Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. X, sentenza 08/01/2026, n. 108
CGT1
Sentenza 8 gennaio 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Rigettato
    Mancata notifica cartella di pagamento presupposta

    L'Agenzia delle Entrate ha prodotto documentazione comprovante la notifica di una precedente intimazione di pagamento, non impugnata, che rende irretrattabili i crediti tributari e preclude la contestazione di vizi attinenti agli atti presupposti.

  • Rigettato
    Prescrizione dei debiti

    Il termine di prescrizione non era maturato alla data di notifica dell'atto impugnato, anche considerando la sospensione dei termini per l'emergenza Covid-19. Inoltre, l'istanza di rateizzazione presentata dal ricorrente nel 2022 costituisce riconoscimento del debito e interruzione della prescrizione.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. X, sentenza 08/01/2026, n. 108
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria
    Numero : 108
    Data del deposito : 8 gennaio 2026

    Testo completo