Sentenza 20 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Veneto, sentenza 20/03/2026, n. 71 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Veneto |
| Numero : | 71 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Sentenza n. /2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE VENETO
composta dai Magistrati:
MA TONOLO Presidente RO ANGIONI Giudice relatore IS BORELLI Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di conto iscritto al n. 32646 del registro di Segreteria avente ad oggetto il conto n. 66775 reso da NI SA quale riscuotitore del Comune di Chiampo (VI) per l’esercizio 2019 (1.1.2019-7.10.2019),
depositato in data 7 luglio 2020;
Vista la relazione n. 357/2025 del 7.7.2025 del magistrato istruttore del conto;
Vista la memoria difensiva dell’agente contabile depositata in data 20.01.2026;
Esaminati gli atti di causa;
Uditi, nella pubblica udienza del 12 febbraio 2026 - celebrata con l’assistenza della dott.ssa Mara Agostini e data per letta la relazione del giudice relatore, Cons. RO ON – l’agente contabile e il Pubblico
Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale Francesca Cosentino, come da separato verbale.
SVOLGIMENTO IN FATTO
1. Con relazione n. 357/2025 del 7.07.2025, il magistrato istruttore del conto n. 66775 reso da NI SA quale riscuotitore del Comune di Chiampo
(VI) per l’esercizio 2019 (1.1.2019/7.10.2019), depositato in data 7 luglio 2020, dopo aver riassunto gli esiti dell’attività istruttoria compiuta e richiamati i contenuti del regolamento interno di contabilità, riferiva al Presidente di questa Sezione giurisdizionale quanto segue:
a) il conto in esame - avente ad oggetto la gestione delle riscossioni dei diritti di anagrafe per l’esercizio 2019, limitatamente al periodo 1° gennaio/7 ottobre 2019, redatto sul mod. 21 del DPR 196/94 e sottoscritto in data 30 gennaio 2020 dall’agente contabile e dal Responsabile del Servizio Finanziario - espone nella parte di sinistra rimborsi periodici per complessivi
€ 6.949,20 e indica nella parte destra riversamenti di pari importo;
b) non è stato rispettato il termine quindicinale previsto per il riversamento dall’art. 54 del regolamento per le riscossioni avvenute dal mese di febbraio alla chiusura della gestione in ottobre (che è stato effettuato con cadenza mensile);
c) il conto non riporta, in apertura, la giacenza di cassa di euro 98,40 risultante al 31.12.2018 (relativa a riscossioni non riversate tempestivamente nel periodo di competenza);
d) il documento riepilogativo delle movimentazioni di cassa era privo delle caratteristiche previste dall’art. 100 del regolamento di contabilità, e non poteva considerarsi sostitutivo del registro di cassa, risultando costituito da una mera collazione delle distinte di versamento in tesoreria;
e) non risultava trasmessa la relazione ex art.139, comma 2, c.g.c.,
adempimento peraltro non riferibile all’agente contabile.
2. Pur non evidenziandosi ammanchi, i plurimi profili di irregolarità indicati non consentivano di ritenere regolare il conto e di ammettere a discarico dell’agente: lo stesso veniva conseguentemente sottoposto all’esame della Sezione giurisdizionale.
3. Con memoria depositata in data 20 gennaio 2026, l’agente contabile prendeva atto delle irregolarità contestate, evidenziando che sono comunque dovute a condotta non volontaria e che comunque, in assenza di ammanchi, non ha creato danno all’Amministrazione.
Segnalava in particolare:
a) quanto ai tempi di riversamento, che il sovraccarico di lavoro e la carenza di organico non aveva consentito di poter procedere con le previste cadenze quindicinali;
b) quanto al ritardo nel versamento della cassa a fine esercizio, anch’esso era dovuto a circostanza contingenti, trovandosi in ferie alla chiusura dell’esercizio 2018 e confidando di poter effettuare il versamento al suo rientro; peraltro, le somme giacenti erano state conservate all’interno della cassaforte nell’Ufficio Anagrafe;
c) quanto, infine, alla documentazione riassuntiva della gestione, la stessa era in realtà costituita da diverse pagine, nella cui intestazione inziale erano indicate le diverse tipologie di incassi. In assenza del giornale di cassa, ancora non istituito, in Tesoreria erano state tuttavia consegnate soltanto le pagine riassuntive relative ai versamenti.
4. All’udienza odierna, l’agente contabile richiamava le memorie depositate in atti. Il Pubblico Ministero, condivise le valutazioni della relazione istruttoria, concludeva per la dichiarazione di irregolarità del conto e la non ammissione a discarico dell’agente, senza addebito.
CONSIDERATO IN DIRITTO
5. All’esito dell’esame degli atti di causa, il Collegio rileva che il conto in esame presenta profili di irregolarità che non ne consentono l’approvazione ai sensi dell’art. 149, c. 2, c.g.c..
5.1. È opportuno e necessario premettere, in via generale, che la funzione del giudizio di conto consiste nell’accertamento in sede processuale della regolarità dei conti giudiziali resi da tutti coloro che hanno maneggio di denaro o beni pubblici, con lo scopo di verificare la regolarità delle gestioni pubbliche e, in senso lato, il corretto utilizzo del denaro e dei beni della comunità.
Questa stessa Sezione ha avuto modo più volte di affermare (ex plurimis, Corte dei conti Sez. Veneto n. 28/2023), che le gestioni non solo devono essere organizzate in modo tale che i risultati dell’attività gestoria siano in ogni momento ricollegabili, in modo certo, chiaro e continuativo, con le scritture elementari e generali tenute dalla ragioneria dell’ente, ma anche che ciò debba emergere in primis dal conto reso e sottoposto al giudizio dinanzi alla competente Sezione giurisdizionale della Corte dei conti: il conto, infatti, deve essere idoneo a rappresentare, mediante i fatti di gestione, i relativi risultati (principio oggi positivizzato nell’art. 140, comma 2, c.g.c.) e al contempo la forma del conto ed i relativi contenuti debbono essere coerenti con questa finalità.
In questo senso, l’applicazione del principio della prevalenza della sostanza sulla forma non può costituire un mezzo per derogare o eludere l’obbligo di rendicontazione e, sotto il profilo contenutistico, quello della completa e idonea rappresentazione dei fatti di gestione (cfr. Sez. Piemonte, n.144/2011, Sez. Calabria, n. 122/2022).
6. Fatta tale premessa di carattere generale, in adesione con quanto rappresentato dal magistrato istruttore del conto e con quanto rilevato dal Pubblico Ministero, secondo l’avviso del Collegio sono riscontrabili aspetti di irregolarità che non consentono l’approvazione del conto.
Il conto risulta infatti certamente irregolare, sotto il profilo della scarsa chiarezza e rappresentatività, per via dell’omessa registrazione della giacenza di cassa al momento di assunzione della gestione, così come costituisce indice di irregolarità della gestione il pressoché sistematico tardivo riversamento delle riscossioni, avvenuto in violazione delle previsioni dell’art.54 del Regolamento di contabilità con cadenza mensile invece che quindicinale.
Si tratta di modalità operative che nel loro complesso contravvengono alle regole previste dall’ordinamento per la corretta e trasparente gestione economale, e che danno adito a profili di opacità della rendicontazione che possono risultane, in astratto, anche forieri di danno per l’Amministrazione, in quanto assunti, rispettivamente, in violazione di quanto disposto dall’art.
182, comma 2, R.D. n.827/1924 (All'atto dell'assunzione in funzioni di un agente contabile dello Stato, si fa luogo alla ricognizione delle casse, di tutte le contabilità, delle scritture e del mobilio, arredi ed altri oggetti che erano in consegna del contabile cessante e che passano a quello subentrante) e dell’art. 181 del medesimo testo normativo (La gestione degli agenti contabili comincia dalla data dell'assunzione del servizio, e termina col giorno della cessazione di esso).
7. Quanto, invece, alla documentazione riepilogativa della gestione, le criticità sollevate dal magistrato istruttore in ordine alla carenza descrittiva della stessa risulta superata alla luce dei chiarimenti dell’agente contabile, il quale ha dato atto che per praticità erano state consegnate in Tesoreria soltanto le pagine riassuntive dei versamenti e non invece le ulteriori pagine nella cui intestazione inziale erano indicate le diverse tipologie di incasso.
8. Non costituisce, in ultimo, irregolarità riferibile all’agente contabile, ma all’Amministrazione, l’accertata mancata trasmissione della relazione dell’organo interno sulla gestione, prevista e disciplinata dall’art. 139, comma 2 c.g.c. (sul punto, Corte dei conti Sezione Veneto, sentenza n.198/2024).
9. Per quanto sopra esposto il conto in esame, stante la sua irregolarità, non può essere approvato e conseguentemente l’agente contabile non può essere ammesso a discarico.
10. Relativamente alle spese di giudizio, in considerazione della natura del procedimento e dell’assenza di ammanchi, non è luogo a provvedere sulle stesse.
P.Q.M.
la Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Veneto, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 32646 del registro di Segreteria dichiara irregolare il conto n. 66775 reso da NI SA quale riscuotitore del Comune di Chiampo (VI) per l’esercizio 2019
(1.1.2019/7.10.2019), depositato in data 7 luglio 2020, e non ammette a discarico l’agente.
Nulla per le spese.
Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Venezia, nella Camera di consiglio del 12 febbraio 2026.
Il Giudice relatore Il Presidente
RO ON MA OL
(firmato digitalmente) (firmato digitalmente)
Depositata in Segreteria, il Il Funzionario preposto
(firmato digitalmente)