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Sentenza 1 novembre 2025
Sentenza 1 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 01/11/2025, n. 5377 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5377 |
| Data del deposito : | 1 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
1. dr. Gennaro Iacone Presidente
2. dr. Maria Chiodi Consigliere rel.
3. dr. Luca Buccheri Consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'udienza del 28.10.2025 la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4881/2021 r.g. sez. lav., vertente tra
(già Parte_1 [...]
– in persona del legale rappresentante pro tempore – Parte_2 rappresentata e difesa dall'avv. G. D'Angelo
APPELLANTE
E
– in persona del Presidente legale rappresentante pro tempore. Controparte_1
APPELLATA CONTUMACE
FATTO E DIRITTO
Con tre distinti ricorsi, depositati davanti al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, l'odierna appellante impugnava n. 4 ordinanze-ingiunzione emesse dalla per Pt_1 Controparte_1 presunte violazioni del combinato disposto delle norme di cui agli artt. 101 c.1 e 133, c.1, del Dlgs
152/2006; in particolare, con il ricorso depositato in data 14/10/2011, impugnava il Decreto
Dirigenziale n.325/2011; con successivo ricorso impugnava il decreto dirigenziale n. 860/12; con ulteriore ricorso impugnava i decreti dirigenziali n.83/15 e n. 150/15.
Il Tribunale disponeva la riunione dei procedimenti.
In tutti e tre i ricorsi l'opponente censurava gli accertamenti svolti dalla Controparte_1 denunciandone l'inaffidabilità, facendo riferimento all'uopo sia agli esiti del tutto regolari delle verifiche svolte periodicamente in sede di autocontrollo, sia gli esiti di un procedimento penale che era stato svolto dinanzi al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere-sez. distaccata di Carinola, che si era concluso con l'assoluzione del legale rappresentante dell'opponente, e nel cui ambito era stata disposta una CTU che aveva accertato la regolarità degli scarichi di acque reflue dell'opponente.
In tutti e tre i procedimenti sopra citati si costituiva in giudizio la contestando le Controparte_1 doglianze espresse dalla ricorrente, e chiedendo la conferma delle ordinanze-ingiunzione emesse.
Con sentenza n.1434/2021, pubblicata il 30/04/2021 il Giudice rigettava i ricorsi r.g. 801465/2011 e
801055/12 ed accoglieva parzialmente il ricorso rg. 6797/15, annullando il decreto dirigenziale n.
150/2015 e rigettando l'opposizione avverso il decreto n.83/2015.
Avverso tale statuizione ha proposto gravame l'odierna appellante con ricorso del 30.11.2021 deducendone un difetto di motivazione ritenendo che i controlli effettuati in autonomia e le risultanze della CTU resa in un procedimento penale (conclusosi con l'assoluzione del legale rappresentante della Società appellante) fossero idonei a far ritenere la inattendibilità dei prelievi posti a fondamento delle ordinanze opposte;
censurava, altresì, il rigetto dell'eccepito difetto di competenza in ordine all'adozione della ordinanza ingiunzione n. 83/2015. Contestava le sanzioni applicate.
Ha concluso per l'annullamento di tutti i decreti dirigenziali della impugnati in Controparte_1 primo grado;
in subordine per la riduzione delle sanzioni riducendole al minimo edittale;
con vittoria di spese di lite.
La cui l'appello veniva notificato telematicamente presso il procuratore costituito Controparte_1 in primo grado, non si costituiva in giudizio, sì rimanendo contumace.
La causa incardinata davanti alla Sezione Ordinaria veniva trasmessa alla Sezione Lavoro a seguito di provvedimento del Presidente della Corte di Appello.
Alla odierna udienza, svoltasi con modalità cartolare, la causa è stata decisa.
***
L'appello è infondato e non meritevole di accoglimento, condividendo la Corte il percorso motivazionale della gravata sentenza.
Il Giudice di primo grado ha ritenuto , a fronte della produzione da parte della del Controparte_1 verbale di sopralluogo effettuato e degli esiti delle analisi svolte, che l'opponente non aveva fornito alcuna prova idonea a scalfire l'accertamento, essendosi limitata ad evidenziare che esami effettuati in altri momenti avevano dato esiti difformi rispetto a quelli sulla base dei quali era stato emesso il provvedimento impugnato.
La motivazione del giudice di primo non è oggetto di specifica censura da parte dell'appellante che si limita a richiamare le difese svolte in sede di prime cure, non contestualizzando, in termini fattuali e temporali, i diversi esiti emersi dalla CTU effettuata nel giudizio penale a carico del legale rappresentante della Società, neppure contestando, tra l'altro, la metodologia utilizzata per effettuare l'analisi delle acque poste a fondamento delle ordinanze in tal sede impugnate. Sul punto è da evidenziare che spetta all'autorità amministrativa di controllo ed in sede processuale al giudice valutare la razionalità del metodo adottato in relazione alle specifiche caratteristiche del ciclo produttivo e delle modalità dello scarico, e che, per tali ragioni, il d.lgs. n. 152/1999 non prevede alcuna sanzione di inutilizzabilità per lo svolgimento di prelievi in difformità dalle regole sopra enunciate (cfr. Cass.pen. n. 45434/2022; n. 36701/2019; n. 29884/2006).
È innegabile, sul punto, la funzione meramente strumentale del campionamento, che deve non tanto rispondere alle esigenze formali del rispetto delle procedure, quanto provare, sotto il profilo sostanziale, la rappresentatività dello scarico;
occorre cioè fornire al giudice tutti gli elementi necessari perché egli, nel suo libero convincimento, possa valutare se, a seguito dell'attività amministrativa di controllo e prelievo, risultino violati i limiti di emissione previsti dalle tabelle allegate al d.lgs. citato.
In tale prospettiva la clausola di salvaguardia contenuta nel punto 4 dell'allegato 5 del D.lgs. n.
152/1999, che fa salve le procedure di controllo, campionamento e misura definite dalla normativa in essere, a patto che, trattandosi di eccezione rispetto alla regola, gli organi di controllo attestino in modo analitico e puntuale le circostanze per le quali sono ricorsi a tale metodo e le ragioni per cui lo hanno ritenuto più adeguato a esprimere la rappresentatività dello scarico (ciclo produttivo, tempi e modi di versamento, portata e durata, ecc.: cfr. Cass. n. 12863/2022).
Ancora recentemente, la S.C. ha ribadito che la disciplina legislativa del campionamento e delle analisi ha valore indicativo e l'inosservanza di tali indicazioni non comporta la nullità delle operazioni di campionamento, in assenza di una corrispondente sanzione d'invalidità. Infatti, tali operazioni hanno una funzione meramente strumentale all'accertamento dell'osservanza o meno dei limiti di emissione, il quale consegue alla valutazione degli elementi complessivamente emersi, senza che la legittimità dell'accertamento dipenda dal formale ossequio alle predette indicazioni legislative. Per tali ragioni, ha confermato, in relazione alla disciplina del d. lgs. n. 152/2006, l'orientamento che la giurisprudenza di legittimità aveva già manifestato in relazione al d.lgs. n. 152/1999 (Cass. n.
2324/2023, che richiama Cass. n. 6638/2007 e n. 17571/2006).
Ebbene, in questo giudizio è emerso sin dal primo grado, dall'esame dei verbali e dalle allegazioni difensive, che l' ha seguito, ai fini del prelievo e dei successivi accertamenti, le specifiche Pt_3 tecniche indicate dai protocolli APAT IRSA CNR.
Nessuna contestazione è stata sollevata, sul punto, in ricorso, e, pertanto, le conclusioni dei sopralluoghi e dei relativi verbali non possono essere messe in discussione, a nulla rilevando le risultanze della consulenza tecnica richiamata in ricorso siccome effettuata sulla base di un solo sopralluogo, effettuato in termini non sovrapponibili a quelli di cui è causa. Come pure irrilevante, ai fini decisori, è la sentenza penale di assoluzione richiamata dall'odierno appellante che, oltre a riferirsi ad anni diversi da quelli di cui è causa (2003, 2004, 2006) si pronuncia su una fattispecie – tale l'attività di gestione dei rifiuti pericolosi in assenza della prescritta autorizzazione, del tutto diversa da quella in oggetto;
leggendosi espressamente in sentenza che “ nessun riferimento è contenuto alla violazione della disciplina di tutela delle acque dall'inquinamento”.
Parimenti generica è la censura sulla ritenuta incompetenza dell'organo che ha emesso l'ordinanza
83/2015 avendo il giudice correttamente ritenuto che in base all'art. 135 comma 1 del D.lgs. 152/2006 in materia di accertamenti di illeciti amministrativi di cui è causa la competenza alla irrogazione della ordinanza ingiunzione compete alla CP_1
Pertanto correttamente si è ritenuto che l'adozione del provvedimento da parte di un ufficio interno anziché un altro attiene alla organizzazione interna dell'Ente.
A ciò aggiungendosi che una eventuale incompetenza dell'Ufficio emittente la ordinanza ingiunzione giammai potrebbe portare ad una declaratoria di insussistenza dell'illecito contestato, posto che il giudizio di opposizione a sanzione amministrativa verte sul rapporto e non sull'atto, estendendosi pertanto il sindacato del giudice alla validità sostanziale del provvedimento impugnato attraverso un esame autonomo dei presupposti di fatto con la conseguenza che […] i vizi motivazionali, come pure una supposta incompetenza all'adozione dello stesso, non comportano la nullità del provvedimento e quindi l'insussistenza del diritto di credito derivante dalla violazione commessa, in quanto il giudizio susseguente investe il rapporto e non l'atto e, quindi sussiste la cognizione piena del giudice, che potrà (e dovrà) valutare le deduzioni difensive proposte in sede amministrativa e in ipotesi non esaminate o non motivatamente respinte, se riproposte nei motivi di opposizione, decidere su di esse con pienezza di poteri sia che le stesse investano questioni di diritto o questioni di fatto.
Inammissibile, ancora prima che generica, è la contestazione sulla misura della sanzione applicata siccome proposta solo in sede di gravame, in violazione del principio di cui all'art. 345 CPC.
L'appello va, pertanto, respinto.
Nulla per le spese di lite non avendo la svolto attività difensiva. Controparte_1
P.Q.M.
La Corte così decide: rigetta l'appello; nulla per le spese del presente grado di giudizio.
Ai sensi dell'art.13, comma 1-quater, dpr n.115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello se dovuto per il ricorso principale a norma dell'art. 13 comma 1 bis cit.
Il Consigliere estensore Il Presidente dr.ssa Maria Chiodi dott. Gennaro Iacone
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
1. dr. Gennaro Iacone Presidente
2. dr. Maria Chiodi Consigliere rel.
3. dr. Luca Buccheri Consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'udienza del 28.10.2025 la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4881/2021 r.g. sez. lav., vertente tra
(già Parte_1 [...]
– in persona del legale rappresentante pro tempore – Parte_2 rappresentata e difesa dall'avv. G. D'Angelo
APPELLANTE
E
– in persona del Presidente legale rappresentante pro tempore. Controparte_1
APPELLATA CONTUMACE
FATTO E DIRITTO
Con tre distinti ricorsi, depositati davanti al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, l'odierna appellante impugnava n. 4 ordinanze-ingiunzione emesse dalla per Pt_1 Controparte_1 presunte violazioni del combinato disposto delle norme di cui agli artt. 101 c.1 e 133, c.1, del Dlgs
152/2006; in particolare, con il ricorso depositato in data 14/10/2011, impugnava il Decreto
Dirigenziale n.325/2011; con successivo ricorso impugnava il decreto dirigenziale n. 860/12; con ulteriore ricorso impugnava i decreti dirigenziali n.83/15 e n. 150/15.
Il Tribunale disponeva la riunione dei procedimenti.
In tutti e tre i ricorsi l'opponente censurava gli accertamenti svolti dalla Controparte_1 denunciandone l'inaffidabilità, facendo riferimento all'uopo sia agli esiti del tutto regolari delle verifiche svolte periodicamente in sede di autocontrollo, sia gli esiti di un procedimento penale che era stato svolto dinanzi al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere-sez. distaccata di Carinola, che si era concluso con l'assoluzione del legale rappresentante dell'opponente, e nel cui ambito era stata disposta una CTU che aveva accertato la regolarità degli scarichi di acque reflue dell'opponente.
In tutti e tre i procedimenti sopra citati si costituiva in giudizio la contestando le Controparte_1 doglianze espresse dalla ricorrente, e chiedendo la conferma delle ordinanze-ingiunzione emesse.
Con sentenza n.1434/2021, pubblicata il 30/04/2021 il Giudice rigettava i ricorsi r.g. 801465/2011 e
801055/12 ed accoglieva parzialmente il ricorso rg. 6797/15, annullando il decreto dirigenziale n.
150/2015 e rigettando l'opposizione avverso il decreto n.83/2015.
Avverso tale statuizione ha proposto gravame l'odierna appellante con ricorso del 30.11.2021 deducendone un difetto di motivazione ritenendo che i controlli effettuati in autonomia e le risultanze della CTU resa in un procedimento penale (conclusosi con l'assoluzione del legale rappresentante della Società appellante) fossero idonei a far ritenere la inattendibilità dei prelievi posti a fondamento delle ordinanze opposte;
censurava, altresì, il rigetto dell'eccepito difetto di competenza in ordine all'adozione della ordinanza ingiunzione n. 83/2015. Contestava le sanzioni applicate.
Ha concluso per l'annullamento di tutti i decreti dirigenziali della impugnati in Controparte_1 primo grado;
in subordine per la riduzione delle sanzioni riducendole al minimo edittale;
con vittoria di spese di lite.
La cui l'appello veniva notificato telematicamente presso il procuratore costituito Controparte_1 in primo grado, non si costituiva in giudizio, sì rimanendo contumace.
La causa incardinata davanti alla Sezione Ordinaria veniva trasmessa alla Sezione Lavoro a seguito di provvedimento del Presidente della Corte di Appello.
Alla odierna udienza, svoltasi con modalità cartolare, la causa è stata decisa.
***
L'appello è infondato e non meritevole di accoglimento, condividendo la Corte il percorso motivazionale della gravata sentenza.
Il Giudice di primo grado ha ritenuto , a fronte della produzione da parte della del Controparte_1 verbale di sopralluogo effettuato e degli esiti delle analisi svolte, che l'opponente non aveva fornito alcuna prova idonea a scalfire l'accertamento, essendosi limitata ad evidenziare che esami effettuati in altri momenti avevano dato esiti difformi rispetto a quelli sulla base dei quali era stato emesso il provvedimento impugnato.
La motivazione del giudice di primo non è oggetto di specifica censura da parte dell'appellante che si limita a richiamare le difese svolte in sede di prime cure, non contestualizzando, in termini fattuali e temporali, i diversi esiti emersi dalla CTU effettuata nel giudizio penale a carico del legale rappresentante della Società, neppure contestando, tra l'altro, la metodologia utilizzata per effettuare l'analisi delle acque poste a fondamento delle ordinanze in tal sede impugnate. Sul punto è da evidenziare che spetta all'autorità amministrativa di controllo ed in sede processuale al giudice valutare la razionalità del metodo adottato in relazione alle specifiche caratteristiche del ciclo produttivo e delle modalità dello scarico, e che, per tali ragioni, il d.lgs. n. 152/1999 non prevede alcuna sanzione di inutilizzabilità per lo svolgimento di prelievi in difformità dalle regole sopra enunciate (cfr. Cass.pen. n. 45434/2022; n. 36701/2019; n. 29884/2006).
È innegabile, sul punto, la funzione meramente strumentale del campionamento, che deve non tanto rispondere alle esigenze formali del rispetto delle procedure, quanto provare, sotto il profilo sostanziale, la rappresentatività dello scarico;
occorre cioè fornire al giudice tutti gli elementi necessari perché egli, nel suo libero convincimento, possa valutare se, a seguito dell'attività amministrativa di controllo e prelievo, risultino violati i limiti di emissione previsti dalle tabelle allegate al d.lgs. citato.
In tale prospettiva la clausola di salvaguardia contenuta nel punto 4 dell'allegato 5 del D.lgs. n.
152/1999, che fa salve le procedure di controllo, campionamento e misura definite dalla normativa in essere, a patto che, trattandosi di eccezione rispetto alla regola, gli organi di controllo attestino in modo analitico e puntuale le circostanze per le quali sono ricorsi a tale metodo e le ragioni per cui lo hanno ritenuto più adeguato a esprimere la rappresentatività dello scarico (ciclo produttivo, tempi e modi di versamento, portata e durata, ecc.: cfr. Cass. n. 12863/2022).
Ancora recentemente, la S.C. ha ribadito che la disciplina legislativa del campionamento e delle analisi ha valore indicativo e l'inosservanza di tali indicazioni non comporta la nullità delle operazioni di campionamento, in assenza di una corrispondente sanzione d'invalidità. Infatti, tali operazioni hanno una funzione meramente strumentale all'accertamento dell'osservanza o meno dei limiti di emissione, il quale consegue alla valutazione degli elementi complessivamente emersi, senza che la legittimità dell'accertamento dipenda dal formale ossequio alle predette indicazioni legislative. Per tali ragioni, ha confermato, in relazione alla disciplina del d. lgs. n. 152/2006, l'orientamento che la giurisprudenza di legittimità aveva già manifestato in relazione al d.lgs. n. 152/1999 (Cass. n.
2324/2023, che richiama Cass. n. 6638/2007 e n. 17571/2006).
Ebbene, in questo giudizio è emerso sin dal primo grado, dall'esame dei verbali e dalle allegazioni difensive, che l' ha seguito, ai fini del prelievo e dei successivi accertamenti, le specifiche Pt_3 tecniche indicate dai protocolli APAT IRSA CNR.
Nessuna contestazione è stata sollevata, sul punto, in ricorso, e, pertanto, le conclusioni dei sopralluoghi e dei relativi verbali non possono essere messe in discussione, a nulla rilevando le risultanze della consulenza tecnica richiamata in ricorso siccome effettuata sulla base di un solo sopralluogo, effettuato in termini non sovrapponibili a quelli di cui è causa. Come pure irrilevante, ai fini decisori, è la sentenza penale di assoluzione richiamata dall'odierno appellante che, oltre a riferirsi ad anni diversi da quelli di cui è causa (2003, 2004, 2006) si pronuncia su una fattispecie – tale l'attività di gestione dei rifiuti pericolosi in assenza della prescritta autorizzazione, del tutto diversa da quella in oggetto;
leggendosi espressamente in sentenza che “ nessun riferimento è contenuto alla violazione della disciplina di tutela delle acque dall'inquinamento”.
Parimenti generica è la censura sulla ritenuta incompetenza dell'organo che ha emesso l'ordinanza
83/2015 avendo il giudice correttamente ritenuto che in base all'art. 135 comma 1 del D.lgs. 152/2006 in materia di accertamenti di illeciti amministrativi di cui è causa la competenza alla irrogazione della ordinanza ingiunzione compete alla CP_1
Pertanto correttamente si è ritenuto che l'adozione del provvedimento da parte di un ufficio interno anziché un altro attiene alla organizzazione interna dell'Ente.
A ciò aggiungendosi che una eventuale incompetenza dell'Ufficio emittente la ordinanza ingiunzione giammai potrebbe portare ad una declaratoria di insussistenza dell'illecito contestato, posto che il giudizio di opposizione a sanzione amministrativa verte sul rapporto e non sull'atto, estendendosi pertanto il sindacato del giudice alla validità sostanziale del provvedimento impugnato attraverso un esame autonomo dei presupposti di fatto con la conseguenza che […] i vizi motivazionali, come pure una supposta incompetenza all'adozione dello stesso, non comportano la nullità del provvedimento e quindi l'insussistenza del diritto di credito derivante dalla violazione commessa, in quanto il giudizio susseguente investe il rapporto e non l'atto e, quindi sussiste la cognizione piena del giudice, che potrà (e dovrà) valutare le deduzioni difensive proposte in sede amministrativa e in ipotesi non esaminate o non motivatamente respinte, se riproposte nei motivi di opposizione, decidere su di esse con pienezza di poteri sia che le stesse investano questioni di diritto o questioni di fatto.
Inammissibile, ancora prima che generica, è la contestazione sulla misura della sanzione applicata siccome proposta solo in sede di gravame, in violazione del principio di cui all'art. 345 CPC.
L'appello va, pertanto, respinto.
Nulla per le spese di lite non avendo la svolto attività difensiva. Controparte_1
P.Q.M.
La Corte così decide: rigetta l'appello; nulla per le spese del presente grado di giudizio.
Ai sensi dell'art.13, comma 1-quater, dpr n.115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello se dovuto per il ricorso principale a norma dell'art. 13 comma 1 bis cit.
Il Consigliere estensore Il Presidente dr.ssa Maria Chiodi dott. Gennaro Iacone