CGT1
Sentenza 21 febbraio 2026
Sentenza 21 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XVIII, sentenza 21/02/2026, n. 3042 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 3042 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 3042/2026
Depositata il 21/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 18, riunita in udienza il 20/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
SINISI MARCELLO, Presidente
SC IO, RE
SORRENTINO ARMANDO, Giudice
in data 20/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 15588/2025 depositato il 12/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - IO - Napoli - AR 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli - Nominativo_1 80134 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120230095608670502 IRPEF-ALTRO 2014 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 3328/2026 depositato il
20/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il processo è stato introdotto con ricorso ai sensi dell'art. 18 e 19 d.lgs. 546/92, e proposto, ai sensi dell'art. 20 del medesimo testo normativo, indirizzato alla Corte di Giustizia Tributaria Provinciale di Napoli e alla
Agenzia delle Entrate di Napoli e alla Agenzia delle Entrate riscossione;
il ricorso è stato iscritto al registro generale ed assegnato dal presidente a questa sezione;
il ricorrente si costituiva in giudizio;
nel termine previsto dall'art. 23 del d.lvo 546/92 si costituivano sia l'Agenzia delle Entrate sia l'Agenzia delle
Entrate riscossione;
l'udienza fissata per decidere la richiesta di sospensiva si concludeva con l'accoglimento dell'istanza;
la parte Ricorrente depositava memorie illustrative;
la segreteria ha tempestivamente e ritualmente avvisato le parti costituite della data di trattazione nel merito del presente giudizio;
il Giudice dopo la camera di consiglio adottava la presente decisione;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il presente ricorso ha per oggetto la cartella di pagamento n. 07120230095608670502, notificata il
27.06.2025, per un importo complessivo di € 9.767,46 concernente il mancato pagamento dell'atto di recupero n.TF3CR4F00183/2022 notificato il 16.06.2022 relativo al credito d'imposta per l'anno 2014.
La parte Ricorrente eccepisce il difetto di notifica degli atti propedeutici a quello oggetto di impugnazione e la conseguente prescrizione della pretesa tributaria.
L'Agenzia delle Entrate eccepisce l'inammissibilità del ricorso per essersi la pretesa tributaria consolidata per la mancata notifica dell'atto di recupero n.TF3CR4F00183/2022, notificato il 16.06.2022 quale atto prodromico alla cartella di pagamento.
L'Agenzia delle entrate riscossione eccepisce la correttezza del proprio operato e la rituale notifica dell'atto impugnato.
Tanto premesso osserva il collegio che il ricorso è fondato con riferimento all'eccezione di prescrizione della pretesa tributaria. Manca agli atti invero, la prova della notifica dell'atto di recupero n.TF3CR4F00183/2022 che si assume notificato il 16.06.2022 quale atto prodromico alla cartella di pagamento. In assenza di tale prova atteso che l'atto impugnato risulta notificato ben oltre il termine decennale previsto dalla legge, non può che rilevarsi la prescrizione della stessa.
Le spese vanno poste a carico della sola Agenzia delle Entrate che in qualità di ente impositore aveva l'obbligo di provare la esistenza della notifica dell'atto propedeutico e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso;
condanna parte resistente agenzia entrate al pagamento delle spese di lite liquidate in complessivi euro1000,00 in favore del procuratore antistatario della parte ricorrente.
Depositata il 21/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 18, riunita in udienza il 20/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
SINISI MARCELLO, Presidente
SC IO, RE
SORRENTINO ARMANDO, Giudice
in data 20/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 15588/2025 depositato il 12/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - IO - Napoli - AR 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli - Nominativo_1 80134 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120230095608670502 IRPEF-ALTRO 2014 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 3328/2026 depositato il
20/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il processo è stato introdotto con ricorso ai sensi dell'art. 18 e 19 d.lgs. 546/92, e proposto, ai sensi dell'art. 20 del medesimo testo normativo, indirizzato alla Corte di Giustizia Tributaria Provinciale di Napoli e alla
Agenzia delle Entrate di Napoli e alla Agenzia delle Entrate riscossione;
il ricorso è stato iscritto al registro generale ed assegnato dal presidente a questa sezione;
il ricorrente si costituiva in giudizio;
nel termine previsto dall'art. 23 del d.lvo 546/92 si costituivano sia l'Agenzia delle Entrate sia l'Agenzia delle
Entrate riscossione;
l'udienza fissata per decidere la richiesta di sospensiva si concludeva con l'accoglimento dell'istanza;
la parte Ricorrente depositava memorie illustrative;
la segreteria ha tempestivamente e ritualmente avvisato le parti costituite della data di trattazione nel merito del presente giudizio;
il Giudice dopo la camera di consiglio adottava la presente decisione;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il presente ricorso ha per oggetto la cartella di pagamento n. 07120230095608670502, notificata il
27.06.2025, per un importo complessivo di € 9.767,46 concernente il mancato pagamento dell'atto di recupero n.TF3CR4F00183/2022 notificato il 16.06.2022 relativo al credito d'imposta per l'anno 2014.
La parte Ricorrente eccepisce il difetto di notifica degli atti propedeutici a quello oggetto di impugnazione e la conseguente prescrizione della pretesa tributaria.
L'Agenzia delle Entrate eccepisce l'inammissibilità del ricorso per essersi la pretesa tributaria consolidata per la mancata notifica dell'atto di recupero n.TF3CR4F00183/2022, notificato il 16.06.2022 quale atto prodromico alla cartella di pagamento.
L'Agenzia delle entrate riscossione eccepisce la correttezza del proprio operato e la rituale notifica dell'atto impugnato.
Tanto premesso osserva il collegio che il ricorso è fondato con riferimento all'eccezione di prescrizione della pretesa tributaria. Manca agli atti invero, la prova della notifica dell'atto di recupero n.TF3CR4F00183/2022 che si assume notificato il 16.06.2022 quale atto prodromico alla cartella di pagamento. In assenza di tale prova atteso che l'atto impugnato risulta notificato ben oltre il termine decennale previsto dalla legge, non può che rilevarsi la prescrizione della stessa.
Le spese vanno poste a carico della sola Agenzia delle Entrate che in qualità di ente impositore aveva l'obbligo di provare la esistenza della notifica dell'atto propedeutico e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso;
condanna parte resistente agenzia entrate al pagamento delle spese di lite liquidate in complessivi euro1000,00 in favore del procuratore antistatario della parte ricorrente.