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Sentenza 25 luglio 2025
Sentenza 25 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 25/07/2025, n. 335 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 335 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2025 |
Testo completo
V V.G. N. 756/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO R.G. N. _______/______,
IL TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Barbara Cao Presidente
Dott. Alessandro Petronzi Giudice rel. est.
Dott.ssa Martina R. Manenti Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato il 21/3/24, da
1) Parte_1
nato COMO il 28/07/77
cittadino: Cod. Fisc. CP_1 C.F._1
residente in [...], VIA MULINI 14
con l'Avv. GAIA SPELZINI
e
2) CP_2 Parte_2
nata REIMS il 29/04/80
cittadina: Cod. Fisc. Pt_3 C.F._2
residente in [...]22
1 con l'Avv. GAIA SPELZINI
i quali hanno contratto matrimonio con rito CIVLE,
in FISMES (FRANCIA), in data 14/08/2010,
(anno 2010, atto n. 162, parte II, serie C);
SEPARAZIONE:
separati con sentenza n. 218/2024 del 5/11/2024
(passata in giudicato, v. documenti in atti).
con i seguenti FIGLI MINORI o maggiorenni NON economicamente indipendenti:
- nata il [...] a [...] Persona_1
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 21/3/24 hanno richiesto pronuncia divorzile alle seguenti condizioni:
• Assegnazione casa familiare. La casa familiare resta assegnata definitivamente, con tutto quanto la arreda, all'esclusiva proprietaria , che Parte_4
l'abiterà con la figlia minore;
Per_1
• Affidamento, collocamento, diritti di visita, mantenimento figlia minore. viene Per_1 affidata congiuntamente ai genitori e collocata prevalentemente, anche ai fini anagrafici, presso la madre. Salvo migliori accordi fra i genitori, continuerà a trascorrere quattro Per_1 pernottamenti infrasettimanali e un week end al mese (con pernotto) presso la madre, un pernottamento infrasettimanali e tre week end al mese (con pernotto) presso il padre, da determinarsi di mese in mese in base ad accordi diretti fra le Parti, tenuto conto anche dell'attività professionale della mamma che si svolge su turni. La signora si CP_2 impegna pertanto a trasmettere al signor il proprio calendario turni di lavoro entro la Pt_1 fine del mese precedente. Vacanze estive: dal 15 luglio a fine agosto avrà il diritto di Per_1 trascorre la vacanza estiva con i nonni materni all'estero in Francia. Trascorrerà inoltre due
2 settimane anche consecutive con la mamma e due settimane anche consecutive con il papà, da comunicare all'altro genitore entro il 30 dicembre dell'anno precedente. Vacanze Natalizie: giorno di Natale e Capodanno ad anni alterni, durante le vacanze scolastiche natalizie la minore trascorrerà una settimana con la mamma e una settimana con il papà, dal 23 dicembre al 30 dicembre con un genitore e dal 30 dicembre al 6 gennaio con l'altro genitore, ad anni alterni;
Il signor entro il giorno 5 di ogni mese verserà alla moglie un assegno a titolo di Pt_1 mantenimento della figlia pari ad euro 600,00, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici
ISTAT, oltre al rimborso del 50% delle spese straordinarie come da protocollo del Tribunale di Como. Gli assegni familiari vengono percepiti per la quota del 100% dalla madre.
Le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di NOTE SCRITTE e hanno dichiarato di non volersi conciliare.
E' stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c..
DIRITTO
Sussistono le condizioni di legge per procedere alla pronuncia di divorzio, dovendosi ritenere provato che i coniugi vivono separati fin dall'udienza di comparizione innanzi al Presidente del Tribunale di
Como, nel procedimento di separazione, e che detto stato di separazione personale dei coniugi prosegue tuttora, dal momento che i coniugi non si sono più riconciliati e non hanno ripreso neppure in via temporanea la convivenza, mentre è ormai decorso il termine normativamente previsto per l'ottenimento della pronuncia di divorzio;
al contempo dalle risultanze di causa e da quanto dedotto dalle stesse parti deve ritenersi definitivamente venuta meno ogni forma di comunione sia materiale che spirituale tra i coniugi e che la stessa non possa più essere ricostituita.
Quanto alle ulteriori questioni controverse ritiene il Collegio che le conclusioni rassegnate dalle parti congiuntamente possono essere fatte proprie dal Tribunale, essendo le stesse conformi a diritto, non contrarie a norme imperative e rispondenti all'interesse della prole.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario ex art. 473 bis.4, u.c., cpc, tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
3
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di COMO, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
1) DICHIARA lo scioglimento del matrimonio
del matrimonio contratto dai coniugi in data 14/08/2010, in FISMES (FRANCIA)
con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di COMO
(anno 2010 atto n. 162, parte II, Serie C),
2) OMOLOGA le condizioni di divorzio concordate dalle parti;
3) DISPONE che i rapporti tra le parti siano regolati in conformità alle condizioni stabilite dalle stesse, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte.
4) PRENDE ATTO degli ulteriori accordi intervenuti tra le parti;
5) DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato all'impugnazione della odierna sentenza.
6) MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di COMO perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge nonché alla comunicazione anche al Comune di COMO dove l'atto è stato parimenti trascritto.
Così deciso in COMO, il 24.7.2025
Il Giudice relatore est. Il Presidente
Dott. Alessandro Petronzi Dott.ssa Barbara Cao
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO R.G. N. _______/______,
IL TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Barbara Cao Presidente
Dott. Alessandro Petronzi Giudice rel. est.
Dott.ssa Martina R. Manenti Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato il 21/3/24, da
1) Parte_1
nato COMO il 28/07/77
cittadino: Cod. Fisc. CP_1 C.F._1
residente in [...], VIA MULINI 14
con l'Avv. GAIA SPELZINI
e
2) CP_2 Parte_2
nata REIMS il 29/04/80
cittadina: Cod. Fisc. Pt_3 C.F._2
residente in [...]22
1 con l'Avv. GAIA SPELZINI
i quali hanno contratto matrimonio con rito CIVLE,
in FISMES (FRANCIA), in data 14/08/2010,
(anno 2010, atto n. 162, parte II, serie C);
SEPARAZIONE:
separati con sentenza n. 218/2024 del 5/11/2024
(passata in giudicato, v. documenti in atti).
con i seguenti FIGLI MINORI o maggiorenni NON economicamente indipendenti:
- nata il [...] a [...] Persona_1
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 21/3/24 hanno richiesto pronuncia divorzile alle seguenti condizioni:
• Assegnazione casa familiare. La casa familiare resta assegnata definitivamente, con tutto quanto la arreda, all'esclusiva proprietaria , che Parte_4
l'abiterà con la figlia minore;
Per_1
• Affidamento, collocamento, diritti di visita, mantenimento figlia minore. viene Per_1 affidata congiuntamente ai genitori e collocata prevalentemente, anche ai fini anagrafici, presso la madre. Salvo migliori accordi fra i genitori, continuerà a trascorrere quattro Per_1 pernottamenti infrasettimanali e un week end al mese (con pernotto) presso la madre, un pernottamento infrasettimanali e tre week end al mese (con pernotto) presso il padre, da determinarsi di mese in mese in base ad accordi diretti fra le Parti, tenuto conto anche dell'attività professionale della mamma che si svolge su turni. La signora si CP_2 impegna pertanto a trasmettere al signor il proprio calendario turni di lavoro entro la Pt_1 fine del mese precedente. Vacanze estive: dal 15 luglio a fine agosto avrà il diritto di Per_1 trascorre la vacanza estiva con i nonni materni all'estero in Francia. Trascorrerà inoltre due
2 settimane anche consecutive con la mamma e due settimane anche consecutive con il papà, da comunicare all'altro genitore entro il 30 dicembre dell'anno precedente. Vacanze Natalizie: giorno di Natale e Capodanno ad anni alterni, durante le vacanze scolastiche natalizie la minore trascorrerà una settimana con la mamma e una settimana con il papà, dal 23 dicembre al 30 dicembre con un genitore e dal 30 dicembre al 6 gennaio con l'altro genitore, ad anni alterni;
Il signor entro il giorno 5 di ogni mese verserà alla moglie un assegno a titolo di Pt_1 mantenimento della figlia pari ad euro 600,00, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici
ISTAT, oltre al rimborso del 50% delle spese straordinarie come da protocollo del Tribunale di Como. Gli assegni familiari vengono percepiti per la quota del 100% dalla madre.
Le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di NOTE SCRITTE e hanno dichiarato di non volersi conciliare.
E' stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c..
DIRITTO
Sussistono le condizioni di legge per procedere alla pronuncia di divorzio, dovendosi ritenere provato che i coniugi vivono separati fin dall'udienza di comparizione innanzi al Presidente del Tribunale di
Como, nel procedimento di separazione, e che detto stato di separazione personale dei coniugi prosegue tuttora, dal momento che i coniugi non si sono più riconciliati e non hanno ripreso neppure in via temporanea la convivenza, mentre è ormai decorso il termine normativamente previsto per l'ottenimento della pronuncia di divorzio;
al contempo dalle risultanze di causa e da quanto dedotto dalle stesse parti deve ritenersi definitivamente venuta meno ogni forma di comunione sia materiale che spirituale tra i coniugi e che la stessa non possa più essere ricostituita.
Quanto alle ulteriori questioni controverse ritiene il Collegio che le conclusioni rassegnate dalle parti congiuntamente possono essere fatte proprie dal Tribunale, essendo le stesse conformi a diritto, non contrarie a norme imperative e rispondenti all'interesse della prole.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario ex art. 473 bis.4, u.c., cpc, tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
3
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di COMO, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
1) DICHIARA lo scioglimento del matrimonio
del matrimonio contratto dai coniugi in data 14/08/2010, in FISMES (FRANCIA)
con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di COMO
(anno 2010 atto n. 162, parte II, Serie C),
2) OMOLOGA le condizioni di divorzio concordate dalle parti;
3) DISPONE che i rapporti tra le parti siano regolati in conformità alle condizioni stabilite dalle stesse, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte.
4) PRENDE ATTO degli ulteriori accordi intervenuti tra le parti;
5) DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato all'impugnazione della odierna sentenza.
6) MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di COMO perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge nonché alla comunicazione anche al Comune di COMO dove l'atto è stato parimenti trascritto.
Così deciso in COMO, il 24.7.2025
Il Giudice relatore est. Il Presidente
Dott. Alessandro Petronzi Dott.ssa Barbara Cao
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