CA
Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 09/01/2025, n. 1277 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 1277 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO composta dai Magistrati: dott.ssa Elvira Maltese Presidente dott.ssa Viviana Urso Consigliere relatore dott.ssa Caterina Musumeci Consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2/2022 R.G. promossa
DA
(P.I. ), in persona del rappresentante legale p.t., Parte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'avv. Santo Li Volsi, giusta procura in atti
Appellante -appellata incidentale
CONTRO
(C.F. , rappresentata e Controparte_1 C.F._1
difesa dall'avv. Carlo S. Occhipinti, giusta procura in atti
Appellata – appellante incidentale
E NEI CONFRONTI DI
Controparte_2
( , in persona del rappresentante legale p.t., rappresentato e difeso P.IVA_2
dall'avv. Riccardo Vagliasindi, giusta procura generale alle liti
Appellato
1 OGGETTO: mansioni superiori e differenze retributive
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti precisate
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al giudice del lavoro del Tribunale di Catania, – Controparte_1
premesso di aver lavorato alle dipendenze della società Parte_1
dall'1.02.2003; di essere stata assunta con regolare contratto solo in data 1.9.2003; di avere svolto continuativamente mansioni di livello superiore rispetto a quello di inquadramento formale e precisamente mansioni corrispondenti al profilo di commessa alle vendite del IV livello del CCNL Commercio e Terziario;
di avere percepito una retribuzione inferiore rispetto a quella risultante dalle buste paga fino ad agosto 2008, e solo a partire da settembre 2008, fino alla data del licenziamento, la retribuzione corrispondente a quella indicata nelle busta paga (ad eccezione della
14°mensilità); di non avere mai percepito le 14° mensilità; di aver ricevuto in acconto solo parte del TFR maturato alla data di cessazione del rapporto di lavoro – chiedeva la condanna della società datrice di lavoro al pagamento delle relative differenze retributive (lavoro straordinario, festivo, terzo elemento, scatti di anzianità, I.V.C., indennità per ferie non godute, 13° e 14° mensilità, TFR) per un ammontare complessivo di €.123.063,74, oltre al versamento dei contributi previdenziali non versati, o versati in misura ridotta, e al risarcimento del danno per la mancata e minore contribuzione previdenziale operata in suo favore.
Con sentenza non definitiva n.3023/2021 del 23.06.2021, il giudice adito, all'esito dell'istruttoria svolta, accoglieva parzialmente il ricorso, ritenendo provato che la ricorrente avesse svolto attività di lavoro subordinato dalla data della sua formale assunzione (1.9.2003) alla data di effettiva cessazione del rapporto (2.4.2014); riteneva altresì provato lo svolgimento di mansioni superiori di addetta alle vendite al pubblico, rientrante nel IV livello del CCNL Commercio e Terziario, e che la lavoratrice osservasse l'orario di lavoro dalle ore 8.00 alle ore 13.00 e dalle 15.00
2 alle 19.00, orario ridotto fino alle 18.30 dal 22.4.2010. In ordine al maggior importo della retribuzione spettante fino all'agosto 2008 e agli importi ancora dovuti a titolo di 14° mensilità, considerava, sulla base della documentazione versata in atti e a fronte della contestazione della dipendente, non adempiuto, da parte della datrice di lavoro, l'onere su di essa incombente, di provare il pagamento effettivo di quanto risultante dalle buste paga. Pertanto, dichiarava il diritto della ricorrente al pagamento dei crediti retributivi reclamati e disponeva CTU contabile per la relativa quantificazione, riservando alla pronuncia definitiva ogni ulteriore statuizione.
Con sentenza definitiva n. 4341 del 20.10.2021 il Tribunale, condividendo le conclusioni del CTU, condannava al pagamento in favore della Parte_1
ricorrente della complessiva somma di € 90.734,23 al lordo, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione sino al soddisfo;
condannava altresì la resistente al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali omessi e al risarcimento del danno da omessa contribuzione sulla base dell'imponibile come indicato dal CTU;
condannava infine al pagamento delle spese Parte_1
processuali in favore della ricorrente e dell'ente previdenziale, nonché alle spese di
CTU.
Avverso le suddette pronunce proponeva appello la parte soccombente con atto depositato il 3.01.2022; resistevano al gravame e l . La Controparte_1 CP_2
proponeva a sua volta appello incidentale. Controparte_1
La causa era posta in decisione in data 12 dicembre 2024 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., compiuti i termini assegnati alle parti per il deposito di note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di gravame, l'appellante lamenta l'errata valutazione da parte del giudicante delle prove assunte nel corso del primo grado di giudizio. Rileva che il giudice ha errato nell'accertare lo svolgimento di mansioni superiori e lo svolgimento di lavoro straordinario da parte della lavoratrice sulla base delle
3 testimonianze rese dai testi e . Evidenzia che non è stato Tes_1 Tes_2
considerato che la licenziata anch'essa in conseguenza della chiusura Tes_1
della sede di AG, era mossa da evidente ostilità nei confronti della società, dato l'esito infruttuoso della causa da lei intentata contro la non è stato Parte_1
valutato che il teste , in quanto marito dell'appellata, non poteva ritenersi Tes_2
indifferente all'esito del giudizio e che le dichiarazioni di quest'ultimo, se rispondessero alla realtà dei fatti, dimostrerebbero che il lavoro presso la sede di
AG scarseggiava e che alla residuava molto tempo libero. Asserisce CP_1
altresì che le dichiarazioni del teste non sono state contestualizzate;
che è Tes_3
stato assolutamente ignorato quanto dallo stesso dichiarato in ordine alla lavoratrice e precisamente che svolgeva attività di magazzino” e che “non ha mai CP_1
sostituito la in caso di assenza, poiché quando vi ero io la sostituivo io”; Tes_1
così come non è stato valutato quanto dichiarato dal teste secondo cui “le Tes_4
mansioni della ricorrente erano quelle di approntamento della merce in entrata ed in uscita”, “ non si occupava della consegna” al pubblico.
2. Con altra doglianza censura la decisione nella parte in cui il giudice ha affermato che “appare poco credibile che il personale in servizio lasciasse repentinamente il posto di lavoro subito dopo l'orario di chiusura al pubblico, senza effettuare le attività propedeutiche alla chiusura, che inevitabilmente richiedono tempo”. Lamenta che il giudice non ha attribuito valore a quanto asserito dal teste
, che al riguardo ha sostenuto che “la responsabile aveva deciso di chiudere Tes_4
al pubblico alle 17.30 per preparare fino alla chiusura delle 18 la merce da consegnare il giorno dopo”.
Assume che la non ha affatto dichiarato nella sua deposizione di avere Tes_1
ricevuto dalla società la disposizione di far lavorare la ricorrente fino alle ore 19 (o alle 18,30 dal 22.4.2010), cioè oltre l'orario stabilito dalla datrice di lavoro e che pertanto, qualora questo fosse avvenuto, sarebbe comunque avvenuto su iniziativa
4 autonoma della stessa lavoratrice e/o della con modalità non autorizzate Tes_1
né conosciute dalla . Pt_1
Pertanto, non essendo provato l'asserito svolgimento di lavoro straordinario e lo svolgimento di mansioni superiori contesta la condanna al pagamento.
3. Con altra censura contesta la decisione laddove il giudice non ha considerato valevoli agli effetti di legge le quietanze di pagamento, perché non autografe ma a stampa, e rileva che è onere del lavoratore provare “l'insussistenza del carattere di quietanza delle sottoscrizioni eventualmente apposte”.
Evidenzia che per gli anni successivi al 2008 la lavoratrice ha asserito di aver ricevuto l'importo corretto risultante dalle buste paga lamentando però la mancata erogazione della 14° mensilità. Assume che tutte le buste paga prodotte in giudizio contengono la firma della dipendente e quelle relative ai periodi di paga da febbraio
2007 contengono la sottoscrizione con la seguente causale: “Ritiro copia della presente, insieme al netto busta”; dal luglio 2007 la sottoscrizione è posta in calce alla seguente causale: “Ritiro copia della presente, insieme al netto busta e unito alla presente rilascio quietanza di pagamento”.
Aggiunge che la lavoratrice non ha detto il vero in relazione ai pagamenti e ciò è dimostrato dal fatto che la stessa ha negato di avere ricevuto il pagamento delle 14^ mensilità mentre è stato provato che quelle relative agli anni 2007, 2008 e 2009 sono state pagate con assegni circolari e le relative buste paga contengono la medesima dichiarazione di quietanza delle altre buste per le quali il pagamento avvenne con denaro contante.
Ribadisce che la firma apposta dalla lavoratrice, sotto la dicitura “rilascio quietanza di pagamento”, integra una certificazione dell'avvenuto pagamento con conseguente liberazione del datore di lavoro dal proprio obbligo retributivo.
5 4. Con altro motivo contesta la statuizione di condanna dell'appellante a corrispondere l'indennità di ferie non essendo stata fornita dalla lavoratrice la prova di avere lavorato nei giorni destinati al godimento delle ferie.
5. Con altro motivo ancora lamenta che il decidente ha errato nel ritenere che la dipendente abbia subito un danno da omessa contribuzione. Evidenzia che il giudice non ha prestato attenzione alle osservazioni svolte dalla società nelle note Pt_1
del 15.10.2021 con le quali è stato evidenziato che anche nei periodi in cui la
[...]
ha dichiarato di avere percepito solo euro 620,00 mensili, l'appellante ha CP_1
versato per lei i contributi previdenziali sull'intero ammontare della retribuzione risultante dalle buste paga.
Aggiunge che semmai il danno è stato subito dalla società atteso che il C.T.U. non ha tenuto conto dell'ammontare dei contributi e delle ritenute erariali effettivamente versati dalla essendosi limitato a lordizzare la somma mensile di euro Pt_1
620,00. Pertanto, lamenta che la società sarà costretta a pagare nuovamente i contributi previdenziali anche sulle somme per le quali li ha già corrisposti e pari alla differenza tra l'importo lordizzato dal C.T.U. e quello più elevato risultante dalle buste paga.
6. Con la domanda incidentale l'appellata lamenta l'error in procedendo e la violazione dell'art. 244 c.p.c. In particolare, censura la decisione nella parte in cui non ha disposto l'ammissione del capitolo di prova n. 1 indicato e richiesto dalla ricorrente. Il giudice avrebbe errato nel non ammettere il capitolo tacciandolo di genericità e fornendo una motivazione apparente;
aggiunge che la decisione istruttoria è stata contestata sin dall'udienza successiva alla sua pronuncia ed è errata perché il capitolo verte su circostanze di fatto “precise”, proprio come richiesto dall'art. 244 c.p.c., quali la data di inizio del rapporto;
quella di sua formalizzazione e quella di termine ed ha privato illegittimamente la ricorrente della possibilità di provare i suoi assunti.
6 7. Ancora, l'appellante incidentale lamenta l'errata valutazione del compendio probatorio, la violazione dell'art. 421 c.p.c. e l'omessa ed errata motivazione sul punto. Censura la decisione nella medesima parte già impugnata in cui ha dichiarato per il periodo anteriore all'1.9.2003, “che le allegazioni e soprattutto le deduzioni istruttorie in punto di subordinazione si rivelano eccessivamente generiche e dunque inidonee. A nulla rileva che la teste abbia riferito che sia lei che la Tes_1
ricorrente incominciarono a lavorare per la convenuta sin dal febbraio del 2003, poiché l'articolato di prova a tal fine dedotto non risultava ammesso in sede di ordinanza istruttoria, attesa la relativa genericità…”.
Censura il mal governo del giudice dei propri poteri istruttori, laddove a diversa domanda proposta alla teste a specificazione del capitolo n. 4 dedicato Tes_1
all'orario di lavoro, la teste ha dichiarato con esattezza che il medesimo orario veniva osservato sin dall'inizio del rapporto avvenuto il 01.02.2003. Evidenzia che pertanto l'errore del giudice è stato determinante perché, in mancanza dello stesso, le domande della lavoratrice sarebbero state accolte integralmente con riconoscimento del rapporto per l'intera decorrenza dedotta.
8. Il primo motivo di appello principale è inammissibile ancor prima che infondato.
In primo giudice, infatti, con motivazione che si condivide pienamente, ha ampiamente e specificamente motivato le ragioni per le quali le dichiarazioni dei testi e sono attendibili e devono prevalere su quelle dei testi Tes_1 Tes_2
e , e le censure messe dall'appellante alla valutazione giudiziale Tes_3 Tes_4
dell'esito della prova non scalfiscono tale motivazione, limitandosi la parte a ribadire profili già esaminati e superati dal Tribunale.
In particolare è pienamente condivisa la considerazione secondo la quale l'attendibilità oggettiva della teste è fondata dalla qualità, dalla stessa Tes_1
rivestita, di responsabile della filiale di AG, alla quale era addetta l'appellata,
7 mentre i testi e hanno ammesso di essere addetti ad altre sedi di Tes_3 Tes_4
lavoro, e e di recarsi saltuariamente nella sede di AG (una, due CP_3 CP_4
volte la settimana, ma “a volte non ci andavo” teste ), senza specificare le Tes_4
ragioni della loro presenza in tale sede di lavoro, né il tempo di permanenza. In quanto responsabile, al tempo, della sede di AG, la teste è la persona Tes_1
più qualificata e attendibile per riferire quali fossero le mansioni svolte dai lavoratori addetti a tale sede e quindi di chiarire il reale contenuto delle prestazioni lavorative della , la quale, appunto, si occupava “della vendita al pubblico ed aveva CP_1
anche la disponibilità di denaro nel senso che incassava il prezzo dei prodotti venduti;
la ricorrente, così come gli altri lavoratori, verificava se vi era della merce mancante e la annotava ovvero prendeva atto delle comunicazioni degli altri lavoratori della merce mancante e stilava l'ordine che trasmetteva alla sede centrale…metteva a posto la merce che arrivava;
faceva anche la consegna della merce non voluminosa in magazzino e comunque quella che rientrava nelle nostre forze…ha eseguito anche qualche consegna fuori, presso le officine, utilizzando il mezzo aziendale;
preciso che le consegne presso le officine sono state eseguite prevalentemente nel primo periodo quando l'azienda ha aperto, poi successivamente è stato assunto del personale per tale mansione e quindi la ricorrente è rimasta nei locali….la ricorrente si occupava anche di stilare preventivi, mentre la fatturazione veniva eseguita solo presso la sede centrale di
Paternò…in caso di mia assenza…di un giorno ovvero di pochi giorni mi sostituiva la ricorrente, anche perché era la più anziana ed aveva maggiore esperienza.
Quando la mia assenza era più prolungata la sede centrale di inviava CP_3
qualche sostituito”.
L'avere avuto, al tempo della deposizione, una causa pendente con la società appellante, solo successivamente definitasi per lei in senso negativo, secondo quanto dedotto dall'appellante principale, non fa venire meno l'attendibilità della
8 testimonianza sotto il profilo soggettivo, sicuramente non più di quanto potrebbe indurre a ritenere il legame con l'azienda per il teste , che ne era il Tes_4
responsabile commerciale da oltre vent'anni già alla data della deposizione, e precedentemente era amministratore di altra società “formata anche da due dei soci della società resistente” (rectius, “odierna appellante”). Anche il teste non Tes_3
può considerarsi totalmente scevro da collegamenti con la società appellante, avendo dichiarato di avere lavorato alle dipendenze di per circa sedici anni e Parte_1
di continuare a lavorare per altra società dello stesso settore.
Le dichiarazioni del teste poi sono per la maggior parte espresse in Tes_3
forma dubitativa, essendo quasi ogni risposta preceduta da formule quali “se non ricordo male” o “che io ricordi”, che inficiano fortemente la riconducibilità a certezza delle sue affermazioni.
Le dichiarazioni della teste poi trovano conferma anche nella Tes_1
deposizione del teste , al tempo coniuge già separato dell'odierna parte Tes_2
appellata (con la quale comunque si trovava precedentemente in regime di separazione dei beni). Il teste ha dichiarato di recarsi frequentemente sul Tes_2
luogo di lavoro della moglie (“almeno due volte a settimana, soprattutto quando la sede era in via Delle Dolomiti vicino alla nostra abitazione e poi nella zona industriale almeno una volta a settimana”), per prendere o lasciare le chiavi di casa o della macchina o per portarle un caffè e di trattenersi anche un'ora quando era disoccupato: in tali occasioni ha avuto modo di osservarla intenta nello svolgimento delle proprie mansioni (“la vedevo che consegnava al banco, che faceva fatturazioni, che caricava il camion, usciva anche con il per fare le consegne e quindi a Pt_2
volte non ritornava neppure a pranzo, perché ancora in giro per le consegne”).
Le mansioni della lavoratrice, così come ricostruite dai testi e , Tes_1 Tes_2
sono invero riconducibili al IV livello del CCNL commercio, che espressamente
9 include i profili di commesso alla vendita al pubblico e di magazziniere anche con funzioni di vendita.
Analoghe considerazioni, in ordine all'attendibilità soggettiva ed oggettiva dei testi e , valgono anche per l'orario di lavoro, che i testi Tes_1 Tes_2 Tes_3
e farebbero terminare alle ore 18, anziché come allegato dalla lavoratrice, Tes_4
alle 19 dapprima e poi alle 18,30.
La responsabile della sede e il coniuge che andava a volte a prendere la moglie al lavoro appaiono particolarmente attendibili per ricostruire l'esatto orario di lavoro, più dei testimoni che lavoravano presso altre sedi.
Entrambi i testi e hanno peraltro precisato che alle 18 il Tes_4 Tes_3
magazzino chiudeva al pubblico ed è notorio che le operazioni di chiusura richiedano un ulteriore impiego di tempo da parte dei lavoratori.
9. In ordine al secondo motivo di impugnazione dell'appellante principale, va ancora rilevato che la circostanza, riferita unicamente dal teste , secondo cui Tes_4
“la responsabile aveva deciso di chiudere al pubblico alle 17.30 per preparare fino alla chiusura delle 18 la merce da consegnare il giorno dopo”, oltre a non trovare riscontro in nessun'altra deposizione testimoniale, restando del tutto isolata e non supportata nemmeno da elementi idonei a contestualizzarla (non è dato sapere se quella riferita dal teste fosse una mera proposta della se invece avesse Tes_1
trovato attuazione per un periodo, se la questione fosse stata oggetto di discussione con i vertici aziendali, per quale ragione ne fosse a conoscenza il dipendente addetto ad altra sede), casomai conferma la necessità di proseguire l'attività almeno per mezz'ora dopo la chiusura al pubblico del magazzino e l'impossibilità di cessare immediatamente la prestazione lavorativa.
10. Anticipando la valutazione del quarto motivo del gravame principale, lo stesso appare infondato, posto che l'onere della prova sull'effettivo godimento delle ferie grava a carico del datore di lavoro e non sulla lavoratrice. Questa Corte intende
10 infatti aderire alla ricostruzione del riparto dell'onere probatorio affermata dalla giurisprudenza di legittimità (vd. Cass 21780/2022), che, pur dando atto di un orientamento precedentemente consolidato nel senso contrario, ha inteso invece aderire ai precedenti arresti con i quali si è affermato “che la prova del godimento delle ferie, che costituiscono diritto irrinunciabile del lavoratore, deve essere fornita, in base ai principi generali dell'onere probatorio, dal datore di lavoro
(Cassazione civile sez. lav., 24 ottobre 2000, nr.13980)” e che, “poiché il godimento delle ferie costituisce un obbligo contrattuale del datore di lavoro, è quest'ultimo che ha l'onere di provare, ex articolo 2697 cod.civ., comma 2, l'adempimento ovvero
l'offerta di adempimento (Cassazione civile sez. lav. 14 giugno 2018, nr.15652)”:
“Le ferie annuali retribuite costituiscono un diritto fondamentale ed irrinunciabile del lavoratore - a cui è intrinsecamente collegato il diritto alla indennità finanziaria sostitutiva delle ferie non godute al termine del rapporto di lavoro - e, correlativamente, un obbligo del datore di lavoro, che, pertanto, è tenuto
a provare di avere adempiuto al suo obbligo di concederle”.
Era quindi la stessa società appellante a dover dimostrare che la lavoratrice aveva goduto delle ferie per l'intero periodo riconosciutole da contratto.
11. È invece fondato il terzo motivo di appello principale.
E infatti, dalla produzione documentale tempestivamente effettuata dalla parte datoriale all'atto della costituzione nel giudizio di primo grado, emerge che le buste paga emesse per il periodo da febbraio 2007 a luglio 2008 sono state sottoscritte dalla lavoratrice per quietanza della ricezione delle somme ivi indicate. Non rileva,
a differenza di quanto ritenuto dal primo giudice, che la dicitura, in calce alla quale
è stata apposta la sottoscrizione, sia riportata nel cedolino con caratteri a stampa, non essendo imposto l'obbligo dell'autografia se non per la firma apposta dal lavoratore.
La dicitura recante la sottoscrizione autografa della lavoratrice poi, (“Ritiro copia della presente, insieme al netto busta” e dal luglio 2007 “Ritiro copia della presente,
11 insieme al netto busta e unito alla presente rilascio quietanza di pagamento”) è assai chiara e non può lasciare adito a dubbi sulla volontà di colei che l'ha sottoscritta di dare atto della ricezione non solo del documento, ma anche della retribuzione netta indicata nello stesso.
Con la consulenza tecnica contabile disposta d'ufficio è stato quindi ricalcolato il credito della lavoratrice, detraendo dalle somme riconosciute in primo grado gli importi quietanzati nelle buste paga del periodo febbraio 2007-luglio 2008, compresa la tredicesima mensilità dell'anno 2007, così quantificando le somme spettanti in complessivi € 84.437,11 lordi, di cui € 49.145,00 per differenze retributive ordinarie, € 17.749,03 per retribuzione del lavoro straordinario, €
4.528,85 per indennità sostitutiva delle ferie non godute ed € 13.014,24 per TFR.
Spettano poi all € 6.789,97 per contributi previdenziali non prescritti. CP_2
12. In ordine al quinto motivo di appello principale va rilevato che, non solo nessuna prova ha fornito del versamento di tutti i contributi spettanti Parte_1
per il periodo ormai coperto da prescrizione, nemmeno ai sensi dell'art. 115 c.p.c., ma tale assunto è già smentito dall'accertato diritto alle differenze retributive per il dovuto inquadramento nel livello superiore e per il compenso del lavoro straordinario.
Il CTU ha rideterminato in € 53.594,41 l'imponibile contributivo per il periodo anteriore all'ottobre 2011 (settembre 2003-settembre 2011) per il quale è ormai prescritto il credito relativo al versamento dei contributi, ai fini della liquidazione del danno potenzialmente risarcibile al maturare dei presupposti pensionistici.
13. L'appello incidentale deve essere integralmente rigettato.
Correttamente il primo giudice non ha ammesso l'articolato di prova testimoniale volto ad accertare la costituzione del rapporto di lavoro dipendente dal febbraio
2003, in quanto formulato in modo generico con riferimento alla natura subordinata dello stesso.
12 L'affermazione della teste di avere iniziato a lavorare per la società Tes_1
fin dal febbraio 2003 insieme all'appellata non appare sufficiente Pt_1 CP_1
per ritenere accertata la costituzione di un rapporto di lavoro con i caratteri della subordinazione già a tale data, non avendo tale circostanza trovato riscontro nelle dichiarazioni testimoniali degli altri testimoni, non interrogati su tale circostanza, essendo essa oggetto del capitolato non ammesso.
14. In sintesi, mentre l'appello incidentale deve essere interamente rigettato,
l'appello principale può essere parzialmente accolto, nei limiti sopra indicati.
Le spese processuali dei due gradi seguono comunque la soccombenza, avuto riguardo alla definizione complessiva della controversia e tenuto conto del valore della causa quale risultante dal decisum. Rimane ferma la statuizione sulle spese processuali liquidate dal Tribunale in favore dell , in difetto di relativo motivo CP_2
di impugnazione.
Le spese relative alle consulenze tecniche di entrambi i gradi restano a carico dell'appellante principale.
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002 sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante incidentale, ove dovuto.
P. Q. M.
La Corte di Appello, definitivamente decidendo, rigettato integralmente l'appello incidentale, accoglie parzialmente l'appello principale e, per l'effetto, in parziale riforma delle sentenze impugnate, che nel resto conferma:
- condanna a pagare in favore di la somma Parte_1 Controparte_1
complessiva di € 84.437,11 lordi, per le causali specificate in motivazione, oltre interessi e rivalutazione dalla maturazione dei crediti fino al soddisfo;
- condanna al risarcimento, in favore di , del Parte_1 Controparte_1
danno da omessa contribuzione, da determinarsi in separata sede, in relazione
13 all'imponibile contributivo di complessivi € 53.594,41 relativo al periodo coperto da prescrizione (settembre 2003-settembre 2011);
- condanna al pagamento delle spese processuali dei due gradi di Parte_1
giudizio in favore di , che liquida in € 6.800,00 per il primo Controparte_1
grado ed € 7.200,00 per il presente grado, oltre spese generali (15%), CPA e
IVA;
- condanna al pagamento delle spese processuali del presente Parte_1
giudizio in favore dell , che liquida in € 2.906,00 oltre spese generali CP_2
(15%).
Dichiara l'appellante incidentale tenuta a versare, a norma del comma 1 quater dell'art. 13 D.P.R. n. 115/2002, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione a norma del comma 1 bis, se dovuto.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della sezione lavoro, all'esito dell'udienza del 12 dicembre 2024.
Il Consigliere Estensore Il Presidente
dott.ssa Viviana Urso dott.ssa Elvira Maltese
14