Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 19/02/2025, n. 677 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 677 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI NORD II Sezione Civile
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI NORD
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, sezione 2a civile, in composizione monocratica ed in persona del Giudice dott.ssa Cristina Capone, pronunziando ai sensi dell'art. 190
c.p.c., ha emesso la presente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 5935 del Ruolo Generale dell'anno 2021, avente ad oggetto: Altri istituti e leggi speciali vertente
TRA
(C.F. ), elettivamente domiciliato Parte_1 C.F._1
in Aversa (CE), alla Piazza Duomo n. 40, presso lo studio degli avv.ti Luigi
Ciriello e Francesco De Paola, che lo rappresentano e difendono, unitamente e disgiuntamente, in virtù della procura in calce all'atto di citazione
Attore
CONTRO
(C.F. ), sito in Aversa (CE) alla via Controparte_1 P.IVA_1
Michelangelo n. 172, in persona dell'amministratore pro tempore, elettivamente domiciliato in Aversa (CE), alla Via Salvo D'acquisto n. 66, presso lo studio degli avv.ti Antonio Vitale e Paolo Improda, che lo rappresentano e difendono, unitamente e disgiuntamente, in virtù della procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
Convenuto
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IL GIUDICE
(dr.ssa Cristina CAPONE)
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come dagli atti di causa che si intendono qui integralmente ripetuti e trascritti.
PREMESSA IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, il sig. Parte_1
conveniva in giudizio, dinanzi a codesto Tribunale, il , sito in Controparte_1
Aversa (CE) alla via Michelangelo n. 172, in persona dell'amministratore pro tempore, esponendo: - di essere proprietario dell'appartamento facente parte del plesso condominiale denominato “Condominio Parco Giuliana”, sito in Aversa
(CE), alla Via Pastore n. 97, situato al piano 3, scala C, interno 8, nonché del relativo pertinenziale locale/deposito situato nel piano interrato (l'ottavo da ovest verso est dei dieci locali ubicati a destra del corridoio di disimpegno dalla rampa di discesa ubicata ad ovest), il tutto riportato nel catasto fabbricati del Comune di
Aversa al foglio 5, part. 5109, sub. 26, cat. A/2; - che il predetto locale/deposito aveva risentito delle copiose infiltrazioni di acqua che si erano insinuate dal livello superiore;
- che tali infiltrazioni avevano causato all'interno del locale dei fenomeni di percolazione e, talvolta, finanche di allagamento, interessando pericolosamente anche l'impianto elettrico ivi esistente;
- che, inoltre, era emersa l'insorgenza di numerose chiazze di umidità e colonie di muffe estese lungo tutta la superficie delle pareti del box, le quali, oltre a incidere sull'estetica e sulla solidità della struttura stessa, compromettendone fortemente salubrità e sicurezza, avevano precluso di conseguenza il pacifico e pieno utilizzo del locale stesso, cagionando ingenti danni;
- che i fenomeni appena descritti sarebbero potuti derivare tanto da difetti di impermeabilizzazione del cortile condominiale (del
Condominio “Parco Giuliana”) quanto dall'area verde (sprovvista di opere contenitive e/o di regimentazione delle acque), sempre condominiale, del confinante ente di gestione di Via Michelangelo n. 172, in più di CP_1 un'occasione, aveva richiesto all'avv. Saverio Esposito, nella qualità di amministratore di entrambi i condomini, di procedere all'opportuno sopralluogo in contraddittorio dei locali affetti da tali problematiche, eventualmente
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avvalendosi anche della consulenza di un tecnico e/o di un'impresa edile di fiducia, onde poter individuare con esattezza le cause delle suindicate infiltrazioni e, quindi, poter disporre l'immediato avvio dei necessari ed urgenti lavori di ripristino, riparazione e sanificazione al fine di eliminare le criticità evidenziate;
- che, ciononostante, in passato, non era stato dato riscontro agli inviti formulati, ragion per cui, considerate le ragioni di urgenza dovute allo stato in cui versava l'immobile, con ricorso ex art. 696 bis c.p.c., depositato in data 12.07.2018 presso la cancelleria del Tribunale di Napoli Nord, n. R.G. 8667/2018 aveva avviato il procedimento per accertamento tecnico preventivo affinchè il Giudice designato nominasse un consulente tecnico d'ufficio che procedesse alla verifica del locale di proprietà dell'istante, effettuandone una descrizione analitica con particolare riferimento alle lamentate infiltrazioni e lesioni, con valutazione delle cause e dei danni provocati, nonché fornendo ogni notizia utile quali la tipologia degli interventi volti ad eliminarli definitivamente;
- che, espletata la CTU con esito favorevole, il non si era comunque attivato per l'eliminazione Controparte_1
delle cause di infiltrazione e per il ristoro dei danni, nonostante formale richiesta in tal senso;
- che costituiva circostanza pacifica ed acclarata che il locale di sua proprietà non poteva essere utilizzato poiché, di fatto, inagibile oltre che insalubre.
Chiedeva, pertanto, all'adito Tribunale di: “(…) previa declaratoria, per i motivi dedotti, di responsabilità del convenuto , in Controparte_2
persona del legale rapp.te p.t. sito in Aversa (CE), alla via Michelangelo n. 172, per l'effetto: 1) condannarlo alla riduzione in pristino e, conseguentemente, alla eliminazione di tutte le riferite doglianze circa le infiltrazioni ed ogni conseguenza generata nonchè alla immediata esecuzione di tutte le opere necessarie a regola d'arte e secondo le prescrizioni dettate nella relazione di ATP
(e nel relativo computo metrico allegato sub 25) redatta all'esito della procedura rubricata col n.ro 8667/2018 Tribunale di Napoli Nord;
2) in subordine ed in caso d'inerzia, condannarlo sin da ora alla corresponsione, in favore dell'attore,
a titolo di somme occorrenti per il ripristino, dell'importo determinato nel noto accertamento tecnico preventivo e nell'allegato computo metrico in € 12.019,00
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oltre iva nella misura di legge, con ogni consequenziale statuizione al riguardo;
3) condannarlo, sempre in caso di inerzia, ex art. 614 bis c.p.c., al pagamento della somma di denaro che parrà equa e/o di giustizia per ogni ritardo, violazione
o inosservanza prevista dalla mentovata disposizione;
4) condannarlo, in ogni caso e per le causali dedotte, al risarcimento dei danni prodottisi al locale/deposito de quo determinati nel noto accertamento tecnico preventivo e nell'allegato computo metrico allegato sub 30 in € 3.404,51 oltre iva al 10% ovvero in quella somma maggiore che parrà di giustizia al momento della liquidazione anche in ragione dell'innesto di nuovi e più cospicui danni;
5) condannarlo, comunque, al risarcimento dei danni in favore dell'attore della somma, allo stato indeterminata, che verrà quantificata in corso di causa o che parrà di giustizia, con valutazione, occorrendo anche equitativa dell'adito
Tribunale, relativa al mancato utilizzo del locale/deposito de quo, quantomeno dalla data del ricorso per ATP e sino alla effettiva risoluzione delle criticità; 6) condannarlo alla ripetizione della complessiva somma di €3.745,61, pagata dal ricorrente al C.T.U. arch. a titolo di liquidazione giudiziale del Per_1
compenso del C.T.U., posta interamente a carico del ricorrente con decreto del
14.05.2019, che si allega e produce;
il tutto, con riferimento a ciascun capo di condanna, oltre interessi e rivalutazione come per legge;
vittoria di spese, competenze ed accessori di giudizio sia della fase d'istruzione preventiva ante causam che della presente fase di merito, da liquidarsi come per legge in favore dei sottoscritti procuratori che si dichiarano antistatari con riferimento ad entrambe le fasi.” (Cfr. pag.
6-7 dell'atto di citazione)
Si costituiva in giudizio il , in persona dell'amministratore Controparte_1
pro tempore, eccependo: - che, a seguito di quanto statuito con l'ATP, erano stati eseguiti i dovuti lavori, così come meglio specificati ed indicati dal CTU arch.
[...]
e che essi erano stati eseguiti a regola d'arte dalla ditta sotto Per_1 CP_3 la supervisione dell'ing. quale direttore dei lavori;
- che gli Persona_2 interventi posti in essere erano consistiti nella rimozione dell'impianto di irrigazione, lo spiantamento della siepe presente e il successivo sbancamento del terreno lungo la parete in c.a. di confine tra il e il Controparte_2
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Condominio Parco Giuliana, per il tratto corrispondente alla dimensione del locale deposito di proprietà del sig. , con conseguenti opere di Parte_1
impermeabilizzazione e riempimento dello scavo effettuato e successiva piantumazione della siepe;
-che in fase di lavorazione, durante l'esecuzione dei lavori, erano stati rinvenuti dei fori in corrispondenza dell'attaccatura tra la parete in c.a. di confine e il solaio di copertura del piano interrato del Condominio Parco
Giuliana; - che, dunque, ritenendo che tali fori potessero essere la causa delle infiltrazioni addebitabili al , il direttore dei lavori aveva Controparte_2 dato ordine all'impresa di procedere anche alla chiusura degli stessi e alla successiva impermeabilizzazione;
-che, pertanto, i fenomeni lamentati dalla parte attrice, o comunque, il ripresentarsi di tali fenomeni, verosimilmente, potevano non essere più dovuti a quanto indicato dalla CTU depositata dall'arch. Per_1
nel procedimento sommario, ma ad altre circostanze dallo stesso non considerate e non riferibili agli interventi di manutenzione già posti in essere dal CP_1
- che di fatti, come era possibile verificare dai documenti allegati alla
[...] perizia di ATP, con particolare riferimento alla perizia prodotta dall'ing. Per_3
durante l'accesso, avvenuto il giorno 29/10/2018, alle ore 16:00 presso il
[...]
deposito in oggetto, alla presenza del CTU Arch. le parti Persona_4
avevano constatato che sulla parete frontale, adiacente al muro di confine con il
, vi era traccia di umidità esclusivamente sulla parte Controparte_2
superiore, per una larghezza non superiore ai 15-20 cm, proprio in corrispondenza dei fori rinvenuti;
-che era stata constatata, inoltre, la presenza di evidenti segni di umidità, o peggio, di infiltrazioni, nella parte sottostante, centrale e inferiore della parete;
- che a riprova di quanto affermato il CTU Arch. con Persona_4
l'utilizzo della termocamera, aveva rilevato esclusivamente tale traccia segnalando alle parti il confinamento dell'umidità sulla parte superiore del setto di contenimento controterra;
-che in tale accesso erano state infine rinvenute tracce evidenti di infiltrazioni sul solaio di copertura in corrispondenza del piazzale interessato dalle opere manutentive e di sostituzione della pavimentazione da parte del Condominio Parco Giuliana;
- che, infatti, a conferma di quanto detto l'atto di citazione faceva riferimento alle copiose infiltrazioni di acqua che si
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insinuano dal livello superiore e che quindi certamente non potevano più riguardare il posto in adiacenza al locale deposito;
-che, Controparte_2
pertanto, non era possibile addebitare una responsabilità del , in CP_1
quanto, i fenomeni ancora lamentati potevano derivare da una esposizione del solaio posto a copertura dell'immobile del signor , probabilmente già in PT
precaria condizione manutentiva o per un errato scolo delle acque piovane.
Chiedeva, pertanto, all'adito Tribunale di: “1) rigettare la domanda di parte attrice in quanto destituita di qualsivoglia fondamento fattuale e giuridico;
2) accertare e dichiarare che il in persona del legale Controparte_1
rappresentante pt, non è responsabile per i danni lamentati dalla parte attrice, alla luce dei lavori di manutenzione straordinaria già eseguiti a regola d'arte; 3) accertare e dichiarare che i fenomeni infiltrativi lamentati dalla parte attrice sono, invece, dovuti ad altre cause o concause, la cui responsabilità, comunque, non può essere imputata alla parte convenuta;
4) accertare e dichiarare che alcuna inerzia è imputabile al , in quanto, attivatosi per tempo Controparte_1 al fine di porre in essere quanto indicato con la CTU dell'ing. 5) Per_1
accertare e dichiarare che il nulla deve alla parte attrice a Controparte_1
titolo di risarcimento, ovvero, di ristoro per il ripresentarsi di detti fenomeni infiltrativi, per le somme indicate in atto di citazione e per i motivi rappresentati con la premessa;
6) con vittoria di spese ed onorari da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.” (cfr. pag. 4 della comparsa di costituzione e risposta).
Esaminati ed espletata la consulenza tecnica d'ufficio ad integrazione dell'elaborato peritale depositato nel procedimento per ATP, all'udienza del
25.10.2024 la causa veniva assegnata a sentenza con termini di giorni 60 per il deposito delle comparse conclusionali e di 20 per le successive repliche.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Preliminarmente, va dato atto della legittimazione, attiva e passiva, delle parti del presente giudizio, la quale si desume dalla documentazione prodotta in atti e dall'assenza di specifiche contestazioni al riguardo.
Va, inoltre, dichiarata la validità dell'atto introduttivo atteso che il medesimo permette certamente di individuare gli elementi costitutivi della
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domanda risarcitoria proposta dall'attore nei confronti del convenuto
CP_1
Venendo al merito della vicenda oggetto di causa pare opportuno richiamare la “vexata quaestio” del tipo e dell'ambito della disciplina applicabile in caso di sinistro derivante da cose e della possibilità di configurare al riguardo una responsabilità ai sensi dell'art. 2043 cod. civ. ovvero dell'art. 2051 cod. civ..
Con riferimento a tale questione la giurisprudenza ha chiarito che l'applicabilità dell'una o dell'altra norma implica, sul piano eziologico e probatorio, diversi accertamenti e coinvolge distinti temi di indagine, trattandosi di accertare, nel primo caso, se sia stato attuato un comportamento commissivo od omissivo, dal quale è derivato un pregiudizio a terzi, e dovendosi prescindere, invece, nel caso di responsabilità per danni da cosa in custodia, dal profilo del comportamento del custode, che è elemento estraneo alla struttura della fattispecie normativa di cui all'art. 2051 cod. civ., nella quale il fondamento della responsabilità è costituito dal rischio, che grava sul custode, per i danni prodotti dalla cosa che non dipendano dal caso fortuito. Ne discende che trattasi di domande diverse e che è inammissibile per la parte una mutatio libelli in corso di giudizio, con la conseguente impossibilità per il giudice di applicare l'art. 2051 cod. civ., laddove la parte non abbia allegato e provato, a sostegno della sua domanda, le circostanze idonee a giustificare il richiamo a detta norma. Tanto premesso, essendo evidente che a fronte di un determinato evento di danno, diversa è la “causa petendi” dell'azione risarcitoria a seconda che in domanda l'attore adduca la responsabilità del convenuto ai sensi dell'art. 2043 cod. civ. ovvero la diversa responsabilità ex art. 2051 cod. civ., il problema relativo alla qualificazione dell'azione, e dunque alla disciplina applicabile, va risolto di volta in volta alla luce della prospettazione effettuata dal danneggiato, indipendentemente dalla norma in concreto invocata
(cosiddetto principio dello iura novit curia), sempre che egli non abbia inteso proporre entrambe le azioni, ancorché la seconda subordinatamente al mancato accoglimento della prima. Né, del resto, la distinzione sopra tracciata rileva esclusivamente sotto l'aspetto puramente teorico: l'adesione all'uno piuttosto che all'altro orientamento, infatti, implica conseguenze rilevanti, come sopra
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accennato, sotto il profilo dell'onere della prova. Precisamente, nel primo caso, la giurisprudenza richiede che il danneggiato, per ottenere l'invocato risarcimento dalla controparte, dimostri la presenza di un'insidia o di un trabocchetto e, dunque, in ultima analisi, di un pericolo occulto, non visibile e non prevedibile dal danneggiato (pericolo che il responsabile sarebbe tenuto a prevenire in applicazione del più generale principio del “neminem laedere”); nel secondo caso, invece, la prova di una simile circostanza non rientra tra gli oneri probatori a carico del danneggiato, il quale deve limitarsi a dimostrare l'evento dannoso ed il nesso eziologico tra detto evento e la cosa in custodia, gravando - una volta che ciò sia asseverato - una vera e propria presunzione di responsabilità a carico del custode, il quale si libera dal relativo obbligo risarcitorio solo dimostrando, a propria volta, che il danno cagionato deriva da caso fortuito.
Orbene, deve essere innanzitutto precisato che la fattispecie in esame, così come descritta dall'attore, deve essere correttamente inquadrata sotto l'ambito di operatività dell'art. 2051 cod. civ.. Invero, sul punto, giova premettere che, secondo la giurisprudenza della S.C., in tema di danni da cose in custodia, ai fini della configurabilità della responsabilità ex art. 2051 cod. civ. è sufficiente la sussistenza del rapporto di custodia con la cosa che ha dato luogo all'evento lesivo, rapporto che postula l'effettivo potere sulla cosa, e cioè la disponibilità giuridica e materiale della stessa, che comporti il potere dovere di intervento su di essa, e che compete al proprietario o anche al possessore o detentore. La disponibilità che della cosa ha l'utilizzatore non comporta, invece, necessariamente il trasferimento in capo a questi della custodia, da escludere in tutti i casi in cui, per specifico accordo delle parti, o per la natura del rapporto, ovvero per la situazione fattuale determinatasi, chi ha l'effettivo potere di ingerenza, gestione ed intervento sulla cosa, nel conferire all'utilizzatore il potere di utilizzazione della stessa, ne abbia conservato la custodia (cfr. Cass. civ. n.
15096/13). Le peculiarità vanno individuate, pertanto, nella natura e nella tipologia delle cause che abbiano provocato il danno: secondo che esse siano intrinseche alla struttura del bene, sì da costituire fattori di rischio conosciuti o conoscibili a priori dal custode, o che si tratti invece di situazioni di pericolo
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estemporaneamente create da terzi, non conoscibili né eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione. Nel primo caso è agevole individuare la responsabilità ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., essendo il custode sicuramente obbligato a controllare lo stato della cosa e a mantenerla in condizioni ottimali di efficienza, con la conseguenza che la prova liberatoria consiste nella dimostrazione dell'avvenuto espletamento, da parte dell'ente, di tutta la normale attività di vigilanza e manutenzione, esigibile in relazione alla specificità della cosa, di modo che tale dimostrazione possa anche in via indiretta - e, cioè, per presunzione - giustificare la conclusione che la situazione pericolosa si sia originata in modo assolutamente imprevedibile ed inevitabile attraverso il corretto e compiuto assolvimento della custodia e, dunque, per un caso fortuito, ancorché lo specifico evento ricollegabile a tale nozione risulti non identificato. Nel secondo caso, l'emergenza dell'agente dannoso può considerarsi fortuito, quanto meno finché non sia trascorso il tempo ragionevolmente sufficiente perché l'ente gestore acquisisca conoscenza del pericolo venutosi a creare e possa intervenire ad eliminarlo. In altri termini si configura il caso fortuito tutte le volte che l'evento dannoso presenti i caratteri della imprevedibilità e della inevitabilità, con la conseguenza che la dimostrazione della ricorrenza della prova liberatoria si sposta tutto sul versante della verifica della esigibilità o della inesigibilità di un intervento dell'ente, nell'espletamento della custodia, volto a rimuovere la situazione pericolosa o a segnalarla agli utenti, nel lasso di tempo fra il verificarsi della situazione pericolosa e l'evento dannoso, sì che possa concludersi che quest'ultimo è dipeso da caso fortuito, nel senso che il bene sia stato solo occasione e non concausa dell'evento, perché esso ha contribuito a determinarlo senza assumere rilievo, in dipendenza dell'indicato fattore temporale, in quanto bene soggetto a relazione di custodia. I principi giurisprudenziali enunciati in precedenza stanno ad indicare, per l'appunto, la necessità di addossare al custode solo i rischi di cui egli possa essere chiamato a rispondere - tenuto conto della natura del bene e della causa del danno - sulla base dei doveri di sorveglianza e di manutenzione razionalmente esigibili, con riferimento a criteri di corretta e diligente gestione. Sotto il profilo sistematico la
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suddetta selezione dei rischi va compiuta - più che delimitando in astratto l'applicabilità dell'art. 2051 cod. civ., in relazione al carattere demaniale del bene - tramite una più ampia ed elastica applicazione della nozione di caso fortuito. La giurisprudenza ha altresì affermato che l'art. 2051 c.c. non richiede necessariamente che la cosa sia suscettibile di provocare danni per sua natura
(Cassazione n. 25214/2014), cioè per suo intrinseco potere, in quanto, anche in relazione alle cose prive di un dinamismo proprio, sussiste il dovere di controllo e di custodia, allorquando il fortuito o il fatto dell'uomo possono prevedibilmente intervenire, come causa esclusiva o come concausa, nel processo obiettivo di produzione dell'evento dannoso, eccitando lo sviluppo di un agente, di un elemento o di un carattere che conferiscono alla cosa idoneità al nocumento
(Cassazione nn. 4480/2001, 6616/2000). In sostanza si ritiene che tutte le cose possano costituire causa di danno, quale che sia la loro struttura e qualità, siano, cioè inerti o in movimento, pericolose o meno: il giudizio sulla pericolosità delle cose inerti, infatti, deve essere condotto alla stregua di un modello relazionale, in base al quale la cosa venga considerata nel suo normale interagire con il contesto dato, sicché una cosa inerte in tanto può ritenersi pericolosa in quanto determini un alto rischio di pregiudizio nel contesto di normale interazione con la realtà circostante, da intendersi con riferimento non esclusivo a comportamenti sempre assolutamente rispettosi della prescrizione di legge ma anche a quelli in qualche modo incauti (cfr. cassazione Sez. 3, Sentenza n. 20602 del 04/10/2010).
Il fondamento della responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. è costituito dal rischio che grava sul custode per i danni prodotti dalla cosa che non dipendono dal fortuito (Cassazione n. 295/2015). Ai fini della responsabilità il danneggiato dovrà provare il nesso eziologico tra la cosa in custodia ed il danno (Cassazione n.
3875/2016) mentre sul convenuto graverà l'onere di provare il caso fortuito ossia lo specifico fatto capace di determinare autonomamente il danno. Si ritiene che quando il danno non derivi da un dinamismo interno alla res in relazione alla sua struttura e al suo funzionamento, ma presupponga un intervento umano che si unisca al modo di essere della cosa inerte, il danneggiato può provare il nesso causale tra evento dannoso e bene in custodia unicamente dimostrando l'obiettiva
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situazione di pericolosità dello stato dei luoghi tale da rendere probabile se non inevitabile il danno stesso (Cassazione n. 56/2016). Tale concetto viene inteso dalla giurisprudenza in senso assai ampio, ricomprendente anche il fatto del terzo che abbia avuto efficacia causale esclusiva nella produzione del danno e della colpa del danneggiato (Cassazione n. 6407/2016). Con riferimento a quest'ultimo aspetto si ritiene che il fatto del terzo o la colpa del danneggiato escludono la responsabilità del custode in quanto intervengano, nella determinazione dell'evento dannoso, con un impulso autonomo e con i caratteri dell'imprevedibilità e della inevitabilità i quali non ricorrono nel fatto che il custode può prevenire esercitando i poteri di vigilanza che gli competono
(Cassazione n. 1655/2005). Le misure di precauzione e salvaguardia imposte al custode del bene devono ritenersi correlate all'ordinaria avvedutezza di una persona e non si estendono alla considerazione di condotte irrazionali e comunque al di fuori di ogni logica osservanza del primario dovere di diligenza, con la conseguenza che non possono ritenersi prevedibili ed evitabili tutte le condotte dell'utente del bene in altrui custodia, ancorchè colpose (cfr. Cassazione n.
10703/1999) e spetta al giudice di merito valutare l'idoneità e sufficienza del danneggiato a costituire la causa esclusiva dell'evento dannoso e tale giudizio, se congruamente motivato, è incensurabile in sede di legittimità (Cassazione n.
2284/2006). Se il comportamento colposo del danneggiato non è idoneo da solo ad interrompere il nesso eziologico tra la causa del danno, costituita dalla cosa in custodia, ed il danno, esso potrà tuttavia integrare un concorso colposo ai sensi dell'art. 1227 c.c., con conseguente diminuzione della responsabilità del danneggiante secondo l'incidenza della colpa del danneggiato (Cassazione nn.
3389/2015 e 11227/2008). Inoltre, l'accettazione consapevole da parte del danneggiato (cd. rischio elettivo) il quale, pur potendo avvedersi con l'ordinaria diligenza della pericolosità della cosa, accetti con propria scelta di utilizzarla ugualmente, esclude la responsabilità del custode della cosa stessa (Cassazione n.
13681/2013).
Tanto considerato in diritto, occorre verificare nel merito la sussistenza dei presupposti per l'accoglimento della pretesa risarcitoria, in relazione alla norma di
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cui all'art. 2051 c.c..
Occorre, innanzitutto, prendere le mosse dall'elaborato peritale del consulente tecnico nominato nel procedimento per ATP r.g. n. 8667/2018, arch.
- il quale, essendo logicamente argomentato e Persona_4
ragionevolmente motivato è fatto proprio dallo scrivente e posto a fondamento della decisione – che ha rilevato il nesso causale tra i danni lamentati dall'attore e l'attività di irrigazione del giardino del confinante . Controparte_1
Più esattamente, il consulente ha accertato la sussistenza dei danni lamentati, procedendo, dapprima, ad un'esaustiva indicazione dello stato dell'immobile: “Il box di proprietà del ricorrente ing. è ubicato Parte_1
al piano interrato del condominio Parco Giuliana, in Aversa alla Via Pastore N.
97. Tale box auto costituisce pertinenza dell'unità abitativa principale ubicata al piano terzo e distinta in catasto: Comune di Aversa al F. 5, Particella 5109 Sub
26, cat. A/2, di proprietà . (vediall.16), ed ha una superficie netta Parte_1 di mq. 33,00 ed un'altezza utile interna di m 2,95 Il box in oggetto è costituito da un vano completamente interrato e confina: ad Est ed Ovest con le pareti laterali dei box auto adiacenti;
a Sud invece confina a mezzo paretina in c.a. con il terrapieno del giardino del “ ”; infine a Nord confina mezzo Controparte_1
parete divisoria, con la corsia di manovra condominiale dello stabile. Lungo questa parete è installata una serranda elettrica in ferro che appunto costituisce il vano di accesso al box. Il box auto di proprietà del ricorrente è l'ottavo box a destra presente lungo la suddetta corsia di manovra, per chi accede al piano cantinato dalla rampa carrabile posta ad Ovest dello stabile e precisamente quella adiacente al cancello carrabile del parco prospiciente lungo Via Pastore.
Le pareti del box ed il soffitto si presentano rivestite solamente da intonaco cementizio (costituito da sabbia e malta cementizia). L'impianto elettrico è a vista, quindi in tubazioni esterne alla muratura. (vediall.17). Sovrastante al solaio di copertura del box auto del ricorrente è presente un'area cortilizia condominiale del “Parco Giuliana” accessibile ai condomini, tale area essendo praticabile è pavimentata con piastrelle. (vedi foto all.18). Nel corso dell'espletamento delle operazioni peritali si è preso atto che nella parte alta
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delle pareti Sud, Est ed Ovest di detto box auto, sono presenti diverse macchie di umidità correlate a infiltrazioni di acqua piovana alcune delle quali sono di vecchia data e difatti si presentano asciutte con tracce di muffa, mentre altre sono di recente formazione e pertanto sono ancora umide. L'intonaco del solaio di copertura del box si presenta ammalorato in molti punti da tracce di infiltrazione di acqua piovana, che dal confine Sud (quella a confine con il terrapieno del
) si estendono fino a quello nord (corsia di manovre del Controparte_1
cantinato) lungo gli interassi dei travetti del solaio. In alcuni punti del detto solaio si riscontrano punti di erosione dell'intonaco causata dello stillicidio delle gocce d'acqua che per forza di gravità precipitano sul sottostante pavimento del box. (vediall.19). (…) All'atto del sopralluogo nell'effettuare una serie di rilievi con la termocamera nel box del ricorrente questo CTU ha accertato che sussistono i fenomeni infiltrativi in atto, addirittura in alcuni punti del solaio di copertura del box auto si è rilevata la presenza una cospicua quantità d'acqua accumulata nel solaio.”
Rilevata, dunque, la sussistenza dei fenomeni infiltrativi denunciati e dei danni lamentati, il consulente ha proseguito con l'accertamento delle cause di detti fenomeni.
L' ausiliare ha innanzitutto precisato di aver avviato l'indagine volta a individuare le possibili cause dei fenomeni infiltrativi procedendo dapprima alla verifica della corretta esecuzione del manto di impermeabilizzazione del cortile sovrastante il box e, successivamente, all'analisi dello stato di fatto CP_4
lungo la parete Sud del box di proprietà del sig. , confinante con il PT
terrapieno del , adibito a giardino. CP_2
Con riferimento alla corretta esecuzione del manto di impermeabilizzazione del cortile sovrastante il box, l'arch. CP_4 [...] ha rilevato quanto segue: “Prima di dare corso all'operazione di Per_1 allagamento dell'area cortilizia sovrastante al box si è proceduto ad effettuare un ulteriore rilievo fotografico del soffitto e delle pareti del box, nonché ad un ulteriore rilievo con la termocamera per poi confrontarli con quelli che verranno eseguiti al termine delle operazioni peritali. Effettuati i rilievi lo scrivente ha
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disposto all'impresa di procedere all'allagamento dell'area cortilizia sovrastante al box. Alle ore 13,15 constatato che sull'area interessata si era accumulata una cospicua quantità d'acqua, circa 7 cm, ha proceduto a verificare le pareti e il soffitto del box effettuando un ulteriore rilievo fotografico e con la termocamera.
Dalla verifica e dal confronto dei rilievi fotografici e dai rilievi della termocamera non si è riscontrata alcuna alterazione tra lo stato di fatto ante allagamento e quello post allagamento.( vedi all.14 ) da ciò ne consegue che la guaina pur se applicata non a regola d'arte, al momento svolge correttamente il proprio compito di impermeabilità del sottostante solaio, dato che non ha lasciato passare alcuna quantità dell'acqua accumulata sul solaio con l'allagamento effettuato, sebbene sul cortile stesso siano state poste in essere delle situazioni di criticità, ( allagamento) appunto per amplificarne i difetti. Questo Ctu ritiene che comunque sia necessario procedere allo svellimento ed al rifacimento a regola
d'arte della pavimentazione sul tratto di terrazzo condominiale sovrastante il box in quanto la presenza di quell'acqua riscontrata nel massetto sottostante al pavimento, oltre ad essere innaturale, a lungo termine porterà sicuramente problemi di deterioramento della guaina e quindi problemi di infiltrazioni, oggi non riscontrati.” (cfr. pag. 25 della consulenza tecnica d'ufficio svolta nell'ambito del procedimento per ATP)
Pertanto, alla luce delle evidenze emerse, pur avendo rilevato le problematiche riscontrate nella pavimentazione del tratto di terrazzo condominiale sovrastante il box, il consulente ha escluso che queste possano essere state la causa delle infiltrazioni all'origine dei danni lamentati.
Al contrario, a seguito dell'analisi dello stato di fatto lungo la parete Sud del box di proprietà del sig. , confinante con il terrapieno del , PT CP_2 adibito a giardino, il consulente ha evidenziato quanto segue: “(…) ci si è portati nel giardino-cortile del confinante “ ” per verificare lo stato Controparte_1
d'uso dell'area a confine con il box del ricorrente. All'atto del sopralluogo si è preso atto che: A ridosso del confine Sud del box è presente un'area a verde sistemata a giardino nel condominio;
Lungo l'intero confine sono presenti CP_1
delle tubazioni in ferro di carico di acqua a distanza inferiore a quella minima
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stabilita dall'art. 889 del Codice civile, che appunto dispone che gli impianti e le tubazioni di carico nonché quelle di scarico di acqua, liquami o altro, vanno posizionate ad una distanza dal confine di almeno un metro. Parallelamente a detto confine si rileva inoltre un impianto interrato fisso di irrigazione a pioggia costituito da tubazione in polietilene, posizionato anch'esso a distanza inferiore alla norma, (art. 889 del Codice civile) il cui tempo d'irrigazione è regolato da un temporizzatore e le cui bocchette di irrigazione a pioggia risultano anch'esse a distanza non regolamentare di metri di 1,00 dal confine (vedi all. 7) , si è constatata la presenza lungo il muro di confine interessato di una fontana con laccio in plastica per innaffiare il giardino, distanza non regolamentare ( vedi all.
8) In adiacenza al detto confine comune è presente una barriera di piante costituita da piante pseudoalloro tenuta in buono stato di manutenzione dal giardiniere del (vedi all. 9). si è poi disposto un piccolo scavo in CP_2
detto giardino in adiacenza al muro di confine e si è avuto modo di accertare che lungo tale parete del muro di confine a contatto diretto con il terrapieno, né
l'originario costruttore del Parco Giuliana, all'atto della realizzazione di tale manufatto ha avuto l'accortezza, prima di interrare la paretina stessa, di proteggere detta parete a contatto diretto con il terreno, nonché le retrostanti le unità immobiliari (box) da possibili infiltrazioni che si sarebbero potuto verificare da quell'adiacente terrapieno, e né il costruttore del ha mai Controparte_1
provveduto ad eseguire alcuna opera di impermeabilizzazione o opere contenitive
e di convogliamento delle acque di irrigazione , allo scopo appunto per evitare possibili infiltrazioni o danni a quella struttura confinante, causate dell'acqua utilizzata per innaffiare il proprio giardino ( vedi all. 10). Preso atto di quanto sopra, il sottoscritto al fine di verificare se l'acqua utilizzata per l'irrigazione di detto giardino potesse essere causa di infiltrazione nelle strutture adiacenti ha proceduto, prima di disporre di irrigare copiosamente il giardino in prossimità del box, ha proceduto ad effettuare un ulteriore rilievo con la termocamera sia delle pareti che del solaio del box , per documentare il grado di umidità e l'acqua presente in tali strutture del manufatto in quel preciso momento, Completato i rilievi fotografici, visivi e con la termocamera, ha disposto l'apertura della
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fontana presente lungo il muro di confine, nel tratto adiacente al box . Dopo qualche ora dall'inizio dell'irrigazione si è proceduto nuovamente ad ispezionare il box ove si è riscontrata la presenza di macchie di umidità più consistenti e corpose rispetto a quelle precedentemente rilevate. Si è proceduto e espletare un ulteriore rilievo con la termocamera e a raffrontare poi i due rilievi. Dal confronto dei due rilievi, sia fotografici che quelli della termocamera si rileva che nel box del ricorrente il grado di umidità e la presenza d'acqua alle strutture del box, si è fortemente aggravato, per cui si riscontra a chiare lettere la correlazione di tali infiltrazioni con l'avvenuta l'irrigazione del giardino del CP_1
“ ”. Alle ore 14,11 si procede nuovamente ad ispezionare il box sia CP_1 visivamente che con la termocamera, si è riscontrata anche a vista d'occhio
l'ampliamento e la formazione di macchie di umidità più consistenti e corpose rispetto a quelle ante innaffiamento e di qualche ora prima, si è documentato il tutto anche fotograficamente. (vedi all.12)” (cfr. pag. (cfr. pag. 21-25 della consulenza tecnica d'ufficio svolta nell'ambito del procedimento per ATP). Per cui, ha concluso come segue: “Questo C.T.U. conferma, pertanto, tutto quanto riportato nella propria perizia nella quale sono emerse senza alcun ragionevole dubbio che le cause delle infiltrazioni presenti nel garage di proprietà dell'ing.
sono esclusivamente correlate all'acqua proveniente dal giardino del PT
, che si infiltra nella struttura così come ampiamente accertato Controparte_1
nel corso dei rilievi peritali, così come dimostrato e documentato nei rilievi effettuati con la termocamera e nelle foto allegate alla perizia.”(cfr. pag.45-46 della consulenza tecnica d'ufficio svolta nell'ambito del procedimento per ATP).
Da quanto sopra esposto, risulta dimostrata la responsabilità del per i danni da infiltrazioni lamentati dall'attore, derivanti dal sistema CP_1
di irrigazione del giardino del , aggravati dalla mancanza di Controparte_1 un'adeguata impermeabilizzazione lungo la parete a contatto con il terrapieno.
Del tutto infondata deve ritenersi l'eccezione sollevata dal CP_1 convenuto, secondo cui i lavori indicati dall'arch. sarebbero stati Per_1 eseguiti a regola d'arte a seguito della consulenza svolta nell'ambito del procedimento per ATP, risultando la stessa priva di fondamento, in quanto priva
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di supporto probatorio, come si trae sia dalle risultanze della CTU espletata nel presente giudizio, che dalle deposizioni testimoniali raccolte.
Invero, sebbene il abbia dimostrato di essersi attivato, a CP_1
seguito della consulenza tecnica svolta nell'ambito dell'ATP, per l'esecuzione dei lavori necessari alla rimozione delle infiltrazioni, affidandoli alla ditta
[...]
l'istruttoria qui condotta ha dimostrato la prosecuzione delle predette CP_5
infiltrazioni in quanto i lavori eseguiti – risultati, peraltro, non essere stati svolti a regola d'arte – non corrispondevano a quelli prescritti dal consulente del procedimento per ATP, architetto Per_1
Invero, l'integrazione di consulenza tecnica espletata in questo procedimento dal medesimo architetto ha precisato: “(…) Nel corso Per_1 dell'espletamento delle operazioni peritali si è preso atto che sulle pareti Sud ed
Est e sul soffitto di detto box auto, sono presenti diverse macchie di umidità correlate a infiltrazioni di acqua alcune delle quali sono di vecchia data e difatti si presentano asciugate con tracce di salmastro sulla superfice, mentre altre sono di recente formazione e pertanto si presentano scure e umide sebbene non avesse piovuto da diversi giorni dalla data del sopralluogo. (vedi foto allegata)
L'intonaco del solaio di copertura del box si presenta ammalorato in diversi punti in quanto eroso dalle infiltrazioni di acqua che si susseguono da alcuni anni , tracce di umidità che dal confine Sud (quello con il terrapieno del CP_1
) si estendono lungo le pignatte del solaio e si estendono fino alla parete
[...]
Nord ( quella che confina con la corsia di manovra del cantinato.) In alcuni punti del solaio di copertura del box auto oltre a riscontrarsi dei punti di erosione dell'intonaco si rilevano anche dei punti di ammaloramento del calcestruzzo con ossidazione dei ferri di armatura della trave in c.a. presente nel solaio stesso, causata appunto dalle infiltrazioni che nel corso degli anni si sono verificate all'interno del box provenienti, come accertato anche nel corso dell'ATP, di acqua proveniente dal giardino del . (…) dall'esame delle foto Controparte_1
acquisite nella terza seduta delle operazioni peritali del 05/02/2024 e da quanto accertato sui luoghi di causa nel corso dell'espletamento delle operazione peritali, attesta i lavori eseguiti dalla ditta per conto del CP_3
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, non sono assolutamente rispondenti a quanto elencato nel Controparte_1 computo metrico di cui all'elaborato peritale conclusivo dell'ATP definito tra le parti . A tal uopo lo scrivente fa rilevare che i lavori elencati nel computo metrico erano: 1) scavo a sezione obbligata eseguito a mano 2,00 largh. x 10,00 lungh. 3,50 profondità 2) Spianto siepe 3) Traslazione impianto di irrigazione presente nel giardino e riposizionamento dello stesso a un metro del confine;
4)
Impermeabilizzazione di opere contro terra con spalmatura di sottofondo bituminoso in ragione di 300g/mq; membrana impermeabilizzante bitume polimero elastoplastomerica armata miscelato nella massa impermeabilizzante.
(guaina bituminosa) Applicazione a fiamma con giunti sovrapposti di circa 10 cm.
Spessore millimetri 4 5) Rinterro 6) Piantumazione. Invece i lavori eseguiti dalla ditta per conto del lungo la parete del muro di CP_3 Controparte_1
confine del box del Sig. sono stati i seguenti : 1) Lo scavo lungo il tratto PT
di muro indicato è stato effettuato per una profondità di circa m. 1,00-1,30 dalla quota del giardino anziché per metri 3.50 di profondità come indicato nel computo metrico dell'ATP dato che lo stesso era finalizzato ad isolare l'intero muro di confine del box del , entro e fuori terra dato che nel corso PT dell'ATP era stata riscontrata la presenza di infiltrazioni a circa 80 cm dal pavimento;
2) L'impianto di irrigazione fisso e automatico e gli irrigatori installati nel giardino posizionati ad una distanza inferiore a metri 1,00 dal confine con la proprietà NON sono stati traslati così come indicato nel PT computo metrico per cui oggi NON rispettano ancora i dettami dell'art. 889 del
c.c. ( quindi persiste la lesione sulla distanza delle tubazioni di carico e scarico dal confine, in danno all'immobile della parte attorea, nonché permane ancora in atto una delle probabili cause delle infiltrazioni . Gli irrigatori.) 3)
L'impermeabilizzazione del muro di confine dal lato del terrapieno posto nel giardino del prevedeva una spalmatura di sottofondo Controparte_1
bituminoso in ragione di 300 g./mq, con successiva membrana impermeabilizzante (guaina bituminosa) da applicare a fiamma con bordi sovrapposti di 10 cm. per l'intera altezza del muro di confine m. 3,50 , detto intervento è stato invece arbitrariamente sostituito con: “ una mano di materiale (
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mapelastic ) steso sulla parete a confine, fino alla profondità di circa m. 1,00 –
1.30 dalla quota del giardino e non per l'intera altezza del muro di m. 3,50 ed è stata poi applicata su tale strato di materiale isolante un foglio di membrana drenante bugnata in polietilene per l'intera lunghezza dello scavo e per metri
1,00-1.30 circa di profondità dalla quota del giardino e non per tutta l'altezza del muro m. 3,50. Questo CTU alla luce di quanto accertato ATTESTA che
l'intervento effettuato dalla ditta per conto del condominio CP_3 CP_1
NON SOLO NON È CONFORME A QUANTO PRESCRITTO NEL COMPUTO
METRICO DI CUI ALL'ATP PRECEDENTEMENTE DEFINITO TRA LE PARTI
IN CAUSA E CHE INOLTRE I LAVORI REALIZZATI NON SONO STATI
ESEGUITI A REGOLA D'ARTE IN QUANTO : “ la membrana drenante bugnata
è stata applicata al muro con le bugne rivolte verso il terreno e non verso il muro.
Di norma le bugne ( bozzi presenti sulla membrana) vanno posizionate verso il muro al fine di consentire la ventilazione e la traspirazione tra la membrana stessa ed il muro onde favorire la circolazione dell'aria e pertanto l'evaporazione della umidità da risalita o della condensa che potrebbe formarsi tra il muro e la membrana stessa. In questo modo invece l'umidità è impossibilitata traspirare verso il terrapieno a causa della presenza della membrana presente tra il muro tesso ed il terrapieno, tale umidità non può tantomeno asciugarsi o evaporare attraverso la ventilazione, dato che le bugne sono all'esterno, per cui tale umidità viene obbligatoriamente assorbita dal muro affiorando poi all'interno del box del
. Un altro palese errore commesso dalla ditta esecutrice dei lavori è PT
stato quello di non aver posto nella parte terminale del foglio della membrana drenante bugnata i listelli di chiusura i quali vanno inchiodati al muro stesso per evitare che la membrana si distacchi dal muro così come avvenuto in foto, causando un punto di ingresso dell'acqua tra il muro e la membrana stessa, vanificando così anche la funzione della membrana stessa . (…)Nel corso delle operazioni peritali questo C.T.U. non è venuto a conoscenza di ulteriori cause o concause prima non visibili e non considerabili . Dalle foto acquisite nel corso delle operazioni peritali e da quanto accertato in loco il sottoscritto ha
CONSTATATO che nel box del ad oggi persistono ancora le PT
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infiltrazioni e i disagi riscontrati nel corso dell'ATP sia nel solaio di copertura del box e sia lungo le pareti Sud ed Est del box come riprodotte dalle foto allegate, imputabili al fatto che i lavori realizzati dal non sono Controparte_1
quelli indicati dallo scrivente C.T.U. nel precedente giudizio di A.T.P. , peraltro
c'è da considerare che quei pochi lavori realizzati non sono poi nemmeno stati eseguiti a regola d'arte, per cui le infiltrazioni a tutt'oggi purtroppo ancora persistono ma non risultano aumentate rispetto a quelle accertate all'atto dell'ATP (…)” Ed ancora, in risposta alle osservazioni del CTP di parte attorea ing. il ctu ha confermato che “è palesemente chiaro che le Persona_2 prescrizioni formulate dal C.T.U. nella relazione dell'A.T.P. non SONO STATE
RISPETTATE né in quantità e né tantomeno in qualità in quanto arbitrariamente sono state utilizzate tecniche e materiali diversi da quelli indicati e pertanto in definitiva le indicazioni del CTU non sono state per nulla eseguite dal
.” Controparte_1
A ciò si aggiungano, inoltre, le dichiarazioni rese dai testi escussi – sig.
e sig.ra - i quali, all'udienza del Testimone_1 Testimone_2
12.05.2023, hanno riferito con dichiarazioni univoche e non contrastanti e, pertanto, attendibili quanto segue: “(…)mi sono occupato della vicenda fattuale nel precedente giudizio per ATP come CTP dell'ing. e pertanto sono a PT
conoscenza dei fatti di causa per averli personalmente constatati;
ADR sul capo
a): si ed essi sono peggiorati rispetto a quanto ho iniziato ad occuparmi dei luoghi di causa circa tre anni fa;
ADR sul capo b): al momento ci sono distaccamenti di intonaco dovuti alle infiltrazioni ed ammaloramenti sia dei ferri di armatura dei travetti che del calcestruzzo che sono “scoppiati” ossia si sono staccati pezzi di calcestruzzo che fungono da copriferro, i ferri del travetto sono visibili con caduta di calcinacci. Personalmente io ho visionato i luoghi circa venti giorni fa;
ADR sul capo c): sono a conoscenza che, a seguito della caduta dei calcinacci ha dovuto prendere dei posti auto nel parco vicino e ciò è avvenuto prima della instaurazione del giudizio per ATP e quindi due anni fa;
all'inizio era mera polvere e poi si è avuta la caduta di pezzi di intonaco. Il box era utilizzato anche per il deposito di suppellettili, mobili e di attrezzature utilizzate per il suo
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lavoro quali termocamere. Sono a conoscenza di ciò perché quando ci siamo occupati di lavori insieme lo accompagnavo a prendere le attrezzature nel garage. Ora le ha dovute spostare;
ADR sul capo d): si, è vero e nel tempo si sono incrementati(…)” (cfr. dichiarazioni rese dal teste;
Testimone_1
“(…) sono a conoscenza dei fatti di causa per avervi assistito;
ADR sul capo a): si, è vero e nel tempo vi è stato un incremento. Io dico che “nevica” al suo interno, perché il solaio è tutto bagnato ed all'interno vi è perdita di materiali provenienti dal soffitto;
ADR sul capo b): si, è vero, tutto l'intonaco è deteriorato
e la parte a sinistra rispetto all'ingresso presenta il solaio con i ferri in vista, tanto che a volte abbiamo trovato pezzi di solaio, credo di cemento armato, caduto per terra;
ADR sul capo c ): no, non può utilizzarlo;
ADR sul capo d): si. è vero e ciò ha avuto un incremento nel corso del tempo(…)” (cfr. dichiarazioni rese dal teste ) Testimone_2
Pertanto, alla luce di quanto sinora esposto, deve ritenersi sussistente la responsabilità del convenuto il quale va condannato al ripristino CP_1
dello stato dei luoghi e, di conseguenza, all'eliminazione delle cause di tutte le infiltrazioni lamentate, mediante l'esecuzione, a regola d'arte, di tutti gli interventi necessari, conformemente alle prescrizioni indicate nella relazione di
ATP e nel relativo computo metrico allegato sub.25, con costo delle opere de quibus stimato dal CTU nell'importo complessivo di €.12.019,00, oltre iva.
Va altresì accolta la richiesta dell'attore di fissare, ai sensi dell'articolo
614 bis c.p.c., una somma a carico del condominio per l'eventuale ritardo nell'esecuzione della condanna.
Detta somma, tenuto conto della natura della prestazione, del danno prevedibile e di ogni altra circostanza utile, viene determinata in euro 300,00 per ogni giorno di ritardo successivo alla data del 15.07.2015, da intendersi quale termine ultimo per l'esecuzione delle opere, così determinato considerando la natura condominiale del soggetto debitore e la natura delle lavorazioni da compiere.
Parte convenuta va, poi, condannata al risarcimento dei danni prodottisi al locale/deposito de quo così come determinati dall'arch. nell'ambito Per_1 dell'accertamento tecnico preventivo (e confermati anche dalla CTU espletata nel
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presente giudizio) e nell'allegato computo metrico allegato sub 30, quantificati nell'importo complessivo di €.3.404,51, oltre iva.
Va, poi, accolta l'ulteriore domanda di risarcimento dei danni relativa al mancato utilizzo del locale/deposito de quo, per quanto scaturito dalla prova testimoniale e della CTU svolta nel presente procedimento, oltre che dalla documentazione in atti.
I testi escussi hanno, infatti, riferito in merito all'inutilizzabilità del box sulla necessità di sgomberarlo dal suo contenuto più delicato e fragile: “(…) si. è vero, sono rimasti solo mobiletti di legno e suppellettili, qualche pannello di sughero, cose non più recuperabili;
(…): si. è vero. Posso affermare che sono a conoscenza di questo perché quando abbiamo dovuto prendere queste attrezzature una parte le abbiamo prese dal suo appartamento e parte da quello della madre a via Cilea ad Aversa;
(…): si. è vero, sono a conoscenza che ha preso due posti auto, uno per lui ed un altro per chi lo va a trovare nel parco attiguo posto a sinistra rispetto al suo condominio” (cfr. dichiarazioni rese dal teste;
“(…): sono stati lasciati nel box solo mobili Testimone_1
ammalorati mentre gli strumenti professionali quali la termocamera, il termoflussimetro e l'analizzatore di rete sono stati spostati. Si trattava di mobili della nonna, alcuni sono stati recuperati mentre altri no e sono rimasti giù.
Aggiungo che il mio fidanzato ha come hobby il bricolage per cui ha dovuto spostare e portare in casa i relativi attrezzi che sono elettrici tipo il flex. Gli attrezzi una parte sono stati portati in casa ed altri da sua madre;
(….): si, è vero;
(…): sono stati acquistati due posti auto presso il parco Annalisa contiguo al
” (cfr. dichiarazioni rese dal teste ). Controparte_1 Testimone_2
Le circostanze di cui sopra risultano, altresì, comprovate dall'atto di compravendita di n.2 posti auto siti nel “Parco Annalisa” di via Pastore n. 87/93 in
Aversa, depositato da parte attrice, nonché della CTU espletata nel presente giudizio, nella quale l'architetto ha rilevato quanto segue: “Questo Per_1
C.T.U. alla luce di quanto riscontrato nel corso dell'espletamento delle operazioni peritali ritiene che effettivamente a causa della presenza delle macchie di umidità presenti sulle pareti Sud ed Est del box del Sig. e a causa PT
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dello stillicidio di acqua dal solaio causate dalla omessa esecuzione dei lavori atti ad eliminare le cause delle infiltrazioni accertate nel corso dell'ATP provenienti dal Giardino del , ritiene che il Box non sia adeguatamente Controparte_1
utilizzabile fino alla definitiva eliminazione delle cause che determinano dette problematiche. A tal uopo, lo scrivente così come richiesto dal G.I. , ha espletato indagini di mercato a seguito delle quali ritiene che il valore locativo del box possa essere computato in € 150,00 mensili comprensive delle spese condominiali.” (cfr. pag. 37 della consulenza tecnica d'ufficio espletata nel presente giudizio).
Pertanto, alla luce di quanto sopra esposto, e tenuto conto della quantificazione effettuata dal CTU nell'ambito del presente giudizio, parte convenuta va condannata al risarcimento, in favore di parte attrice, dei danni dovuti al mancato utilizzo del locale/deposito de quo, da quantificarsi in
€.11.850,00 (ovvero €.150,00 per 79 mesi, calcolati a partire dal 16.07.2018, data d'iscrizione a ruolo del procedimento per ATP fino alla data di pubblicazione della presente decisione).
Procedendo con la sommatoria delle predette voci, il , in Controparte_1 persona dell'amministratore pro tempore, va condannato al pagamento, in favore del sig. , della somma complessiva di €.15.254,51, oltre iva. Parte_1
Nella liquidazione del danno cagionato da illecito aquiliano, in caso di ritardo nell'adempimento, tuttavia, deve altresì tenersi conto del nocumento finanziario (lucro cessante) subito dal soggetto danneggiato a causa della mancata tempestiva disponibilità della somma di denaro dovuta a titolo di risarcimento, la quale, se tempestivamente corrisposta, avrebbe potuto essere investita per ricavarne un lucro finanziario;
tale danno, invero, ben può essere liquidato con la tecnica degli interessi, con la precisazione, tuttavia, che detti interessi non debbono essere calcolati né sulla somma originaria, né su quella rivalutata al momento della liquidazione, dovendo gli stessi computarsi, piuttosto, o sulla somma originaria progressivamente rivalutata, anno per anno, ovvero in base ad un indice di rivalutazione medio (cfr., in tal senso ed ex multis, Cass. civ., sez. un., 17 febbraio 1995, n. 1712, nonché Cass. 10 marzo 2000, n. 2796).
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Per ottenere l'effetto pratico del riconoscimento degli interessi calcolati sulla somma rivalutata in base ad un indice di rivalutazione medio questo Giudicante reputa opportuno condannare il Condominio al pagamento in favore dell'attore degli interessi al tasso legale previsto dall'art. 1284 cod. civ., dalla data dell'evento dannoso, sull'importo devalutato, in base all'indice ISTAT delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai (cosiddetto indice FOI), della somma sopra riconosciuta, alla data suddetta quale momento in cui l'illecito si è prodotto – di quella sopra riconosciuta a titolo risarcitorio e, quindi, anno per anno, fino al momento della pubblicazione della presente decisione (mediante deposito in Cancelleria), sulla somma di volta in volta risultante dalla rivalutazione di quella sopra appena indicata, sempre in base all'indice ISTAT menzionato (FOI), con divieto di anatocismo.
A tal fine, deve individuarsi come data dell'evento dannoso, quella del
16.07.2018 (data di iscrizione a ruolo del procedimento per ATP), stante l'impossibilità di individuare con certezza l'esatto giorno della produzione del danno ed in assenza di ulteriore specificazione da parte dell'attore, e ciò conformemente all'insegnamento della giurisprudenza dei danni cd. lungolatenti, fa decorrere la prescrizione dal giorno in cui chi assume di aver subito il danno abbia avuto, usando l'ordinaria diligenza, ragionevole ed adeguata conoscenza del danno e della sua ingiustizia (Sez. 3, Sentenza n. 2305 del 02/02/2007).
Dal momento della pubblicazione della presente sentenza e fino all'effettiva corresponsione, infine, dovranno essere corrisposti, sulla somma totale sopra liquidata a titolo risarcitorio, gli ulteriori interessi al tasso legale suddetto, ai sensi dell'art. 1282 cod. civ., posto che, al momento della pubblicazione della sentenza, l'obbligazione risarcitoria, che ha natura di debito di valore, si trasforma in debito di valuta, con conseguente applicabilità degli istituti tipici delle obbligazioni pecuniarie in senso stretto, sulla somma globale composta da capitale, rivalutazione e coacervo degli interessi maturati fino alla data predetta
(pubblicazione della sentenza: cfr., in tal senso, Cass. 3 dicembre 1999, n. 13470;
Cass. 21 aprile 1998, n. 4030).
Le spese seguono la soccombenza di parte convenuta e si liquidano come
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in dispositivo, in assenza di nota spese di parte, tenendo presente il valore della controversia, computato secondo la regola del c.d. decisum, e dunque con riferimento allo scaglione compreso tra euro “26.000,01 e 52.000,00”, secondo i criteri ed i valori medi di cui al D.M. 10.03.2014 n.55 recante: "Determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense ai sensi dell'art. 13 comma 6 della legge 31 dicembre 2012 n. 247", aggiornati al D.M. n.
147 del 13/08/2022, conto, in base al suddetto regolamento, della articolazione e durata delle fasi attraverso le quali si è svolto il procedimento, del valore, della natura e della complessità della controversia, del numero e dell'importanza delle questioni trattate, del pregio dell'opera prestata, dei risultati del giudizio, nonché di tutte le altre circostanze di fatto rilevanti a tal fine che risultano indicate nella legge e nel citato regolamento;
ai sensi della citata normativa e dell'orientamento giurisprudenziale in tema di successione di parametri di determinazione dei compensi, devono trovare applicazione quelli vigenti alla data della liquidazione, anche se l'esplicazione dell'attività professionale ha avuto inizio ed è stata svolta quando era vigente altra tariffa.
Seguono il medesimo principio della soccombenza le spese delle CTU disposta nel prodromico procedimento per ATP r.g.n. 8667/2018 in quanto le spese dell'accertamento tecnico preventivo "ante causam" devono essere poste, a conclusione della procedura, a carico della parte richiedente, in virtù dell'onere di anticipazione e del principio di causalità, e devono essere prese in considerazione, nell'eventuale successivo giudizio di merito, come spese giudiziali, da regolare in base agli ordinari criteri di cui agli artt. 91 e 92 c.p.c. (Sez. 6 - 2, Ordinanza n.
9735 del 26/05/2020), con la conseguenza che le spese sostenute in previsione del presente giudizio nel procedimento per ATP, comprese quelle dalla C.T.U. ivi espletata e come ivi liquidate, che devono essere poste integralmente a carico del soccombente . Esse sono qui liquidate considerando i parametri sopra CP_1
richiamati nei valori cd. medi.
In applicazione del medesimo principio sono definitivamente poste a carico del soccombente le spese relative alla Consulenza Tecnica d'Ufficio disposta nell'ambito del presente giudizio, come anticipate in corso di causa e poi
Rgn°5935 / 2021 25
IL GIUDICE
(dr.ssa Cristina CAPONE) TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI NORD II Sezione Civile
liquidate con separato decreto in atti.
Ogni ulteriore questione, pur formulata dalle parti in causa, rimane assorbita dalla pronuncia di cui sopra.
P. Q. M.
Il Tribunale di Napoli Nord, sezione 2a civile, in persona del giudice dott.ssa
Cristina Capone, definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza, così decide:
1) ACCOGLIE la domanda giudiziale e, per l'effetto, DICHIARA la responsabilità del , in persona dell'amministratore pro tempore, Controparte_1
nei termini indicati in parte motiva, nella produzione degli eventi dannosi indicati e descritti in citazione;
2) CONDANNA il in persona dell'amministratore pro Controparte_1
tempore, all'esecuzione, a regola d'arte, di tutte le opere necessarie per l'eliminazione delle cause delle infiltrazioni, nel rispetto delle prescrizioni contenute nella relazione di ATP (e nel relativo computo metrico allegato sub 25), redatta all'esito della procedura rubricata col n. 8667/2018 del Tribunale di Napoli
Nord, da completarsi entro e non oltre il 15.07.2025;
3) CONDANNA il , ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c., a versare Controparte_1 all'attore la somma di euro 300,00 per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione delle opere, a decorrere dal primo giorno successivo al 15.07.2025;
4) CONDANNA il in persona dell'amministratore pro Controparte_1
tempore, al pagamento in favore di , della somma complessiva di Parte_1
€.15.254,51, a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali subiti, oltre IVA, interessi e rivalutazione, come indicato in parte motiva;
5) CONDANNA il in persona dell'amministratore pro Controparte_1
tempore, al pagamento, in favore di , delle spese del presente Parte_1 giudizio, che si liquidano nella somma di €.269,15 per esborsi ed €.7.616,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e
CPA nelle vigenti aliquote da distrarre in favore dei procuratori costituiti avv.ti
Luigi Ciriello e Francesco De Paola, dichiaratisene antistatari;
5) CONDANNA il in persona dell'amministratore pro Controparte_1
Rgn°5935 / 2021 26
IL GIUDICE
(dr.ssa Cristina CAPONE) TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI NORD II Sezione Civile
tempore, al pagamento, in favore di , delle spese del giudizio per Parte_1
ATP r.g.n. 8667/2018 che si liquidano in €.153,00 per esborsi ed €.3.056,00 per compensi professionali oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e
CPA nelle vigenti aliquote, da distrarre in favore dei procuratori costituiti avv.ti
Luigi Ciriello e Francesco De Paola, dichiaratisene antistatari;
6) PONE definitivamente le spese della CTU espletata nel procedimento per
ATP r.g. 8667/2018 come ivi liquidate, integralmente a carico del soccombente
, in persona dell'amministratore pro tempore; Controparte_1
7) PONE definitivamente a carico del in persona Controparte_1 dell'amministratore pro tempore, il pagamento delle spese relative alla consulenza tecnica d'ufficio espletata nel presente giudizio, come quantificate in via anticipata in corso di causa e poi liquidate con separato decreto in atti.
Sentenza provvisoriamente esecutiva ai sensi dell'art. 282 c.p.c.
Così deciso in Aversa il 16/02/2025
IL GIUDICE
(dr.ssa Cristina Capone)
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, co. I, D.M.
21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.
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IL GIUDICE
(dr.ssa Cristina CAPONE)