Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. V, sentenza 08/01/2026, n. 152
CGT1
Sentenza 8 gennaio 2026

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  • Accolto
    Difetto di motivazione e illegittimità costituzionale della norma applicata

    La Corte ha ritenuto fondato il ricorso poiché la cartella impugnata, nella sua stessa motivazione, fa riferimento all'art. 23, comma 1, lett. A), L.R. n. 11/2003, che prevede il pagamento del contributo consortile indipendentemente dal beneficio fondiario. Tale norma è stata dichiarata incostituzionale dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 188/2018, proprio nella parte in cui prevede tale modalità di riscossione. Pertanto, la pretesa dell'amministrazione si fonda su una norma incostituzionale, rendendo illegittima la cartella.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. V, sentenza 08/01/2026, n. 152
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria
    Numero : 152
    Data del deposito : 8 gennaio 2026

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