Art. 31.
L' articolo 101 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130 , e' sostituito dal seguente:
"La commissione dispone complessivamente di 100 punti cosi' ripartiti:
50 punti per i titoli;
50 punti per le prove di esame.
Questi ultimi sono ripartiti come segue:
20 punti per la prima prova pratica;
20 punti per la seconda prova pratica;
10 punti per la prova orale.
I 50 punti attribuiti ai titoli sono ripartiti come segue:
a) titoli di carriera: punti 30;
b) titoli accademici e di studio in discipline sanitarie: punti 10;
c) titoli scientifici e pubblicazioni: punti 10.
Per la valutazione si applicano i criteri stabiliti per il concorso a direttore di farmacia.
L'idoneita' nella disciplina e' valutata fino a punti 1,50 in proporzione al punteggio eccedente quello minimo conseguito nel relativo esame".
L' articolo 101 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130 , e' sostituito dal seguente:
"La commissione dispone complessivamente di 100 punti cosi' ripartiti:
50 punti per i titoli;
50 punti per le prove di esame.
Questi ultimi sono ripartiti come segue:
20 punti per la prima prova pratica;
20 punti per la seconda prova pratica;
10 punti per la prova orale.
I 50 punti attribuiti ai titoli sono ripartiti come segue:
a) titoli di carriera: punti 30;
b) titoli accademici e di studio in discipline sanitarie: punti 10;
c) titoli scientifici e pubblicazioni: punti 10.
Per la valutazione si applicano i criteri stabiliti per il concorso a direttore di farmacia.
L'idoneita' nella disciplina e' valutata fino a punti 1,50 in proporzione al punteggio eccedente quello minimo conseguito nel relativo esame".