Articolo 5 della Legge 2 dicembre 1998, n. 420
Articolo 4Articolo 6
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22 dicembre 1998
Art. 5. 1. Dopo l' articolo 261 del codice penale militare di pace e' aggiunto il seguente:
"Art. 261-bis (Procedimenti riguardanti i magistrati). - Quando per i militari dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica o della Guardia di finanza che svolgano la funzione di giudice presso tribunali militari o corti militari d'appello si verificano le condizioni previste dall' articolo 11 del codice di procedura penale , si applicano le disposizioni dell'articolo medesimo, con la sostituzione, all'ufficio giudiziario territorialmente competente, del giudice militare del capoluogo della corte d'appello o della sezione distaccata di corte d'appello, determinato nel modo seguente:
a) dalla corte militare d'appello di Roma alla sezione distaccata di Napoli;
b) dalla sezione distaccata di Napoli alla sezione distaccata di Verona;
c) dalla sezione distaccata di Verona alla corte militare di appello di Roma".
Entrata in vigore il 22 dicembre 1998
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