Art. 1.
Gli articoli 6 e 11 delle leggi 13 giugno 1952, n. 692 e 13 giugno 1952, n. 694 , sono abrogati.
La facolta' di economia e commercio dell'Universita' degli studi di Messina e la facolta' di agraria dell'Universita' degli studi di Catania sono, ai sensi degli articoli 1 e 9 delle leggi citate nel precedente comma, statali a tutti gli effetti e senza soluzione di continuita' indipendentemente dalle vicende delle convenzioni di cui agli articoli 11 delle leggi medesime.
Gli articoli 6 e 11 delle leggi 13 giugno 1952, n. 692 e 13 giugno 1952, n. 694 , sono abrogati.
La facolta' di economia e commercio dell'Universita' degli studi di Messina e la facolta' di agraria dell'Universita' degli studi di Catania sono, ai sensi degli articoli 1 e 9 delle leggi citate nel precedente comma, statali a tutti gli effetti e senza soluzione di continuita' indipendentemente dalle vicende delle convenzioni di cui agli articoli 11 delle leggi medesime.