Sentenza 28 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 28/04/2025, n. 1223 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1223 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano
Il giudice del lavoro dr. Luca Notarangelo, all'esito dell'udienza di discussione del 24/04/2025, sostituita dal deposito di note scritte a norma dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5171/2023 del Registro Generale e promossa da
, con l'avv. GALATI PIETRO ATTILIO e l'avv. PALMA MODONI ORONZO Parte_1
Ricorrente nei confronti di
, con l'avv. MARINELLI VINCENZA MARINA CP_1
Resistente
Oggetto: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
***
CONCLUSIONI DELLE PARTI
La ricorrente ha chiesto: a) dichiarare illegittimo ed annullare, per i motivi di cui in narrativa, il CP_ provvedimento del 07/11/2017 con cui l' richiedeva alla signora la CP_2 Parte_2 ripetizione delle somme indebitamente pagate pari ad € 3.928,99; b) Per l'effetto, ordinare al convenuto l'immediata restituzione delle somme già trattenute.
L' ha contestato gli avversi assunti, chiedendo:
1. in via preliminare dichiarare inammissibile CP_1 il ricorso per carenza di legittimazione attiva in capo al ricorrente;
2. ancora in via preliminare respingere il ricorso per carenza di interesse ad agire, mancando tanto il petitum quanto la causa petendi;
3. nel merito in via principale, rigettare il ricorso avversario e le domande tutte nello stesso contenute siccome infondato in fatto e in diritto, decaduto e sfornito di prova.
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MOTIVI DELLA DECISIONE
Le eccezioni di carenza di legittimazione attiva e di carenza di interesse ad agire sollevate in via preliminare dall sono infondate e devono essere superate, in quanto dagli atti risulta che, CP_1 come dedotto in ricorso, “Il ricorrente è stato nominato erede universale dalla de cuius
[...]
(all.1)”; ne consegue la sua legittimazione attiva a chiedere la restituzione di somme Parte_2 eventualmente trattenute in modo illegittimo dall sulla pensione della dante causa. CP_1
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06.02.2024 nel giudizio parallelo iscritto al n. 6256/2023 RG pendente tra le stesse parti, allegata alle note scritte del 26.02.2025, nella parte in cui si legge: “5. Esiste una violazione procedurale CP_ che questo giudice ritiene rilevante. ha citato in memoria la procedura ex art. 13 c. 6 l 122/2010
(di conversione del dl 78/2010). Tale procedura non è altro che quella dell'art. 35 c. 10 bis del dl
207/2008 conv. l. 14/2009. Orbene il citato comma 10bis così recita: Ai fini della razionalizzazione degli adempimenti di cui all'articolo 13 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, i titolari di prestazioni collegate al reddito, di cui al precedente comma 8, che non comunicano integralmente all'Amministrazione finanziaria la situazione reddituale incidente sulle prestazioni in godimento, CP_ sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei dati reddituali agli revidenziali che erogano la prestazione. In caso di mancata comunicazione nei tempi e nelle modalità stabilite dagli Enti stessi, si procede alla sospensione delle prestazioni collegate al reddito nel corso dell'anno successivo a quello in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa. Qualora entro 60 giorni dalla sospensione non sia pervenuta la suddetta comunicazione, si procede alla revoca in via definitiva delle prestazioni collegate al reddito e al recupero di tutte le somme erogate a tale titolo nel corso dell'anno in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa. Nel caso in cui la comunicazione dei redditi sia presentata entro il suddetto termine di 60 giorni, gli Enti procedono al ripristino della prestazione sospesa dal mese successivo alla comunicazione, previo accertamento del relativo diritto anche per l'anno in corso. Avendo invocato l'applicazione di tale disciplina e avendo parte ricorrente ribadito di non conoscere i motivi che hanno portato alla sospensione e ha eccepito che non sarebbe stata rispettata la procedura ex art. 13 cit. Orbene, per espressa previsione legale del comma 10 bis, la procedura di tale comma integra il precetto CP_ dell'art. 13 l. 413/1991. avendo allegato la violazione dell'obbligo di comunicazione da parte del ricorrente, a fronte di un'eccezione di violazione dell'art. 13 cit. avrebbe dovuto dimostrare di aver adempiuto compiutamente l'iter legale. Ossia, dapprima sospensione della prestazione e poi revoca. Nel caso di specie, manca prova della corretta comunicazione della sospensione prodromica (trascorsi 60 gg) alla revoca. La comunicazione di sospensione, parte di una fattispecie a formazione progressiva, non può ritenersi elidibile né la sua pretermissione può retrocedersi a mera irregolarità, ben potendo – entro 60 gg dalla sospensione – essere evitata le revoca stessa”.
Nel caso di specie, l ha prodotto l'avviso di sospensione del 14.12.2016 (all. 1), contenente CP_1
l'invito a comunicare i redditi del 2014 entro il termine finale improrogabile del 31.03.2017 (con l'espresso avvertimento che, in difetto, l avrebbe provveduto alla revoca), senza però CP_2 fornire la prova di avere regolarmente comunicato tale avviso a;
l'avviso di Testimone_1 ricevimento prodotto in copia (all. 2), infatti, contiene solo la prima facciata, senza il retro con la firma di chi ha ritirato l'atto; in ogni caso, esso reca la data del 07.11.2017, che è quella in cui la dante causa ha ricevuto direttamente il provvedimento di revoca del 23.10.2017.
2 Anche in questo caso – come nel giudizio parallelo n. 6256/2023 RG – non vi è quindi prova che l abbia comunicato alla pensionata il provvedimento di sospensione (contenente l'invito a CP_1 comunicare la propria situazione reddituale relativa al 2014), prima revocare la prestazione.
Pertanto, l'indebito deve essere annullato, con condanna dell' alla restituzione in favore CP_1 del ricorrente (nella sua qualità di erede universale) delle somme trattenute, oltre interessi o rivalutazione. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
Nella liquidazione si è tenuto conto della totale assenza di attività istruttoria.
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P. Q. M.
Il Giudice, visto l'art. 127 ter c.p.c., definitivamente pronunciando sul ricorso proposto con atto depositato in data 08/05/2023 da nei confronti dell , così provvede: Parte_1 CP_1
1. Annulla l'indebito di € 3928,99 relativo all'anno 2015 sulla pensione cat. INVCIV n. 03946701 intestata alla defunta e, per l'effetto, condanna l' alla restituzione in Parte_2 CP_1 favore del ricorrente delle somme recuperate a tale titolo, oltre interessi o rivalutazione.
2. Condanna l al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 1030,00 per compensi oltre CP_1 rimborso spese forfetario 15%, IVA e CPA, con distrazione.
Lecce, lì 28/04/2025
Il Giudice
Dr. Luca Notarangelo
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