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Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. VIII, sentenza 09/02/2026, n. 1210 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 1210 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1210/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 8, riunita in udienza il 08/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
ZINGALE PINO, Presidente
LO MANTO VINCENZA, Relatore
IPPOLITO SANTO, Giudice
in data 08/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4848/2024 depositato il 09/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Agrigento
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 595/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado AGRIGENTO sez. 4 e pubblicata il 15/03/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2973 DEL 2017 TARI 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 11/2026 depositato il 09/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: Come in atti
Resistente/Appellato: Come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La CGT di primo grado di Agrigento con sentenza n. 595/2024 rigettava il ricorso di Ricorrente_1 avverso l'avviso di accertamento TARI n. 2973 per l'anno 2017 emesso dal Comune di Agrigento.
Ha interposto appello il contribuente deducendo l'erroneità della sentenza di primo grado per: - mancata valutazione delle prove offerte;
-inesistenza della notifica dell'avviso di accertamento opposto;
- intervenuta prescrizione e decadenza;
- difetto di motivazione;
- difetto di sottoscrizione;
- carenza del presupposto d'imposta; - inesistenza della pretesa tributaria;
- inesistenza del ruolo su cui si fonda la pretesa tributaria;
- omessa attivazione del contraddittorio preventivo.
Si è costituito il Comune di Agrigento ed ha chiesto il rigetto dell'appello.
Con memoria depositata il 22.12.2025, il contribuente ha dedotto l'inammissibilità, ai sensi dell'art. 58 d. lgs. n.546/92, della documentazione depositata dal Comune nel secondo grado, nonché l'inutilizzabilità della stessa perché sprovvista dell'attestazione di conformità di cui all' art. 25 bis, comma 5 bis, D. Lgs. n. 546 del 1992.
All'odierna pubblica udienza il giudizio è stato posto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritenuto che la produzione di nuovi documenti in grado di appello, ammissibile secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale di Legittimità, non risulta dirimente per la questione da decidere, si osserva che l'appello proposto da Ricorrente_1 è infondato.
Ed invero, quanto alla notifica, deve ribadirsi che, come costantemente affermato dalla Corte di Cassazione
(si veda, per tutte, Cass. n. 3073 del 6 febbraio 2017) “gli uffici finanziari possono procedere alla notificazione a mezzo posta ed in modo diretto degli avvisi e degli atti che per legge vanno notificati al contribuente. Ne consegue che, quando il predetto ufficio si sia avvalso di tale facoltà di notificazione semplificata, alla spedizione dell'atto si applicano le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della legge n. 890 del 1982”.
Ciò alla luce del chiaro tenore testuale dell'art.14 L. n.890/82, come modificato dall'art.20 L. n.146/98, dal quale risulta che la notifica degli avvisi e degli atti che per legge devono essere notificati al contribuente può eseguirsi a mezzo della posta direttamente dagli uffici finanziari, senza che tale facoltà possa ritenersi elisa dal fatto che la predetta disposizione faccia salve le modalità di notifica di cui al dPR n.600/73 art.60 e delle singole leggi d'imposta.
In ogni caso, correttamente il primo giudice ha rilevato che, non vertendosi in ipotesi di inesistenza della notifica, ma, eventualmente, di nullità, rileverebbe la sanatoria per effetto del raggiungimento dello scopo dell'atto dimostrato dalla sua tempestiva impugnazione.
Deve respingersi,poi, l'eccezione di prescrizione.
Opera, invero, nella fattispecie il termine di prescrizione quinquennale, trattandosi di obbligazioni periodiche o di durata conseguentemente sottoposte, appunto, alla prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948, n. 4 cod. civ. Pertanto, l'avviso di accertamento per l'anno 2017 doveva essere notificato (così come è avvenuto) entro il 31 dicembre 2022.
Non sussiste il difetto di motivazione dell'atto, dovendosi pienamente condividere, in proposito, le considerazioni del primo giudice secondo cui “L'avviso de quo appare adeguatamente motivato, in quanto contiene gli elementi dell'accertamento e del calcolo dell'imposta, essendo ivi riportati gli immobili della pretesa fiscale, con i relativi elementi per il calcolo dell'imposta accertata”.
Nessuna ulteriore specificazione deve essere effettuata, tanto meno con riferimento alle tariffe, che, essendo adottate con provvedimenti soggetti a pubblicità legale, sono, come tali, presuntivamente conosciute e, comunque, immediatamente conoscibili ed accessibili.
Ugualmente infondata è l'eccezione del difetto di sottoscrizione dell'atto.
Invero, l'atto risulta regolarmente sottoscritto secondo le modalità di cui all'art. 87 legge 54/1995, che attribuisce la facoltà di sostituire alla firma autografa del funzionario una firma meccanizzata (v. anche il comma 7 dell'art. 15 del D.L. n. 78/2009 che mutua la disposizione recata nell'art. 1, comma 87, della legge
28 dicembre 1995, n. 549, relativa ai soli tributi locali, puntualmente richiamata dall'appellato).
D'altra parte, in proposito, la Corte di Cassazione, con sentenza del 14 maggio 2019 n. 12756 che questa
Corte condivide, ha già avuto modo di osservare che “in tema di tributi regionali e locali, qualora l'atto di liquidazione o di accertamento sia prodotto mediante sistemi informativi automatizzati, la relativa sottoscrizione può essere legittimamente sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile, individuato da apposita determina dirigenziale, non essendo stato abrogato l'art. 1, comma
87, della l. n. 549 del 1995, norma speciale che conserva la sua efficacia”.
Peraltro, in assenza di qualsiasi specificazione normativa, è sufficiente l'esistenza in fatto della delega e non è, quindi, neppure necessaria la menzione della stessa (v. Cass. Sez. V 10 luglio 2013 n. 17044 secondo cui, appunto, < fatto (cfr. Cass.,trib., 20 giugno 2011, n. 13512, che richiama il principio secondo cui “l'atto amministrativo esiste come tale allorchè i dati emergenti dal procedimento amministrativo consentano comunque di ritenere la sicura provenienza dall'amministrazione e la sua attribuibilità a chi deve essere l'autore secondo le norme positive”) della delega (anche a carattere generale) e non necessaria né la menzione della stessa nell'atto né, tanto meno, la specificazione che il delegato appartiene alla carriera direttiva>>).
Infondata è pure la censura con cui si deduce l'inesistenza del ruolo “su cui si fonda la pretesa impositiva”, giacchè l'odierna questione non verte su atto di riscossione, ma riguarda l'avviso di accertamento emesso nella fase antecedente la formazione del ruolo.
Anche per quanto riguarda la dedotta violazione del presupposto impositivo deve pervenirsi alle medesime conclusioni.
Sostiene l'appellante che avrebbero errato i primi giudici nella valutazione delle prove offerte, adducendo che la certificazione rilasciata da Società_1 comproverebbe la circostanza che lo stesso occupava, nel 2017, la sola abitazione familiare sita in Indirizzo_1.
Senonchè, va considerato che, per pacifica giurisprudenza (Cass. civile, Sez. Trib., ordinanza n. 20454 del
21 luglio 2025) in materia di tassa sui rifiuti (TARSU/TARI), il presupposto impositivo è costituito soltanto dall'occupazione o detenzione di locali e aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, con presunzione iuris tantum di produzione di rifiuti. Da ciò consegue che pur operando il principio secondo cui è l'Amministrazione a dover fornire la prova della fonte dell'obbligazione tributaria, consistente nel possesso degli immobili, grava sul contribuente l'onere di provare la sussistenza delle condizioni per beneficiare del diritto ad ottenere una riduzione della superficie tassabile o, addirittura, l'esenzione costituendo questa un'eccezione alla regola del pagamento del tributo da parte di tutti coloro che occupano o detengono immobili nelle zone del territorio comunale (Cass. civile sez. trib., 29/03/2023, n.8851), prova che nel caso di specie non è stata fornita.
Infatti, i documenti attestanti l'allaccio del gas possono al più provare che il Ricorrente_1, nell'anno 2017, risiedeva abitualmente nell'immobile in Indirizzo_1 (in relazione al quale comunque la Tari 2017 non risulta pagata, vertendosi in ipotesi di evasione totale del tributo), non dimostra tuttavia che le sette unità immobiliari da lui detenute (meglio descritte nell'avviso di accertamento) non fossero suscettibili di produrre rifiuti.
Anche sotto tale profilo l'appello, pertanto, è infondato.
Quanto, poi, alla dedotta omessa attivazione del contraddittorio endoprocedimentale da parte del Comune di Agrigento, il motivo appare del pari infondato.
Invero, per i tributi non armonizzati (come la TARI) non sussiste un obbligo generale di contraddittorio endoprocedimentale, salvo che risulti specificamente sancito dalla legislazione nazionale, non essendo sufficiente una mera previsione regolamentare comunale che colleghi il contraddittorio alla presentazione di denunce o documentazione da parte del contribuente (Cassazione civile Sez. V sentenza n. 14482 del 6 maggio 2022).
In conclusione, pertanto, l'appello appare privo di pregio giuridico e va respinto.
La condanna alle spese segue la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia, Sez. n.8, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello. Condanna Ricorrente_1 al pagamento delle spese legali in favore del Comune di Agrigento, che liquida in euro 792,80 oltre accessori di legge, se dovuti.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 08 gennaio 2026
Il Presidente Il Giudice Estensore
PI GA EN Lo AN
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 8, riunita in udienza il 08/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
ZINGALE PINO, Presidente
LO MANTO VINCENZA, Relatore
IPPOLITO SANTO, Giudice
in data 08/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4848/2024 depositato il 09/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Agrigento
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 595/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado AGRIGENTO sez. 4 e pubblicata il 15/03/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2973 DEL 2017 TARI 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 11/2026 depositato il 09/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: Come in atti
Resistente/Appellato: Come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La CGT di primo grado di Agrigento con sentenza n. 595/2024 rigettava il ricorso di Ricorrente_1 avverso l'avviso di accertamento TARI n. 2973 per l'anno 2017 emesso dal Comune di Agrigento.
Ha interposto appello il contribuente deducendo l'erroneità della sentenza di primo grado per: - mancata valutazione delle prove offerte;
-inesistenza della notifica dell'avviso di accertamento opposto;
- intervenuta prescrizione e decadenza;
- difetto di motivazione;
- difetto di sottoscrizione;
- carenza del presupposto d'imposta; - inesistenza della pretesa tributaria;
- inesistenza del ruolo su cui si fonda la pretesa tributaria;
- omessa attivazione del contraddittorio preventivo.
Si è costituito il Comune di Agrigento ed ha chiesto il rigetto dell'appello.
Con memoria depositata il 22.12.2025, il contribuente ha dedotto l'inammissibilità, ai sensi dell'art. 58 d. lgs. n.546/92, della documentazione depositata dal Comune nel secondo grado, nonché l'inutilizzabilità della stessa perché sprovvista dell'attestazione di conformità di cui all' art. 25 bis, comma 5 bis, D. Lgs. n. 546 del 1992.
All'odierna pubblica udienza il giudizio è stato posto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritenuto che la produzione di nuovi documenti in grado di appello, ammissibile secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale di Legittimità, non risulta dirimente per la questione da decidere, si osserva che l'appello proposto da Ricorrente_1 è infondato.
Ed invero, quanto alla notifica, deve ribadirsi che, come costantemente affermato dalla Corte di Cassazione
(si veda, per tutte, Cass. n. 3073 del 6 febbraio 2017) “gli uffici finanziari possono procedere alla notificazione a mezzo posta ed in modo diretto degli avvisi e degli atti che per legge vanno notificati al contribuente. Ne consegue che, quando il predetto ufficio si sia avvalso di tale facoltà di notificazione semplificata, alla spedizione dell'atto si applicano le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della legge n. 890 del 1982”.
Ciò alla luce del chiaro tenore testuale dell'art.14 L. n.890/82, come modificato dall'art.20 L. n.146/98, dal quale risulta che la notifica degli avvisi e degli atti che per legge devono essere notificati al contribuente può eseguirsi a mezzo della posta direttamente dagli uffici finanziari, senza che tale facoltà possa ritenersi elisa dal fatto che la predetta disposizione faccia salve le modalità di notifica di cui al dPR n.600/73 art.60 e delle singole leggi d'imposta.
In ogni caso, correttamente il primo giudice ha rilevato che, non vertendosi in ipotesi di inesistenza della notifica, ma, eventualmente, di nullità, rileverebbe la sanatoria per effetto del raggiungimento dello scopo dell'atto dimostrato dalla sua tempestiva impugnazione.
Deve respingersi,poi, l'eccezione di prescrizione.
Opera, invero, nella fattispecie il termine di prescrizione quinquennale, trattandosi di obbligazioni periodiche o di durata conseguentemente sottoposte, appunto, alla prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948, n. 4 cod. civ. Pertanto, l'avviso di accertamento per l'anno 2017 doveva essere notificato (così come è avvenuto) entro il 31 dicembre 2022.
Non sussiste il difetto di motivazione dell'atto, dovendosi pienamente condividere, in proposito, le considerazioni del primo giudice secondo cui “L'avviso de quo appare adeguatamente motivato, in quanto contiene gli elementi dell'accertamento e del calcolo dell'imposta, essendo ivi riportati gli immobili della pretesa fiscale, con i relativi elementi per il calcolo dell'imposta accertata”.
Nessuna ulteriore specificazione deve essere effettuata, tanto meno con riferimento alle tariffe, che, essendo adottate con provvedimenti soggetti a pubblicità legale, sono, come tali, presuntivamente conosciute e, comunque, immediatamente conoscibili ed accessibili.
Ugualmente infondata è l'eccezione del difetto di sottoscrizione dell'atto.
Invero, l'atto risulta regolarmente sottoscritto secondo le modalità di cui all'art. 87 legge 54/1995, che attribuisce la facoltà di sostituire alla firma autografa del funzionario una firma meccanizzata (v. anche il comma 7 dell'art. 15 del D.L. n. 78/2009 che mutua la disposizione recata nell'art. 1, comma 87, della legge
28 dicembre 1995, n. 549, relativa ai soli tributi locali, puntualmente richiamata dall'appellato).
D'altra parte, in proposito, la Corte di Cassazione, con sentenza del 14 maggio 2019 n. 12756 che questa
Corte condivide, ha già avuto modo di osservare che “in tema di tributi regionali e locali, qualora l'atto di liquidazione o di accertamento sia prodotto mediante sistemi informativi automatizzati, la relativa sottoscrizione può essere legittimamente sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile, individuato da apposita determina dirigenziale, non essendo stato abrogato l'art. 1, comma
87, della l. n. 549 del 1995, norma speciale che conserva la sua efficacia”.
Peraltro, in assenza di qualsiasi specificazione normativa, è sufficiente l'esistenza in fatto della delega e non è, quindi, neppure necessaria la menzione della stessa (v. Cass. Sez. V 10 luglio 2013 n. 17044 secondo cui, appunto, < fatto (cfr. Cass.,trib., 20 giugno 2011, n. 13512, che richiama il principio secondo cui “l'atto amministrativo esiste come tale allorchè i dati emergenti dal procedimento amministrativo consentano comunque di ritenere la sicura provenienza dall'amministrazione e la sua attribuibilità a chi deve essere l'autore secondo le norme positive”) della delega (anche a carattere generale) e non necessaria né la menzione della stessa nell'atto né, tanto meno, la specificazione che il delegato appartiene alla carriera direttiva>>).
Infondata è pure la censura con cui si deduce l'inesistenza del ruolo “su cui si fonda la pretesa impositiva”, giacchè l'odierna questione non verte su atto di riscossione, ma riguarda l'avviso di accertamento emesso nella fase antecedente la formazione del ruolo.
Anche per quanto riguarda la dedotta violazione del presupposto impositivo deve pervenirsi alle medesime conclusioni.
Sostiene l'appellante che avrebbero errato i primi giudici nella valutazione delle prove offerte, adducendo che la certificazione rilasciata da Società_1 comproverebbe la circostanza che lo stesso occupava, nel 2017, la sola abitazione familiare sita in Indirizzo_1.
Senonchè, va considerato che, per pacifica giurisprudenza (Cass. civile, Sez. Trib., ordinanza n. 20454 del
21 luglio 2025) in materia di tassa sui rifiuti (TARSU/TARI), il presupposto impositivo è costituito soltanto dall'occupazione o detenzione di locali e aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, con presunzione iuris tantum di produzione di rifiuti. Da ciò consegue che pur operando il principio secondo cui è l'Amministrazione a dover fornire la prova della fonte dell'obbligazione tributaria, consistente nel possesso degli immobili, grava sul contribuente l'onere di provare la sussistenza delle condizioni per beneficiare del diritto ad ottenere una riduzione della superficie tassabile o, addirittura, l'esenzione costituendo questa un'eccezione alla regola del pagamento del tributo da parte di tutti coloro che occupano o detengono immobili nelle zone del territorio comunale (Cass. civile sez. trib., 29/03/2023, n.8851), prova che nel caso di specie non è stata fornita.
Infatti, i documenti attestanti l'allaccio del gas possono al più provare che il Ricorrente_1, nell'anno 2017, risiedeva abitualmente nell'immobile in Indirizzo_1 (in relazione al quale comunque la Tari 2017 non risulta pagata, vertendosi in ipotesi di evasione totale del tributo), non dimostra tuttavia che le sette unità immobiliari da lui detenute (meglio descritte nell'avviso di accertamento) non fossero suscettibili di produrre rifiuti.
Anche sotto tale profilo l'appello, pertanto, è infondato.
Quanto, poi, alla dedotta omessa attivazione del contraddittorio endoprocedimentale da parte del Comune di Agrigento, il motivo appare del pari infondato.
Invero, per i tributi non armonizzati (come la TARI) non sussiste un obbligo generale di contraddittorio endoprocedimentale, salvo che risulti specificamente sancito dalla legislazione nazionale, non essendo sufficiente una mera previsione regolamentare comunale che colleghi il contraddittorio alla presentazione di denunce o documentazione da parte del contribuente (Cassazione civile Sez. V sentenza n. 14482 del 6 maggio 2022).
In conclusione, pertanto, l'appello appare privo di pregio giuridico e va respinto.
La condanna alle spese segue la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia, Sez. n.8, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello. Condanna Ricorrente_1 al pagamento delle spese legali in favore del Comune di Agrigento, che liquida in euro 792,80 oltre accessori di legge, se dovuti.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 08 gennaio 2026
Il Presidente Il Giudice Estensore
PI GA EN Lo AN