TRIB
Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 10/12/2025, n. 1173 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 1173 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 4002/2025 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Lisa Micochero Presidente dott. Alessandro Cabianca Giudice dott. Enrico Chemollo Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in epigrafe indicata, promossa con ricorso congiunto ex art. 473 bis. 51 c.p.c. da
(C.F. ), con gli avv.ti Maria Ottavia CHIARUTTINI ed Parte_1 C.F._1
Anna AO KLINGER,
e
(C.F. ), con gli avv.ti Maria Ottavia CHIARUTTINI ed Parte_2 C.F._2
Anna AO KLINGER,
- ricorrenti -
con l'intervento del Pubblico Ministero in sede;
in punto: separazione personale;
CONCLUSIONI:
Per le parti congiuntamente: “OMOLOGARE CON SENTENZA la separazione consensuale alle seguenti
CONDIZIONI
1) I coniugi vivranno separati, libero ognuno di fissare la residenza ove vorrà, con obbligo di reciproco rispetto;
2) In considerazione della maggiore età ed indipendenza economica dei figli, non vi è necessità di procedere all'assegnazione della casa coniugale ed ai relativi mobili, arredi, corredi e pertinenze: nell'immobile rimarrà a vivere la signora che Pt_1 ne è proprietaria esclusiva. Il sig. asporterà esclusivamente i propri effetti personali;
Pt_2
pag. 1 di 3 3) Il sig. si impegna a trasferire altrove la propria residenza entro 30 giorni dalla pubblicazione della sentenza di Pt_2 separazione;
4) Dato atto delle condizioni economico/reddituali dei coniugi, il sig. verserà alla signora in via mensile Pt_2 Pt_1 anticipata, Euro 600,00, rivalutabili ISTAT, entro e non oltre il cinque di ogni mese, a titolo di assegno di mantenimento del coniuge;
5) Nulla per il mantenimento dei figli che sono economicamente autosufficienti;
6) Spese di procedura verranno sostenute dai coniugi in egual misura;
7) I coniugi chiedono che le presenti condizioni vengano omologate con rinuncia all'impugnazione dell'emananda sentenza e con richiesta di immediata emissione del certificato di passaggio in giudicato e trasmissione all'Ufficio di Stato Civile, senza necessità di procedere alle notifiche”;
Per il Pubblico Ministero: “accoglimento del ricorso in relazione alla domanda di cui all'oggetto”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Esaminato il ricorso per separazione consensuale congiuntamente presentato dai coniugi, i quali hanno contratto matrimonio in data 30/7/1989, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di
Venezia al n. 24 parte II serie A ufficio 7 anno 1989, dal quale sono nati due i figli ed Per_1 Per_2 nati entrambi a Venezia rispettivamente il 25/2/1991 ed il 23/7/1996, oggi economicamente
[...] autosufficienti;
considerato che
i coniugi sono stati autorizzati a vivere separati all'esito del deposito delle note scritte sostitutive dell'udienza del 5/11/2025 fissata innanzi al Giudice relatore ex art. 473 bis.51 c.p.c., con cui hanno ribadito l'accordo sulle condizioni di separazione nei termini di cui al ricorso;
visto l'intervento del P.M., che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
ritenuto che
le condizioni congiunte stabilite dalle parti, in forza delle quali il marito verserà alla moglie a titolo di mantenimento la somma mensile di € 600,00, siano conformi alla legge, indichino compiutamente le condizioni inerenti ai reciproci interessi delle parti e siano congrue rispetto al quadro reddituale dei coniugi, essendo dunque meritevoli di omologa;
ritenuto infine di disporre la compensazione delle spese giudiziali, stante l'assenza di soccombenza;
P.Q.M.
OMOLOGA la separazione consensuale dei coniugi (C.F. ) Parte_1 C.F._1
e (C.F. ), alle condizioni concordate;
Parte_2 C.F._2
RATIFICA le condizioni concordate dai ricorrenti e qui di seguito integralmente riprodotte:
“1) I coniugi vivranno separati, libero ognuno di fissare la residenza ove vorrà, con obbligo di reciproco rispetto;
2) In considerazione della maggiore età ed indipendenza economica dei figli, non vi è necessità di procedere all'assegnazione della casa coniugale ed ai relativi mobili, arredi, corredi e pertinenze: nell'immobile rimarrà a vivere la signora che Pt_1 ne è proprietaria esclusiva. Il sig. asporterà esclusivamente i propri effetti personali;
Pt_2
pag. 2 di 3 3) Il sig. si impegna a trasferire altrove la propria residenza entro 30 giorni dalla pubblicazione della sentenza di Pt_2 separazione;
4) Dato atto delle condizioni economico/reddituali dei coniugi, il sig. verserà alla signora in via mensile Pt_2 Pt_1 anticipata, Euro 600,00, rivalutabili ISTAT, entro e non oltre il cinque di ogni mese, a titolo di assegno di mantenimento del coniuge;
5) Nulla per il mantenimento dei figli che sono economicamente autosufficienti;
6) Spese di procedura verranno sostenute dai coniugi in egual misura;
7) I coniugi chiedono che le presenti condizioni vengano omologate con rinuncia all'impugnazione dell'emananda sentenza e con richiesta di immediata emissione del certificato di passaggio in giudicato e trasmissione all'Ufficio di Stato Civile, senza necessità di procedere alle notifiche”;
ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto;
COMPENSA le spese del giudizio.
Così deciso in Venezia all'esito della camera di consiglio del 1/12/2025.
Il Giudice est. La Presidente
dott. Enrico Chemollo dott.ssa Lisa Micochero
pag. 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Lisa Micochero Presidente dott. Alessandro Cabianca Giudice dott. Enrico Chemollo Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in epigrafe indicata, promossa con ricorso congiunto ex art. 473 bis. 51 c.p.c. da
(C.F. ), con gli avv.ti Maria Ottavia CHIARUTTINI ed Parte_1 C.F._1
Anna AO KLINGER,
e
(C.F. ), con gli avv.ti Maria Ottavia CHIARUTTINI ed Parte_2 C.F._2
Anna AO KLINGER,
- ricorrenti -
con l'intervento del Pubblico Ministero in sede;
in punto: separazione personale;
CONCLUSIONI:
Per le parti congiuntamente: “OMOLOGARE CON SENTENZA la separazione consensuale alle seguenti
CONDIZIONI
1) I coniugi vivranno separati, libero ognuno di fissare la residenza ove vorrà, con obbligo di reciproco rispetto;
2) In considerazione della maggiore età ed indipendenza economica dei figli, non vi è necessità di procedere all'assegnazione della casa coniugale ed ai relativi mobili, arredi, corredi e pertinenze: nell'immobile rimarrà a vivere la signora che Pt_1 ne è proprietaria esclusiva. Il sig. asporterà esclusivamente i propri effetti personali;
Pt_2
pag. 1 di 3 3) Il sig. si impegna a trasferire altrove la propria residenza entro 30 giorni dalla pubblicazione della sentenza di Pt_2 separazione;
4) Dato atto delle condizioni economico/reddituali dei coniugi, il sig. verserà alla signora in via mensile Pt_2 Pt_1 anticipata, Euro 600,00, rivalutabili ISTAT, entro e non oltre il cinque di ogni mese, a titolo di assegno di mantenimento del coniuge;
5) Nulla per il mantenimento dei figli che sono economicamente autosufficienti;
6) Spese di procedura verranno sostenute dai coniugi in egual misura;
7) I coniugi chiedono che le presenti condizioni vengano omologate con rinuncia all'impugnazione dell'emananda sentenza e con richiesta di immediata emissione del certificato di passaggio in giudicato e trasmissione all'Ufficio di Stato Civile, senza necessità di procedere alle notifiche”;
Per il Pubblico Ministero: “accoglimento del ricorso in relazione alla domanda di cui all'oggetto”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Esaminato il ricorso per separazione consensuale congiuntamente presentato dai coniugi, i quali hanno contratto matrimonio in data 30/7/1989, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di
Venezia al n. 24 parte II serie A ufficio 7 anno 1989, dal quale sono nati due i figli ed Per_1 Per_2 nati entrambi a Venezia rispettivamente il 25/2/1991 ed il 23/7/1996, oggi economicamente
[...] autosufficienti;
considerato che
i coniugi sono stati autorizzati a vivere separati all'esito del deposito delle note scritte sostitutive dell'udienza del 5/11/2025 fissata innanzi al Giudice relatore ex art. 473 bis.51 c.p.c., con cui hanno ribadito l'accordo sulle condizioni di separazione nei termini di cui al ricorso;
visto l'intervento del P.M., che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
ritenuto che
le condizioni congiunte stabilite dalle parti, in forza delle quali il marito verserà alla moglie a titolo di mantenimento la somma mensile di € 600,00, siano conformi alla legge, indichino compiutamente le condizioni inerenti ai reciproci interessi delle parti e siano congrue rispetto al quadro reddituale dei coniugi, essendo dunque meritevoli di omologa;
ritenuto infine di disporre la compensazione delle spese giudiziali, stante l'assenza di soccombenza;
P.Q.M.
OMOLOGA la separazione consensuale dei coniugi (C.F. ) Parte_1 C.F._1
e (C.F. ), alle condizioni concordate;
Parte_2 C.F._2
RATIFICA le condizioni concordate dai ricorrenti e qui di seguito integralmente riprodotte:
“1) I coniugi vivranno separati, libero ognuno di fissare la residenza ove vorrà, con obbligo di reciproco rispetto;
2) In considerazione della maggiore età ed indipendenza economica dei figli, non vi è necessità di procedere all'assegnazione della casa coniugale ed ai relativi mobili, arredi, corredi e pertinenze: nell'immobile rimarrà a vivere la signora che Pt_1 ne è proprietaria esclusiva. Il sig. asporterà esclusivamente i propri effetti personali;
Pt_2
pag. 2 di 3 3) Il sig. si impegna a trasferire altrove la propria residenza entro 30 giorni dalla pubblicazione della sentenza di Pt_2 separazione;
4) Dato atto delle condizioni economico/reddituali dei coniugi, il sig. verserà alla signora in via mensile Pt_2 Pt_1 anticipata, Euro 600,00, rivalutabili ISTAT, entro e non oltre il cinque di ogni mese, a titolo di assegno di mantenimento del coniuge;
5) Nulla per il mantenimento dei figli che sono economicamente autosufficienti;
6) Spese di procedura verranno sostenute dai coniugi in egual misura;
7) I coniugi chiedono che le presenti condizioni vengano omologate con rinuncia all'impugnazione dell'emananda sentenza e con richiesta di immediata emissione del certificato di passaggio in giudicato e trasmissione all'Ufficio di Stato Civile, senza necessità di procedere alle notifiche”;
ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto;
COMPENSA le spese del giudizio.
Così deciso in Venezia all'esito della camera di consiglio del 1/12/2025.
Il Giudice est. La Presidente
dott. Enrico Chemollo dott.ssa Lisa Micochero
pag. 3 di 3