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Sentenza 28 luglio 2025
Sentenza 28 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 28/07/2025, n. 3882 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3882 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G.V.G. 2480/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Sonia Di Gesu Presidente est.
Dott.ssa Venera Condorelli Giudice
Dott.ssa Eleonora Guarnera Giudice
Ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Avente ad oggetto: scioglimento del matrimonio
Nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.v.g. 2480/2025;
Esaminato il ricorso con cui i coniugi:
, nato in [...] il [...] Parte_1
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall'avv. FILIPPO C.F._1
SPARTÀ;
E
, nata in [...] il [...] Controparte_1
(C.F.: ), rappresentata e difesa dall'avv. C.F._2
ALESSANDRO BONACCORSI;
Congiuntamente ai sensi dell'art. 473 bis 51 c.p.c. chiedevano che fosse dichiarato lo scioglimento del matrimonio celebrato in ZHAREZ
l 25/06/2012; Parte_2
Esaminate le note in sostituzione dell'udienza tempestivamente pagina 1 di 3 depositate con le quali hanno chiesto di dichiarare lo scioglimento del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso introduttivo;
Ritenuto che i coniugi si separarono con sentenza del Tribunale di
Catania n. 225/2024 del 12/01/2024;
Accertato che il consenso dei coniugi risulta formato in modo libero e regolare;
Rilevato che:
- con ricorso hanno pattuito quanto segue: “1) I coniugi vivranno separatamente: il Sig. vivrà in Linguaglossa, alla via Libertà Parte_1
199, la Sig.ra vivrà in Rimini al viale Biella 45. I coniugi Controparte_1 potranno fissare altrove la propria residenza, ma con l'obbligo reciproco della tempestiva e preventiva comunicazione di eventuali mutamenti della residenza stessa o del domicilio.
2) La casa coniugale, di proprietà in quota del Sig. verrà Pt_1
assegnata allo stesso con la mobilia ivi presente.
3) Le parti, di comune accordo, rinunciano reciprocamente ad ogni contributo di mantenimento e, comunque, all'assegno divorzile. Dichiarano di non avere alcuna pretesa economica e/o patrimoniale per atti o fatti fino ad oggi accaduti.
4) I coniugi si concedono reciprocamente l'autorizzazione, e si obbligano a reiterarla ove necessario, al rilascio/rinnovo dei rispettivi documenti validi per l'espatrio”.
Verificata la compatibilità dell'accordo con le norme inderogabili, regolatrici della famiglia;
Ritenuto che il P.M. ha espresso parere favorevole;
P.Q.M.
Pronuncia lo scioglimento del matrimonio celebrato in ZHAREZ
(ALBANIA) il 25/06/2012 tra E Parte_1 CP_1
alle condizioni specificate in motivazione;
[...]
Dispone la trasmissione della sentenza all'ufficiale dello Stato civile per pagina 2 di 3 l'annotazione ai sensi dell'articolo 69 del DPR 396/2000 (Comune di
LINGUAGLOSSA, ATTO N. 13, PARTE 2, SERIE C, ANNO 2012).
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio del giorno 11.7.25
Il Presidente est.
dott.ssa Sonia Di Gesu
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Sonia Di Gesu Presidente est.
Dott.ssa Venera Condorelli Giudice
Dott.ssa Eleonora Guarnera Giudice
Ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Avente ad oggetto: scioglimento del matrimonio
Nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.v.g. 2480/2025;
Esaminato il ricorso con cui i coniugi:
, nato in [...] il [...] Parte_1
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall'avv. FILIPPO C.F._1
SPARTÀ;
E
, nata in [...] il [...] Controparte_1
(C.F.: ), rappresentata e difesa dall'avv. C.F._2
ALESSANDRO BONACCORSI;
Congiuntamente ai sensi dell'art. 473 bis 51 c.p.c. chiedevano che fosse dichiarato lo scioglimento del matrimonio celebrato in ZHAREZ
l 25/06/2012; Parte_2
Esaminate le note in sostituzione dell'udienza tempestivamente pagina 1 di 3 depositate con le quali hanno chiesto di dichiarare lo scioglimento del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso introduttivo;
Ritenuto che i coniugi si separarono con sentenza del Tribunale di
Catania n. 225/2024 del 12/01/2024;
Accertato che il consenso dei coniugi risulta formato in modo libero e regolare;
Rilevato che:
- con ricorso hanno pattuito quanto segue: “1) I coniugi vivranno separatamente: il Sig. vivrà in Linguaglossa, alla via Libertà Parte_1
199, la Sig.ra vivrà in Rimini al viale Biella 45. I coniugi Controparte_1 potranno fissare altrove la propria residenza, ma con l'obbligo reciproco della tempestiva e preventiva comunicazione di eventuali mutamenti della residenza stessa o del domicilio.
2) La casa coniugale, di proprietà in quota del Sig. verrà Pt_1
assegnata allo stesso con la mobilia ivi presente.
3) Le parti, di comune accordo, rinunciano reciprocamente ad ogni contributo di mantenimento e, comunque, all'assegno divorzile. Dichiarano di non avere alcuna pretesa economica e/o patrimoniale per atti o fatti fino ad oggi accaduti.
4) I coniugi si concedono reciprocamente l'autorizzazione, e si obbligano a reiterarla ove necessario, al rilascio/rinnovo dei rispettivi documenti validi per l'espatrio”.
Verificata la compatibilità dell'accordo con le norme inderogabili, regolatrici della famiglia;
Ritenuto che il P.M. ha espresso parere favorevole;
P.Q.M.
Pronuncia lo scioglimento del matrimonio celebrato in ZHAREZ
(ALBANIA) il 25/06/2012 tra E Parte_1 CP_1
alle condizioni specificate in motivazione;
[...]
Dispone la trasmissione della sentenza all'ufficiale dello Stato civile per pagina 2 di 3 l'annotazione ai sensi dell'articolo 69 del DPR 396/2000 (Comune di
LINGUAGLOSSA, ATTO N. 13, PARTE 2, SERIE C, ANNO 2012).
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio del giorno 11.7.25
Il Presidente est.
dott.ssa Sonia Di Gesu
pagina 3 di 3