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Sentenza 26 febbraio 2026
Sentenza 26 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. VI, sentenza 26/02/2026, n. 1734 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 1734 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1734/2026
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 6, riunita in udienza il 23/02/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
CASTORINA ROSARIA MARIA, Presidente e Relatore
ACAGNINO MARIA, Giudice
PATANE MARIO, Giudice
in data 23/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6438/2025 depositato il 18/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29376202500005655000 IMP.SOS.CED.SEC 2020
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29376202500005655000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2014
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29376202500005655000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE
2015
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29376202500005655000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE
2014
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29376202500005655000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE
2015
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29376202500005655000 IRPEF-ALTRO 2014
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29376202500005655000 IRPEF-ALTRO 2015
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29376202500005655000 IVA-ALTRO 2014
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29376202500005655000 IVA-ALTRO 2015
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29376202500005655000 REGISTRO 2017
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29376202500005655000 IRAP 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Nessuno è presente per il ricorrente.
Il difensore di aDER si riporta agli scritti difensivi e chiede la condanna alle spese.
Ade insiste in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato a mezzo pec in data 30.10.2025 il Sig. Ricorrente_1 ha impugnato la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 29376202500005655000 afferente il mancato pagamento dell'IVA per l'anno 2014, IRPEF per gli anni 2014 - 2015, Contravvenzioni Codice della Strada per l'anno 2015, IRAP per l'anno 2015, Imposta di Registro per l'anno 2017 e Imposta Sostitutiva locazione immobili per l'anno 2020, limitatamente alle cartelle esattoriali n. 29320180001583289000, n.
29320180005625254000, n. 29320180010531816000, n. 29320190002492349000, n. 29320190009111828000,
n. 29320200003163447000, n. 29320180010363103001 e n. 29320230069864410000.
Evidenziava che ADER ha già intrapreso una procedura di pignoramento di crediti verso terzi recante il n.
2938420250006386000.
Eccepisce la omessa notifica delle cartelle di pagamento sottese alla comunicazione preventiva e la intervenuta prescrizione;
Il difetto/assenza della notifica degli avvisi di intimazione successivi alle cartelle e propedeutici all'azione esecutiva. La prescrizione delle sanzioni e degli interessi.
Resistono DE e l'Agenzia delle Entrate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via pregiudiziale deve essere dichiarato il difetto di giurisdizione dell'adita Corte di Giustizia Tributaria a conoscere in parte qua della presente controversia. E segnatamente quanto alle cartelle recanti n.
29320180010363103001 e n. 29320180010531816000 poiché afferenti contravvenzioni C.d.S.. Il tutto come evincibile dall'estratto di ruolo allegato (doc. all.). In relazione alle cartelle de quibus competente a decidere
è il Giudice di Pace cui è riservata la competenza esclusiva a decidere in materia di contravvenzioni C.d.S..
Per il resto il ricorso non è fondato.
Come dimostrato dalla documentazione allegata agli atti le cartelle sottese al preavviso di ipoteca opposto sono state regolarmente notificate e sono state azionate con successivi atti riscossivi non opposti.
In particolare delle sei cartelle esattoriali riservate alla giurisdizione tributaria, cinque -
29320180001583289000, 29320180005625254000, 29320190002492349000, 29320190009111828000,
n. 29320200003163447000- sono state azionate, da ultimo, con: Avviso di intimazione recante n.
29320239007408735000 regolarmente notificato a mezzo messo notificatore, ai sensi del disposto di cui agli artt. 26 D.P.R. 602/73, 60 D.P.R. 600/73 e 140 c.p.c., mediante deposito nella casa comunale e successiva spedizione di raccomandata informativa n. NPA140006027555 restituita al mittente per compiuta giacenza.
La notifica si è perfezionata il 26.10.2024.
Tale ultimo atto interruttivo ricognitivo non è stato opposto. Con ovvie conseguenze quanto alla stabilizzazione ed irretrattabilità dei crediti e della relativa esigibilità. L'ulteriore cartella -29320230069864410000- è stata regolarmente notificata il 31.01.2025 ed azionata con il preavviso di ipoteca impugnato.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte dichiara il difetto di giurisdizione a conoscere delle cartelle recanti n. 29320180010363103001 e n. 29320180010531816000 nella parte afferente a contravvenzioni C.d.S.. per essere la giurisdizione del
Giudice di Pace.
Respinge nel resto il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore di entrambe le parti resistenti liquidandole in €2000,00 ciascuno, oltre accessori di legge, se dovuti.
Catania 23.2.2026
Il Presidente relatore
RO M. NA
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 6, riunita in udienza il 23/02/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
CASTORINA ROSARIA MARIA, Presidente e Relatore
ACAGNINO MARIA, Giudice
PATANE MARIO, Giudice
in data 23/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6438/2025 depositato il 18/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29376202500005655000 IMP.SOS.CED.SEC 2020
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29376202500005655000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2014
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29376202500005655000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE
2015
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29376202500005655000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE
2014
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29376202500005655000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE
2015
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29376202500005655000 IRPEF-ALTRO 2014
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29376202500005655000 IRPEF-ALTRO 2015
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29376202500005655000 IVA-ALTRO 2014
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29376202500005655000 IVA-ALTRO 2015
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29376202500005655000 REGISTRO 2017
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29376202500005655000 IRAP 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Nessuno è presente per il ricorrente.
Il difensore di aDER si riporta agli scritti difensivi e chiede la condanna alle spese.
Ade insiste in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato a mezzo pec in data 30.10.2025 il Sig. Ricorrente_1 ha impugnato la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 29376202500005655000 afferente il mancato pagamento dell'IVA per l'anno 2014, IRPEF per gli anni 2014 - 2015, Contravvenzioni Codice della Strada per l'anno 2015, IRAP per l'anno 2015, Imposta di Registro per l'anno 2017 e Imposta Sostitutiva locazione immobili per l'anno 2020, limitatamente alle cartelle esattoriali n. 29320180001583289000, n.
29320180005625254000, n. 29320180010531816000, n. 29320190002492349000, n. 29320190009111828000,
n. 29320200003163447000, n. 29320180010363103001 e n. 29320230069864410000.
Evidenziava che ADER ha già intrapreso una procedura di pignoramento di crediti verso terzi recante il n.
2938420250006386000.
Eccepisce la omessa notifica delle cartelle di pagamento sottese alla comunicazione preventiva e la intervenuta prescrizione;
Il difetto/assenza della notifica degli avvisi di intimazione successivi alle cartelle e propedeutici all'azione esecutiva. La prescrizione delle sanzioni e degli interessi.
Resistono DE e l'Agenzia delle Entrate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via pregiudiziale deve essere dichiarato il difetto di giurisdizione dell'adita Corte di Giustizia Tributaria a conoscere in parte qua della presente controversia. E segnatamente quanto alle cartelle recanti n.
29320180010363103001 e n. 29320180010531816000 poiché afferenti contravvenzioni C.d.S.. Il tutto come evincibile dall'estratto di ruolo allegato (doc. all.). In relazione alle cartelle de quibus competente a decidere
è il Giudice di Pace cui è riservata la competenza esclusiva a decidere in materia di contravvenzioni C.d.S..
Per il resto il ricorso non è fondato.
Come dimostrato dalla documentazione allegata agli atti le cartelle sottese al preavviso di ipoteca opposto sono state regolarmente notificate e sono state azionate con successivi atti riscossivi non opposti.
In particolare delle sei cartelle esattoriali riservate alla giurisdizione tributaria, cinque -
29320180001583289000, 29320180005625254000, 29320190002492349000, 29320190009111828000,
n. 29320200003163447000- sono state azionate, da ultimo, con: Avviso di intimazione recante n.
29320239007408735000 regolarmente notificato a mezzo messo notificatore, ai sensi del disposto di cui agli artt. 26 D.P.R. 602/73, 60 D.P.R. 600/73 e 140 c.p.c., mediante deposito nella casa comunale e successiva spedizione di raccomandata informativa n. NPA140006027555 restituita al mittente per compiuta giacenza.
La notifica si è perfezionata il 26.10.2024.
Tale ultimo atto interruttivo ricognitivo non è stato opposto. Con ovvie conseguenze quanto alla stabilizzazione ed irretrattabilità dei crediti e della relativa esigibilità. L'ulteriore cartella -29320230069864410000- è stata regolarmente notificata il 31.01.2025 ed azionata con il preavviso di ipoteca impugnato.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte dichiara il difetto di giurisdizione a conoscere delle cartelle recanti n. 29320180010363103001 e n. 29320180010531816000 nella parte afferente a contravvenzioni C.d.S.. per essere la giurisdizione del
Giudice di Pace.
Respinge nel resto il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore di entrambe le parti resistenti liquidandole in €2000,00 ciascuno, oltre accessori di legge, se dovuti.
Catania 23.2.2026
Il Presidente relatore
RO M. NA