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Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Crotone, sez. II, sentenza 08/01/2026, n. 4 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Crotone |
| Numero : | 4 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 4/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CROTONE Sezione 2, riunita in udienza il 16/12/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
FALVO CAMILLO, Presidente e Relatore
BIANCHI GIANCARLO, Giudice
VACCARELLA ALESSANDRO, Giudice
in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 132/2025 depositato il 14/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale RO
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - RI - RO
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TD5010100354-2020 IRPEF-ALTRO 2014
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1 Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - RI - RO
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PIGNORAMENTO n. 13384202400001908001 IRPEF-ALIQUOTE
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 702/2025 depositato il
17/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato tempestivamente LL EN, rappresentata e difesa per come specificato in epigrafe, chiedeva l'annullamento dell'atto di pignoramento dei crediti verso terzi n. 1338420240001908/001, emesso dall'(ADER) Agenzia delle Entrate e RI di RO e notificato in data 18.11.2024, relativo all'avviso di accertamento n.TD5010100354/2020, il cui ente creditore è l'Agenzia delle Entrate di RO, notificato in data 02.08.2021.
A sostegno delle proprie doglianze, parte ricorrente deduceva l'illegittimità dell'atto per non aver mai ricevuto notifica dell'avviso di accertamento, al punto da disconoscere la firma apposta il 2 agosto 2021 sull'avviso di ricevimento della raccomandata (in relazione alla quale depositava perizia grafologica).
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate di RO per chiedere il rigetto del ricorso.
Nel corso dell'odierna udienza parte ricorrente chiedeva che la Corte volesse sospendere il processo in quanto aveva intenzione di proporre querela di falso contro gli atti prodotti da parte resistente.
Quindi la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, riunita in camera di consiglio e sentito il relatore, ritiene il ricorso infondato e, per le ragioni di seguito esplicitate, non meritevole di accoglimento.
Ed invero, la parte non ha proposto querela di falso avverso la notifica dell'avviso di accertamento contestato.
Né poteva essere accolta, in data odierna, a distanza di oltre un anno dalla notifica dell'atto e oltre 10 mesi dalla proposizione del ricorso, la richiesta di sospensione del giudizio (o di rinvio) per poter proporre querela di falso, che avrebbe dovuto essere proposta nell'ampio lasso di tempo trascorso.
Parimenti non può essere ritenuta valida la generica perizia di parte per ritenere non valida la notifica, in mancanza di querela di falso.
Il ricorso, dunque, deve essere respinto anche in considerazione del fato che, dopo l'avviso di accertamento, risulta comunque correttamente notificata, ai sensi dell'art. 139 c.p.c., la successiva intimazione di pagamento.
In punto di spese del giudizio la particolarità al caso concreto giustifica, ad avviso della Corte, la compensazione al 50% delle spese di lite tra le parti, che vengono liquidate per come specificato in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando:
a) Rigetta il ricorso;
b) Compensa per il 50% le spese processuali e condanna parte ricorrente al pagamento del residuo 50%, che si liquida in complessivi € 700,00 in favore della parte resistente costituita, oltre IVA e C.P.A. nella misura di legge se dovute.
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CROTONE Sezione 2, riunita in udienza il 16/12/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
FALVO CAMILLO, Presidente e Relatore
BIANCHI GIANCARLO, Giudice
VACCARELLA ALESSANDRO, Giudice
in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 132/2025 depositato il 14/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale RO
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - RI - RO
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TD5010100354-2020 IRPEF-ALTRO 2014
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1 Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - RI - RO
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PIGNORAMENTO n. 13384202400001908001 IRPEF-ALIQUOTE
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 702/2025 depositato il
17/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato tempestivamente LL EN, rappresentata e difesa per come specificato in epigrafe, chiedeva l'annullamento dell'atto di pignoramento dei crediti verso terzi n. 1338420240001908/001, emesso dall'(ADER) Agenzia delle Entrate e RI di RO e notificato in data 18.11.2024, relativo all'avviso di accertamento n.TD5010100354/2020, il cui ente creditore è l'Agenzia delle Entrate di RO, notificato in data 02.08.2021.
A sostegno delle proprie doglianze, parte ricorrente deduceva l'illegittimità dell'atto per non aver mai ricevuto notifica dell'avviso di accertamento, al punto da disconoscere la firma apposta il 2 agosto 2021 sull'avviso di ricevimento della raccomandata (in relazione alla quale depositava perizia grafologica).
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate di RO per chiedere il rigetto del ricorso.
Nel corso dell'odierna udienza parte ricorrente chiedeva che la Corte volesse sospendere il processo in quanto aveva intenzione di proporre querela di falso contro gli atti prodotti da parte resistente.
Quindi la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, riunita in camera di consiglio e sentito il relatore, ritiene il ricorso infondato e, per le ragioni di seguito esplicitate, non meritevole di accoglimento.
Ed invero, la parte non ha proposto querela di falso avverso la notifica dell'avviso di accertamento contestato.
Né poteva essere accolta, in data odierna, a distanza di oltre un anno dalla notifica dell'atto e oltre 10 mesi dalla proposizione del ricorso, la richiesta di sospensione del giudizio (o di rinvio) per poter proporre querela di falso, che avrebbe dovuto essere proposta nell'ampio lasso di tempo trascorso.
Parimenti non può essere ritenuta valida la generica perizia di parte per ritenere non valida la notifica, in mancanza di querela di falso.
Il ricorso, dunque, deve essere respinto anche in considerazione del fato che, dopo l'avviso di accertamento, risulta comunque correttamente notificata, ai sensi dell'art. 139 c.p.c., la successiva intimazione di pagamento.
In punto di spese del giudizio la particolarità al caso concreto giustifica, ad avviso della Corte, la compensazione al 50% delle spese di lite tra le parti, che vengono liquidate per come specificato in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando:
a) Rigetta il ricorso;
b) Compensa per il 50% le spese processuali e condanna parte ricorrente al pagamento del residuo 50%, che si liquida in complessivi € 700,00 in favore della parte resistente costituita, oltre IVA e C.P.A. nella misura di legge se dovute.