Sentenza 23 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Lazio, sentenza 23/03/2026, n. 123 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Lazio |
| Numero : | 123 |
| Data del deposito : | 23 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Sent. n.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO
composta dai Magistrati Dott. IO ON Presidente Dott. Saverio AL Consigliere, rel.
Dott.ssa Paola Lo Giudice Primo Referendario ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di responsabilità iscritto al n. 80608 del registro di segreteria, promosso dalla Procura regionale del Lazio nei confronti del Signor X X
(C.F.-------------------), nato a -- il --.--.---- ed ivi residente, in --, n. -, rappresentato e difeso, in virtù di procura allegata all’atto di costituzione in giudizio, dall’Avv. Manfredo Piazza (C.F. non comunicato) ed elettivamente domiciliato presso lo studio del medesimo sito Roma, Via Faleria, n. 17, che chiede di inviare le notifiche e comunicazioni afferenti al presente giudizio all’indirizzo p.e.c.
manfredopiazza@pec.giuffre.it;
Visti l’atto introduttivo del giudizio e tutti gli
atti e i documenti del giudizio;
Uditi nella pubblica udienza del 3 febbraio 2026, con l’assistenza del Segretario di udienza Dott.ssa Filomena Graziano, il relatore Consigliere Saverio AL, il Sost. Proc. Gen. Marinella Colucci in rappresentanza della Procura regionale attrice, e l’Avv. Manfredo Piazza per il convenuto, come da verbale;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto di citazione del 3 febbraio 2025, ritualmente notificato all’odierno convenuto e depositato nella Segreteria della Sezione in pari data mediante il Sistema Giudico, la Procura regionale del Lazio ha convenuto in giudizio innanzi a questa Sezione il Signor X X, come in atti generalizzato, nella qualità di dipendente a tempo pieno e indeterminato del Ministero -------- (di seguito, ---), per ivi sentirlo condannare al pagamento, in favore del predetto Ministero, di euro 37.428,36 (trentasettemilaquattrocentoventotto,36),
in via principale e a titolo di dolo, o, in via subordinata e a titolo di colpa grave, di euro 18.439,12 (diociottomilaquattrocentotrentanove,12),
o alla diversa somma ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione, a decorrere dal momento dell’effettivo depauperamento dell’amministrazione e sino alla data di pubblicazione della sentenza, e interessi legali su tale somma fino alla data dell’effettivo soddisfo, con condanna al pagamento delle spese di giudizio, a titolo di danno patrimoniale, causato con dolo ovvero, in subordine con colpa grave, in relazione ad un'ipotesi di danno erariale che il convenuto avrebbe cagionato alle finanze erariali per effetto dello svolgimento, nel periodo 2014 – novembre 2024, di numerosi incarichi extraistituzionali, quale agronomo, in tesi autorizzabili, ma in concreto svolti senza aver richiesto la prescritta autorizzazione al ----.
2. A sostegno della richiesta di risarcimento la Procura regionale presso questa Sezione giurisdizionale del Lazio ha rappresentato che:
a. l'istruttoria trae origine da due segnalazioni di danno erariale della Guardia di Finanza (Nucleo speciale anticorruzione – Gruppo funzione pubblica –
Sezione 2), in data 14 dicembre 2023 e 28 febbraio 2024, a titolo di compensi percepiti per incarichi effettuati dal convenuto, in violazione della normativa in materia di incompatibilità e cumulo di incarichi nel pubblico impiego;
b. segnatamente, sulla scorta delle risultanze istruttorie trasmesse dalla Guardia di finanza con la relazione del 14 dicembre 2023, nel periodo 20142023, il convenuto ha percepito, oltre alle spettanze dovute in virtù del rapporto di pubblico impiego con il ----, ulteriori compensi erogati da n. 28 soggetti committenti, per un totale di n. 68 incarichi (in qualità di agronomo), per un importo lordo di euro 132.630,45, come riportato nelle tabelle contenute nelle pagg. da 2 a 20 dell’atto di citazione, tra i quali, in definitiva, sulla scorta delle risultanze istruttorie pervenute con la relazione della Guardia di Finanza del 14 dicembre 2023, i compensi per incarichi extra-istituzionali svolti dal convenuto, in assenza di specifica autorizzazione da parte del
----, risultavano pari ad euro 33.675,76;
c. alla luce delle risultanze di cui alla relazione del 28 febbraio 2024, emergevano ulteriori incarichi svolti (indicati nella tabella 30, da pag. 21 a 23 dell’atto di citazione) senza autorizzazione del ---
, per un compenso lordo complessivo, pari ad euro 8.602,60;
d. complessivamente, alla luce delle due segnalazioni di cui sopra, è stato contestato, in sede di invito a dedurre, che il convenuto ha percepito compensi lordi pari ad euro 42.278,36
(quale somma di euro 33.675,76 e di euro 8.602,60)
per incarichi extra-istituzionali svolti illegittimamente in violazione dell’art. 53, comma 7, d.lgs. n. 165/2001; come tale, il quantum in parola costituisce danno erariale, ai sensi e per gli effetti del comma 7-bis del medesimo art. 53. Tale importo, a seguito delle deduzioni difensive, è stato ridotto in citazione ad euro 37.428,36, per complessivi 68 incarichi in tesi svolti nel periodo 2014 - 2024;
e. il ---- ha comunicato (con nota del 24 luglio 2023) che:
(1) il convenuto è dipendente a tempo pieno e indeterminato del medesimo Ministero, attualmente inquadrato nell’Area III, posizione economica F4, in servizio presso la --- – ---------
(2) è titolare dal 10 ottobre 2012 di partita IVA n.
--------------, per attività di “---- ---- -----”
(codice ---------); per tale attività consulenziale, lo stesso ha percepito compensi ulteriori, rispetto agli emolumenti corrisposti dall’Amministrazione di appartenenza;
(3) alla data della nota del ----, non risultavano presentate dal dipendente istanze di trasformazione del rapporto di lavoro in part-time né comunicazioni circa la titolarità di partita IVA; successivamente, in sede di audizione innanzi al P.M. contabile, il convenuto ha affermato di avere ottenuto, in data 15 gennaio 2025, l’autorizzazione allo svolgimento di attività lavorativa a tempo parziale, a seguito di richiesta formulata nel mese di dicembre 2023;
f. inoltre, si ha notizia che sia stato avviato il procedimento disciplinare da parte dell’Amministrazione di appartenenza, ma non ne è noto l’esito.
3. Espone ancora la Procura regionale presso questa Sezione, in punto di diritto, quanto segue:
a. richiama la disciplina normativa degli incarichi extraistituzionali dei dipendenti pubblici, ai sensi dell’art. 53, commi 7 e 7-bis, d.lgs. n. 165/2001, evidenziando che la mancata richiesta di autorizzazione alla propria Amministrazione per lo svolgimento di attività extraistituzionale integra l’occultamento doloso, richiesto dal legislatore per lo slittamento in avanti del dies a quo del termine prescrizionale rispetto al compimento dei fatti;
b. evidenzia che, pertanto, l’esordio della prescrizione decorre, ai sensi dell’art. 1, comma 2, legge n. 20/1994, dall’esito dell’attività investigativa svolta dalla Guardia di Finanza, quindi dalla ricezione e conoscenza, da parte della Procura contabile, delle relazioni conclusive, in data 14 dicembre 2023 e 28 febbraio 2024;
3.1. In relazione alle suddette irregolarità, tutte riconducibili al comportamento dell’odierno convenuto, la Procura regionale ritiene che il danno erariale cagionato sia, alternativamente, pari ad euro 37.428,36 (trentasettemilaquattrocentoventotto,36), in via principale e a titolo di dolo, o, in via subordinata e a titolo di colpa grave, per il periodo 2019 – 2024 pari ad euro 18.439,12
(diociottomilaquattrocentotrentanove,12).
3.2. Con riferimento all’elemento soggettivo, la Procura erariale evidenzia che debba ravvisarsi nel dolo, atteso che il convenuto non ha richiesto l’autorizzazione per diversi incarichi extra istituzionali svolti, per i quali ha percepito illegittimamente dei compensi, pur conoscendo gli adempimenti richiesti dalla normativa, come dimostra la circostanza che il medesimo ha richiesto (ed ottenuto) l’autorizzazione solo per alcuni incarichi.
Dal che si deduce che lo stesso era ben consapevole dell’obbligo di legge, delle procedure e dei termini da seguire.
Al riguardo, la Procura esclude che possa rilevare, ai fini dell’esclusione del dolo, l’esito dell’ispezione amministrativa del 2020.
In via subordinata, contesta quantomeno la presenza dell’elemento della colpa grave, sulla scorta di una grave e reiterata negligenza del convenuto nel rispettare i noti adempimenti previsti dall’art. 53 d.lgs. n. 165 del 2001, riconducibile alla condotta omissiva da lui tenuta rispetto ad alcuni (non tutti)
incarichi svolti, per i quali non ha richiesto la prescritta autorizzazione; trattandosi, nel caso di specie, di condotte omissive, non è applicabile l’esclusione della responsabilità ex art. 21, comma 2, del d.l. n. 76 del 2020.
3.3. Quanto al rapporto di servizio evidenzia che questo pacificamente sussiste, in quanto il convenuto è un dipendente a tempo pieno e indeterminato del ---
- dal 23 novembre 1998 (attualmente in servizio presso la ---- ---- ----).
4. La Procura regionale, ritenendo che con riferimento ai fatti esposti fosse configurabile una ipotesi di danno erariale per le finanze del ----,
pari a € 42.278,36, corrispondente ai compensi percepiti per gli incarichi non autorizzati, con atto ritualmente notificato in data 6 novembre 2024 nelle forme di legge, ha invitato l’odierno convenuto a fornire le proprie deduzioni ed eventuali documenti in ordine ai fatti contestati, avvertendolo, altresì, della facoltà di essere sentito personalmente.
Nel termine indicato la persona invitata ha presentato deduzioni scritte, avvalendosi della facoltà di essere sentito personalmente, ma le controdeduzioni dallo stesso fornite, non hanno consentito, a parere della Procura attrice, di superare totalmente gli addebiti inizialmente mossi nei suoi confronti, se non per alcuni incarichi, per i quali l’invitato a dedurre ha prodotto la relativa autorizzazione, con conseguente rideterminazione del danno erariale.
Di qui l’atto di citazione in epigrafe, con il quale
– come si è detto – la Procura regionale ha convenuto il medesimo innanzi a questa Sezione giurisdizionale per ivi sentirlo condannare al pagamento, in favore del ----, della somma complessiva di euro 37.428,36
(trentasettemilaquattrocentoventotto,36), in via principale a titolo di dolo o, in via subordinata a titolo di colpa grave, per euro 18.439,12
(diociottomilaquattrocentotrentanove,12), a titolo di danno patrimoniale, oltre a rivalutazione monetaria, interessi legali e spese di giudizio.
5. Con riferimento specifico alla identificazione e alla sussistenza, nei fatti esposti, del danno patrimoniale di cui alla pretesa risarcitoria, la Procura attrice, lo rinviene nell’avere svolto attività autorizzabile, ma concretamente non autorizzata, con conseguente danno da mancata entrata per euro 37.428,36 (trentasettemilaquattrocentoventotto,36), in via principale e a titolo di dolo (in relazione al periodo 2014 – 2024).
In via subordinata, ove venga ritenuta sussistere il titolo di colpa grave quantifica il danno in euro 18.439,12 (diociottomilaquattrocentotrentanove,12),
con riferimento al periodo novembre 2019-novembre 2024.
6. Con riferimento al nesso di causalità e alla imputazione del danno in parola, la Procura:
a. rinviene il nesso tra la condotta del convenuto
(svolgimento di attività non autorizzata) e il danno arrecato all’Amministrazione, quale “mancata entrata”
al bilancio del ----, in base al menzionato art. 53 d.lgs. n. 165 del 2001;
b. ne imputa la diretta riconducibilità alla condotta del convenuto, trattandosi di attività
(autorizzabile, ma in concreto non autorizzata)
svolta dal convenuto personalmente.
7. Il convenuto si è costituito in giudizio con l’assistenza e il patrocinio dell’Avv. Manfredo Piazza, il quale ha depositato in atti, in data 21 maggio 2025, comparsa di costituzione e risposta, recante la medesima data.
7.1 La difesa in punto di fatto, ha rappresentato che:
a. il convenuto è dipendente del ---- con contratto indeterminato a tempo pieno, attualmente inquadrato nell’Area III, posizione economica F4, in servizio presso la ---- ---- ----, e si occupa di attuazione e monitoraggio delle convenzioni e regolazioni internazionali e unionali in tema di tutela della biodiversità e degli ecosistemi terrestri, gestione dei programmi FAO nelle materie di competenza e della piattaforma intergovernativa di politica scientifica in materia di biodiversità e servizi ecosistemici
(IPBES) in raccordo con la Direzione generale attività europea ed internazionale (AEI);
b. è iscritto all’Albo Professionale dei Dottori NO e TA (con il n. ----) ed è titolare di partita IVA (n. -----------) per attività di
“consulenza agraria fornita da agronomi” (codice ----
----);
c. l’attività professionale esterna al Ministero si concretizza in consulenze per la gestione del verde arboreo e nulla ha a che fare con l’attività istituzionale svolta quale dipendente del Ministero ed è sempre stata svolta:
- in assenza di conflitto di interessi;
- al di fuori dell’orario di lavoro;
- senza alcun utilizzo di strutture o strumentazioni della P.A.;
d. espone i positivi precedenti di servizio del convenuto:
e. evidenzia che nel mese di giugno del 2020 il convenuto veniva sottoposto a verifica ispettiva a campione finalizzata all’accertamento dell’osservanza delle disposizioni in materia di incompatibilità, di svolgimento di libera attività professionale, di divieto di cumulo di impeghi ed incarichi e di conflitto di interessi, ai sensi dell’art. 8, comma 2.
del Regolamento di funzionamento del Servizio ispettivo, conclusasi con l’archiviazione;
f. nel mese di aprile 2024 sono state regolarmente richieste autorizzazioni allo svolgimento di incarichi extraistituzionali, il cui iter autorizzativo ad oggi non risulta completato, rendendo di fatto impossibile lo svolgimento di tali attività nei tempi richiesti;
g. nel mese di dicembre 2023 il medesimo ha chiesto di trasformare il proprio rapporto di lavoro in part-time al 50%, ma la richiesta è stata approvata con riserva e a tutt’oggi non accolta.
7.2 In punto di diritto:
I. ha eccepito che l’esito favorevole dell’attività ispettiva, che ha riguardato il triennio 2017-2019, comporta che:
(a) detto esito si riverberi anche sotto il profilo soggettivo, essendo stato di fatto autorizzato il convenuto a ritenere la sua condotta, con le modalità autorizzative da sempre svolte, immutatamente negli anni, del tutto lecite; di conseguenza, non sono imputabili al dipendente nemmeno le attività extra istituzionali che lo stesso ha continuato a svolgere successivamente a tali verifiche con le medesime modalità, in base ad un principio di affidamento;
II. preliminarmente eccepisce la prescrizione in relazione al quinquennio precedente alla data di notifica dell’invito a dedurre ovvero a ritroso dal 26.11.2024 al 26.11.2019 e l’inammissibilità dell’azione della Procura contabile per i fatti precedenti al 2020 per divieto di bis in idem;
III. nel merito, ha eccepito l’infondatezza dell’accusa di danno erariale, in particolare, per i seguenti profili:
1) l’assenza di conflitti di interesse (anche potenziali: ex art. 53, commi 5, 7 e 9 e art. 7, d.P.R.
n. 62 del 2013) con la p.a.-datrice di lavoro; infatti, le attività svolte non hanno alcuna afferenza e/o interferenza nei compiti istituzionali del convenuto;
2) la materiale compatibilità degli specifici incarichi con il rapporto di impiego (l’attività non è stata mai espletata in concomitanza con l’orario di servizio);
3) il numero di incarichi già autorizzati in precedenza dal richiedente, per lo svolgimento dei quali l’impegno complessivo annuale non è assolutamente paragonabile con il tempo di lavoro alle dipendenze dell’ente di appartenenza;
4) la professionalità specifica desunta dalla notorietà scientifica, dottrinale e/o tecnica del lavoratore, che ha occasionato la richiesta individuale di attribuzione di incarichi da parte di terzi ‒ sia soggetti pubblici che privati ‒ che può arrecare positivi ritorni d’immagine all’ente di appartenenza e costituire, in via occasionale o regolarmente, un arricchimento di professionalità ed esperienza per il dipendente, a beneficio dell’ente stesso;
5) i compensi per le prestazioni non autorizzate, ammontano a poche migliaia di euro nell’arco di circa un decennio;
6) si tratta di attività autorizzabili: infatti, la mancanza contestata è solo l’assenza di autorizzazione, peraltro in taluni casi richiesta e non evasa dalla stessa P.A.;
IV. l’assenza di una formale diffida ovvero di un mero richiamo a cessare l’attività asseritamente incompatibile;
V. sostiene l’assenza di danno per l’amministrazione;
VI. ritiene che l’eventuale sanzione del dipendente debba tenere conto, in modo proporzionato, dei parametri oggettivi e soggettivi evidenziati;
VII. afferma il pieno convincimento della liceità del comportamento, anche in assenza di autorizzazione, anche alla luce dell’esito dell’accertamento ispettivo.
7.3 In conclusione chiede:
I. di desistere da qualunque ulteriore iniziativa e di non procedere nei suoi confronti per totale insussistenza dei fatti ascritti, procedendo al suo proscioglimento.
8. L’udienza, inizialmente fissata per il 10 giugno 2025 e già rinviata al 21 ottobre 2025, veniva ulteriormente rinviata per ragioni d’ufficio alla data odierna.
9. In data 22 gennaio 2026 la Procura regionale ha depositato ulteriore memoria con cui, confutando le difese del convenuto, ha ribadito le conclusioni rassegnate con l’atto di citazione.
10. Nel corso dell’udienza pubblica odierna, dopo che il Presidente ha invitato le parti ad integrare eventualmente le motivazioni delle proprie memorie alla luce dell’entrata in vigore della L. n. 1 del 2026, sia la rappresentante della Procura attrice che il difensore del convenuto si sono richiamati agli scritti già versati in atti, ne hanno illustrato le argomentazioni in punto di fatto e in punto di diritto già in essi rappresentate, ed hanno ribadito le eccezioni e le conclusioni già rassegnate per iscritto.
11. Sentiti gli interventi delle parti e le loro repliche, la causa è stata trattenuta in decisione e decisa in camera di consiglio come da dispositivo riportato in calce.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La questione all’esame della Sezione riguarda una fattispecie di responsabilità amministrativa che la Procura regionale della Corte dei conti per il Lazio ritiene sussistere nei confronti del Signor X X, come in atti generalizzato, nella qualità di dipendente a tempo pieno e indeterminato del Ministero --- --- --- (di seguito, ---), in relazione ad un'ipotesi di danno erariale, a titolo di danno patrimoniale, causato con dolo o, in subordine, con colpa grave, che il convenuto avrebbe cagionato alle finanze erariali per effetto dello svolgimento, in violazione dell’art. 53, comma 7, d.lgs. n. 165 del 2001, nel periodo 2014-2024, di incarichi extraistituzionali, autorizzabili, ma in concreto non autorizzati per assenza di richiesta da parte del dipendente.
2. Sulla base di tale ipotesi di danno, la Procura regionale della Corte dei conti per il Lazio chiede che l’odierno convenuto venga condannato al pagamento, in favore del ---, in funzione della tesi accolta in tema di elemento soggettivo, di euro 37.428,36 (trentasettemilaquattrocentoventotto,36)
o, in via subordinata, di euro 18.439,12
(diociottomilaquattrocentotrentanove,12), oltre a rivalutazione monetaria, interessi legali e spese di giudizio, salvo diversa somma che il Collegio riterrà secondo giustizia.
3. In via pregiudiziale, il Collegio dà atto che l’entrata in vigore della L. n. 1 del 2026 non comporta modifiche sostanziali nella valutazione della fattispecie in esame, poiché, come si illustrerà nel prosieguo, si verte in ipotesi di danno erariale causato con dolo, con occultamento doloso derivante da violazione di obblighi di comunicazione, e non dunque di ipotesi di colpa grave ovvero di assenza di occultamento doloso.
4. Così definito l’oggetto del giudizio e richiamati brevemente i fatti posti a base della pretesa risarcitoria avanzata da parte attrice, prima di soffermarsi più diffusamente nella verifica della sussistenza, nel caso di specie, degli elementi che integrano la responsabilità amministrativa dell’odierno convenuto, giova ricordare che, affinché possa sussistere la responsabilità amministrativa è necessario che ricorrano gli elementi tipici della stessa, e cioè, che vi sia un danno patrimoniale, economicamente valutabile, attuale e concreto, sofferto dall’amministrazione pubblica, il nesso di causalità fra la condotta del convenuto e l’evento dannoso, che il comportamento omissivo o commissivo del soggetto a cui il danno è ricollegabile sia connotato dall’elemento psicologico del dolo o della colpa grave, e che sussista un rapporto di servizio fra l’agente che ha cagionato il danno e l’ente pubblico che lo ha sofferto, ovvero, sulla base di un orientamento giurisprudenziale affermato dal giudice contabile (cfr. Corte dei conti – Sez. giur. Molise n.
234/2002 del 7 ottobre 2002), e successivamente conclamato dalle SS.UU. Civili della Corte di Cassazione in sede di regolamento giurisdizione (cfr.
Cass. – SS.UU. civ., 1° marzo 2006, n. 4511), che sia ravvisabile, nella fattispecie concreta dedotta in giudizio, la natura oggettivamente pubblica delle risorse finanziarie in relazione alle quali il danno patrimoniale alle finanze pubbliche viene individuato e in relazione alle quali viene avanzata la pretesa risarcitoria di parte attrice.
5. In via preliminare, deve rigettarsi l’eccezione di prescrizione formulata dalla difesa.
Infatti, il Collegio aderisce al consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui, in relazione a fattispecie di incompatibilità relativa, ex art. 53 d.lgs. n. 165 del 2001, “È pacifico, poi, proprio in consimili fattispecie, che l’omissione informativa in un obbligo di comunicazione integri generalmente, salvo specifiche eccezioni del caso concreto, il doloso occultamente del danno, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1, comma 2, ult.
parte, l. n. 20/94 (ex plurimis, C. conti, Sez. I App.,
n. 459/2021 e la giurisprudenza ivi citata)“ (cfr.,
per tutte, Cdc, sez. I app., n. 135 del 2025).
Tale conclusione è confermata dall’art. 2, comma 2, l.
n. 20 del 1994, come modificato dall’art. 1, comma 1,
lett. a), n. 6), l. n. 1 del 2026, ai sensi del quale
“Il diritto al risarcimento del danno si prescrive in ogni caso in cinque anni, decorrenti ……, in caso di occultamento doloso del danno, realizzato ……. in violazione di obblighi di comunicazione, dalla data della sua scoperta”, novella applicabile al presente giudizio ai sensi dell’art. 6, comma 1, della medesima l. n. 1/2026.
Nel caso di specie, come si vedrà infra, vertendosi in ipotesi di violazione di obblighi di comunicazione ex art. 53 d.lgs. n. 165 del 2001, la prescrizione decorre dalla scoperta dei fatti, avvenuta, come dedotto dalla Procura, solo con l’acquisizione delle relazioni della Guardia di Finanza in data rispettivamente 14 dicembre 2023 e 28 febbraio 2024.
Pertanto, né al momento della notifica dell’invito a dedurre né al momento dell’introduzione del giudizio mediante l’atto di citazione, alcuna prescrizione è maturata.
6. Ancora deve rigettarsi l’eccezione, formulata dalla difesa, di esistenza di un “giudicato amministrativo” derivante dallo svolgimento di attività ispettiva, con riguardo al periodo 2017 -
2019 da parte del --- nei confronti del convenuto e conclusasi nel 2020, con archiviazione.
Ciò in quanto, trattandosi di attività amministrativa ispettiva, non può dar luogo, per definizione, ad alcun “giudicato” in senso tecnico giuridico, afferendo ad attività amministrativa e non, invece, ad esercizio di funzione giurisdizionale, che è l’unica che può dar luogo, nei termini previsti dalla legge, ad una res iudicata in senso proprio.
Ne consegue l’infondatezza dell’eccezione.
7. Ciò premesso, nel procedere all’accertamento della sussistenza, nel caso specifico, dei predetti elementi, e cominciando dall’accertamento dell’elemento oggettivo del danno patrimoniale per le finanze pubbliche, da ritenere presupposto prioritario, indispensabile ed indefettibile ai fini della sussistenza della responsabilità amministrativa, deve rilevarsi che la Procura attrice ritiene che il danno patrimoniale subìto dal --- in relazione ai fatti esposti, ammonta, secondo l’indicazione illustrata nell’atto di citazione, alla somma complessiva di euro 37.428,36
(trentasettemilaquattrocentoventotto,36) o, in via subordinata, di euro 18.439,12 (diciottomilaquattrocentotrentanove,12), ed è stato determinato –
secondo la prospettazione attorea – dallo svolgimento, nel periodo 2014-2024, di incarichi extraistituzionali, autorizzabili, ma in concreto non autorizzati per assenza di preventiva comunicazione da parte del dipendente, in violazione dell’art. 53, comma 7, d.lgs. n. 165/2001.
7.1 Il dettaglio degli incarichi svolti dal convenuto e contestati dalla Procura è illustrato nelle tabelle riportate nell’atto di citazione, sulla base degli accertamenti istruttori in atti, svolti dalla Guardia di Finanza.
Detti incarichi, per le ragioni che vengono di seguito illustrate, appaiono al Collegio da ascriversi ad incarichi extraistituzionali, autorizzabili, ma in concreto non autorizzati, in violazione dell’art. 53, comma 7, d.lgs. n. 165/2001 e dunque, ad una fattispecie di incompatibilità relativa.
Si tratta, infatti, di incarichi aventi tutti ad oggetto l’attività di agronomo, attività che è pacifico potesse essere svolta mediante autorizzazione ex art. 53 d.lgs. n. 165 del 2001, come è dimostrato per tabulas dal rilascio di autorizzazioni da parte del ---, su richiesta del convenuto, in diversi casi tra quelli censiti, e per tale motivo non contestati dalla Procura contabile in questa sede.
7.2 Così qualificata la fattispecie, ne deriva che si tratta di attività autorizzabile.
7.3 Ciò posto, conformemente al pacifico orientamento della giurisprudenza contabile (cfr. per tutte, con valenza nomofilattica, Corte dei conti, SS.RR., n.
26/2019/QM/PROC, confermata sul punto anche alla stregua della sentenza 1/2025QM/PROC), la fattispecie rientra nell’integrale applicazione dell’art. 53, commi 7 e 7-bis, d.lgs. n. 165 del 2001.
7.4 Al riguardo, nessun rilievo appaiono poter assumere le difese del convenuto in ordine all’assenza di conflitti di interesse, compatibilità con il rapporto di impiego, numero di incarichi, specifica professionalità, importo dei compensi. Invero, alla luce delle predette disposizioni, rileva solo la circostanza – oggettiva - che gli incarichi non siano stati preventivamente autorizzati, per assenza di preventiva richiesta del dipendente, sebbene in astratto fossero autorizzabili; tanto che in giurisprudenza vi è un orientamento che ritiene non sanabile ex post il mancato rilascio preventivo dell’autorizzazione (cfr. per tutte, Cass. civ., sez.
2, 19.1.2022, n. 1623; Corte dei conti, Sez. II app.,
n. 305/2020).
Parimenti alcuna rilevanza assumono gli allegati alla comparsa di costituzione del convenuto, relativi a specifiche autorizzazioni:
a. gli allegati 14, 15 e 18, in quanto riferiti a prestazioni non rientranti tra quelle contestate dalla Procura;
b. gli allegati 17 e 19, in quanto riferiti a prestazioni ricompresa in elenco (rispettivamente, tab. 4 e tab. 3), quali prestazioni autorizzate, e quindi non contestate;
c. l’allegato 20, in quanto riferito a prestazione, contestata nell’invito a dedurre, ma stralciata nell’atto di citazione (lett. b), pag. 37).
7.5 In ordine alla quantificazione del danno in parola, il Collegio, in applicazione delle menzionate disposizioni del d.lgs. n. 165 del 2001, conformemente alla richiesta attorea, determina il danno in misura pari al compenso indebitamente ricevuto dal convenuto per gli incarichi non autorizzati e, quindi, nella somma di euro 37.428,36 (trentasettemilaquattrocentoventotto,36), trattandosi di fattispecie dolosa per le ragioni esposte infra.
8. Quanto all’individuazione dell’amministrazione danneggiata questa è da individuarsi nel ---, quale amministrazione datrice di lavoro del convenuto.
9. Con riguardo alla sussistenza del rapporto di servizio, questa è pacifica in considerazione della circostanza che il convenuto era dipendente a tempo indeterminato del ---, all’epoca dei fatti (e lo è tuttora). Di talché, sussiste il rapporto di servizio sub specie di rapporto di impiego pubblico.
10. Per quanto riguarda, poi, il nesso di causalità e i soggetti cui imputare il danno in parola, il Collegio ritiene di aderire alla prospettazione attorea, e di ritenere il danno in questione, quantificato come sopra, imputabile al comportamento doloso dell’odierno convenuto.
Deve convenirsi, infatti, con la Procura regionale nel ritenere che del danno in questione deve essere chiamato a rispondere l’odierno convenuto, che ha svolto l’attività sopra descritta.
10.1 In tal senso depone la documentazione istruttoria acquisita al fascicolo, per le ragioni già illustrate.
10.2 Ne consegue che risulta per tabulas che il comportamento del convenuto ha causato il contestato danno erariale.
10.3 Quanto ai soggetti responsabili, la condotta dannosa è esclusivamente imputabile all’odierno convenuto, che ha svolto personalmente l’attività retribuita di agronomo autorizzabile, ma non autorizzata in concreto.
11. Quanto all’elemento soggettivo necessario a configurare la responsabilità amministrativa, il Collegio ritiene che il comportamento dell’odierno convenuto, in relazione ai fatti esposti sia stato senz’altro connotato da dolo, conformemente a quanto ritenuto, in via principale, dalla Procura.
11.1 In primo luogo, premesso che la conoscenza della natura di incompatibilità relativa, di cui al all’art. 53 d.lgs. n. 165 del 2001, - tra le attività extraistituzionali autorizzabili e lo status di pubblico dipendente - costituisce oggetto di un obbligo di informarsi per il dipendente medesimo, la prolungata reiterazione negli anni, con le modalità già illustrate, di dette attività senza autorizzazione denota la coscienza e volontà del convenuto, in cui si concreta il dolo.
Ma soprattutto, nel caso di specie, risulta dagli atti di causa, che il convenuto ne fosse ben conscio, avendo provveduto più volte a richiedere ed ottenere l’autorizzazione per altri incarichi aventi il medesimo oggetto di quelli qui contestati: sicché il mancato rispetto delle, ben conosciute, disposizioni in materia implica la volontarietà, in cui si sostanzia il dolo.
11.2 In secondo luogo, non è rilevante al riguardo, diversamente da quanto sostenuto dalla difesa, l’esito dell’attività ispettiva svolta dall’Amministrazione e conclusa nel 2020.
Ciò in quanto, come risulta dalla documentazione allegata dalla difesa stessa, detta attività si è estrinsecata in una mera richiesta al convenuto di dichiarare gli incarichi svolti, e non vi è alcuna prova in atti né che questi abbia dichiarato, in quella sede, alcuno degli incarichi contestati nell’atto di citazione, né che l’Amministrazione ne avesse conoscenza in sede ispettiva.
Ne consegue che l’esito dell’attività ispettiva non possa avere alcun effetto in questo giudizio, neanche ai fini della formazione di un legittimo affidamento del convenuto, che, peraltro, è smentito dalla circostanza che il medesimo ha consapevolmente continuato a richiedere l’autorizzazione per alcuni incarichi, ma non per tutti.
11.3 Il Collegio ritiene, pertanto, che, nel caso di specie e con riferimento ai fatti posti a fondamento della pretesa risarcitoria attorea, ricorra certamente l’elemento soggettivo del dolo, richiesto dal combinato disposto degli artt. 1, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e s.m.i., ai fini della sussistenza della responsabilità contabile dell’odierno convenuto.
12. Per completezza, deve darsi atto che la natura dolosa della fattispecie implica che non sia comunque possibile ipotizzare alcuna applicazione del potere riduttivo (per tutte, Corte dei conti, sez. I app.,
24.6.2024, n. 153).
13. Così accertata la sussistenza di tutti gli elementi necessari a ritenere sussistente, nel caso di specie, la responsabilità amministrativa del convenuto in relazione ai fatti esposti, la Sezione ritiene conclusivamente che la domanda attrice debba essere accolta, e che pertanto l’odierno convenuto vada condannato al pagamento, in favore del ---, della somma complessiva di euro 37.428,36
(trentasettemilaquattrocentoventotto,36).
14. Alla somma da porre a carico del convenuto, come sopra determinata, vanno, inoltre, aggiunti la rivalutazione monetaria, ai sensi dell’art. 150 disp.
di att. cod. proc. civ., dalla data della percezione dei singoli compensi fino alla data di pubblicazione della presente sentenza, e gli interessi legali sulla somma così rivalutata, decorrenti, questi ultimi, dalla data di pubblicazione della presente sentenza fino alla data dell’effettivo soddisfo.
15. Quanto alle modalità di riscossione della predetta somma, la Sezione rammenta che la stessa va recuperata dall’amministrazione creditrice, e cioè, dal Ministero --- --- ---, ai sensi e con le modalità di cui alle disposizioni di cui alla Parte VII, Titolo I, Capo II (artt. 212-216) del d.lgs. 26 agosto 2016, n. 174, recante il “Codice di giustizia contabile, adottato ai sensi dell’articolo 20 della legge 7 agosto 2015, n. 124” (in G.U. n. 209 del 7 settembre 2016 - S.O. n. 41/L).
16. Alla soccombenza e alla conseguente condanna del convenuto segue l’obbligo, per lo stesso del pagamento delle spese del giudizio, da versare allo Stato, e da liquidare, a cura della Segreteria della Sezione, con separata nota in calce alla presente sentenza in applicazione dell’art. 31, comma 5, del d.lgs. 26 agosto 2016, n. 174, recante il “Codice di giustizia contabile, adottato ai sensi dell’articolo 20 della legge 7 agosto 2015, n. 124”.
PER QUESTI MOTIVI
la Corte dei conti - Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio, definitivamente pronunciando nel giudizio di responsabilità iscritto al n. 80608 del registro di Segreteria, promosso ad istanza del Procuratore regionale della Corte dei conti per il Lazio con atto di citazione del 3 febbraio 2025, ritualmente notificato al convenuto e depositato nella Segreteria della Sezione, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione accoglie la domanda attrice e, per l’effetto, condanna il Signor X X (C.F.
---------------), come in epigrafe generalizzato, al pagamento, in favore del Ministero --- --- --- della somma complessiva di euro 37.428,36
(trentasettemilaquattrocentoventotto,36), oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi legali sulla somma così rivalutata, decorrenti, questi ultimi, dalla data di pubblicazione della presente sentenza fino alla data dell’effettivo soddisfo, nonché al pagamento, in favore dello Stato, delle spese del giudizio, da liquidare, a cura della Segreteria della Sezione, con separata nota in calce alla presente sentenza in applicazione dell’art. 31, comma 5, del d.lgs. 26 agosto 2016, n. 174, recante il “Codice di giustizia contabile, adottato ai sensi dell’articolo 20 della legge 7 agosto 2015, n. 124”.
Le somme di cui sopra vanno recuperate dall’amministrazione creditrice, e cioè, dal Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, ai sensi e con le modalità di cui alle disposizioni di cui alla Parte VII, Titolo I, Capo II (artt. 212-216) del d.lgs.
26 agosto 2016, n. 174, recante il “Codice di giustizia contabile, adottato ai sensi dell’articolo 20 della legge 7 agosto 2015, n. 124” (in G.U. n. 209 del 7 settembre 2016 - S.O. n. 41/L).
Manda alla Segreteria per i conseguenti adempimenti di rito.
Ai sensi del combinato disposto dell'art. 52 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali” (Codice della privacy), e dell'art. 22, comma 1, del decreto legislativo n. 101/2018, a tutela dei diritti e della dignità dei soggetti interessati dalla presente sentenza, e, in particolare, a tutela del loro diritto alla riservatezza dei dati personali, si dispone che, in caso di riproduzione della sentenza stessa in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, venga opportunamente omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi (con particolare riguardo per quelli relativi allo stato di salute)
dei soggetti interessati riportati nella sentenza. A tal fine la Segreteria della Sezione applicherà la disposizione di cui al comma 3 dello stesso art. 52 del d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy).
Così deciso in Roma nella Camera di consiglio del 3 febbraio 2026.
L’estensore Il Presidente Saverio AL IO ON F.to digitalmente F.to digitalmente Depositata in Segreteria il giorno Il Dirigente
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F.to digitalmente