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Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 13/10/2025, n. 3368 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3368 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE CONTROVERSIE DI LAVORO E
DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA
composta dai Sigg.ri Magistrati:
1. dr.ssa Anna Carla Catalano Presidente
2. dr.ssa Laura Laureti Consigliere
3. dr. Paolo Barletta Consigliere rel.
all'esito della trattazione scritta, riunita in camera di consiglio, ha pronunciato in grado di appello all'udienza dell'11.9.2025 la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 637/2022 R. G. sezione lavoro
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. BR Arena, presso il cui studio Parte_1 in Napoli alla via Andrea D'Isernia è elettivamente domiciliata
-appellante-
E
Controparte_1
[...]
[...]
[...]
[...]
-appellate n.c.-
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso proposto davanti al Tribunale di Napoli Nord, , infermiera Parte_1 professionale, esponeva: di aver lavorato alle dipendenze delle convenute
[...] Controparte_1 Controparte_1
e con contratti a progetto, a tempo determinato e a tempo
[...] Controparte_1 indeterminato, a partire dal 13.7.2009 sino al 6.7.2016, con orario dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12.30, svolgendo continuativamente la medesima prestazione in favore di un unico paziente, , affetto da “SMA” (atrofia muscolare spinale di tipo Controparte_2
1); che al di là dell'avvicendamento delle società convenute nel rapporto e dello stretto legame fra le stesse, la ricorrente aveva sempre avuto quale unico referente datoriale il
Sig. o la moglie dello stesso o la sorella di quest'ultima Persona_1 Controparte_3
; che percepiva la retribuzione fissa di € 1.010,02. Persona_2
Tanto esposto, chiedeva all'adito Giudice accertarsi: la nullità dei contratti a progetto stipulati tra le parti sino al 31.1.2011 ed il conseguente accertamento della intercorrenza del rapporto di lavoro subordinato con ciascuna delle tre società convenute, nei rispettivi periodi lavorativi (previo accertamento della nullità dei rapporti di lavoro a progetto ed autonomo di carattere occasionale), con la qualifica di infermiere professionale, ed inquadramento nel livello D2 del ccnl cooperative sociali e la condanna delle singole società al pagamento delle differenze retributive in relazione ai rispettivi periodi del rapporto. In alternativa, chiedeva la condanna delle tre convenute in solido, al pagamento della somma di € 20.176,66 a titolo di differenze retributive, come da conteggi formulati nel ricorso di I grado.
Non si costituivano le società convenute.
Con sentenza n. 1285 pronunciata in data 7.3.2022, il Tribunale adito, rigettava la domanda evidenziando il difetto di allegazione da parte della ricorrente per non aver convenuto in giudizio il Sig. , quale datore di lavoro effettivo ed unico Persona_1 centro di imputazione del rapporto di lavoro;
respingeva altresì la pretesa di differenze retributive a titolo di mansioni superiori con inquadramento nel livello D2 del ccnl di categoria nonché degli scatti di anzianità (poiché nessun rapporto era durato almeno due anni) e delle indennità per i singoli periodi indicati.
Avverso la predetta sentenza ha proposto tempestivo appello con Parte_1 ricorso depositato il 30.3.2022, deducendo: la erroneità della sentenza impugnata per non aver riconosciuto la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato con le società convenute dal 13.7.2009 al 6.7.2016; il mancato riconoscimento del livello D, posizione economica D2, spettante alla lavoratrice quale infermiera professionale.
Ha quindi chiesto la riforma della pronuncia, previa dichiarazione di nullità/illegittimità del contratto a progetto e di sussistenza di contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato con ciascuna delle tre società convenute nel periodo suindicato con inquadramento ne livello D posizione economica D2, profilo infermiera professionale, con conseguente condanna delle società appellate al pagamento a titolo di differenze retributive in relazione ai singoli rapporti intercorsi con ciascuna delle tre società cooperative. In via alternativa, previo accertamento di un rapporto di lavoro subordinato per il suddetto periodo e di nullità del contratto a progetto, ha chiesto la condanna in solido delle cooperative al pagamento della somma di € 20.167,66 per differenze retributive maturate.
Non si sono costituite le società Controparte_4
e , di cui pertanto si
[...] Controparte_1 Controparte_1 dichiara la contumacia.
Lette le note scritte di parte appellante, all'odierna udienza, la Corte ha riservato la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e deve essere pertanto accolto.
È errato, innanzitutto, l'assunto del primo giudice in ordine alla necessità di citare in giudizio , indicato dalla ricorrente quale datore di lavoro effettivo, la cui Persona_1 presenza nel processo era imprescindibile, avendo la impostato la domanda sulla Pt_1 unicità del centro di imputazione del rapporto di lavoro (in capo al ). Per_1
Invero, parte ricorrente, nel giudizio di primo grado, non ha proposto alcuna domanda nei confronti di ed ha ritualmente convenuto in giudizio le tre società Persona_1 cooperative, odierne appellate, in quanto datori di lavoro formali, quindi legittimati passivi, con i quali erano intercorsi diversi periodi formalizzati mediante contratti di lavoro a progetto e a tempo determinato (con la e di lavoro autonomo Controparte_1 occasionale (con la , nell'arco temporale tra il luglio 2009 ed il luglio Controparte_1
2016.
L'aspetto centrale del giudizio de quo, trattato nel primo motivo d'appello, concerne la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato nei periodi per cui è causa, il cui accertamento è correlato al profilo involgente la legittimità dei contratti a progetto, che va prioritariamente esaminato in quanto investe la conformità dei medesimi al modello legale previsto dall'art. 61 d.lgs. 2003 n. 276.
Dalla documentazione in atti si evince che l'appellante ha lavorato presso la
[...]
, società che svolge attività di assistenza sanitaria non Controparte_1 residenziale per anziani e disabili, sulla base di: - un contratto a progetto dal 13.7.2009 al 13.10.2009, poi prorogato fino al 13.1.2010, per l'assistenza domiciliare presso il paziente Persona_3
- un contratto a progetto dal 10.2.2010 al 10.4.2010, prorogato fino al 30.8.2010;
- un contratto a tempo determinato dall'8.11.2010 al 31.1.2011 (ma indicato come contratto di lavoro a progetto nella comunicazione Unilav del datore di lavoro e nei prospetti paga);
- un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato dal 3.2.2011 (v. comunicazione
Unilav) sino al 3.2.2012;
- in data 4.2.2012 il rapporto è stato trasformato a tempo indeterminato (v. comunicazione
Unilav), anche se con comunicazione successiva del 4.5.2012 è stata effettuata una proroga del contratto a tempo determinato, che retroagiva al 3.2.2012;
- il rapporto di lavoro formalmente inquadrato come subordinato, è proseguito sino alla data del 30.6.2012;
Emerge altresì dai documenti prodotti che dal 10.7.2012 al 31.12.2013 il rapporto è proseguito alle dipendenze della con contratto a Controparte_1 tempo determinato e che dal 3.1.2014 al 2.7.2014 la lavoratrice è stata nuovamente spostata presso la , in virtù di contratto a tempo determinato;
Controparte_1
- dal 1.8.2014 è stata nuovamente assunta dalla;
Controparte_1
- dal 1.1.2015 al 31.3.2015 ha svolto la stessa attività stavolta a titolo di prestatrice di lavoro occasionale per la Controparte_1
- da aprile 2015 al settembre 2015 è stata assunta ancora dalla con Controparte_1 contratto di lavoro subordinato;
- dall'ottobre 2015 al 13.11.2015 ha lavorato di nuovo per la quale Controparte_1 lavoratrice autonoma occasionale;
- in data 13.11.2015 ed anche in data 10.5.2016, per una gravidanza a rischio, le è stata certificata la necessità di 30 giorni di riposo assoluto per minaccia di aborto (ha poi partorito il 6.7.2016, considerata come data di cessazione del rapporto).
Passando ora all'esame della legittimità dei contratti sopra elencati, è opportuno evidenziare che la disciplina del lavoro a progetto come delineata dall'art. 61 d.lgs.
276/2003 vigente ratione temporis, richiede, per la configurazione della fattispecie, oltre alla presenza di tutti i caratteri delle collaborazioni continuative e coordinate, la riconducibilità dell'attività “a uno o più progetti specifici o programmi di lavoro o fasi di esso determinati dal committente e gestiti autonomamente dal collaboratore in funzione del risultato, nel rispetto del coordinamento con la organizzazione del committente e indipendentemente dal tempo impiegato per l'esecuzione dell'attività lavorativa”.
Come già ritenuto dalla Corte di Cassazione la nozione di "specifico progetto", quale deriva dall'esegesi normativa, deve ritenersi consistere - tenuto conto delle precisazioni introdotte nell'art. 61 dalla l. n. 92 del 2012 - in un'attività produttiva chiaramente descritta ed identificata e funzionalmente ricollegata ad un determinato risultato finale, cui partecipa con la sua prestazione il collaboratore, precisandosi tuttavia che la norma non richiede che il progetto specifico debba inerire ad una attività eccezionale, originale o del tutto diversa rispetto alla ordinaria e complessiva attività di impresa (Cass. 2018 n. 10135).
Nel caso in esame, ed in particolare nel contratto relativo al periodo dal 13.7.2009 al
13.1.2010, manca la individuazione del progetto, genericamente descritto come
“Assistenza domiciliare presso utente . Persona_3
Osserva il Collegio che il contratto sottoscritto dalle parti difetta di un progetto specifico, affidato al collaboratore, atteso che il medesimo non può consistere nella mera riproposizione dell'oggetto sociale della committente e dunque nella previsione di prestazioni, a carico del lavoratore, coincidenti con l'ordinaria attività aziendale (Cass. n.
17636 del 06/09/2016), in quanto i termini in questione non possono che essere intesi - pena il sostanziale svuotamento della portata della norma - come volti ad enucleare il contenuto della collaborazione in un quid distinto dalla mera messa a disposizione di energie lavorative nell'attuazione delle ordinarie attività aziendali. Nè diversa interpretazione potrebbe attribuirsi all'espressa possibilità (successivamente venuta meno) che il progetto si riferisca ad una "fase" del lavoro, considerato che è proprio il riferimento ad una porzione, ad un ben individuato segmento dell'attività produttiva, che vale a connotare il progetto di una sua individualità rispetto ad essa (Cass. 2019 n. 9471).
Nella fattispecie, le incombenze affidate alla di assistenza domiciliare al paziente Pt_1
rientrano pienamente nell'oggetto sociale della cooperativa appellata e Persona_3 altro non sono che la generica descrizione delle mansioni da svolgere, senza ulteriori elementi che valgano a differenziare l'attività richiesta alla lavoratrice rispetto alla ordinaria attività aziendale.
Va quindi ritenuta la assenza di un progetto di cui all'art. 69, comma 1, del d.lgs. n. 276 del
2003, che rappresenta un elemento costitutivo della fattispecie e che ricorre sia quando manchi la prova della pattuizione di alcun progetto, sia allorché il progetto, effettivamente pattuito, risulti privo delle sue caratteristiche essenziali, quali la specificità e l'autonomia
(Cass. n. 8142 del 29/03/2017). Sulle conseguenze della nullità del contratto di lavoro a progetto, va ribadito che il regime sanzionatorio articolato dall'art. 69 del d.lgs. n. 276 del 2003, pur imponendo in ogni caso l'applicazione della disciplina del rapporto di lavoro subordinato, contempla due distinte e strutturalmente differenti ipotesi, atteso che, al comma 1, sanziona il rapporto di collaborazione coordinata e continuativa instaurato senza l'individuazione di uno specifico progetto, realizzando un caso di cd. conversione del rapporto "ope legis", restando priva di rilievo l'appurata natura autonoma dei rapporti in esito all'istruttoria, mentre al comma 2 disciplina l'ipotesi in cui, pur in presenza di uno specifico progetto, sia giudizialmente accertata, attraverso la valutazione del comportamento delle parti posteriore alla stipulazione del contratto, la trasformazione in un rapporto di lavoro subordinato in corrispondenza alla tipologia negoziale di fatto realizzata tra le parti.
Tale disposizione si interpreta nel senso che, quando un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa sia instaurato senza l'individuazione di uno specifico progetto, programma di lavoro o fase di esso, non si fa luogo ad accertamenti volti a verificare se il rapporto si sia esplicato secondo i canoni dell'autonomia o della subordinazione, ma ad automatica conversione in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, sin dalla data di costituzione dello stesso (Cass. 2016 n. 17127; Cass. 2018 n. 28156).
Ne deriva, in riforma della impugnata sentenza, considerata la fittizietà dei contratti formalizzati a progetto e degli altri contratti a tempo determinato – compreso l'ultimo periodo lavorativo surrettiziamente qualificato dal datore come rapporto di lavoro autonomo occasionale (a fronte di un rapporto di lavoro continuativamente svolto per sette anni) - la conversione del rapporto in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, sin dalla data di costituzione dello stesso.
Si osserva, peraltro, che parte appellante ha sempre svolto in modo continuativo la stessa prestazione, con le mansioni descritte nel ricorso introduttivo e le medesime modalità esecutive (“La provvedeva quotidianamente - nei giorni feriali, dal lunedì al Pt_1 venerdì dalle 9,30 alle 12,30 – a cambiare la cannula, aiutare l'operatrice socio assistenziale per l'igiene del paziente, verificare le condizioni generali di questi e fare fronte ad ogni possibile emergenza…”), ininterrottamente per l'intero periodo lavorativo, ossia dal 13.7.2009 al 6.7.2016, come si evince dalle dichiarazioni rese nel giudizio di primo grado dalla teste , madre dell'assistito e della Testimone_1 Persona_3 teste , operatrice socio assistenziale, la quale ha dichiarato di aver lavorato Testimone_2 insieme alla nello stesso periodo, assistendo entrambe il . Pt_1 Per_3 Va detto, inoltre, che anche nei periodi di lavoro non formalizzati attraverso le tipologie contrattuali sopra enunciate, l'appellante ha sempre percepito la retribuzione, come da prospetti paga prodotti.
Dal quadro istruttorio emergente si ravvisano, pertanto, elementi sufficienti - quali la continuità della prestazione in favore dello stesso unico soggetto per un lungo ininterrotto periodo (sette anni) e l'osservanza costante dello stesso orario di lavoro (dalle ore 9.30 alle 12.30 dal lunedì al venerdì) – a delineare la sussistenza di rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato alle dipendenze delle società appellate.
Quanto alla mancata comparizione dei legali rappresentanti delle società convenute
(contumaci) a rendere l'interrogatorio formale deferito nella precedente fase del procedimento, il Collegio può trarre ulteriori elementi di convincimento atti a completare efficacemente il quadro probatorio in ordine all'effettiva sussistenza del rapporto di lavoro subordinato tra le parti ed alla fittizietà dei contratti via via formalizzati, già comprovata dalla documentazione in atti e dalla prova orale.
Appare fondato il secondo motivo di gravame, riguardante l'inquadramento della lavoratrice nel livello D posizione economica D2, in quanto la qualifica di infermiera
(professionale) invocata, in luogo di quella di infermiera generica, riconosciuta, è espressamente indicata dall'art. 47 del ccnl di categoria, all'interno dell'Area D, nella posizione economica D2. Mentre, la posizione economica D1, riconosciuta dalle società datrici, attiene al distinto profilo di “infermiera generica”.
Non è revocabile in dubbio che la svolgesse mansioni specialistiche di assistenza Pt_1 sanitaria - quali, ad esempio la medicazione, il cambiare la cannula e l'aspirazione - a favore di un paziente affetto da una gravissima patologia, la SMA, e che aveva subito, tra l'altro, la tracheotomia (cfr. deposizioni testimoniali e . Tes_1 Tes_2
Peraltro, a riconoscere la qualifica di infermiera professionale (D2) è lo stesso datore di lavoro, che nei contratti a progetto dichiara che la “risulta essere in possesso Pt_1 delle professionalità necessarie”, ma, soprattutto, attribuisce inequivocabilmente alla stessa la qualifica di “infermiere professionale”.
L'appello deve essere quindi accolto, riconosciuta la natura subordinata del rapporto ininterrottamente intercorso tra le parti tra il 2009 e il 2016 – nel livello D, posizione economica D2 - compreso l'ultimo periodo caratterizzato dai periodi di riposo per le minacce di aborto subite dalla ricorrente, con conseguente condanna delle tre appellate al pagamento delle differenze retributive, ciascuna per i periodi lavorativi di competenza, nella misura richiesta (anche in relazione a detto ultimo periodo, laddove è riconosciuto il pagamento della retribuzione nella misura dell'80%).
Le spese di lite del doppio grado, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza, con attribuzione all'avv. BR Arena, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
- In riforma della sentenza appellata, dichiara la nullità dei contratti a progetto sottoscritti da ed Parte_1 Controparte_4 dal 13.7.2009 al 30.6.2012 e la sussistenza tra le parti di un rapporto di lavoro
[...] subordinato, con diritto dell'appellante all'inquadramento nel livello D, posizione economica D2, ccnl cooperative sociali;
condanna
[...]
al pagamento, in favore dell'appellante, della somma Controparte_4 di € 6.788,19 a titolo di differenze retributive, con interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
- dichiara la sussistenza tra e ., di Parte_1 Controparte_1 un rapporto di lavoro subordinato dal 1.7.2012 al 31.12.2013, con diritto dell'appellante all'inquadramento nel livello D, posizione economica D2, ccnl cooperative sociali;
condanna , al pagamento, in favore dell'appellante, Controparte_1 della somma di € 2.265,75 a titolo di differenze retributive, con interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
- dichiara la sussistenza tra ed Parte_1 [...]
di un rapporto di lavoro subordinato dal 1.1.2014 al Controparte_4
31.12.2014, con diritto dell'appellante all'inquadramento nel livello D, posizione economica
D2, ccnl cooperative sociali;
condanna Controparte_4
al pagamento, in favore dell'appellante, della somma di € 2.122,57 a titolo
[...] di differenze retributive, con interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
- dichiara la nullità del rapporto di lavoro autonomo occasionale tra e Parte_1
, dal 1.1.2015 al 31.3.2015, e la sussistenza tra le parti di un rapporto di Controparte_1 lavoro subordinato, con diritto dell'appellante all'inquadramento nel livello D, posizione economica D2, ccnl cooperative sociali;
condanna al pagamento, in Controparte_1 favore dell'appellante, della somma di € 630,75 a titolo di differenze retributive, con interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
- dichiara la sussistenza tra ed Parte_1 [...]
di un rapporto di lavoro subordinato dal 1.4.2015 al Controparte_4
30.9.2015, con diritto dell'appellante all'inquadramento nel livello D, posizione economica
D2, ccnl cooperative sociali;
condanna Controparte_4
al pagamento, in favore dell'appellante, della somma di € 785,37 a titolo di
[...] differenze retributive, con interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
- dichiara la nullità del rapporto di lavoro autonomo occasionale tra e Parte_1
dal 1.10.2015 al 6.7.2016, e la sussistenza di un rapporto di lavoro Controparte_1 subordinato, con diritto dell'appellante all'inquadramento nel livello D, posizione economica D2, ccnl cooperative sociali;
condanna al pagamento, in Controparte_1 favore dell'appellante, della somma di € 8.142,21 a titolo di differenze retributive, con interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
- condanna ciascuna società appellata al pagamento, in favore di , delle Parte_1 spese del doppio grado, che liquida in complessivi € 1.800,00 per il primo grado ed €
1.300,00 per il secondo, oltre Iva, cpa e spese forfettarie al 15%, con attribuzione all'avv.
BR Arena, dichiaratosi antistatario.
Napoli, 11.9.2025
Il consigliere estensore Magistrato Ausiliario
Il Presidente
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE CONTROVERSIE DI LAVORO E
DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA
composta dai Sigg.ri Magistrati:
1. dr.ssa Anna Carla Catalano Presidente
2. dr.ssa Laura Laureti Consigliere
3. dr. Paolo Barletta Consigliere rel.
all'esito della trattazione scritta, riunita in camera di consiglio, ha pronunciato in grado di appello all'udienza dell'11.9.2025 la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 637/2022 R. G. sezione lavoro
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. BR Arena, presso il cui studio Parte_1 in Napoli alla via Andrea D'Isernia è elettivamente domiciliata
-appellante-
E
Controparte_1
[...]
[...]
[...]
[...]
-appellate n.c.-
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso proposto davanti al Tribunale di Napoli Nord, , infermiera Parte_1 professionale, esponeva: di aver lavorato alle dipendenze delle convenute
[...] Controparte_1 Controparte_1
e con contratti a progetto, a tempo determinato e a tempo
[...] Controparte_1 indeterminato, a partire dal 13.7.2009 sino al 6.7.2016, con orario dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12.30, svolgendo continuativamente la medesima prestazione in favore di un unico paziente, , affetto da “SMA” (atrofia muscolare spinale di tipo Controparte_2
1); che al di là dell'avvicendamento delle società convenute nel rapporto e dello stretto legame fra le stesse, la ricorrente aveva sempre avuto quale unico referente datoriale il
Sig. o la moglie dello stesso o la sorella di quest'ultima Persona_1 Controparte_3
; che percepiva la retribuzione fissa di € 1.010,02. Persona_2
Tanto esposto, chiedeva all'adito Giudice accertarsi: la nullità dei contratti a progetto stipulati tra le parti sino al 31.1.2011 ed il conseguente accertamento della intercorrenza del rapporto di lavoro subordinato con ciascuna delle tre società convenute, nei rispettivi periodi lavorativi (previo accertamento della nullità dei rapporti di lavoro a progetto ed autonomo di carattere occasionale), con la qualifica di infermiere professionale, ed inquadramento nel livello D2 del ccnl cooperative sociali e la condanna delle singole società al pagamento delle differenze retributive in relazione ai rispettivi periodi del rapporto. In alternativa, chiedeva la condanna delle tre convenute in solido, al pagamento della somma di € 20.176,66 a titolo di differenze retributive, come da conteggi formulati nel ricorso di I grado.
Non si costituivano le società convenute.
Con sentenza n. 1285 pronunciata in data 7.3.2022, il Tribunale adito, rigettava la domanda evidenziando il difetto di allegazione da parte della ricorrente per non aver convenuto in giudizio il Sig. , quale datore di lavoro effettivo ed unico Persona_1 centro di imputazione del rapporto di lavoro;
respingeva altresì la pretesa di differenze retributive a titolo di mansioni superiori con inquadramento nel livello D2 del ccnl di categoria nonché degli scatti di anzianità (poiché nessun rapporto era durato almeno due anni) e delle indennità per i singoli periodi indicati.
Avverso la predetta sentenza ha proposto tempestivo appello con Parte_1 ricorso depositato il 30.3.2022, deducendo: la erroneità della sentenza impugnata per non aver riconosciuto la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato con le società convenute dal 13.7.2009 al 6.7.2016; il mancato riconoscimento del livello D, posizione economica D2, spettante alla lavoratrice quale infermiera professionale.
Ha quindi chiesto la riforma della pronuncia, previa dichiarazione di nullità/illegittimità del contratto a progetto e di sussistenza di contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato con ciascuna delle tre società convenute nel periodo suindicato con inquadramento ne livello D posizione economica D2, profilo infermiera professionale, con conseguente condanna delle società appellate al pagamento a titolo di differenze retributive in relazione ai singoli rapporti intercorsi con ciascuna delle tre società cooperative. In via alternativa, previo accertamento di un rapporto di lavoro subordinato per il suddetto periodo e di nullità del contratto a progetto, ha chiesto la condanna in solido delle cooperative al pagamento della somma di € 20.167,66 per differenze retributive maturate.
Non si sono costituite le società Controparte_4
e , di cui pertanto si
[...] Controparte_1 Controparte_1 dichiara la contumacia.
Lette le note scritte di parte appellante, all'odierna udienza, la Corte ha riservato la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e deve essere pertanto accolto.
È errato, innanzitutto, l'assunto del primo giudice in ordine alla necessità di citare in giudizio , indicato dalla ricorrente quale datore di lavoro effettivo, la cui Persona_1 presenza nel processo era imprescindibile, avendo la impostato la domanda sulla Pt_1 unicità del centro di imputazione del rapporto di lavoro (in capo al ). Per_1
Invero, parte ricorrente, nel giudizio di primo grado, non ha proposto alcuna domanda nei confronti di ed ha ritualmente convenuto in giudizio le tre società Persona_1 cooperative, odierne appellate, in quanto datori di lavoro formali, quindi legittimati passivi, con i quali erano intercorsi diversi periodi formalizzati mediante contratti di lavoro a progetto e a tempo determinato (con la e di lavoro autonomo Controparte_1 occasionale (con la , nell'arco temporale tra il luglio 2009 ed il luglio Controparte_1
2016.
L'aspetto centrale del giudizio de quo, trattato nel primo motivo d'appello, concerne la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato nei periodi per cui è causa, il cui accertamento è correlato al profilo involgente la legittimità dei contratti a progetto, che va prioritariamente esaminato in quanto investe la conformità dei medesimi al modello legale previsto dall'art. 61 d.lgs. 2003 n. 276.
Dalla documentazione in atti si evince che l'appellante ha lavorato presso la
[...]
, società che svolge attività di assistenza sanitaria non Controparte_1 residenziale per anziani e disabili, sulla base di: - un contratto a progetto dal 13.7.2009 al 13.10.2009, poi prorogato fino al 13.1.2010, per l'assistenza domiciliare presso il paziente Persona_3
- un contratto a progetto dal 10.2.2010 al 10.4.2010, prorogato fino al 30.8.2010;
- un contratto a tempo determinato dall'8.11.2010 al 31.1.2011 (ma indicato come contratto di lavoro a progetto nella comunicazione Unilav del datore di lavoro e nei prospetti paga);
- un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato dal 3.2.2011 (v. comunicazione
Unilav) sino al 3.2.2012;
- in data 4.2.2012 il rapporto è stato trasformato a tempo indeterminato (v. comunicazione
Unilav), anche se con comunicazione successiva del 4.5.2012 è stata effettuata una proroga del contratto a tempo determinato, che retroagiva al 3.2.2012;
- il rapporto di lavoro formalmente inquadrato come subordinato, è proseguito sino alla data del 30.6.2012;
Emerge altresì dai documenti prodotti che dal 10.7.2012 al 31.12.2013 il rapporto è proseguito alle dipendenze della con contratto a Controparte_1 tempo determinato e che dal 3.1.2014 al 2.7.2014 la lavoratrice è stata nuovamente spostata presso la , in virtù di contratto a tempo determinato;
Controparte_1
- dal 1.8.2014 è stata nuovamente assunta dalla;
Controparte_1
- dal 1.1.2015 al 31.3.2015 ha svolto la stessa attività stavolta a titolo di prestatrice di lavoro occasionale per la Controparte_1
- da aprile 2015 al settembre 2015 è stata assunta ancora dalla con Controparte_1 contratto di lavoro subordinato;
- dall'ottobre 2015 al 13.11.2015 ha lavorato di nuovo per la quale Controparte_1 lavoratrice autonoma occasionale;
- in data 13.11.2015 ed anche in data 10.5.2016, per una gravidanza a rischio, le è stata certificata la necessità di 30 giorni di riposo assoluto per minaccia di aborto (ha poi partorito il 6.7.2016, considerata come data di cessazione del rapporto).
Passando ora all'esame della legittimità dei contratti sopra elencati, è opportuno evidenziare che la disciplina del lavoro a progetto come delineata dall'art. 61 d.lgs.
276/2003 vigente ratione temporis, richiede, per la configurazione della fattispecie, oltre alla presenza di tutti i caratteri delle collaborazioni continuative e coordinate, la riconducibilità dell'attività “a uno o più progetti specifici o programmi di lavoro o fasi di esso determinati dal committente e gestiti autonomamente dal collaboratore in funzione del risultato, nel rispetto del coordinamento con la organizzazione del committente e indipendentemente dal tempo impiegato per l'esecuzione dell'attività lavorativa”.
Come già ritenuto dalla Corte di Cassazione la nozione di "specifico progetto", quale deriva dall'esegesi normativa, deve ritenersi consistere - tenuto conto delle precisazioni introdotte nell'art. 61 dalla l. n. 92 del 2012 - in un'attività produttiva chiaramente descritta ed identificata e funzionalmente ricollegata ad un determinato risultato finale, cui partecipa con la sua prestazione il collaboratore, precisandosi tuttavia che la norma non richiede che il progetto specifico debba inerire ad una attività eccezionale, originale o del tutto diversa rispetto alla ordinaria e complessiva attività di impresa (Cass. 2018 n. 10135).
Nel caso in esame, ed in particolare nel contratto relativo al periodo dal 13.7.2009 al
13.1.2010, manca la individuazione del progetto, genericamente descritto come
“Assistenza domiciliare presso utente . Persona_3
Osserva il Collegio che il contratto sottoscritto dalle parti difetta di un progetto specifico, affidato al collaboratore, atteso che il medesimo non può consistere nella mera riproposizione dell'oggetto sociale della committente e dunque nella previsione di prestazioni, a carico del lavoratore, coincidenti con l'ordinaria attività aziendale (Cass. n.
17636 del 06/09/2016), in quanto i termini in questione non possono che essere intesi - pena il sostanziale svuotamento della portata della norma - come volti ad enucleare il contenuto della collaborazione in un quid distinto dalla mera messa a disposizione di energie lavorative nell'attuazione delle ordinarie attività aziendali. Nè diversa interpretazione potrebbe attribuirsi all'espressa possibilità (successivamente venuta meno) che il progetto si riferisca ad una "fase" del lavoro, considerato che è proprio il riferimento ad una porzione, ad un ben individuato segmento dell'attività produttiva, che vale a connotare il progetto di una sua individualità rispetto ad essa (Cass. 2019 n. 9471).
Nella fattispecie, le incombenze affidate alla di assistenza domiciliare al paziente Pt_1
rientrano pienamente nell'oggetto sociale della cooperativa appellata e Persona_3 altro non sono che la generica descrizione delle mansioni da svolgere, senza ulteriori elementi che valgano a differenziare l'attività richiesta alla lavoratrice rispetto alla ordinaria attività aziendale.
Va quindi ritenuta la assenza di un progetto di cui all'art. 69, comma 1, del d.lgs. n. 276 del
2003, che rappresenta un elemento costitutivo della fattispecie e che ricorre sia quando manchi la prova della pattuizione di alcun progetto, sia allorché il progetto, effettivamente pattuito, risulti privo delle sue caratteristiche essenziali, quali la specificità e l'autonomia
(Cass. n. 8142 del 29/03/2017). Sulle conseguenze della nullità del contratto di lavoro a progetto, va ribadito che il regime sanzionatorio articolato dall'art. 69 del d.lgs. n. 276 del 2003, pur imponendo in ogni caso l'applicazione della disciplina del rapporto di lavoro subordinato, contempla due distinte e strutturalmente differenti ipotesi, atteso che, al comma 1, sanziona il rapporto di collaborazione coordinata e continuativa instaurato senza l'individuazione di uno specifico progetto, realizzando un caso di cd. conversione del rapporto "ope legis", restando priva di rilievo l'appurata natura autonoma dei rapporti in esito all'istruttoria, mentre al comma 2 disciplina l'ipotesi in cui, pur in presenza di uno specifico progetto, sia giudizialmente accertata, attraverso la valutazione del comportamento delle parti posteriore alla stipulazione del contratto, la trasformazione in un rapporto di lavoro subordinato in corrispondenza alla tipologia negoziale di fatto realizzata tra le parti.
Tale disposizione si interpreta nel senso che, quando un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa sia instaurato senza l'individuazione di uno specifico progetto, programma di lavoro o fase di esso, non si fa luogo ad accertamenti volti a verificare se il rapporto si sia esplicato secondo i canoni dell'autonomia o della subordinazione, ma ad automatica conversione in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, sin dalla data di costituzione dello stesso (Cass. 2016 n. 17127; Cass. 2018 n. 28156).
Ne deriva, in riforma della impugnata sentenza, considerata la fittizietà dei contratti formalizzati a progetto e degli altri contratti a tempo determinato – compreso l'ultimo periodo lavorativo surrettiziamente qualificato dal datore come rapporto di lavoro autonomo occasionale (a fronte di un rapporto di lavoro continuativamente svolto per sette anni) - la conversione del rapporto in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, sin dalla data di costituzione dello stesso.
Si osserva, peraltro, che parte appellante ha sempre svolto in modo continuativo la stessa prestazione, con le mansioni descritte nel ricorso introduttivo e le medesime modalità esecutive (“La provvedeva quotidianamente - nei giorni feriali, dal lunedì al Pt_1 venerdì dalle 9,30 alle 12,30 – a cambiare la cannula, aiutare l'operatrice socio assistenziale per l'igiene del paziente, verificare le condizioni generali di questi e fare fronte ad ogni possibile emergenza…”), ininterrottamente per l'intero periodo lavorativo, ossia dal 13.7.2009 al 6.7.2016, come si evince dalle dichiarazioni rese nel giudizio di primo grado dalla teste , madre dell'assistito e della Testimone_1 Persona_3 teste , operatrice socio assistenziale, la quale ha dichiarato di aver lavorato Testimone_2 insieme alla nello stesso periodo, assistendo entrambe il . Pt_1 Per_3 Va detto, inoltre, che anche nei periodi di lavoro non formalizzati attraverso le tipologie contrattuali sopra enunciate, l'appellante ha sempre percepito la retribuzione, come da prospetti paga prodotti.
Dal quadro istruttorio emergente si ravvisano, pertanto, elementi sufficienti - quali la continuità della prestazione in favore dello stesso unico soggetto per un lungo ininterrotto periodo (sette anni) e l'osservanza costante dello stesso orario di lavoro (dalle ore 9.30 alle 12.30 dal lunedì al venerdì) – a delineare la sussistenza di rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato alle dipendenze delle società appellate.
Quanto alla mancata comparizione dei legali rappresentanti delle società convenute
(contumaci) a rendere l'interrogatorio formale deferito nella precedente fase del procedimento, il Collegio può trarre ulteriori elementi di convincimento atti a completare efficacemente il quadro probatorio in ordine all'effettiva sussistenza del rapporto di lavoro subordinato tra le parti ed alla fittizietà dei contratti via via formalizzati, già comprovata dalla documentazione in atti e dalla prova orale.
Appare fondato il secondo motivo di gravame, riguardante l'inquadramento della lavoratrice nel livello D posizione economica D2, in quanto la qualifica di infermiera
(professionale) invocata, in luogo di quella di infermiera generica, riconosciuta, è espressamente indicata dall'art. 47 del ccnl di categoria, all'interno dell'Area D, nella posizione economica D2. Mentre, la posizione economica D1, riconosciuta dalle società datrici, attiene al distinto profilo di “infermiera generica”.
Non è revocabile in dubbio che la svolgesse mansioni specialistiche di assistenza Pt_1 sanitaria - quali, ad esempio la medicazione, il cambiare la cannula e l'aspirazione - a favore di un paziente affetto da una gravissima patologia, la SMA, e che aveva subito, tra l'altro, la tracheotomia (cfr. deposizioni testimoniali e . Tes_1 Tes_2
Peraltro, a riconoscere la qualifica di infermiera professionale (D2) è lo stesso datore di lavoro, che nei contratti a progetto dichiara che la “risulta essere in possesso Pt_1 delle professionalità necessarie”, ma, soprattutto, attribuisce inequivocabilmente alla stessa la qualifica di “infermiere professionale”.
L'appello deve essere quindi accolto, riconosciuta la natura subordinata del rapporto ininterrottamente intercorso tra le parti tra il 2009 e il 2016 – nel livello D, posizione economica D2 - compreso l'ultimo periodo caratterizzato dai periodi di riposo per le minacce di aborto subite dalla ricorrente, con conseguente condanna delle tre appellate al pagamento delle differenze retributive, ciascuna per i periodi lavorativi di competenza, nella misura richiesta (anche in relazione a detto ultimo periodo, laddove è riconosciuto il pagamento della retribuzione nella misura dell'80%).
Le spese di lite del doppio grado, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza, con attribuzione all'avv. BR Arena, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
- In riforma della sentenza appellata, dichiara la nullità dei contratti a progetto sottoscritti da ed Parte_1 Controparte_4 dal 13.7.2009 al 30.6.2012 e la sussistenza tra le parti di un rapporto di lavoro
[...] subordinato, con diritto dell'appellante all'inquadramento nel livello D, posizione economica D2, ccnl cooperative sociali;
condanna
[...]
al pagamento, in favore dell'appellante, della somma Controparte_4 di € 6.788,19 a titolo di differenze retributive, con interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
- dichiara la sussistenza tra e ., di Parte_1 Controparte_1 un rapporto di lavoro subordinato dal 1.7.2012 al 31.12.2013, con diritto dell'appellante all'inquadramento nel livello D, posizione economica D2, ccnl cooperative sociali;
condanna , al pagamento, in favore dell'appellante, Controparte_1 della somma di € 2.265,75 a titolo di differenze retributive, con interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
- dichiara la sussistenza tra ed Parte_1 [...]
di un rapporto di lavoro subordinato dal 1.1.2014 al Controparte_4
31.12.2014, con diritto dell'appellante all'inquadramento nel livello D, posizione economica
D2, ccnl cooperative sociali;
condanna Controparte_4
al pagamento, in favore dell'appellante, della somma di € 2.122,57 a titolo
[...] di differenze retributive, con interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
- dichiara la nullità del rapporto di lavoro autonomo occasionale tra e Parte_1
, dal 1.1.2015 al 31.3.2015, e la sussistenza tra le parti di un rapporto di Controparte_1 lavoro subordinato, con diritto dell'appellante all'inquadramento nel livello D, posizione economica D2, ccnl cooperative sociali;
condanna al pagamento, in Controparte_1 favore dell'appellante, della somma di € 630,75 a titolo di differenze retributive, con interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
- dichiara la sussistenza tra ed Parte_1 [...]
di un rapporto di lavoro subordinato dal 1.4.2015 al Controparte_4
30.9.2015, con diritto dell'appellante all'inquadramento nel livello D, posizione economica
D2, ccnl cooperative sociali;
condanna Controparte_4
al pagamento, in favore dell'appellante, della somma di € 785,37 a titolo di
[...] differenze retributive, con interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
- dichiara la nullità del rapporto di lavoro autonomo occasionale tra e Parte_1
dal 1.10.2015 al 6.7.2016, e la sussistenza di un rapporto di lavoro Controparte_1 subordinato, con diritto dell'appellante all'inquadramento nel livello D, posizione economica D2, ccnl cooperative sociali;
condanna al pagamento, in Controparte_1 favore dell'appellante, della somma di € 8.142,21 a titolo di differenze retributive, con interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
- condanna ciascuna società appellata al pagamento, in favore di , delle Parte_1 spese del doppio grado, che liquida in complessivi € 1.800,00 per il primo grado ed €
1.300,00 per il secondo, oltre Iva, cpa e spese forfettarie al 15%, con attribuzione all'avv.
BR Arena, dichiaratosi antistatario.
Napoli, 11.9.2025
Il consigliere estensore Magistrato Ausiliario
Il Presidente