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Articolo 6 della Legge 2 dicembre 1994, n. 689
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Legge 2 dicembre 1994, n. 689
Articolo 6 della Legge 2 dicembre 1994, n. 689
Versione
20 dicembre 1994
Art. 6. 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Entrata in vigore il 20 dicembre 1994
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