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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 18/12/2025, n. 5513 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 5513 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il giudice dr. Ludovico Sburlati ha pronunciato la presente
SENTENZA
nella causa Nrg 9035/2024 promossa da:
e , elettivamente domiciliati Controparte_1 Controparte_2 in Siena, via Frajese 33, presso lo studio dell'avv. Giselda De Bonis, che li rappresenta e difende per delega in atti;
attori;
CONTRO
e per essa elettivamente domiciliata in Torino, via Controparte_3 CP_4
Clemente 27, presso lo studio dell'avv. Paola Farfariello, che la rappresenta e difende per delega in atti;
convenuta.
Oggetto: contratti bancari.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Attori: “… IN VIA PRELIMINARE 1) in via preliminare accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione del diritto di mandataria di a CP_4 Controparte_3 percepire il rimborso degli interessi per tutti i motivi indicati in premessa;
2) dichiarare l'improcedibilità per il mancato esperimento della mediazione obbligatoria in materia;
3) sempre in via preliminare accertare e dichiarare il difetto di legittimazione attiva di mandataria di carente di legittimazione attiva a CP_4 Controparte_3 richiedere il pagamento delle somme, e NULLA è dovuto dagli esponenti;
4) sempre in via preliminare accertare e dichiarare la mancanza di legittimazione alla riscossione dei crediti in capo al creditore procedente CP_4 mandataria di stante l'assenza dell'iscrizione di quest'ultima all'albo CP_3 ex. art. 106 TUB;
IN IPOTESI ove anche l'opposta mandataria di CP_4
potesse dimostrare (ma lo contestiamo) con prove documentali Controparte_3
l'avvenuta cessione del credito, resta il fatto che non ha provato il fatto di essere iscritto all'albo ex art.106 TUB.
5) Accertare e dichiarare l'inefficacia della cessione di credito ex art. 4 L.
130/1999 (richiamato dall'art. 58 TUB);
6) accertare e dichiarare la violazione dell'art. 1957 c.c. da parte della CP_5
della cessionaria mandataria di con la
[...] CP_4 Controparte_3 conseguente decadenza della garanzia prestata da e dal Sig. Parte_1
, che devono essere dichiarati liberi da ogni obbligazione, per decorrenza CP_2 del termine di cui all'art. 1957 c.c.
In ogni caso, con vittoria di spese e compenso legale di causa”.
Convenuta: “… Nel merito
In via principale …
Accertare e dichiarare la totale infondatezza in fatto e in diritto dell'odierna opposizione e, per l'effetto, rigettarla con conferma del decreto opposto.
In subordine
Accertare l'intervenuta risoluzione del contratto per inadempimento e, per gli effetti, condannare la ed il Sig. Controparte_1 [...]
, in solido tra loro, alla restituzione, in favore della convenuta, dell'importo CP_2 di €15.581,71, oltre interessi legali sino al soddisfo, o di altra veriore somma da accertarsi nel corso del procedimento.
In ogni caso
2 Con vittoria di spese, diritti e onorari di lite, oltre rimborso forfetario delle spese generali e oneri come per legge.”
MOTIVAZIONE
1. Gli attori hanno chiesto la revoca del decreto n. 1544/2024, con cui il
Tribunale ha ingiunto all sulla base del contratto di Controparte_1 finanziamento del 21/10/2015 sottoscritto con la , e a CP_6 CP_2
, in qualità di garante, di pagare alla € 15.581,71 (oltre
[...] Controparte_3 interessi e spese della procedura), eccependo il difetto di legittimazione attiva della quale mandataria della per carenza di prova della CP_4 Controparte_3 cessione del credito stipulata tra l e la Controparte_7 Controparte_3 nonché l'inefficacia di tale cessione nei confronti degli attori per violazione dell'art. 58 c. 2 Tub;
la prescrizione del credito in relazione alle somme richieste a titolo di interessi;
il difetto di legittimazione del creditore procedente alla riscossione dei crediti, mancando l'iscrizione all'albo ex art. 106 Tub;
la decadenza della garanzia ex art. 1957 Cc;
l'indeterminatezza della clausola relativa alla pattuizione degli interessi, atteso che “nel contratto sottoscritto dalla opponente non vi è mai la pattuizione della modalità operativa con cui, stabilito un Tasso Annuo Nominale, calcolare la rata del finanziamento e dunque l'obbligazione accessoria degli interessi ex art. 1284 c.c.” (cit. p. 10).
Costituendosi in giudizio, la convenuta ha eccepito preliminarmente, la nullità della procura alle liti per conflitto di interessi e chiesto, nel merito, il rigetto dell'opposizione e delle domande avversarie, con conseguente condanna degli attori al pagamento della somma ingiunta.
2. Va anzitutto affrontata l'eccezione relativa alla nullità della procura alle liti sollevata dalla convenuta.
Sul punto, la ha affermato che “l'eventuale pronuncia di Controparte_3 decadenza della garanzia rilasciata dal signor in favore della CP_2 CP_1
determinerebbe un indubbio vantaggio per il signor medesimo CP_1 CP_2
a discapito della garantita (della quale è liquidatore), che si troverebbe CP_2 ulteriormente esposta sotto il profilo debitorio”, e che ciò comporterebbe “una palese situazione di conflitto di interessi … tale da rendere incompatibile la difesa
3 congiunta dei due soggetti da parte di uno stesso difensore” (comp. risp. p. 4).
L'eccezione in esame è infondata, non sussistendo, nel caso di specie, un conflitto di interessi tra la società opponente - che, in caso di accoglimento dell'eccezione di decadenza della garanzia ex art. 1957 Cc rimane debitrice del credito vantato dalla convenuta - e il garante, che, in caso di rigetto di tale eccezione, avrebbe comunque azione di regresso verso il debitore principale ex art. 1950 Cc.
3. Per quanto concerne la questione relativa alla titolarità del credito azionato dalla convenuta tramite la mandataria gli attori hanno CP_4 sostenuto che la si sarebbe limitata a produrre l'avviso ex art. 58 Controparte_3
Tub, senza tuttavia dimostrare che il credito vantato nei confronti degli attori sia incluso nell'operazione di cessione di crediti in blocco del 28/06/2023.
L'eccezione in esame è infondata, atteso che la convenuta ha prodotto in giudizio: l'avviso dell'08/07/2023, in cui si dà atto dell'intervenuta cessione di crediti in blocco tra l (cedente) e la (cessionaria); la Controparte_7 Controparte_3 dichiarazione dell del 17/11/2023, in cui si specifica che il Controparte_7 credito vantato nei confronti dell indicato con il n. 0335500073 e Controparte_1 trasferito da con contratto del 21/06/2017, “rientra nel perimetro del CP_6 portafoglio di crediti a Voi ceduto nell'ambito dell'operazione di cartolarizzazione si sensi della Legge 130/1999 per cui pubblica notizia è apparsa nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana, parte II, n. 80 del 08/07/2023”; il contratto di cessione dei crediti del 21/06/2017 stipulato tra la e l CP_6 [...]
; il contratto di cessione dei crediti del 28/06/2023 stipulato tra l CP_7 [...]
e la e la lista dei crediti ceduti tramite tale Controparte_7 Controparte_3 contratto, nella quale è indicato anche il credito n. 0335500073 ceduto all
[...]
dalla (doc. 8 fasc. monit. e doc. 2, 8 e 9 fasc. conv.). CP_7 CP_6
Gli attori hanno anche eccepito l'inefficacia della cessione del 28/06/2023 nei loro confronti, specificando che “non c'è prova dell'iscrizione della cessione nel registro delle imprese”, secondo quanto prescritto dall'art. 58 Tub (cit. p. 9).
Per quanto riguarda la disciplina della cessione in blocco dei crediti, l'art. 58
Tub stabilisce, al comma 2, che “la banca cessionaria dà notizia dall'avvenuta cessione mediante iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. La Banca d'Italia può stabilire forme
4 integrative di pubblicità”; al comma 4, che “nei confronti dei debitori ceduti gli adempimenti pubblicitari previsti dal comma 2 producono gli effetti indicati dall'art. 1264 del codice civile”.
Ciò premesso, la giurisprudenza di legittimità ha precisato che gli adempimenti pubblicitari di cui all'art. 58 c. 2 Tub, ponendosi sullo stesso piano degli adempimenti prescritti in via generale dall'art. 1264 Cc, possono essere validamente surrogati da questi ultimi “e segnatamente dalla notificazione della cessione, che non è subordinata a particolari requisiti di forma;
e può quindi aver luogo anche mediante l'atto di citazione con cui il cessionario intima il pagamento al debitore ceduto, ovvero nel corso del giudizio” (Cass. 20495/2020 e Cass.
5997/2006).
Dall'applicazione di questi principi al caso di specie discende il rigetto dell'eccezione in esame, considerato che la cessione del credito del 28/06/2023 è stata notificata ex art. 1264 Cc agli attori con lettera del 12/07/2023, con ciò non potendosi escludere l'efficacia della cessione suddetta nei loro confronti (doc. 9 fasc. monitorio).
4. Ancora, gli attori hanno sottolineato che le somme richieste a titolo di interessi sarebbero soggetti a prescrizione quinquennale e hanno eccepito l'intervenuta prescrizione.
Sul punto, la Corte di Cassazione ha precisato che “la rateizzazione in più versamenti periodici dell'unico debito nascente dal mutuo bancario non ne determina il frazionamento in distinti rapporti obbligatori, neanche con riferimento agli interessi previsti nel piano di ammortamento, che del finanziamento costituiscono il corrispettivo, od a quelli moratori, fondati sul presupposto dell'inadempimento e privi di cadenza periodica imperativa, sicché deve escludersi, per tali tipologie di interessi, l'applicabilità dell'art. 2948, n. 4, cod. civ. sulla prescrizione quinquennale degli adempimenti periodici di singole obbligazioni autonome e indipendenti” (Cass. 4232/2023).
Ne discende il rigetto dell'eccezione in esame, considerato, in primo luogo, che il finanziamento è stato estinto anticipatamente il 16/01/2017, con decorrenza del termine prescrizionale decennale a partire da tale data (doc. 3 fasc. monitorio); che tale termine, con scadenza al 16/01/2027, è stato interrotto dalla lettera del
21/06/2017 (doc. 4 fasc. monitorio).
5 5. Gli attori hanno poi eccepito il difetto di rappresentanza della CP_4 quale mandataria della non essendo iscritta all'albo degli Controparte_3 intermediari finanziari ex art. 106 Tub.
Nello specifico, gli attori hanno sostenuto che “l'atto con cui una società veicolo conferisce la procura per la riscossione dei propri crediti ad una società non iscritta all'albo 106 Tub è nullo per violazione di norma imperativa ai sensi dell'art. 1418, comma 1, c.c.” (cit. p. 8).
I documenti prodotti in giudizio dimostrano, anzitutto, che il 17/02/2020 la la e la hanno stipulato un Controparte_3 Controparte_8 CP_4 contratto di special servicing per la gestione delle operazioni di cartolarizzazione;
che il 20/05/2020 la ha conferito una procura speciale alla Controparte_3
(iscritta all'albo ex art. 106 Tub) al fine di “riscuotere, Controparte_8 gestire, liquidare e, più in generale, disporre dei crediti dei quali la Società è e sarà titolare e diritti collegati …”; che il 29/05/2020 la ha Controparte_8 conferito una procura speciale alla in qualità di “special servicer”, per la CP_4 riscossione dei crediti della (doc.
3-5 fasc. conv.). Controparte_3
Ciò premesso, relativamente a tale questione, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito, in primo luogo, che le disposizioni di cui agli art. 2 c. 6 L. 300/1999 e
106 Tub “non hanno alcuna valenza civilistica, ma attengono alla regolamentazione (amministrativa) del settore bancario”, con la conseguenza che
“non vi è alcuna valida ragione per trasferire automaticamente sul piano del rapporto negoziale (o persino sugli atti di riscossione compiuti) le conseguenze delle condotte difformi degli operatori, al fine di provocare il travolgimenti di contratti (cessioni di crediti, mandati, ecc.) o di atti processuali di estrinsecazione della tutela del credito, in sede cognitiva o anche esecutiva”; in secondo luogo, che
“dall'omessa iscrizione nell'albo ex art. 106 T.U.B. del soggetto concretamente incaricato della riscossione dei crediti non deriva alcuna invalidità, pur potendo tale mancanza assumere rilievo sul diverso piano del rapporto con l'autorità di vigilanza o per eventuali profili penalistici” (Cass. 590/2024; Cass. 7243/2024).
Da ciò discende il rigetto di tale eccezione, non essendo rilevante, ai fini della validità della procura, la circostanza che la sia iscritta o meno CP_4 all'albo ex art. 106 Tub.
6. Per quanto concerne l'eccezione relativa alla decadenza della garanzia
6 ex art. 1957 Cc, va anzitutto rilevato che, a fronte dell'affermazione della convenuta secondo la quale “il testo dell'art. 11 delle Condizioni Generali, più che una semplice fidejussione, integra un contratto autonomo di garanzia” (comp. risp.
p. 16), l' e l hanno sostenuto che, in caso Controparte_1 CP_2 di cessione dei crediti in blocco, “le garanzie che si trasmettono ai sensi del TUB
(art. 58) sono soltanto quelle tipiche previste dal Codice Civile, tra cui NON rientra il contratto autonomo di garanzia” (mem. n. 171 ter Cpc n. 1).
Si osserva, sul punto, che, nel caso di specie, è stata stipulata una fideiussione e non un contratto autonomo di garanzia - posto che, tenuto conto del complessivo regolamento contrattuale, dall'onere del garante di pagare “tramite semplice richiesta scritta” non emerge una piena autonomia della garanzia rispetto al rapporto principale - con ciò dovendosi ritenere applicabile l'art. 58 c. 3 Tub, secondo il quale “I privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque prestati o comunque esistenti a favore del cedente … conservano la loro validità e il loro grado a favore del cessionario, senza bisogno di alcuna formalità o annotazione”.
Ciò premesso, secondo l'art. 11 delle condizioni generali del finanziamento del 21/10/2015, il fideiussore esonera la società “dall'onere di agire entro i termini previsti per legge (art. 1957 c.c.). Il pagamento viene richiesto dalla Società al
Fidejussore, tramite semplice richiesta scritta. L'eventuale decadenza del Cliente dal beneficio del termine è estesa al Fidejussore” e, in base ai documenti prodotti in giudizio, tale clausola risulta specificamente approvata per iscritto dagli attori ex art. 1341 Cc (doc. 1 fasc. monit).
Anche l'eccezione in esame è pertanto infondata e va pertanto rigettata.
7. Parimenti infondata, infine, è l'eccezione attorea relativa all'indeterminatezza della clausola sulla statuizione degli interessi.
Si rileva, a tal proposito, che la ha prodotto in giudizio il Controparte_3 contratto di finanziamento - che riporta, nello specifico, l'ammontare di ciascuna rata (pari a € 450,50), il Tan (pari al 6,01%), il Taeg (pari al 7,85%), il tasso di computo degli interessi di mora, il capitale finanziato (pari a € 17.266,00), l'importo degli interessi (pari a € 2.198,00) e il totale da rimborsare (pari a € 19.464,00) – e un analitico estratto conto aggiornato al 20/06/2017 (doc. 1 e 3 fasc. monitorio); ancora, la convenuta ha allegato il piano di ammortamento alla francese redatto sulla base dei dati riportati nel contratto (comp. risp. p. 20 - 22).
7 A fronte di tali risultanze, gli attori non hanno formulato contestazioni specifiche circa la pretesa creditoria della convenuta, né hanno contestato l'inadempimento, limitandosi a sostenere la non debenza delle somme richieste a titolo di interessi.
Ne discendono il rigetto dell'opposizione e la conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto.
8. Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 Cpc e, tenuto conto dei caratteri della controversia e delle questioni trattate, si liquidano in € 3.387,00 per compenso (in relazione ai valori medi della tabella di riferimento per la fase di studio della controversia e la fase introduttiva del giudizio e ai valori minimi per la fase istruttoria e la fase decisionale), con rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15%, Cpa e Iva.
PQM
Definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza, eccezione, deduzione, rigetta l'opposizione proposta dall' e da Controparte_1
nei confronti della Controparte_2 Controparte_3 condanna l e , in solido Controparte_1 Controparte_2 tra loro, a rimborsare alla le spese di lite, liquidate in € 3.387,00 Controparte_3 per compenso, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, Iva e Cpa.
Torino, 18/12/2025.
IL GIUDICE
dr. Ludovico Sburlati
Sentenza redatta con l'assistenza dell'addetta Upp dr.ssa Ylenia Perdichizzi.
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