Versione
12 novembre 1996
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18 dicembre 1997
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Art. 2. Limiti di accettabilita' 1. L'utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione ai sensi dell'articolo 1 e' consentita in osservanza del limite di accettabilita' di cinquanta metri cubi per ettaro di superficie interessata nel periodo di un anno per le acque di vegetazione provenienti da frantoi a ciclo tradizionale e di ottanta metri cubi per ettaro di superficie interessata nel periodo di un anno per le acque di vegetazione provenienti da frantoi a ciclo continuo.
2. Qualora vi sia effettivo rischio di danno alle acque, al suolo, al sottosuolo o alle altre risorse ambientali, accertato a seguito dei controlli eseguiti ai sensi del comma 2 dell'articolo 3, il sindaco con propria ordinanza puo' disporre la sospensione della distribuzione al suolo oppure ridurre il limite di accettabilita'. ((1)) ----------------- AGGIORNAMENTO (1) La Corte costituzionale con sentenza 27 novembre-11 dicembre 1997, n. 380 (in G.U. 1a s.s. 17/12/1997 n. 51) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale degli articoli da 1 a 9 della legge 11 novembre 1996, n. 574 (Nuove norme in materia di utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e di scarichi dei frantoi oleari), nella parte in cui prevedono la propria applicazione immediata e diretta nel territorio delle province autonome di Trento e di Bolzano."
2. Qualora vi sia effettivo rischio di danno alle acque, al suolo, al sottosuolo o alle altre risorse ambientali, accertato a seguito dei controlli eseguiti ai sensi del comma 2 dell'articolo 3, il sindaco con propria ordinanza puo' disporre la sospensione della distribuzione al suolo oppure ridurre il limite di accettabilita'. ((1)) ----------------- AGGIORNAMENTO (1) La Corte costituzionale con sentenza 27 novembre-11 dicembre 1997, n. 380 (in G.U. 1a s.s. 17/12/1997 n. 51) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale degli articoli da 1 a 9 della legge 11 novembre 1996, n. 574 (Nuove norme in materia di utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e di scarichi dei frantoi oleari), nella parte in cui prevedono la propria applicazione immediata e diretta nel territorio delle province autonome di Trento e di Bolzano."
Giurisprudenza • 4
- 1. TAR Firenze, sez. II, sentenza 14/10/2009, n. 1539Provvedimento: […] L'esponente invitava il Comune a revocare la sospensione, alla stregua degli interventi eseguiti, ma, rimaste insoddisfatte le sue richieste, con il gravame in epigrafe ha impugnato l'ordinanza sindacale de qua, chiedendone l'annullamento, previa sospensione, e formulando a supporto del gravame le seguenti doglianze: 1) eccesso di potere per travisamento ed erronea valutazione dei fatti, illogicità della motivazione; 2) violazione e falsa applicazione di legge (nello specifico, dell'art. 2 della l. n. 574/1996); 3) incompetenza.Leggi di più...
- domanda risarcitoria·
- inammissibilità del ricorso·
- ordinanza cautelare·
- violazione di legge·
- carenza di interesse a ricorrere·
- ripristino dell'attività·
- sospensione attività di spandimento·
- istruttoria amministrativa·
- incompetenza·
- ordinanza sindacale·
- interesse ad agire·
- eccesso di potere·
- ottemperanza al provvedimento