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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 12/06/2025, n. 1720 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1720 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1577/2024
Corte d'Appello di Milano
Sezione Terza civile
composta dai Magistrati:
dr. Aponte Roberto Presidente
dr.ssa Maria Carla Rossi Consigliere
dr.ssa Alessandra Del Corvo Consigliere rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1577/2024 promossa da:
AVV. iscritto al Consiglio dell'Ordine di Milano, in proprio ex art. Controparte_1
86 cpc avendone la qualità (C.F. ) e domiciliato presso il proprio Studio C.F._1 in Milano (MI), Via Carlo Goldoni n. 64;
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_2 C.F._2
Daniele Tino (C.F. del Foro di Bergamo, presso il cui studio in Merate C.F._3
(LC), via Stelvio n. 3, elegge domicilio;
APPELLATA
FATTO E DIRITTO
ha impugnato, con ricorso regolarmente depositato, la sentenza n. Controparte_1
3962/2024, pubblicata in data 9.6.2024 e non notificata, con cui il Tribunale di Milano ha rigettato ogni domanda formulata nei confronti di con condanna del Controparte_2 ricorrente al pagamento delle spese di lite. Iscritta a ruolo la causa, all'udienza dell'11.12.2024 le parti davano atto della pendenza di trattative per la bonaria definizione della controversia;
alla successiva udienza del 22.1.2025 i procuratori delle parti congiuntamente chiedevano un ulteriore differimento per il perfezionamento dell'accordo transattivo. All'udienza del 16.4.2025 nessuno compariva, e pertanto, ai sensi degli artt. 309 e 181 c.p.c., veniva disposto rinvio alla successiva udienza dell'11.6.2025.
pagina 1 di 2 Ritualmente eseguiti gli avvisi alle parti costituite, anche in tale udienza, celebrata con le modalità della trattazione in presenza, nessuna delle parti compariva, e pertanto la Corte tratteneva la causa in decisione. Ciò premesso, deve applicarsi il primo comma dell'art. 181 c.p.c., richiamato dall'art. 309 c.p.c., secondo cui, in tali casi, “il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo”. In ordine a tale ultimo aspetto, si osserva che la declaratoria di estinzione del processo, comportandone la sua definizione, deve assumere la forma di sentenza (v. Cass. n. 15688/2010,
Cass. n. 8002/2009., e Cass n. 18242/2008) e che le spese del processo estinto restano a carico delle parti che le hanno anticipate ex art. 310 ultimo comma c.p.c..
P.Q.M.
Visti gli artt. 181 comma 1 e 309 c.p.c.,
DISPONE la cancellazione della causa dal ruolo e DICHIARA l'estinzione del processo.
Milano, 11.6.2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Dott.ssa Del Corvo Alessandra Dott. Aponte Roberto
pagina 2 di 2
Corte d'Appello di Milano
Sezione Terza civile
composta dai Magistrati:
dr. Aponte Roberto Presidente
dr.ssa Maria Carla Rossi Consigliere
dr.ssa Alessandra Del Corvo Consigliere rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1577/2024 promossa da:
AVV. iscritto al Consiglio dell'Ordine di Milano, in proprio ex art. Controparte_1
86 cpc avendone la qualità (C.F. ) e domiciliato presso il proprio Studio C.F._1 in Milano (MI), Via Carlo Goldoni n. 64;
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_2 C.F._2
Daniele Tino (C.F. del Foro di Bergamo, presso il cui studio in Merate C.F._3
(LC), via Stelvio n. 3, elegge domicilio;
APPELLATA
FATTO E DIRITTO
ha impugnato, con ricorso regolarmente depositato, la sentenza n. Controparte_1
3962/2024, pubblicata in data 9.6.2024 e non notificata, con cui il Tribunale di Milano ha rigettato ogni domanda formulata nei confronti di con condanna del Controparte_2 ricorrente al pagamento delle spese di lite. Iscritta a ruolo la causa, all'udienza dell'11.12.2024 le parti davano atto della pendenza di trattative per la bonaria definizione della controversia;
alla successiva udienza del 22.1.2025 i procuratori delle parti congiuntamente chiedevano un ulteriore differimento per il perfezionamento dell'accordo transattivo. All'udienza del 16.4.2025 nessuno compariva, e pertanto, ai sensi degli artt. 309 e 181 c.p.c., veniva disposto rinvio alla successiva udienza dell'11.6.2025.
pagina 1 di 2 Ritualmente eseguiti gli avvisi alle parti costituite, anche in tale udienza, celebrata con le modalità della trattazione in presenza, nessuna delle parti compariva, e pertanto la Corte tratteneva la causa in decisione. Ciò premesso, deve applicarsi il primo comma dell'art. 181 c.p.c., richiamato dall'art. 309 c.p.c., secondo cui, in tali casi, “il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo”. In ordine a tale ultimo aspetto, si osserva che la declaratoria di estinzione del processo, comportandone la sua definizione, deve assumere la forma di sentenza (v. Cass. n. 15688/2010,
Cass. n. 8002/2009., e Cass n. 18242/2008) e che le spese del processo estinto restano a carico delle parti che le hanno anticipate ex art. 310 ultimo comma c.p.c..
P.Q.M.
Visti gli artt. 181 comma 1 e 309 c.p.c.,
DISPONE la cancellazione della causa dal ruolo e DICHIARA l'estinzione del processo.
Milano, 11.6.2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Dott.ssa Del Corvo Alessandra Dott. Aponte Roberto
pagina 2 di 2