Sentenza 21 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Torino, sez. III, sentenza 21/01/2026, n. 90 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Torino |
| Numero : | 90 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00090/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01928/2025 REG.RIC.
N. 01945/2025 REG.RIC.
N. 02249/2025 REG.RIC.
N. 02363/2025 REG.RIC.
N. 02364/2025 REG.RIC.
N. 02365/2025 REG.RIC.
N. 02506/2025 REG.RIC.
N. 02532/2025 REG.RIC.
N. 02579/2025 REG.RIC.
N. 02756/2025 REG.RIC.
N. 02900/2025 REG.RIC.
N. 02940/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1928 del 2025, proposto da
LL De IA, rappresentata e difesa dall'avvocato Domenico Naso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Torino, domiciliataria ex lege in Torino, via dell'Arsenale, 21;
sul ricorso numero di registro generale 1945 del 2025, proposto da
IE PO, rappresentata e difesa dall'avvocato Domenico Naso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Torino, domiciliataria ex lege in Torino, via dell'Arsenale, 21;
sul ricorso numero di registro generale 2249 del 2025, proposto da
LA SA, rappresentata e difesa dall'avvocato Domenico Naso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Torino, domiciliataria ex lege in Torino, via dell'Arsenale, 21;
sul ricorso numero di registro generale 2363 del 2025, proposto da
IS BE, rappresentata e difesa dall'avvocato Domenico Naso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Torino, domiciliataria ex lege in Torino, via dell'Arsenale, 21;
sul ricorso numero di registro generale 2364 del 2025, proposto da
EL AP, rappresentata e difesa dall'avvocato Domenico Naso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Torino, domiciliataria ex lege in Torino, via dell'Arsenale, 21;
sul ricorso numero di registro generale 2365 del 2025, proposto da
ON LL, rappresentata e difesa dall'avvocato Domenico Naso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Torino, domiciliataria ex lege in Torino, via dell'Arsenale, 21;
sul ricorso numero di registro generale 2506 del 2025, proposto da
RI TE, rappresentata e difesa dall'avvocato Domenico Naso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Torino, domiciliataria ex lege in Torino, via dell'Arsenale, 21;
sul ricorso numero di registro generale 2532 del 2025, proposto da
CL AS, rappresentato e difeso dall'avvocato Domenico Naso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Torino, domiciliataria ex lege in Torino, via dell'Arsenale, 21;
sul ricorso numero di registro generale 2579 del 2025, proposto da
EL TI, rappresentata e difesa dall'avvocato Domenico Naso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Torino, domiciliataria ex lege in Torino, via dell'Arsenale, 21;
sul ricorso numero di registro generale 2756 del 2025, proposto da
IC SS, rappresentato e difeso dall'avvocato Domenico Naso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Torino, domiciliataria ex lege in Torino, via dell'Arsenale, 21;
sul ricorso numero di registro generale 2900 del 2025, proposto da
AO NC, rappresentata e difesa dall'avvocato Domenico Naso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Torino, domiciliataria ex lege in Torino, via dell'Arsenale, 21;
sul ricorso numero di registro generale 2940 del 2025, proposto da
LI IL, rappresentata e difesa dall'avvocato Domenico Naso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Torino, domiciliataria ex lege in Torino, via dell'Arsenale, 21;
quanto al ricorso n. 1928 del 2025:
Per l'esecuzione del giudicato costituito dalla sentenza n. 187/2023 emessa dal Tribunale di Asti, Sezione Lavoro, Giudice Dott.ssa Antoci, resa all'esito del giudizio di cui al R.G. n. 91/2023, pubblicata in data 07/06/2023, notificata in data 22/07/2023, passata in giudicato, Nonché con richiesta di fissazione della somma di denaro dovuta dall'Amministrazione resistente per ogni accertata violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato, con statuizione costituente titolo esecutivo a favore di parte ricorrente, a norma di quanto previsto alla lett. e) del comma 4 dell'art. 114 c.p.a.
quanto al ricorso n. 1945 del 2025:
Per l'esecuzione del giudicato costituito dalla sentenza n. 1018/2023 emessa dal Tribunale di Torino, Sezione Lavoro, Giudice Dott. Robaldo, resa all'esito del giudizio di cui al R.G. n. 933/2023, pubblicata in data 16/05/2023, notificata in data 23/07/2023, passata in giudicato, nonché con richiesta di fissazione della somma di denaro dovuta dall'Amministrazione resistente per ogni accertata violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato, con statuizione costituente titolo esecutivo a favore di parte ricorrente, a norma di quanto previsto alla lett. e) del comma 4 dell'art. 114 c.p.a.
quanto al ricorso n. 2249 del 2025:
PER L'ESECUZIONE DEL GIUDICATO costituito dalla Sentenza n. 280/2023 pubbl. il 06/07/2023 RG n. 977/2022, Tribunale di Cuneo Giudice. Dott. Michele Basta - sez. lavoro notificata in data 21 - 07 - 2023 passata in giudicato, che ha accolto il ricorso promosso dalla parte ricorrente, così disponendo: " accerta e dichiara il diritto della parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la "Carta elettronica" per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, come segue: […] SA CL a.s. 2018/19, 2019/20, 2020/21, 2021/22 e 2022/23 […] condanna il Ministero dell'Istruzione e del Merito, mediante accredito sulla Carta elettronica del Docente, in favore di in favore di SA CL dell'importo nominale di € 2.500,00 .
quanto al ricorso n. 2363 del 2025:
ESECUZIONE DEL GIUDICATO costituito dalla Sentenza n. 245/2023 pubbl. il 21/07/2023 RG n. 396/2023, Tribunale di Asti - sez. lavoro Giudice dott.ssa ISbetta Antoci, passata in giudicato, notificata in data 09 settembre 2023 che ha accolto il ricorso promosso dalla parte ricorrente, così disponendo: "[..] accerta e dichiara il diritto di RO IS ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui tramite la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente con riferimento agli anni scolastici indicati in parte motiva e condanna il Ministero ad erogare in favore di detto ricorrente, tramite la carta elettronica, l'importo complessivo di € 1.500 oltre interessi legali e l'eventuale ulteriore somma spettante a titolo di differenza tra questi ultimi e l'eventuale maggior importo della rivalutazione monetaria .
quanto al ricorso n. 2364 del 2025:
ESECUZIONE DEL GIUDICATO costituito dalla Sentenza n. 439/2023 pubbl. il 24/10/2023 RG n. 210/2023, Tribunale di Cuneo Giudice. Dott. AO Elefante - sez. lavoro notificata in data 05 - 11 - 2023 passata in giudicato, che ha accolto il ricorso promosso dalla parte ricorrente, così disponendo: - accerta e dichiara il diritto della ricorrente CA LA ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la "Carta elettronica" per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2017/18, 2018/19, 2019/20, 2020/21, così come riconosciuta al personale assunto a tempo indeterminato, e conseguentemente condanna il Ministero dell'Istruzione e del Merito alla corresponsione alla parte ricorrente, mediante accredito sulla Carta elettronica del Docente, dell'importo nominale di € 2000,00, oltre interessi legali dalla maturazione del credito sino al saldo, quale contributo alla formazione professionale del docente .
quanto al ricorso n. 2365 del 2025:
PER L'ESECUZIONE DEL GIUDICATO costituito dalla Sentenza n. 392/2023 pubbl. il 28/09/2023 RG n. 34/2023, Tribunale di Cuneo - sez. lavoro Giudice dott.ssa AO Elefante, passata in giudicato, notificata in data 25 ottobre 2023 che ha accolto il ricorso promosso dalla parte ricorrente, così disponendo: " [..] accerta e dichiara il diritto della parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la "Carta elettronica" per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2017/2018, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 così come riconosciuta al personale assunto a tempo indeterminato, e conseguentemente - condanna il Ministero dell'Istruzione e del Merito alla corresponsione alla parte ricorrente, mediante accredito sulla Carta elettronica del Docente, dell'importo nominale di € 2.500,00, oltre interessi legali dalla maturazione del credito sino al saldo, quale contributo alla formazione professionale del docente […];" .
quanto al ricorso n. 2506 del 2025:
Per l'esecuzione del giudicato costituito dalla sentenza n. 1169/2024 emessa dal Tribunale di Torino, Sezione Lavoro, Giudice dott.ssa Cirvilleri, resa all'esito del giudizio di cui al R.G. n. 4464/2023, pubblicata in data 09/05/2024, passata in giudicato, che ha accolto il ricorso promosso dal ricorrente, così disponendo: <<[…] accerta e dichiara il diritto della parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente con riferimento agli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023; condanna il MINISTERO dell'ISTRUZIONE E DEL MERITO ad erogare in favore della parte ricorrente l'importo di € 1.000,00 attraverso l'emissione di buoni elettronici di spesa di corrispondente valore nominale, maggiorati di interessi al tasso legale dalle singole scadenze al saldo >>.
quanto al ricorso n. 2532 del 2025:
PER L'ESECUZIONE DEL GIUDICATO costituito dalla Sentenza n. 185/2024 pubbl. il 23/04/2024 RG n. 924/2023 Tribunale di Cuneo - sez. lavoro - Giudice dott. Michele Basta, passata in giudicato, notificata in data 27 - 11 - 2024 che ha accolto il ricorso promosso dalla ricorrente, così disponendo: "[…] accerta e dichiara il diritto delle parti ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la "Carta elettronica" per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, così come riconosciuta al personale assunto a tempo indeterminato, e conseguentemente - condanna il Ministero dell'Istruzione e del Merito alla corresponsione alla parte ricorrente, mediante accredito sulla Carta elettronica del Docente, dell'importo nominale di € 1.500, oltre interessi legali dalla maturazione del credito sino al saldo, quale contributo alla formazione professionale del docente .
quanto al ricorso n. 2579 del 2025:
Per l'esecuzione del giudicato costituito dalla sentenza n. 53/2024 emessa dal Tribunale di Asti, Sezione Lavoro, Giudice dott.ssa Lo Bello, resa all'esito del giudizio di cui al R.G. n. 407/2023, pubblicata in data 08/03/2024, passata in giudicato, che ha accolto il ricorso promosso dal ricorrente, così disponendo: "Uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando, disattese ogni diversa domanda, eccezione e istanza, accerta e dichiara il diritto delle ricorrenti ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui tramite la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente con riferimento agli anni scolastici indicati in parte motiva e per l'effetto condanna il Ministero a erogare, tramite la carta elettronica, l'importo complessivo di € 500 in favore di TA Chiara, € 1.000 in favore di LO Anita, € 1.500 in favore di DE TO LL e € 1.000 in favore di TI EL, oltre interessi legali e l'eventuale ulteriore somma spettante a titolo di differenza tra questi ultimi e l'eventuale maggior importo della rivalutazione monetariA".
quanto al ricorso n. 2756 del 2025:
PER L'ESECUZIONE DEL GIUDICATO costituito dalla Sentenza n. 243/2024 pubbl. il 28/05/2024 RG n. 1025/2023 Tribunale di Cuneo - sez. lavoro - Giudice dott. Michele Basta, notificata in data 05 dicembre 2024 passata in giudicato, che ha accolto il ricorso promosso dalla ricorrente, così disponendo: "[…] accerta e dichiara il diritto della parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la "Carta elettronica" per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023, così come riconosciuta al personale assunto a tempo indeterminato, e conseguentemente - condanna il Ministero dell'Istruzione e del Merito alla corresponsione alla parte ricorrente, mediante accredito sulla Carta elettronica del Docente, dell'importo nominale di € 1.000,00, oltre interessi legali dalla maturazione del credito sino al saldo, quale contributo alla formazione professionale del docente;; […]" .
quanto al ricorso n. 2900 del 2025:
Per l'esecuzione del giudicato costituito dalla sentenza n. 1105/2023 emessa dal Tribunale Ordinario di Torino, Sezione Lavoro, Consigliere relatore Dott.ssa Silvana Cirvilleri, all'esito del procedimento di cui al R.G. n. 542/2023, pubblicata in data 25/05/2023 e notificata il 29/07/2023, passata in giudicato.
quanto al ricorso n. 2940 del 2025:
Per l'esecuzione del giudicato costituito dalla sentenza n. 130/2025 emessa dal Tribunale Ordinario di Asti, Sezione Lavoro, Consigliere relatore Dott.ssa ISbetta Antoci, all'esito del procedimento di cui al R.G. n. 1234/2024, pubblicata in data 05/03/2025 e notificata il 05/05/2025, passata in giudicato.
Visti i ricorsi e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e del Merito e di Ministero dell'Istruzione e del Merito e di Ministero dell'Istruzione e del Merito e di Ministero dell'Istruzione e del Merito e di Ministero dell'Istruzione e del Merito e di Ministero dell'Istruzione e del Merito e di Ministero dell'Istruzione e del Merito e di Ministero dell'Istruzione e del Merito e di Ministero dell'Istruzione e del Merito e di Ministero dell'Istruzione e del Merito e di Ministero dell'Istruzione e del Merito e di Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto il decreto 10 marzo 2025 n. 3 del Presidente della 3^ Sezione del Tar Piemonte che adotta misure organizzative volte allo snellimento dell’arretrato in materia di “carta del docente”, stante che nel corso del corrente anno 2025 la percentuale dei ricorsi in materia si è attestata sul 59% del totale dei ricorsi introitati presso l’intero Tar Piemonte;
Rilevato che il suddetto decreto n. 3/2025 dispone “La trattazione congiunta dei ricorsi proposti dallo stesso difensore in tema di “carta del docente” nonché la riunione dei medesimi in caso di esito omogeneo dei ricorsi. Nulla è innovato in merito alla liquidazione delle spese di lite.”;
Rilevato che, ai sensi del decreto n. 3/2005, la riunione di ricorsi viene disposta e operata a soli fini di pronta e sollecita redazione e pubblicazione del provvedimento - e dunque delle decisioni in esso contenute -, non altera i meccanismi decisionali del giudizio, non incide sul contenuto delle singole decisioni;
Ritenuto che, per i ricorsi in epigrafe indicati, ricorrano le condizioni previste dal decreto n. 3/2025 per disporne la riunione, trattandosi di ricorsi le cui decisioni si presentano identiche nella motivazione e nel dispositivo;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2026 la dott.ssa OS RN e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – Con separati ricorsi gli odierni ricorrenti hanno chiesto l’esecuzione del giudicato formatosi sulle sentenze di cui in epigrafe, con la conseguente condanna dell’Amministrazione resistente al pagamento delle somme ivi liquidate.
Il Ministero dell’Istruzione e del Merito si è costituito in giudizio formalmente opponendosi all’accoglimento dei ricorsi.
All’odierna camera di consiglio le cause sono state trattenute in decisione.
2. – Per ciascun ricorso ricorrono i presupposti, anche di rito, per l’accoglimento della domanda.
La sentenza azionata è stata rilasciata in copia attestata conforme all’originale ai fini di cui all’art. 475 c.p.c. ed è stata notificata mediante posta elettronica certificata al Ministero soccombente presso il domicilio reale. Inoltre, alla data della proposizione del ricorso, era infruttuosamente decorso il termine di cui all’art. 14 co. 1 del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669. Non vi è infine contestazione sul fatto che l’Amministrazione abbia omesso di ottemperare al giudicato in questione.
Va dunque ordinato al Ministero resistente di dare esecuzione alle sentenze di cui in epigrafe e di pagare quindi le somme ivi liquidate in favore della parte ricorrente, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della presente decisione.
Per l’ipotesi di inutile decorso del termine assegnato, è doveroso nominare sin d’ora un Commissario ad acta, individuato nel Ragioniere Generale dello Stato, con facoltà di delega ad altro dirigente/funzionario, il quale, entro l’ulteriore termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza (a cura di parte ricorrente), darà corso al pagamento dei provvedimenti in epigrafe compiendo tutti gli atti necessari, a carico e spese dell’amministrazione inadempiente. All’uopo, per ciascun ricorso occorre onerare la parte ricorrente della comunicazione al Commissario ad Acta del proprio numero di codice fiscale, nel termine di giorni 7 (=sette) dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza.
Considerato che le funzioni commissariali sono affidate ad un dipendente pubblico e devono ritenersi connesse ai relativi compiti istituzionali, il compenso del Commissario deve considerarsi compreso in quello già stabilito e percepito dall’Amministrazione di appartenenza.
Appare infine meritevole di accoglimento la domanda di condanna dell’Amministrazione al pagamento di una penalità di mora, in applicazione della previsione di cui all’art. 114 co. 4 lett. e) c.p.a., da determinarsi nella misura degli interessi legali su quanto dovuto in dipendenza del giudicato. Il dies a quo per la spettanza della penalità di mora va individuato nel giorno della notificazione della presente sentenza all’Amministrazione inadempiente, e il dies ad quem nel giorno dell’adempimento spontaneo (sia pure tardivo) del giudicato oppure, in caso perdurante inadempimento, nel giorno a partire dal quale ha efficacia la nomina del Commissario ad acta.
3. – – Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate, per ciascun ricorso e indipendentemente dalla riunione dei ricorsi (come da decreto n. 3/2025 del Presidente della Sezione, di cui in epigrafe), sulla scorta dei parametri di cui alla Tabella n. 21 dell’Allegato 1 al DM 10/03/2014 n. 55, soggetti a dimidiazione a norma dell’art. 4, co. 1 del predetto DM, e ridotte in ragione sia della marcata serialità della controversia, che neppure presenta difficoltà interpretative e/o applicative in punto di diritto, sia della oggettiva situazione di difficoltà “operativa” in cui versa l’Amministrazione intimata nell’esecuzione dei titoli giudiziali della specie sull’intero territorio dello Stato (id est, l’esiguo numero di addetti incaricati del materiale caricamento sulle carte docenti degli importi dovuti, una volta pur ritualmente espletata dall’intimato Ministero la procedura per il pagamento degli stessi importi), difficoltà reiteratamente rappresentata a questo Tribunale dalla difesa erariale. Si provvede, inoltre, alla distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore attoreo, dichiaratosi antistatario. Resta ferma la refusione del contributo unificato versato, alle condizioni di legge.
4. – Si ritiene, in considerazione dei profili di danno erariale potenzialmente connessi alle vicende in esame, di mandare alla Segreteria ai fini della trasmissione dei fascicoli di causa alla Procura regionale della Corte dei conti per il Piemonte per gli accertamenti di competenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Terza),
definitivamente pronunciando, previa riunione, sui ricorsi in epigrafe:
1) ordina all’Amministrazione resistente di dare esecuzione ai titoli di cui in epigrafe nel termine di sessanta giorni, decorrente dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza ovvero, se precedente, dalla sua notificazione;
2) nomina sin d’ora, per il caso di protratta inottemperanza da parte dell’Amministrazione resistente, il Commissario ad acta nella persona del Ragioniere Generale dello Stato, con facoltà di delega, il quale provvederà nei modi e nei tempi indicati in motivazione. Onera la parte ricorrente di comunicare al Commissario ad Acta il proprio numero di codice fiscale, nel termine di giorni 7 (=sette) dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza;
3) fissa, nei termini di cui in motivazione, l’ulteriore somma dovuta dall’Amministrazione per ogni ulteriore giorno di ritardo nella misura degli interessi legali;
4) condanna l’Amministrazione intimata a rifondere alla parte ricorrente, per ciascun ricorso, le spese di lite, che liquida complessivamente in € 800,00 (ottocento/00), a titolo di compenso professionale di avvocato, oltre accessori come per legge, con distrazione in favore del procuratore attoreo, dichiaratosi antistatario; e alla refusione del contributo unificato, alle condizioni di legge.
5) Manda alla Segreteria per la trasmissione dei fascicoli di causa alla Procura Regionale della Corte dei Conti per il Piemonte per gli accertamenti di competenza.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
OS RN, Presidente, Estensore
AO Malanetto, Consigliere
Alessandro Cappadonia, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| OS RN |
IL SEGRETARIO