195 del 2020, Cass. n. 4673 del 2021, Cass. nn. 30950 e 30970 del 2022) (Cass. 749/2023).
La resistente non ha adempiuto all'onere di allegare vuoi la esistenza del giustificato motivo, vuoi la impossibilità di repechage.
Le uniche indicazioni operate in ricorso sono che “…nel corso dell'anno 2024 non si è verificata la crescita sperata anche a causa della generale crisi del settore;
difatti, nel corso dell'anno 2024, le vendite si sono progressivamente ridimensionate (cfr. bilancio anno
2023 e proiezione di quello 2024), ed il bilancio della resistente ha subito una riduzione, circostanza che ha reso inevitabile la risoluzione del rapporto di lavoro del ricorrente” e che “… che non vi era possibilità di reimpiego anche in altra o diversa mansione, … date le piccole dimensioni aziendali”, con l'aggiunta che “…la resistente ha effettuato, senza esito, ogni più opportuna verifica anche rispetto alla possibilità di adibire l'istante ad altre e diverse
2 mansioni. L'azienda della resistente è, difatti, una piccola realtà che richiede la presenza di un numero minimo di dipendenti;
difatti la stessa ha, oggi, un numero di dipendenti pari ad 7 e tale è stato anche il numero medio dei dipendenti”.
Sul punto dell'onere di allegazione, “Gli elementi costitutivi della domanda devono essere specificamente enunciati nell'atto introduttivo del giudizio e le produzioni documentali non possono assurgere a funzione integrativa di una domanda priva di specificità poiché, diversamente opinando, si demanderebbe inammissibilmente alla controparte ed anche al giudice l'individuazione, tra le varie produzioni, di quelle che l'attore ha pensato di porre a fondamento della propria domanda, senza esplicitarlo nell'atto introduttivo (cfr. Cass. 08/02/2018 n. 3022).
Peraltro il principio di non contestazione non opera in difetto di specifica allegazione dei fatti che dovrebbero essere contestati, né tale specificità può essere desunta dall' esame dei documenti prodotti dalla parte, atteso che l'onere di contestazione deve essere correlato alle affermazioni presenti negli atti destinati a contenere le allegazioni delle parti, onde consentire alle stesse e al giudice di verificare immediatamente, sulla base delle contrapposte allegazioni e deduzioni, quali siano i fatti non contestati e quelli ancora controversi (cfr. Cass. 22/09/2017 n. 22055 e Cass.
06/04/2016 n. 6606) (Cass. Ordinanza 07 marzo 2022, n. 7384).
Ancora, “Là dove (come nella specie) l'impianto allegatorio a fondamento della domanda originaria sia tale da non consentire in radice di includere taluni fatti … tra quelli costitutivi della domanda stessa …non possono i documenti prodotti ampliare, di per sè, il thema decidendum, in assenza di allegazioni congruenti che ne assumano il contenuto rappresentativo nell'alveo degli elementi fattuali già posti a fondamento della pretesa spiegata con l'atto a ciò deputato. Ciò in quanto i documenti (da indicarsi ai sensi del n.5 del comma 3 dell'art. 163 cod. proc. civ.) rivestono eminentemente una funzione probatoria, che, come tale, non può
3 surrogare quella dell'allegazione dei fatti, imposta (a pena di nullità ex art. 164 cod. proc. civ.) dal n. 4 del comma 3 dell'art. 163 cod. proc. civ., potendo essi, nel contesto di un impianto allegatorio già delineato, essere semmai di chiarimento della portata e dei termini dei fatti addotti” (Cass. 7115/2013). Per il rito del caso di specie, i riferimenti sono all'art. 414 co. 1 n. 4) c.p.c. .
Ancora, “I documenti, da indicare nell'atto di citazione ai sensi dell'art. 163 c.p.c., comma 3, n. 5), rivestono funzione eminentemente probatoria, che, come tale, non può surrogare quella dell'allegazione dei fatti (imposta, a pena di nullità della citazione, ex art. 164 c.p.c., dal precedente art. 163 c.p.c., medesimo comma 3, n. 4), potendo al più gli stessi, nell'ambito di un impianto allegatorio già delineato, essere di chiarimento della portata e dei termini dei fatti addotti (Cass. n. 7115 del 2013).
Quando pertanto si afferma che l'identificazione della “causa petendi” della domanda va operata con riguardo all'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione e dei documenti ad esso allegati (Cass. n. 11751 del 2013) deve intendersi che la portata chiarificatoria dei documenti attiene ad un quadro allegatorio già prospettato. Peraltro, tale funzione chiarificatoria delle allegazioni può essere svolta dai documenti offerti in comunicazione soltanto se gli stessi risultino specificatamente indicati nell'atto di citazione, come prescritto dall'art. 163 c.p.c., comma 1, n.
5. La mancata specifica indicazione, pur non determinando la nullità della citazione (arg. ex art. 164), ne condiziona la regolarità, nel senso, per quanto qui rileva, che non consente ai documenti di svolgere la funzione chiarificatrice delle allegazioni svolte” (Cassazione civile sez. VI, 05/02/2019 n.3363).
Nella memoria di costituzione è omesso ogni riferimento alle concrete vicende aziendali, e segnatamente di quei dati che, eventualmente da confermare mediante la produzione del bilancio, avrebbero determinato un calo delle vendite, e di tutto ciò che avrebbe consentito di verificare la misura e l'entità di un tale calo,
4 entità tale da rendere necessaria, nella prospettazione della parte, la soppressione del posto di lavoro e comunque l'allontanamento del
Allo stesso modo, non vi è alcuna descrizione della realtà Pt_1 aziendale, in termini tali da permettere una valutazione sulla impossibilità del repechage, e comunque del perché la scelta del lavoratore da allontanare sia in ultima istanza caduta proprio sul ricorrente.
L'unica circostanza che si chiede di provare, ossia essere rimasti i dipendenti in numero di sette, è irrilevante. Le allegazioni di fatto operate in corso di causa sono inammissibili.
4) Non vi è modo di ritenere la natura ritorsiva o comunque discriminatoria del licenziamento. Il ricorrente sostiene di aver
“instaura(to) proficui e cordiali rapporti con i clienti, contribuendo all'aumento apprezzabile del fatturato”, e che “… proprio a causa delle sue elevate capacità di relazione e professionali, che egli intendeva utilizzare e valorizzare, il ricorrente cominciava a non essere ben visto dai titolari dell'azienda che, invece, non gradivano affatto le sue iniziative volte ad incrementare il volume delle vendite e fidelizzare i clienti”.
Alla datrice viene quindi addebitata una condotta almeno anomala, perché la discriminazione sarebbe stata motivata, in ultima analisi, dalla bontà e dall'andamento proficuo del lavoro del ricorrente, il che appare illogico. Quanto dichiarato in sede di libero esame dal ricorrente (“…magari alcuni di questi clienti avevano preventivi troppi alti e loro non gradivano clientela che voleva fare acquisti troppo alti) è frutto di mera supposizione,
Il lavoratore lamenta di essere stato adibito a mansioni estranee a quelle “per le quali era stato assunto e formato e non ad altre che, oltre a non rientrare nel livello di inquadramento assegnatogli, mettevano in pericolo la sua sicurezza personale, quali ad esempio l'allestimento della sala di esposizione mediante la realizzazione di fori sulle pareti e l'apposizione di supporti sui muri, servendosi di
5 scale e di attrezzature per il cui uso non era stato certamente formato, il montaggio e la sistemazione per l'esposizione dei mobili da bagno e degli accessori, degli espositori di piastrelle, ecc., compiti che inizialmente aveva svolto solo per quieto vivere, ma che nulla avevano a che vedere con quelli previsti dal suo contratto di lavoro”.
Sul punto, e quanto a quest'ultimo riferimento, è lo stesso ricorrente a dichiarare di non aver mai ottenuto copia del contratto di lavoro.
Comunque, il ricorso non allega alcunchè quanto alla qualifica, il che preclude ogni valutazione sulla esigibilità delle prestazioni che, si dice, sarebbero state richieste indebitamente.
Nemmeno si esplicita il motivo per cui quelle incombenze avrebbero potuto anche solo per ipotesi mettere in pericolo la salute di chi vi era addetto.
L'oggetto dell'interrogatorio formale, così come articolato, nulla avrebbe aggiunto alle considerazioni esposte.
5) Pacifico che la resistente abbia alle proprie dipendenze sette lavoratori, la vicenda si colloca nell'ambito di applicazione dell'art. 9 del D.Lgs. n. 23 del 2015, a mente del quale non si applica l'articolo 3, comma 2, e l'ammontare delle indennità e dell'importo previsti dall'articolo 3, comma 1, dall'articolo 4, comma 1 e dall'articolo 6, comma 1, è dimezzato (e non può in ogni caso superare il limite di sei mensilità) con l'ultimo limite eliminato da
Corte Costituzionale 118/2025.
Il dipendente è stato assunto in data 9 ottobre 2023, ed il licenziamento è del 16 dicembre 2024.
La misura della indennità può essere disposta in tre mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, che viene determinata sulla scorta della busta paga prodotta da parte resistente per il mese di novembre, ultimo integralmente lavorato, e che ammonta ad
6 €#1.672,91# (milleseicentosettantadue,91), per la somma complessiva di €#5.018,73€ (cinquemiladiciotto,73).
6) Le spese di lite vanno compensate in ragione dell'esito del giudizio.
L'offerta del Giudice a conciliare, immotivatamente rifiutata da parte resistente, era comunque per somma più alta di quella per cui vi è poi stata pronuncia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, in persona del Giudice del Lavoro Dott.
Ciro Luce, nella causa iscritta al nr. 2431/2025 vertente tra nei confronti di Parte_1 CP_1
ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta così
[...] decide:
1) In parziale accoglimento del ricorso, accerta e dichiara la illegittimità del licenziamento disposto da nei Controparte_1 confronti di , e per l'effetto condanna Parte_1
a riassumere entro il Controparte_1 Parte_1 termine di tre giorni o, in mancanza, a risarcirgli il danno versandogli un'indennità quantificata nella somma di €#5.018,73#
(cinquemiladiciotto,73);
1) Rigetta nel resto il ricorso;
2) Compensa tra le parti le spese di lite.
Avellino, 16 dicembre 2025
Il GdL
Dott. Ciro LUCE
7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott. Ciro Luce, in funzione del giudice del lavoro, procedendo nelle forme di cui all'art. 127 ter Cpc (udienza di riferimento 05 dicembre 2025), ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n 2431/2025 R.G. Lavoro
TRA
Parte_1 C.F._1 rapp.to e difeso dall'Avv. ROCCO BRUNO e con questi elett.te domiciliato in Montella (AV), alla via Verteglia n. 10
RICORRENTE
CONTRO
rapp.to e difeso dall'Avv. CP_1 P.IVA_1
EN DE TI e con questi elett.te domiciliata in
Avellino alla Via V. De Napoli n.85
RESISTENTE
Conclusioni: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Con ricorso in atti la parte in epigrafe contesta la legittimità del licenziamento intimato in data dalla resistente, costituita, in data 16 dicembre 2024, perchè discriminatorio e comunque illegittimo.
Il licenziamento è motivato con il riferimento alla “..continua diminuzione del lavoro aziendale dovuta al perdurare della crisi generale ed al settore di attività della scrivente in particolare che ha di fatto determinato la riduzione dell'attività lavorativa …” con
1 conseguente “esubero di personale relativa alla sua mansione e qualifica”, e “…verificata la impossibilità di reimpiego…”.
3) Il licenziamento è illegittimo.
“In caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, incombono sul datore di lavoro gli oneri di allegazione e di prova dell'esistenza del giustificato motivo oggettivo, che include anche l'impossibilità del c.d. repechage, ossia dell'inesistenza di altri posti di lavoro in cui utilmente ricollocare il lavoratore. Sul datore di lavoro incombe l'onere di allegare e dimostrare il fatto che rende legittimo l'esercizio del potere di recesso, ossia l'effettiva sussistenza di una ragione inerente all'attività produttiva, all'organizzazione o al funzionamento dell'azienda nonché
l'impossibilità di una differente utilizzazione del lavoratore in mansioni diverse da quelle precedentemente svolte (cfr. Cass. n.
5592 del 2016, Cass. n. 12101 del 2016, Cass. n. 20436 del 2016,
Cass. n. 160 del 2017, Cass. n. 9869 del 2017, Cass. n. 24882 del
2017, Cass. n. 27792 del 2017; v. pure, tra le più recenti, Cass. n.
24195 del 2020, Cass. n. 4673 del 2021, Cass. nn. 30950 e 30970 del 2022) (Cass. 749/2023).
La resistente non ha adempiuto all'onere di allegare vuoi la esistenza del giustificato motivo, vuoi la impossibilità di repechage.
Le uniche indicazioni operate in ricorso sono che “…nel corso dell'anno 2024 non si è verificata la crescita sperata anche a causa della generale crisi del settore;
difatti, nel corso dell'anno 2024, le vendite si sono progressivamente ridimensionate (cfr. bilancio anno
2023 e proiezione di quello 2024), ed il bilancio della resistente ha subito una riduzione, circostanza che ha reso inevitabile la risoluzione del rapporto di lavoro del ricorrente” e che “… che non vi era possibilità di reimpiego anche in altra o diversa mansione, … date le piccole dimensioni aziendali”, con l'aggiunta che “…la resistente ha effettuato, senza esito, ogni più opportuna verifica anche rispetto alla possibilità di adibire l'istante ad altre e diverse
2 mansioni. L'azienda della resistente è, difatti, una piccola realtà che richiede la presenza di un numero minimo di dipendenti;
difatti la stessa ha, oggi, un numero di dipendenti pari ad 7 e tale è stato anche il numero medio dei dipendenti”.
Sul punto dell'onere di allegazione, “Gli elementi costitutivi della domanda devono essere specificamente enunciati nell'atto introduttivo del giudizio e le produzioni documentali non possono assurgere a funzione integrativa di una domanda priva di specificità poiché, diversamente opinando, si demanderebbe inammissibilmente alla controparte ed anche al giudice l'individuazione, tra le varie produzioni, di quelle che l'attore ha pensato di porre a fondamento della propria domanda, senza esplicitarlo nell'atto introduttivo (cfr. Cass. 08/02/2018 n. 3022).
Peraltro il principio di non contestazione non opera in difetto di specifica allegazione dei fatti che dovrebbero essere contestati, né tale specificità può essere desunta dall' esame dei documenti prodotti dalla parte, atteso che l'onere di contestazione deve essere correlato alle affermazioni presenti negli atti destinati a contenere le allegazioni delle parti, onde consentire alle stesse e al giudice di verificare immediatamente, sulla base delle contrapposte allegazioni e deduzioni, quali siano i fatti non contestati e quelli ancora controversi (cfr. Cass. 22/09/2017 n. 22055 e Cass.
06/04/2016 n. 6606) (Cass. Ordinanza 07 marzo 2022, n. 7384).
Ancora, “Là dove (come nella specie) l'impianto allegatorio a fondamento della domanda originaria sia tale da non consentire in radice di includere taluni fatti … tra quelli costitutivi della domanda stessa …non possono i documenti prodotti ampliare, di per sè, il thema decidendum, in assenza di allegazioni congruenti che ne assumano il contenuto rappresentativo nell'alveo degli elementi fattuali già posti a fondamento della pretesa spiegata con l'atto a ciò deputato. Ciò in quanto i documenti (da indicarsi ai sensi del n.5 del comma 3 dell'art. 163 cod. proc. civ.) rivestono eminentemente una funzione probatoria, che, come tale, non può
3 surrogare quella dell'allegazione dei fatti, imposta (a pena di nullità ex art. 164 cod. proc. civ.) dal n. 4 del comma 3 dell'art. 163 cod. proc. civ., potendo essi, nel contesto di un impianto allegatorio già delineato, essere semmai di chiarimento della portata e dei termini dei fatti addotti” (Cass. 7115/2013). Per il rito del caso di specie, i riferimenti sono all'art. 414 co. 1 n. 4) c.p.c. .
Ancora, “I documenti, da indicare nell'atto di citazione ai sensi dell'art. 163 c.p.c., comma 3, n. 5), rivestono funzione eminentemente probatoria, che, come tale, non può surrogare quella dell'allegazione dei fatti (imposta, a pena di nullità della citazione, ex art. 164 c.p.c., dal precedente art. 163 c.p.c., medesimo comma 3, n. 4), potendo al più gli stessi, nell'ambito di un impianto allegatorio già delineato, essere di chiarimento della portata e dei termini dei fatti addotti (Cass. n. 7115 del 2013).
Quando pertanto si afferma che l'identificazione della “causa petendi” della domanda va operata con riguardo all'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione e dei documenti ad esso allegati (Cass. n. 11751 del 2013) deve intendersi che la portata chiarificatoria dei documenti attiene ad un quadro allegatorio già prospettato. Peraltro, tale funzione chiarificatoria delle allegazioni può essere svolta dai documenti offerti in comunicazione soltanto se gli stessi risultino specificatamente indicati nell'atto di citazione, come prescritto dall'art. 163 c.p.c., comma 1, n.
5. La mancata specifica indicazione, pur non determinando la nullità della citazione (arg. ex art. 164), ne condiziona la regolarità, nel senso, per quanto qui rileva, che non consente ai documenti di svolgere la funzione chiarificatrice delle allegazioni svolte” (Cassazione civile sez. VI, 05/02/2019 n.3363).
Nella memoria di costituzione è omesso ogni riferimento alle concrete vicende aziendali, e segnatamente di quei dati che, eventualmente da confermare mediante la produzione del bilancio, avrebbero determinato un calo delle vendite, e di tutto ciò che avrebbe consentito di verificare la misura e l'entità di un tale calo,
4 entità tale da rendere necessaria, nella prospettazione della parte, la soppressione del posto di lavoro e comunque l'allontanamento del
Allo stesso modo, non vi è alcuna descrizione della realtà Pt_1 aziendale, in termini tali da permettere una valutazione sulla impossibilità del repechage, e comunque del perché la scelta del lavoratore da allontanare sia in ultima istanza caduta proprio sul ricorrente.
L'unica circostanza che si chiede di provare, ossia essere rimasti i dipendenti in numero di sette, è irrilevante. Le allegazioni di fatto operate in corso di causa sono inammissibili.
4) Non vi è modo di ritenere la natura ritorsiva o comunque discriminatoria del licenziamento. Il ricorrente sostiene di aver
“instaura(to) proficui e cordiali rapporti con i clienti, contribuendo all'aumento apprezzabile del fatturato”, e che “… proprio a causa delle sue elevate capacità di relazione e professionali, che egli intendeva utilizzare e valorizzare, il ricorrente cominciava a non essere ben visto dai titolari dell'azienda che, invece, non gradivano affatto le sue iniziative volte ad incrementare il volume delle vendite e fidelizzare i clienti”.
Alla datrice viene quindi addebitata una condotta almeno anomala, perché la discriminazione sarebbe stata motivata, in ultima analisi, dalla bontà e dall'andamento proficuo del lavoro del ricorrente, il che appare illogico. Quanto dichiarato in sede di libero esame dal ricorrente (“…magari alcuni di questi clienti avevano preventivi troppi alti e loro non gradivano clientela che voleva fare acquisti troppo alti) è frutto di mera supposizione,
Il lavoratore lamenta di essere stato adibito a mansioni estranee a quelle “per le quali era stato assunto e formato e non ad altre che, oltre a non rientrare nel livello di inquadramento assegnatogli, mettevano in pericolo la sua sicurezza personale, quali ad esempio l'allestimento della sala di esposizione mediante la realizzazione di fori sulle pareti e l'apposizione di supporti sui muri, servendosi di
5 scale e di attrezzature per il cui uso non era stato certamente formato, il montaggio e la sistemazione per l'esposizione dei mobili da bagno e degli accessori, degli espositori di piastrelle, ecc., compiti che inizialmente aveva svolto solo per quieto vivere, ma che nulla avevano a che vedere con quelli previsti dal suo contratto di lavoro”.
Sul punto, e quanto a quest'ultimo riferimento, è lo stesso ricorrente a dichiarare di non aver mai ottenuto copia del contratto di lavoro.
Comunque, il ricorso non allega alcunchè quanto alla qualifica, il che preclude ogni valutazione sulla esigibilità delle prestazioni che, si dice, sarebbero state richieste indebitamente.
Nemmeno si esplicita il motivo per cui quelle incombenze avrebbero potuto anche solo per ipotesi mettere in pericolo la salute di chi vi era addetto.
L'oggetto dell'interrogatorio formale, così come articolato, nulla avrebbe aggiunto alle considerazioni esposte.
5) Pacifico che la resistente abbia alle proprie dipendenze sette lavoratori, la vicenda si colloca nell'ambito di applicazione dell'art. 9 del D.Lgs. n. 23 del 2015, a mente del quale non si applica l'articolo 3, comma 2, e l'ammontare delle indennità e dell'importo previsti dall'articolo 3, comma 1, dall'articolo 4, comma 1 e dall'articolo 6, comma 1, è dimezzato (e non può in ogni caso superare il limite di sei mensilità) con l'ultimo limite eliminato da
Corte Costituzionale 118/2025.
Il dipendente è stato assunto in data 9 ottobre 2023, ed il licenziamento è del 16 dicembre 2024.
La misura della indennità può essere disposta in tre mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, che viene determinata sulla scorta della busta paga prodotta da parte resistente per il mese di novembre, ultimo integralmente lavorato, e che ammonta ad
6 €#1.672,91# (milleseicentosettantadue,91), per la somma complessiva di €#5.018,73€ (cinquemiladiciotto,73).
6) Le spese di lite vanno compensate in ragione dell'esito del giudizio.
L'offerta del Giudice a conciliare, immotivatamente rifiutata da parte resistente, era comunque per somma più alta di quella per cui vi è poi stata pronuncia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, in persona del Giudice del Lavoro Dott.
Ciro Luce, nella causa iscritta al nr. 2431/2025 vertente tra nei confronti di Parte_1 CP_1
ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta così
[...] decide:
1) In parziale accoglimento del ricorso, accerta e dichiara la illegittimità del licenziamento disposto da nei Controparte_1 confronti di , e per l'effetto condanna Parte_1
a riassumere entro il Controparte_1 Parte_1 termine di tre giorni o, in mancanza, a risarcirgli il danno versandogli un'indennità quantificata nella somma di €#5.018,73#
(cinquemiladiciotto,73);
1) Rigetta nel resto il ricorso;
2) Compensa tra le parti le spese di lite.
Avellino, 16 dicembre 2025
Il GdL
Dott. Ciro LUCE
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