Articolo 2 della Legge 11 novembre 1996, n. 574
Articolo 1Articolo 3
Versione
12 novembre 1996
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Versione
18 dicembre 1997
Art. 2. Limiti di accettabilita' 1. L'utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione ai sensi dell'articolo 1 e' consentita in osservanza del limite di accettabilita' di cinquanta metri cubi per ettaro di superficie interessata nel periodo di un anno per le acque di vegetazione provenienti da frantoi a ciclo tradizionale e di ottanta metri cubi per ettaro di superficie interessata nel periodo di un anno per le acque di vegetazione provenienti da frantoi a ciclo continuo.
2. Qualora vi sia effettivo rischio di danno alle acque, al suolo, al sottosuolo o alle altre risorse ambientali, accertato a seguito dei controlli eseguiti ai sensi del comma 2 dell'articolo 3, il sindaco con propria ordinanza puo' disporre la sospensione della distribuzione al suolo oppure ridurre il limite di accettabilita'. ((1)) ----------------- AGGIORNAMENTO (1) La Corte costituzionale con sentenza 27 novembre-11 dicembre 1997, n. 380 (in G.U. 1a s.s. 17/12/1997 n. 51) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale degli articoli da 1 a 9 della legge 11 novembre 1996, n. 574 (Nuove norme in materia di utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e di scarichi dei frantoi oleari), nella parte in cui prevedono la propria applicazione immediata e diretta nel territorio delle province autonome di Trento e di Bolzano."
Entrata in vigore il 18 dicembre 1997
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