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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 07/04/2025, n. 1413 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1413 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 14561/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione Famiglia
Il Tribunale Ordinario di Brescia, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Claudia Gheri Presidente relatrice
Francesco Rinaldi Giudice
Andrea Marchesi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G. 14561/2022, avente come oggetto “separazione giudiziale”, promossa da
(C.F. ), elettivamente domiciliata a Urago d'Oglio (BS), Parte_1 C.F._1 presso lo studio dell'Avv. KAUR RAJVIR, che la rappresenta e difende come da procura in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore depositata nel fascicolo telematico in data 2.7.2024
RICORRENTE
Contro
(C.F. , elettivamente domiciliato a Brescia, presso lo CP_1 C.F._2
studio delle Avv. TRAININI FRANCESCA e Avv. VIOLA COLOSIO, che lo rappresentano e difendono come da procura in calce alla comparsa di risposta
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero CONCLUSIONI
(come da udienza del 2.4.2025)
Le parti hanno precisato congiuntamente le seguenti conclusioni:
“ - Affido condiviso della minore con prevalente collocazione presso la madre. Per_1
- Prevedere che il padre possa vedere e tenere con sé a week-end alternati dal sabato Per_1
pomeriggio al lunedì mattina quando il padre la riaccompagnerà a scuola, e tutti i mercoledì dal pomeriggio con pernotto fino al giovedì mattina.
- contributo nel mantenimento della figlia a carico del padre nella misura di € 400,00 mensili oltre il
50% delle spese straordinarie secondo il Protocollo d'intesa sul regime delle spese non comprese nell'assegno di mantenimento dei figli di questo Tribunale, sottoscritto in data 14 luglio 2016, con assegno unico suddiviso nella misura del 50%.
-nessun contributo di mantenimento fra le parti che dichiarano di essere economicamente indipendenti e dichiarano di aver regolamentato ogni questione economica e patrimoniale fra loro e nulla più avere a pretendere l'una dall'altra.
- confermare la presa in carico ed il monitoraggio amministrativo del nucleo familiare da parte dei
Servizi incaricati, per un anno.”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Le parti hanno contratto matrimonio civile in India in data 15.1.2017, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Gottolengo, al n. 6, parte II, serie C, anno 2020, unione dalla quale è nata la figlia il 16.4.2018. Persona_2
La parte ricorrente ha chiesto la pronuncia della separazione e l'adozione di provvedimenti personali ed economici consequenziali.
Il resistente è comparso all'udienza presidenziale, all'esito della quale non è stato possibile giungere ad un accordo, il quale è stato raggiunto nella fase successiva dinanzi al Giudice Istruttore, all'udienza del 2.4.2025, nel corso della quale le parti hanno precisato le conclusioni in forma congiunta sopra trascritte, rinunciando alla concessione dei termini per il deposito degli scritti conclusivi, e il Giudice ha rimesso la causa al Collegio in vista della decisione senza termini ex art. 190 c.p.c.
***
La domanda di separazione va accolta in quanto alla luce delle dichiarazioni rese dalle parti, della persistente conflittualità tra le stesse e degli altri elementi desumibili dagli atti, non vi è dubbio circa l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza. Quanto alle ulteriori questioni, comprese quelle concernenti la figlia minore - la cui audizione può essere esclusa in quanto superflua in considerazione della tenera età della figlia - le condizioni stabilite dalle parti sono conformi all'interesse della stessa e, pertanto, il Tribunale dispone in conformità ad esse.
Il Tribunale prende atto delle condizioni concordate tra le parti e provvede in conformità ad esse.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Pronuncia la separazione personale dei coniugi;
2) Ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza nell'atto di matrimonio;
3) Dispone quanto all'affidamento della figlia minore ed ai rapporti economici in conformità alle conclusioni rassegnate congiuntamente dalle parti, trascritte in epigrafe;
4) Compensa integralmente fra le parti le spese di giudizio.
Brescia, così deciso all'esito della camera di consiglio del 3.4.2025.
La Presidente estensora
Claudia Gheri
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art.35 comma 1 d.m. 21 febbraio 2011, n.44, come modificato dal d.m. 15 ottobre 2012 n.209
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione Famiglia
Il Tribunale Ordinario di Brescia, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Claudia Gheri Presidente relatrice
Francesco Rinaldi Giudice
Andrea Marchesi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G. 14561/2022, avente come oggetto “separazione giudiziale”, promossa da
(C.F. ), elettivamente domiciliata a Urago d'Oglio (BS), Parte_1 C.F._1 presso lo studio dell'Avv. KAUR RAJVIR, che la rappresenta e difende come da procura in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore depositata nel fascicolo telematico in data 2.7.2024
RICORRENTE
Contro
(C.F. , elettivamente domiciliato a Brescia, presso lo CP_1 C.F._2
studio delle Avv. TRAININI FRANCESCA e Avv. VIOLA COLOSIO, che lo rappresentano e difendono come da procura in calce alla comparsa di risposta
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero CONCLUSIONI
(come da udienza del 2.4.2025)
Le parti hanno precisato congiuntamente le seguenti conclusioni:
“ - Affido condiviso della minore con prevalente collocazione presso la madre. Per_1
- Prevedere che il padre possa vedere e tenere con sé a week-end alternati dal sabato Per_1
pomeriggio al lunedì mattina quando il padre la riaccompagnerà a scuola, e tutti i mercoledì dal pomeriggio con pernotto fino al giovedì mattina.
- contributo nel mantenimento della figlia a carico del padre nella misura di € 400,00 mensili oltre il
50% delle spese straordinarie secondo il Protocollo d'intesa sul regime delle spese non comprese nell'assegno di mantenimento dei figli di questo Tribunale, sottoscritto in data 14 luglio 2016, con assegno unico suddiviso nella misura del 50%.
-nessun contributo di mantenimento fra le parti che dichiarano di essere economicamente indipendenti e dichiarano di aver regolamentato ogni questione economica e patrimoniale fra loro e nulla più avere a pretendere l'una dall'altra.
- confermare la presa in carico ed il monitoraggio amministrativo del nucleo familiare da parte dei
Servizi incaricati, per un anno.”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Le parti hanno contratto matrimonio civile in India in data 15.1.2017, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Gottolengo, al n. 6, parte II, serie C, anno 2020, unione dalla quale è nata la figlia il 16.4.2018. Persona_2
La parte ricorrente ha chiesto la pronuncia della separazione e l'adozione di provvedimenti personali ed economici consequenziali.
Il resistente è comparso all'udienza presidenziale, all'esito della quale non è stato possibile giungere ad un accordo, il quale è stato raggiunto nella fase successiva dinanzi al Giudice Istruttore, all'udienza del 2.4.2025, nel corso della quale le parti hanno precisato le conclusioni in forma congiunta sopra trascritte, rinunciando alla concessione dei termini per il deposito degli scritti conclusivi, e il Giudice ha rimesso la causa al Collegio in vista della decisione senza termini ex art. 190 c.p.c.
***
La domanda di separazione va accolta in quanto alla luce delle dichiarazioni rese dalle parti, della persistente conflittualità tra le stesse e degli altri elementi desumibili dagli atti, non vi è dubbio circa l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza. Quanto alle ulteriori questioni, comprese quelle concernenti la figlia minore - la cui audizione può essere esclusa in quanto superflua in considerazione della tenera età della figlia - le condizioni stabilite dalle parti sono conformi all'interesse della stessa e, pertanto, il Tribunale dispone in conformità ad esse.
Il Tribunale prende atto delle condizioni concordate tra le parti e provvede in conformità ad esse.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Pronuncia la separazione personale dei coniugi;
2) Ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza nell'atto di matrimonio;
3) Dispone quanto all'affidamento della figlia minore ed ai rapporti economici in conformità alle conclusioni rassegnate congiuntamente dalle parti, trascritte in epigrafe;
4) Compensa integralmente fra le parti le spese di giudizio.
Brescia, così deciso all'esito della camera di consiglio del 3.4.2025.
La Presidente estensora
Claudia Gheri
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art.35 comma 1 d.m. 21 febbraio 2011, n.44, come modificato dal d.m. 15 ottobre 2012 n.209