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Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 16/10/2025, n. 1158 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 1158 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana Tribunale di Civitavecchia (Verbale - Sentenza ex art. 281 sexies)
All'udienza del giorno 16 ottobre 2025 dinanzi al G.I. dott. DA SO sono comparsi l'avv. Paola Girotti per parte attrice, l'avv. Maria Antonia Caredda per parte convenuta e l'avv. Maria Letizia Mattana in Controparte_1 sostituzione dell'avv. Rudilosso Consolo per la terza chiamata
[...]
. Controparte_2
L'Avv. Girotti, per la parte attrice, precisa le conclusioni riportandosi a quelle dell'atto introduttivo e delle successive deduzioni, ivi comprese quelle delle ultime note difensive depositate. L'Avv. Caredda, per la parte convenuta, precisa le conclusioni riportandosi a quelle della propria comparsa e delle successive deduzioni, ivi comprese quelle delle ultime note difensive depositate. L'Avv. Mattana, per la parte terza chiamata, precisa le conclusioni riportandosi a quelle della propria comparsa e delle successive deduzioni, ivi comprese quelle delle ultime note difensive depositate, ribadendo tutte le eccezioni sollevate in atti.
Si dà quindi corso alla discussione, il giudice, a questo punto, si ritira in camera di consiglio, all'esito della quale il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona dell'istruttore dott. DA SO,
In nome del Popolo Italiano,
pronuncia, la seguente:
SENTENZA
-nella causa iscritta al n. 2600 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022 TRA
(C.F. ), elettivamente Parte_1 C.F._1 ell'avv. quinia viale della Repubblica n. 24, che lo rappresenta e lo difende in virtù di procura in atti;
ATTORE
CONTRO
corrente in 00052 Cerveteri (RM) Largo Controparte_3
Buonarroti n. 8 (C.F. ), elettivamente domiciliato presso lo P.IVA_1 studio dell'avv. Maria A sito in Ladispoli viale Italia n. 131, che lo rappresenta e lo difende in virtù di procura in atti;
CONVENUTO
NONCHE'
(C.F. - Partita I.V.A. Controparte_2 P.IVA_2
), elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. P.IVA_3 losso Consolo sito in Roma via Claudio Monteverdi n. 16, che la rappresenta e la difende in virtù di procura in atti;
TERZA CHIAMATA
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con atto di citazione ritualmente notificato Parte_1 conveniva in giudizio deducendo: -che aveva stipulato Controparte_3 un contratto di locaz in Cerveteri n. 330/332 ove vi era la propria attività di vendita al minuto di generi alimentari e per l'esattezza pizza al taglio e da asporto in data 30.04.2019 con scadenza in data 30.04.2025; -che in data 6.12.2019 si era verificato l'allagamento completo del locale che lo aveva costretto a gettare tutta la merce contenuta nel locale oltre a varie stigliature e chiudere l'esercizio per inattività dello stesso;
-che il danno ammonta a euro 2.500 di merce gettata oltre ad alcune apparecchiature (frigoriferi, forni ecc.) e così per un totale di euro 5.000; -che oltre al danno emergente vi era stato anche il lucro cessante, dovuto al fatto che lo stesso aveva dovuto sospendere l'attività, per l'importo di circa euro 25.000.00; -che il danno era stato constatato e certificato il data 9.12.2019 dai vigili del fuoco comando di Roma sede di servizio “Cerveteri Ladispoli“ con verbale n. 332 del 9.12.2019, da cui era risultante che il danno era dovuto a un'infiltrazione d'acqua causata dal mal funzionamento della colonna discendente dello stabile;
-che l'amministratore condominiale era, infatti, intervenuta per la liberazione della colonna condominiale;
-che il condominio era responsabile per i danni ai sensi dell'art. 2043 c.c.. Sulla scorta della considerazione che precedono, concludeva nel seguente modo: “-dichiarare responsabile dei danni lamentati dal sig. Parte_1
il in persona del legale rapprese
[...] Controparte_4 condannare il condominio al pagamento dell'importo complessivo di €30.000 di cui €5.000 per danno emergente e €25.000 di lucro cessante;
-condannare il condominio al pagamento di spese diritti e onorari legali con anticipazione al sottoscritto procuratore antistatario”.
2.Si costituiva in giudizio il contestando l'assenza di Controparte_3 prova della causa dell'allaga entati dall'attore. In ogni caso chiedeva autorizzarsi la chiamata in causa di Controparte_2 per la manleva in ipotesi di condanna.
3.Si costituiva in giudizio deducendo che la domanda Controparte_2 attorea era infondata e, comunque, la polizza era inoperante in caso di spargimento d'acqua per occlusione della tubatura condominiale.
4.Assegnati i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c. e svolta l'istruttoria a mezzo di prova testimoniale, all'esito la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e per la discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
5.Sebbene la prova documentale (in particolare il verbale dei vigili del fuoco del 9.12.2019) e quella testimoniale hanno confermato che il locale in conduzione dell'attore, adibito ad attività di bar pizzeria, è rimasto attinto da allagamento di acqua proveniente da un'occlusione della colonna condominiale, viceversa sotto il profilo del danno patrimoniale è risultata carente la prova testimoniale e documentale in ordine a tutte le poste di danno allegate. Infatti, le fatture relative all'acquisto di generi alimentari non costituiscono valida prova circa l'effettivo danneggiamento degli specifici prodotti conseguente all'allagamento, né circa la loro presenza all'interno del locale. Non vi è documentazione fotografica in relazione al contenuto dei generi alimentari presenti in negozio il giorno dell'allagamento ed i testi non hanno saputo correlare con precisione i prodotti in fattura con quelli presenti in negozio, che hanno, invece, menzionato con modalità generiche ed indeterminate. Ne consegue che tale carenza di prova impedisce di determinare l'esatta quantificazione della merce ammalorata. Del pari, se i testi hanno riferito di danni agli elettrodomestici, non vi è stata produzione fotografica e specificazione in ordine alla tipologia e caratteristica dell'attrezzatura, come anche non vi è alcuna documentazione contabile o fattura idonea a risalire ad una quantificazione economica dei danni che li hanno attinti. Sul danno all'impianto elettrico non vi è produzione di alcuna fattura o ricevuta in ordine all'avvenuto pagamento o sostenimento della spesa, né della concreta esecuzione dei lavori. Infine, non vi è prova sulla protratta chiusura del locale in seguito alla sanificazione dei locali. Vale anche sottolineare che i guadagni giornalieri sono stati indicati in via meramente assertiva, ma senza adeguato supporto probatorio in ordine alla concreta entità delle entrate giornaliere del negozio.
6.Ciò premesso, costituisce indirizzo giurisprudenziale consolidato quello per cui non vi può essere luogo ad una pronuncia di condanna al risarcimento in forza di una valutazione equitativa ex art. 1226 c.c., occorrendo, in ogni caso, la prova non solo dell'effettiva esistenza di un pregiudizio economicamente valutabile ma anche della impossibilità ovvero della estrema difficoltà di provarne l'ammontare (cfr. Cass. Civ. del 18.03.2005 n. 5960; Cass. Civ. del 24.10.2006 n. 22836), ossia “il preventivo accertamento che l'impossibilità o l'estrema difficoltà di una stima esatta del danno stesso dipenda da fattori oggettivi” e non da una carenza “nell'allegarne e dimostrarne gli elementi dai quali desumerne l'entità” (cfr Cass. Civ. n. 9744 del 12/04/2023).
7.In conclusione, sulla scorta delle considerazioni che precedono, la domanda attorea va respinta integralmente.
8.Le spese di lite vanno compensate tra l'attore e il , sussistendo CP_3 gravi ed eccezionali ragioni, in virtù del tenore d ione posta a fondamento del rigetto, basata sul profilo meramente quantificatorio, nonché tenuto conto del fenomeno infiltrativo in ogni caso subito dall'attore. Le spese di giudizio sostenute da , quale terzo chiamato, Controparte_2 devono essere poste in capo a pa e della causalità della chiamata. Infatti, va richiamato il principio della Suprema Corte secondo cui “Attesa la lata accezione con cui il termine "soccombenza" è assunto nell'art. 91 cod. proc. civ., il rimborso delle spese processuali sostenute dal terzo chiamato in garanzia dal convenuto deve essere posto a carico dell'attore, ove la chiamata in causa si sia resa necessaria in relazione alle tesi sostenute dall'attore stesso e queste siano risultate infondate, a nulla rilevando che l'attore non abbia proposto nei confronti del terzo alcuna domanda, mentre il rimborso rimane a carico della parte che abbia chiamato o abbia fatto chiamare in causa il terzo qualora l'iniziativa del chiamante si riveli palesemente arbitraria” (Cass. civ. Sez. I Ord., 04/10/2022, n. 28717). La domanda di manleva promossa dal può annoverarsi Controparte_3 come pretesa infondata, in quanto ris e che la polizza assicurativa è esclusa in caso di spargimento d'acqua per occlusione della tubatura condominiale, circostanza questa verificatasi nel caso di specie.
P.Q.M.
il Tribunale di Civitavecchia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede:
-RIGETTA la domanda attorea;
-COMPENSA le spese di lite tra e il Parte_1 CP_3
[...]
-CONDANNA il al pagamento in favore di Controparte_3 [...]
a liquidarsi nella somma di Controparte_2 si oltre iva, cassa e rimborso forfettario come per legge.
Si comunichi.
Il giudice
DA SO
All'udienza del giorno 16 ottobre 2025 dinanzi al G.I. dott. DA SO sono comparsi l'avv. Paola Girotti per parte attrice, l'avv. Maria Antonia Caredda per parte convenuta e l'avv. Maria Letizia Mattana in Controparte_1 sostituzione dell'avv. Rudilosso Consolo per la terza chiamata
[...]
. Controparte_2
L'Avv. Girotti, per la parte attrice, precisa le conclusioni riportandosi a quelle dell'atto introduttivo e delle successive deduzioni, ivi comprese quelle delle ultime note difensive depositate. L'Avv. Caredda, per la parte convenuta, precisa le conclusioni riportandosi a quelle della propria comparsa e delle successive deduzioni, ivi comprese quelle delle ultime note difensive depositate. L'Avv. Mattana, per la parte terza chiamata, precisa le conclusioni riportandosi a quelle della propria comparsa e delle successive deduzioni, ivi comprese quelle delle ultime note difensive depositate, ribadendo tutte le eccezioni sollevate in atti.
Si dà quindi corso alla discussione, il giudice, a questo punto, si ritira in camera di consiglio, all'esito della quale il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona dell'istruttore dott. DA SO,
In nome del Popolo Italiano,
pronuncia, la seguente:
SENTENZA
-nella causa iscritta al n. 2600 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022 TRA
(C.F. ), elettivamente Parte_1 C.F._1 ell'avv. quinia viale della Repubblica n. 24, che lo rappresenta e lo difende in virtù di procura in atti;
ATTORE
CONTRO
corrente in 00052 Cerveteri (RM) Largo Controparte_3
Buonarroti n. 8 (C.F. ), elettivamente domiciliato presso lo P.IVA_1 studio dell'avv. Maria A sito in Ladispoli viale Italia n. 131, che lo rappresenta e lo difende in virtù di procura in atti;
CONVENUTO
NONCHE'
(C.F. - Partita I.V.A. Controparte_2 P.IVA_2
), elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. P.IVA_3 losso Consolo sito in Roma via Claudio Monteverdi n. 16, che la rappresenta e la difende in virtù di procura in atti;
TERZA CHIAMATA
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con atto di citazione ritualmente notificato Parte_1 conveniva in giudizio deducendo: -che aveva stipulato Controparte_3 un contratto di locaz in Cerveteri n. 330/332 ove vi era la propria attività di vendita al minuto di generi alimentari e per l'esattezza pizza al taglio e da asporto in data 30.04.2019 con scadenza in data 30.04.2025; -che in data 6.12.2019 si era verificato l'allagamento completo del locale che lo aveva costretto a gettare tutta la merce contenuta nel locale oltre a varie stigliature e chiudere l'esercizio per inattività dello stesso;
-che il danno ammonta a euro 2.500 di merce gettata oltre ad alcune apparecchiature (frigoriferi, forni ecc.) e così per un totale di euro 5.000; -che oltre al danno emergente vi era stato anche il lucro cessante, dovuto al fatto che lo stesso aveva dovuto sospendere l'attività, per l'importo di circa euro 25.000.00; -che il danno era stato constatato e certificato il data 9.12.2019 dai vigili del fuoco comando di Roma sede di servizio “Cerveteri Ladispoli“ con verbale n. 332 del 9.12.2019, da cui era risultante che il danno era dovuto a un'infiltrazione d'acqua causata dal mal funzionamento della colonna discendente dello stabile;
-che l'amministratore condominiale era, infatti, intervenuta per la liberazione della colonna condominiale;
-che il condominio era responsabile per i danni ai sensi dell'art. 2043 c.c.. Sulla scorta della considerazione che precedono, concludeva nel seguente modo: “-dichiarare responsabile dei danni lamentati dal sig. Parte_1
il in persona del legale rapprese
[...] Controparte_4 condannare il condominio al pagamento dell'importo complessivo di €30.000 di cui €5.000 per danno emergente e €25.000 di lucro cessante;
-condannare il condominio al pagamento di spese diritti e onorari legali con anticipazione al sottoscritto procuratore antistatario”.
2.Si costituiva in giudizio il contestando l'assenza di Controparte_3 prova della causa dell'allaga entati dall'attore. In ogni caso chiedeva autorizzarsi la chiamata in causa di Controparte_2 per la manleva in ipotesi di condanna.
3.Si costituiva in giudizio deducendo che la domanda Controparte_2 attorea era infondata e, comunque, la polizza era inoperante in caso di spargimento d'acqua per occlusione della tubatura condominiale.
4.Assegnati i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c. e svolta l'istruttoria a mezzo di prova testimoniale, all'esito la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e per la discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
5.Sebbene la prova documentale (in particolare il verbale dei vigili del fuoco del 9.12.2019) e quella testimoniale hanno confermato che il locale in conduzione dell'attore, adibito ad attività di bar pizzeria, è rimasto attinto da allagamento di acqua proveniente da un'occlusione della colonna condominiale, viceversa sotto il profilo del danno patrimoniale è risultata carente la prova testimoniale e documentale in ordine a tutte le poste di danno allegate. Infatti, le fatture relative all'acquisto di generi alimentari non costituiscono valida prova circa l'effettivo danneggiamento degli specifici prodotti conseguente all'allagamento, né circa la loro presenza all'interno del locale. Non vi è documentazione fotografica in relazione al contenuto dei generi alimentari presenti in negozio il giorno dell'allagamento ed i testi non hanno saputo correlare con precisione i prodotti in fattura con quelli presenti in negozio, che hanno, invece, menzionato con modalità generiche ed indeterminate. Ne consegue che tale carenza di prova impedisce di determinare l'esatta quantificazione della merce ammalorata. Del pari, se i testi hanno riferito di danni agli elettrodomestici, non vi è stata produzione fotografica e specificazione in ordine alla tipologia e caratteristica dell'attrezzatura, come anche non vi è alcuna documentazione contabile o fattura idonea a risalire ad una quantificazione economica dei danni che li hanno attinti. Sul danno all'impianto elettrico non vi è produzione di alcuna fattura o ricevuta in ordine all'avvenuto pagamento o sostenimento della spesa, né della concreta esecuzione dei lavori. Infine, non vi è prova sulla protratta chiusura del locale in seguito alla sanificazione dei locali. Vale anche sottolineare che i guadagni giornalieri sono stati indicati in via meramente assertiva, ma senza adeguato supporto probatorio in ordine alla concreta entità delle entrate giornaliere del negozio.
6.Ciò premesso, costituisce indirizzo giurisprudenziale consolidato quello per cui non vi può essere luogo ad una pronuncia di condanna al risarcimento in forza di una valutazione equitativa ex art. 1226 c.c., occorrendo, in ogni caso, la prova non solo dell'effettiva esistenza di un pregiudizio economicamente valutabile ma anche della impossibilità ovvero della estrema difficoltà di provarne l'ammontare (cfr. Cass. Civ. del 18.03.2005 n. 5960; Cass. Civ. del 24.10.2006 n. 22836), ossia “il preventivo accertamento che l'impossibilità o l'estrema difficoltà di una stima esatta del danno stesso dipenda da fattori oggettivi” e non da una carenza “nell'allegarne e dimostrarne gli elementi dai quali desumerne l'entità” (cfr Cass. Civ. n. 9744 del 12/04/2023).
7.In conclusione, sulla scorta delle considerazioni che precedono, la domanda attorea va respinta integralmente.
8.Le spese di lite vanno compensate tra l'attore e il , sussistendo CP_3 gravi ed eccezionali ragioni, in virtù del tenore d ione posta a fondamento del rigetto, basata sul profilo meramente quantificatorio, nonché tenuto conto del fenomeno infiltrativo in ogni caso subito dall'attore. Le spese di giudizio sostenute da , quale terzo chiamato, Controparte_2 devono essere poste in capo a pa e della causalità della chiamata. Infatti, va richiamato il principio della Suprema Corte secondo cui “Attesa la lata accezione con cui il termine "soccombenza" è assunto nell'art. 91 cod. proc. civ., il rimborso delle spese processuali sostenute dal terzo chiamato in garanzia dal convenuto deve essere posto a carico dell'attore, ove la chiamata in causa si sia resa necessaria in relazione alle tesi sostenute dall'attore stesso e queste siano risultate infondate, a nulla rilevando che l'attore non abbia proposto nei confronti del terzo alcuna domanda, mentre il rimborso rimane a carico della parte che abbia chiamato o abbia fatto chiamare in causa il terzo qualora l'iniziativa del chiamante si riveli palesemente arbitraria” (Cass. civ. Sez. I Ord., 04/10/2022, n. 28717). La domanda di manleva promossa dal può annoverarsi Controparte_3 come pretesa infondata, in quanto ris e che la polizza assicurativa è esclusa in caso di spargimento d'acqua per occlusione della tubatura condominiale, circostanza questa verificatasi nel caso di specie.
P.Q.M.
il Tribunale di Civitavecchia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede:
-RIGETTA la domanda attorea;
-COMPENSA le spese di lite tra e il Parte_1 CP_3
[...]
-CONDANNA il al pagamento in favore di Controparte_3 [...]
a liquidarsi nella somma di Controparte_2 si oltre iva, cassa e rimborso forfettario come per legge.
Si comunichi.
Il giudice
DA SO