Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 18/02/2025, n. 273 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 273 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Riunito in camera di consiglio e composto dai Magistrati: dott. Giuseppe CAMPAGNA Presidente dott. Flavio TOVANI Giudice dott.ssa Myriam MULONIA Giudice Estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3139 R.G.A.C. dell'anno 2020, riservata alla decisione collegiale all'udienza del 24.09.2024, vertente
TRA (cod. fisc.: , nato a [...] Parte_1 CodiceFiscale_1
(RC) il 27.03.1951), rappresentato e difeso dall'avv. Luciano Orlando, giusta procura in atti, presso il cui studio in Melito di Porto Salvo (RC), alla Via
Catanzaro n. 20/A, ha eletto domicilio;
-ricorrente-
E
(cod. fisc.: , nata a [...] il CP_1 CodiceFiscale_2
30.01.1963), rappresentata e difesa dall'avv. Maria Domenica Vazzana, giusta procura in atti, presso il cui studio in Melito di Porto Salvo (RC), alla Via Roma
n. 29, ha eletto domicilio;
-resistente-
NONCHE' Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria
-interveniente-
All'udienza del 24.09.2024, parte ricorrente non compariva e il procuratore di parte ricorrente insisteva nell'accoglimento delle conclusioni così come rassegnate nei propri scritti difensivi, negli atti e verbali di causa.
L'ufficio del P.M. in data 21.12.2020 “vistava” il ricorso.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 10.11.2020 chiedeva a questo Parte_1
Tribunale di voler pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto con , assumendo che: CP_1
-in data 25.04.1994 contraeva in LL (RC) matrimonio concordatario con la resistente;
-dall'unione coniugale nascevano due figli: (21.08.1985), maggiorenne Per_1
e coniugata, e (21.07.1987), maggiorenne ed economicamente Per_2
autosufficiente;
-con D.O. n. 112/2015 dell'08.05.2015 (dep. l'11.05.2015) il Tribunale di Reggio
Calabria omologava la separazione personale consensuale tra i predetti coniugi alle condizioni ivi contenute;
-il ricorrente, ex dipendente dell'ASP , è oggi pensionato Controparte_2
percependo una retribuzione netta mensile pari ad euro 1.200,00 all'incirca a titolo di pensione, importo comprensivo di cessione del quinto pari ad euro 385,00 mensili;
non è proprietario di beni immobili e vive in un'abitazione per la quale corrisponde un canone di locazione mensile pari ad euro 400,00;
è anch'egli dipendente dell'ASP di Reggio Calabria con attività CP_3
lavorativa ancora in essere;
-la figlia è coniugata;
il figlio successivamente alla Per_1 Per_2
separazione, veniva assunto da con contratti a tempo determinato, CP_4
percependo successivamente indennità di disoccupazione “NASPI”.
Sulla scorta di tali premesse, essendo la predetta condizione di separazione protrattasi ininterrottamente fino alla data della presentazione del ricorso e non sussistendo alcuna possibilità di ricostituire la comunione di vita spirituale e materiale con la moglie, il ricorrente chiedeva che venisse dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in LL (RC)
e trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di LL (RC), ordinando al competente Ufficiale di Stato Civile di trascrivere l'emananda sentenza.
Notificato ritualmente il ricorso con il pedissequo decreto presidenziale, si costituiva la quale, pur aderendo alla domanda di cessazione e CP_1 degli effetti civili del matrimonio, contestava l'esposizione dei fatti per come denunciati dal marito, evidenziando in particolare che:
-la stessa, con la propria entrata reddituale, deve far fronte al pagamento di due finanziamenti che, di concerto con il marito, furono contratti in costanza di matrimonio a nome proprio per necessità familiari e le cui rate, una volta lasciata la casa coniugale da parte dell' , non furono più dallo stesso pagate;
inoltre, Pt_1
la stessa provvede mensilmente al pagamento del canone di locazione per l'abitazione ove vive unitamente al figlio ciò comporta per la stessa di Per_2
avere una condizione economica inferiore rispetto al marito;
-il figlio espletava attività lavorativa a tempo determinato ma, a causa Per_2
della mancata rinnovazione del contratto, si trova in stato di disoccupazione.
Chiedeva, quindi, che: a) venisse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
b) venissero confermate le statuizioni del decreto di omologa.
All'udienza presidenziale tenutasi l'08.07.2021, le parti precisavano le proprie conclusioni nei termini integralmente riportati in epigrafe e, fallito il tentativo di conciliazione, con ordinanza emessa in data 25.08.2021, il Presidente confermava le statuizioni del decreto di omologa limitatamente alla casa coniugale, revocando l'obbligo posto a carico dell al mantenimento sia in favore della moglie che Pt_1 del figlio Per_2
Il ricorso veniva comunicato all'Ufficio del P.M. che “vistava” in data 21.12.2020.
Rimesso il procedimento davanti al Giudice Istruttore, con memoria integrativa del 10.09.2021, parte ricorrete chiedeva il rigetto delle richieste di natura economica (assegno di divorzio e mantenimento per il figlio formulate Per_2
dalla resistente in comparsa di costituzione.
Intervenuta la sostituzione del G.I. in data 28.09.2021 (dalla dott.ssa CP_5
alla dott.ssa Mulonia) nonché in data 08.03.2022 (dalla dott.ssa Mulonia alla dott.ssa , all'udienza del 10.05.2022 entrambe le parti chiedevano Per_3
l'emissione di una pronuncia non definitiva di cessazione degli effetti civili del matrimonio, rinviando al prosieguo del giudizio la trattazione delle varie questioni;
quindi, alla medesima udienza, la causa veniva quindi riservata alla decisione collegiale sulla sola questione di stato, senza la concessione dei termini di cui all'art.190 c.p.c.
Con sentenza parziale n. 568/2022 pubbl. il 16.05.2022 veniva dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dalle parti in LL (RC) e veniva ordinato al competente ufficiale dello stato civile di procedere alle relative annotazioni di legge.
Con memoria depositata in data 30.11.2022 parte ricorrente rappresentava che il figlio espletava attività lavorativa con decorrenza dal 27.03.2022 Per_2 presso “Amazon” con contratto a tempo indeterminato, allegando in atti busta paga riferita al mese di aprile 2022 con retribuzione netta pari ad euro 1.632,88.
All'udienza del 06.12.2022, svoltasi in modalità cartolare, parte ricorrente, con le note scritte depositate, chiedeva la concessione dei termini di cui all'art. 183, VI comma, c.p.c., parte resistente non depositata note scritte;
quindi, con ordinanza contestuale, venivano concessi i chiesti termini.
Le parti non formulavano alcuna richiesta istruttoria. All'udienza del 09.05.2023, parte resistente non compariva, il procuratore di parte ricorrente dava atto del mancato deposito di controparte della documentazione reddituale e patrimoniale.
Il Giudice, con ordinanza contestuale, ne ordinava il deposito in riferimento all'ultimo triennio ad entrambe le parti.
In data 19.09.2023 il fascicolo veniva riassegnato ad altro Giudice Istruttore
(dalla dott.ssa alla dott.ssa Mulonia) e, con ordinanza ex art. 127 ter Per_3
c.p.c., la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni. Infine, all'udienza del 24.09.2024, parte resistente non compariva e il procuratore di parte ricorrente insisteva nelle conclusioni per come riportati in epigrafe e la causa veniva riservata alla decisione collegiale, previa concessione alle parti del termine perentorio di giorni sessanta per il deposito di comparse conclusionali e di un ulteriore termine perentorio di giorni venti per le eventuali memorie di replica.
Attesa la sentenza parziale n. 568/2022 pubbl. il 16.05.2022 con la quale è stata pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in LL (RC), non resta in questa sede che adottare i provvedimenti conseguenziali.
*****
1. Assegno divorzile
Quanto alla domanda di assegno divorzile svolta dalla resistente il Collegio intende immediatamente pronunciarne il rigetto per le seguenti ragioni esposte.
In iure,occorre rammentare che la nota sentenza della Suprema Corte a Sezioni
Unite n.18287/2018 ha attribuito una funzione assistenziale, compensativa e perequativa ai fini dell'attribuzione e della quantificazione dell'assegno divorzile stabilendo che “il riconoscimento dell'assegno di divorzio in favore dell'ex coniuge, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi della l. n.898 del 1970, art.5, comma 6, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante, e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno. Tale valutazione dovrà essere espressa, in particolare, alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto. La funzione equilibratrice del reddito degli ex coniugi, anch'essa assegnata dal legislatore all'assegno divorzile, non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi. Ne discende che ai fini dell'attribuzione e della quantificazione dell'assegno divorzile deve tenersi conto delle risorse economiche di cui dispone l'ex coniuge più debole e se tali risorse siano sufficienti ad assicurare una esistenza libera e dignitosa ed un'adeguata autosufficienza economica, nonostante la sproporzione delle rispettive posizioni economiche delle parti”.
Dai principi sopra riportati, risulta evidente che il tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio non può più costituire il parametro al quale fare riferimento per la determinazione dell'assegno divorzile, dovendo piuttosto il giudice avere riguardo alla indipendenza economica intesa come disponibilità di mezzi adeguati tali da consentire una vita dignitosa ed autosufficiente secondo una valutazione di fatto riservata al giudice di merito (Cass.n.3015/2018). È stato altresì affermato che l'assegno divorzile ha anche una funzione compensativa o perequativa nel caso in cui risulti che il coniuge meno abbiente abbia sacrificato le proprie aspettative professionali e reddituali per dedicarsi completamente alla famiglia nell'ambito di una scelta condivisa dei due ex coniugi che così hanno inteso impostare la vita in comune ed attribuirsi, di comune accordo, differenti ruoli ed attività nella gestione della vita familiare (tra le tante, Cass. n.10781 e
10782 del 2019; Cass. n.6386 del 2019; Cass. n.37577/2022; Cass. n.17505/2023).
In altri termini, alla luce della richiamata sentenza delle Sezioni Unite, l'assegno divorzile assolve una funzione assistenziale, riconoscendo all'ex-coniuge il diritto all'assegno di divorzio quando non abbia mezzi adeguati e non possa procurarseli per ragioni obiettive;
il parametro dell'adeguatezza ha carattere intrinsecamente relativo ed impone una valutazione in cui sono coinvolti gli altri indicatori contenuti nella prima parte dell'art.5 comma 6 "al fine di accertare se l'eventuale rilevante disparità della situazione economico-patrimoniale degli ex-coniugi all'atto dello scioglimento del vincolo sia dipendente dalle scelte di conduzione della vita familiare adottate e condivise in costanza di matrimonio, con il sacrificio delle aspettative professionali e reddituali di una delle parti in funzione dell'assunzione di un ruolo trainante endofamiliare, in relazione alla durata, fattore di cruciale importanza nella valutazione del contributo di ciascun coniuge alla formazione del patrimonio comune e/o del patrimonio dell'altro coniuge, oltre che delle effettive potenzialità professionali e reddituali valutabili alla conclusione della relazione matrimoniale, anche in relazione all'età del coniuge richiedente ed alla conformazione del mercato del lavoro".
Ed allora, al giudice è richiesto un apprezzamento comparativo delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex-coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto: in tal senso, l'assegno divorzile assume, oltre che natura assistenziale, natura perequativo- compensativa, quale declinazione del principio costituzionale di solidarietà, e conduce al riconoscimento di un contributo volto a consentire al coniuge richiedente non il conseguimento dell'autosufficienza economica sulla base di un parametro astratto, bensì il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali sacrificate.
Riassumendo, il riconoscimento dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, postula l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno.
In particolare, si impone una valutazione comparativa delle condizioni economico patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente l'assegno divorzile alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto.
E' stato poi precisato, sempre in tema di assegno divorzile, quanto alla componente perequativa/compensativa, che il richiedente deve provare di versare in condizioni economiche deteriori rispetto all'altro in ragione del suo personale contributo alla conduzione familiare con conseguente sua rinuncia, concordata con l'altro coniuge, a occasioni lavorative o di crescita professionale, non rilevando, se non ai fini della quantificazione dell'assegno, che la dedizione alla famiglia sia stata totale, con l'abbandono di ogni attività lavorativa, né tantomeno le motivazioni, strettamente individuali, che hanno portato a tale scelta (Cass. n.27945/2023); in altri termini, per ottenere l'attribuzione dell'assegno divorzile non è necessario che il coniuge abbia abbandonato il lavoro per dedicarsi esclusivamente alla cura dei suoi cari, assumendo rilievo il semplice sacrificio di attività lavorativa o di occasioni professionali come, ad esempio, la scelta di lavorare part time o quella di optare per un lavoro meno remunerativo rispetto a un altro, che però lascia più tempo per seguire nel quotidiano il coniuge,
i figli e la casa, come pure la decisione di rinunciare, per gli stessi motivi, a promozioni, a nuovi incarichi o ad avanzamenti di carriera.
In buona sostanza, i giudici di legittimità affermano che il giudice del merito è chiamato ad accertare la necessità di compensare il coniuge economicamente più debole per il particolare contributo dato, durante la vita matrimoniale, alla formazione del patrimonio comune o dell'altro coniuge, nella constatata sussistenza di uno squilibrio patrimoniale tra gli ex coniugi che trovi ragione nelle scelte fatte durante il matrimonio, idonee a condurre l'istante a rinunciare a realistiche occasioni professionali-reddituali, la cui prova in giudizio spetta al richiedente (Cass. n.9144/2023; Cass. n.23583/2022; Cass. n.38362/2021).
E' il caso di evidenziare, per altro verso, che le dichiarazioni dei redditi hanno una funzione tipicamente fiscale, sicchè nelle controversie relative a rapporti estranei al sistema tributario (nella specie, concernenti l'attribuzione o la quantificazione dell'assegno di mantenimento e/o divorzile) non hanno valore vincolante per il giudice, il quale, nella sua valutazione discrezionale, può fondare il suo convincimento su altre risultanze probatorie;
ciò significa che il giudice debba determinare la misura dell'assegno tenendo conto non solo dei redditi delle parti ma anche di altre circostanze non indicate specificatamente, né determinabili “a priori”, ma da individuarsi in tutti quegli elementi fattuali di ordine economico, o comunque apprezzabili in termini economici, diversi dal reddito ed idonei ad incidere sulle condizioni economiche delle parti, la cui valutazione, peraltro, non richiede necessariamente l'accertamento dei redditi nel loro esatto ammontare, essendo sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi (da ultimo, Cass.
n.769/2018).
Ebbene, se questo è il quadro di riferimento normativo e giurisprudenziale dal quale questo Collegio non ha ragione di discostarsi, nella vicenda che qui occupa, ad un'attenta valutazione delle risultanze processuali, si ritiene che non ricorrano i presupposti di legge per poter disporre a carico di Parte_1
l'obbligo del versamento di un assegno divorzile in favore dell'ex moglie per le ragioni di seguito esposte. In primo luogo, in un'ottica assistenziale, dalla documentazione versata in atti dalla , non risulta l'inadeguatezza delle CP_1 proprie risorse economiche al raggiungimento di un'autosufficienza: e invero, la
– infermiera professionale presso l'ASP di Reggio Calabria – percepisce CP_1
uno stipendio netto mensile pari all'incirca ad euro 1.1000,00 (comprensivo delle trattenute relative ai finanziamenti contratti per come menzionati nei propri scritti difensivi, per un totale di euro 595,00), mancando la prova che tale entrata reddituale sia insufficiente ad assicurarle una esistenza libera e dignitosa ed un'adeguata autosufficienza economica. A fondamento della richiesta di assegno di divorzio della vi è, altresì, il supposto squilibrio patrimoniale CP_1
economico tra la stessa e il marito: a tal proposito, occorre rammentare che l'eventuale squilibrio economico patrimoniale tra i coniugi è necessario per l'applicazione dei parametri di cui alla Legge n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, prima parte, in ragione della finalità composita assistenziale e perequativo- compensativa di detto assegno. Ebbene, dalla documentazione versata in atti dall'Attinà, emerge come lo stesso sia percettore di pensione che ammonta mensilmente ad euro 1.200,00 netti, comprensivo delle trattenute relative ai finanziamenti dallo stesso contratti. Entrambi i coniugi, altresì, sono gravati del canone mensile a titolo di locazione per le rispettive abitazioni (euro 400,00 per l ed euro 280,00 per la ). Lo squilibrio economico, pertanto, non Pt_1 CP_1
risulta sussistente.
Passando ad esaminare anche il profilo compensativo e perequativo, da quanto appena esposto non risulta che la versi in condizioni economiche CP_1 deteriori rispetto al marito né è stato dalla stessa provato nel corso di giudizio di aver rinunciato, come scelta adottata e condivisa dei due ex coniugi in costanza di matrimonio, ad una crescita professionale nel proprio ambito lavorativo (a titolo meramente esemplificativo: promozioni, nuovi incarichi, avanzamenti di carriera).
Pertanto, stante la mancata prova da parte della sia in relazione alla CP_1
inadeguatezza dei propri mezzi per un'autosufficienza economica (parametro assistenziale) sia in relazione alla sussistenza di uno squilibrio patrimoniale tra la stessa e il marito e, altresì, alla consistenza del contributo offerto durante la vita matrimoniale alla comunione familiare e alla rinuncia a crescite professionali (parametro compensativo e perequativo), ritiene il Collegio che non sussistano integrati i presupposti sopraesposti per il riconoscimento in favore della resistente di un assegno divorzile.
2. Assegno di mantenimento per il figlio maggiorenne
Per quanto riguarda i provvedimenti di natura economica per i figli maggiorenni della coppia, vanno in questa sede esaminati esclusivamente i profili economici attinenti al mantenimento del figlio maggiorenne come da richiesta di Per_2
parte resistente, posto che l'altra figlia, , ha formato un nuovo nucleo Per_1
familiare e per la quale non è stata avanzata, peraltro, alcuna pretesa economica. Ebbene, sotto questo profilo vanno fatte alcune considerazioni di carattere generale che devono inevitabilmente trovare applicazione nella vicenda qui scrutinata.
Ed invero, va rammentato che una volta intervenuto l'inserimento nel mondo lavorativo del figlio maggiorenne, nessun diritto al mantenimento può essere riconosciuto in quanto “l'obbligo dei genitori non può protrarsi sine die e che, pertanto -a parte le situazioni di minorazione fisica o psichica altrimenti tutelate dall'ordinamento- esso trovi il suo limite logico e naturale: allorquando i figli si siano già avviati ad un'effettiva attività lavorativa tale da consentir loro una concreta prospettiva d'indipendenza economica (...)” (Cass. n.17183/2020).
Ed infatti, da tempo la Suprema Corte ha affermato che: “Il diritto del coniuge divorziato di ottenere dall'altro coniuge un assegno per il mantenimento del figlio maggiorenne convivente è da escludere quando quest'ultimo, ancorché allo stato non autosufficiente economicamente, abbia in passato espletato attività lavorativa, così dimostrando il raggiungimento di un'adeguata capacità e determinando la cessazione del corrispondente obbligo di mantenimento da parte del genitore, atteso che non può avere rilievo il successivo abbandono dell'attività lavorativa da parte del figlio, trattandosi di una scelta che, se determina l'effetto di renderlo privo di sostentamento economico, non può far risorgere un obbligo di mantenimento i cui presupposti erano già venuti meno, ferma restando, ovviamente, l'obbligazione alimentare, fondata su presupposti affatto diversi e azionabile direttamente dal figlio e non dal genitore convivente” (cfr. fra le altre,
Cass. n.7195/1997, Cass. n.12477/2004, Cass. n.26259/2005, Cass. n.2344/2023).
Proprio di recente, la Suprema Corte ha avuto modo di chiarire che la maggiore età, tanto più quando è matura, implica l'insussistenza del diritto al mantenimento;
la capacità di mantenersi e l'attitudine al lavoro sussistono sempre, in sostanza, dopo una certa età, che è quella tipica della conclusione media di un percorso di studio anche lungo, purché proficuamente seguito, e con la tolleranza di un ragionevole tasso di tempo ancora per la ricerca di un lavoro, sicché, è onere del figlio maggiorenne ormai divenuto adulto provare non solo la mancanza di indipendenza economica che è la precondizione del diritto preteso, ma anche di avere curato, con ogni possibile impegno, la ricerca di un lavoro
(Cass. n.358/2023, Cass. n.5883/2018; Cass. n.17183/2020).
Da ultimo, con l'ordinanza n.2056/2023 i giudici di legittimità hanno ritenuto di
“abbassare” ulteriormente l'età dopo la quale i figli maggiorenni si presumono capaci di lavorare, stabilendo nel caso scrutinato che i figli maggiorenni siano in grado di provvedere autonomamente al proprio mantenimento già a 29 anni.
In buona sostanza, va evidenziato che il requisito della mancanza di indipendenza economica presuppone che il figlio non abbia ancora terminato il suo percorso formativo o non abbia trovato un'occupazione corrispondente alle sue capacità e alla sua istruzione, a meno che non ricorrano alcuni casi in presenza dei quali i genitori possono considerarsi esonerati dal mantenimento;
si tratta di situazioni in cui, ad esempio, il mancato inserimento nel mondo del lavoro da parte del figlio sia dovuto a sua negligenza, non essendosi messo in condizione di conseguire un titolo di studio o di procurarsi un reddito mediante l'esercizio di un'idonea attività lavorativa;
quando il figlio abbia rifiutato occasioni di lavoro confacenti alle sue condizioni sociali o quando il figlio abbia raggiunto un'età tale da far presumere la capacità di provvedere a sé stesso.
In tutte queste situazioni la mancanza di indipendenza economica dipende da un comportamento, da una scelta o comunque da un fatto imputabile al figlio;
non è prevista, quindi, l'individuazione di una soglia di età determinata, dopo la quale viene meno il diritto al mantenimento, dato che la “valutazione delle circostanze” di cui parla l'art.337-septies c.c. è connotata da criteri di relatività e va sempre effettuata in concreto, verificando l'incidenza e portata dei diversi elementi che caratterizzano ciascuna fattispecie.
Fra le circostanze da valutare per accertare la persistenza del diritto al mantenimento vi sono anche determinati comportamenti del figlio;
il diritto del figlio al mantenimento, infatti, viene meno se il mancato raggiungimento dell'indipendenza economica è imputabile ad un suo comportamento colpevole. La cessazione dell'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non autosufficienti deve essere fondata su un accertamento di fatto che abbia riguardo non solo l'età e l'effettivo conseguimento di un livello di competenza professionale e tecnica, ma anche l'impegno rivolto verso la ricerca di un'occupazione lavorativa nonché, in particolare, alla complessiva condotta personale tenuta da parte dell'avente diritto dal momento del raggiungimento della maggiore età.
Invero, la crisi generalizzata del mercato del lavoro, che pone spesso lo stesso genitore nell'impossibilità di sostenere gli oneri di mantenimento, ha determinato anche in capo ai figli ormai maggiorenni un dovere di attivazione nella ricerca di un'occupazione tale da assicurargli un autonomo sostentamento, in attesa dell'eventuale reperimento di un lavoro più aderente alle sue inclinazione e aspirazioni personali.
Il dovere di mantenere il figlio ormai maggiorenne ha acquisito, dunque, una
“funzione educativa” che serve a circoscriverne la portata, “sia in termini di contenuto, sia di durata, avendo riguardo al tempo occorrente e mediamente necessario” per l'inserimento del figlio nella società (Cass. n.18076/2014), ed evitare che il correlato diritto del figlio non trasmodi nell'abuso del diritto e, poi, nell'abuso del processo, e, comunque, per non determinare una disparità di trattamento ingiustificata ed ingiustificabile nei confronti dei figli coetanei che, essendosi in precedenza resi autosufficienti, abbiano in seguito perduto tale condizione.
Ne discende che il figlio divenuto maggiorenne ha diritto al mantenimento a carico dei genitori soltanto se, ultimato il prescelto percorso formativo scolastico, dimostri, con conseguente onere probatorio a suo carico, di essersi adoperato effettivamente per rendersi autonomo economicamente, impegnandosi attivamente per trovare un'occupazione in base alle opportunità reali offerte dal mercato del lavoro, se del caso ridimensionando le proprie aspirazioni, senza indugiare nell'attesa di una opportunità lavorativa consona alle proprie ambizioni (Cass. n.17183/2020). Ciò comporta un'inversione dell'onere probatorio, in quanto, “raggiunta la maggiore età, si presume l'idoneità al reddito, che, per essere vinta, necessita della prova delle fattispecie che integrano il diritto al mantenimento ulteriore”;
l'onere probatorio viene, dunque, posto in ogni caso a carico del genitore convivente con il figlio ovvero del figlio stesso.
Ed infatti, la Suprema Corte, nell'effettuare questa lettura innovativa dell'art. 337-septies c.c. condivisa da questo Collegio, richiama un altro principio, e cioè quello di prossimità o vicinanza della prova, secondo il quale “la ripartizione dell'onere probatorio deve tener conto, oltre che della partizione della fattispecie sostanziale tra fatti costitutivi e fatti estintivi od impeditive del diritto, anche del principio riconducibile all'art.24 Cost., ed al divieto di interpretare la legge in modo da rendere impossibile o troppo difficile l'esercizio dell'azione in giudizio della riferibilità o vicinanza o disponibilità dei mezzi di prova;
conseguentemente, ove i fatti possano essere noti solo ad una delle parti, ad essa compete l'onere della prova, pur negativa”.
In sostanza, spetta alla parte che si trova in una condizione di maggiore facilità ad accedere alla prova (e, dunque, in una situazione di maggiore “vicinanza” ad essa) allegare nel processo fatti che possono essere solo ad essa noti.
Nel caso del figlio maggiorenne, quindi, spetterebbe a quest'ultimo (o al genitore con lui convivente) dimostrare i fatti dai quali si può desumere la persistenza del suo diritto al mantenimento, trattandosi di fatti solo da lui conosciuti, in quanto strettamente legati alla sua vita privata.
In mancanza di detta prova, peraltro, si è ritenuto che il figlio maggiorenne non abbia più diritto al mantenimento, atteso che per la difficoltà di reperire in taluni casi gli elementi necessari (es. che il figlio svolge un lavoro irregolare o non svolge alcun lavoro o ha rifiutato offerte di lavoro), la dimostrazione del raggiungimento dell'indipendenza economica del proprio figlio rappresenta per il genitore obbligato al suo mantenimento una probatio diabolica.
Orbene, condividendo pienamente il Collegio i principi giurisprudenziali appena enunciati, e chiarito che l'onere della prova della autosufficienza dei figli incombe sul genitore richiedente, va detto che la non ha in alcun modo provato CP_1
né tantomeno chiesto di provare che il figlio -trentasettenne- abbia Per_2
posto in essere l'attività necessaria al fine di conseguire una adeguata indipendenza economica. Ciò perché, per come rimarcato dai giudici di legittimità negli arresti sopra menzionati, la condizione di persistente mancanza di autosufficienza economico-reddituale, in mancanza di ragioni individuali specifiche (di salute, o dovute ad altre peculiari contingenze personali, od oggettive quali le difficoltà di reperimento o di conservazione di un'occupazione) costituisce un indicatore forte di inerzia colpevole che esclude il diritto a percepire un assegno di mantenimento.
Inoltre, è il caso di sottolineare, come nel corso del giudizio è stato l' a Pt_1
depositare in atti busta paga del figlio che dimostra il reperimento dello Per_2
stesso di una attività lavorativa presso “Amazon” a tempo pieno e indeterminato a decorrere dal mese di marzo 2022 con un'entrata reddituale pari all'incirca ad euro 1.600,00, circostanza, peraltro, non contestata da parte resistente.
E allora, a seguito di tale ultimo elemento emerso in corso di giudizio, unitamente ai principi consolidati e alle considerazioni sopra esposte, non resta che escludere qualsiasi forma di contribuzione a carico del padre per il mantenimento del figlio maggiorenne oggi trentasettenne. Per_2
2. Spese di lite
In ragione della natura del giudizio e della ridotta istruttoria ritiene il Collegio sussistano i presupposti per la compensazione delle spese del procedimento ex art. 92 cpc.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, uditi i procuratori delle parti, ed il rappresentante del P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario proposta da con ricorso depositato il 10.11.2020, nei confronti di Parte_1 CP_1 richiamata la sentenza di statu intervenuta tra le parti n. 568\2022, ogni
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altra istanza, deduzione ed eccezione disattese, così provvede:
-rigetta le domande proposte in via riconvenzionale da parte resistente di assegno divorzile in proprio favore e di mantenimento per il figlio maggiorenne Per_2
spese compensate
-sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Così deciso in Reggio Calabria, il7.2.2025
Il Giudice Estensore Il Presidente dott.ssa Myriam Mulonia dott. Giuseppe Campagna