Articolo 12 sexies della Legge 30 aprile 1962, n. 283
Articolo 12 quinquiesArticolo 12 septies
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30 dicembre 2022
Art. 12-sexies. (( (Notizie di reato non pervenute dall'organo accertatore). )) ((Se il pubblico ministero prende notizia di una contravvenzione di propria iniziativa, ovvero la riceve da privati o da pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio diversi dall'organo accertatore e dalla polizia giudiziaria, ne da' comunicazione all'organo accertatore o alla polizia giudiziaria affinche' provvedano agli adempimenti di cui agli articoli 12-ter e 12-quater.
Nel caso previsto dal primo comma, l'organo accertatore o la polizia giudiziaria informano il pubblico ministero della propria attivita' senza ritardo e, comunque, non oltre sessanta giorni dalla data in cui hanno ricevuto comunicazione della notizia di reato dal pubblico ministero.))
Entrata in vigore il 30 dicembre 2022
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