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22 dicembre 1998
22 dicembre 1998
Art. 5. 1. Dopo l' articolo 261 del codice penale militare di pace e' aggiunto il seguente:
"Art. 261-bis (Procedimenti riguardanti i magistrati). - Quando per i militari dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica o della Guardia di finanza che svolgano la funzione di giudice presso tribunali militari o corti militari d'appello si verificano le condizioni previste dall' articolo 11 del codice di procedura penale , si applicano le disposizioni dell'articolo medesimo, con la sostituzione, all'ufficio giudiziario territorialmente competente, del giudice militare del capoluogo della corte d'appello o della sezione distaccata di corte d'appello, determinato nel modo seguente:
a) dalla corte militare d'appello di Roma alla sezione distaccata di Napoli;
b) dalla sezione distaccata di Napoli alla sezione distaccata di Verona;
c) dalla sezione distaccata di Verona alla corte militare di appello di Roma".
"Art. 261-bis (Procedimenti riguardanti i magistrati). - Quando per i militari dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica o della Guardia di finanza che svolgano la funzione di giudice presso tribunali militari o corti militari d'appello si verificano le condizioni previste dall' articolo 11 del codice di procedura penale , si applicano le disposizioni dell'articolo medesimo, con la sostituzione, all'ufficio giudiziario territorialmente competente, del giudice militare del capoluogo della corte d'appello o della sezione distaccata di corte d'appello, determinato nel modo seguente:
a) dalla corte militare d'appello di Roma alla sezione distaccata di Napoli;
b) dalla sezione distaccata di Napoli alla sezione distaccata di Verona;
c) dalla sezione distaccata di Verona alla corte militare di appello di Roma".
Giurisprudenza • 1
- 1. Cass. pen., sez. I, sentenza 30/01/2004, n. 30459Provvedimento: Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio Dott. SOSSI Mario - Presidente - del 06/04/2004 Dott. FAZZIOLI Edoardo - Consigliere - SENTENZA Dott. RIGGIO Gianfranco - Consigliere - N. 00571 Dott. GIRONI Emilio - Consigliere - REGISTRO GENERALE Dott. URBAN Giancarlo - Consigliere - N. 015289/2003 ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: 1) CAMMARELLA SANDRA (AVVOCATO); 2) MINISTERO FINANZE; avverso ORDINANZA del 14/06/2002 CORTE MILITARE APPELLO di ROMA; sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. FAZZIOLI EDOARDO; lette le conclusioni del P.G.; OSSERVA IN FATTO ED IN DIRITTO 1. Con ordinanza del 31 gennaio 2003 la corte militare …Leggi di più...
- articolazione della corte in sezioni distaccate·
- rilevanza·
- esclusione·
- patrocinio dei non abbienti·
- difesa e difensori (cod. proc. pen. 1988)