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Sentenza 19 giugno 2025
Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 19/06/2025, n. 416 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 416 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI VERONA
SEZIONE LAVORO
Udienza del 19.6.2025
Causa n. 422/2023
Sono comparsi per la parte ricorrente l'avv. Grigoli per la parte convenuta l'avv. Guarino
I procuratori delle parti discutono la causa e concludono come in atti.
Il Giudice si ritira in Camera di Consiglio e all'esito pronuncia sentenza mediante pubblica lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
Il Giudice
Dott. Alessandro Gasparini
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERONA
Sezione lavoro
Il Giudice, dott. Alessandro Gasparini, all'udienza del giorno 19.6.2025 ha pronunciato, mediante lettura del dispositivo e contestuale motivazione, la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro n. 422 / 2023 RCL promossa con ricorso depositato il 08/03/2023 avente ad oggetto: opposizione ad avviso di addebito/omissioni contributive/lavoratori agricoli/accertamento ispettivo ITL da
(C.F. , Parte_1 P.IVA_1 Pt_2
(C.F. ), (C.F. , con
[...] C.F._1 Parte_3 C.F._2 il patrocinio dell'avv. GRIGOLI ANDREA, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico
Email_1
contro
(C.F. , (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CP_1 P.IVA_2 CP_2 P.IVA_3
GUARINO DANIELA, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico
E ; t) Email_2 Email_4
Motivi della decisione
1. Con ricorso depositato l'8.3.2023 la , nonché Parte_4 Pt_2
e in proprio e quali soci amministratori e legali rappresentanti, hanno proposto Parte_3 opposizione all'avviso di addebito n. 422 2023 00000664 46 000 formato il 24.2.2023 e notificato il 28.2.2023 con cui l' ingiungeva il pagamento della somma di Euro € CP_1
206.918,93 per contributi omessi, sanzioni e spese di notifica per il periodo dal 2018 al 2021 relativi alle risultanze di tre verbali unici di accertamento dell'ITL di Verona del 17.8.2021 relativi a due ex dipendenti della società, seguiti dalle diffide di pagamento del 22.8.2022
(doc. 5 e 6 ricorso) inviate dall' per quanto di sua competenza. Prima di proporre la CP_1
presente opposizione, la società ha contestato i verbali di accertamento mediante predisposizione di scritti difensivi all'ITL, nonché le diffide di pagamento dell' CP_1
mediante ricorso alla Commissione Centrale senza alcun esito. In particolare, in questa sede
1 parte ricorrente contesta in via preliminare la nullità dell'avviso di addebito per scorretta individuazione dell'anno e del periodo di riferimento del credito (2020-2021 anziché 2018-
2021) ex art. 30, comma 2, DL 78/2020, la decadenza dall'iscrizione a ruolo ex art. 25 dlgs
49/1999, poiché i crediti dovevano essere iscritti a ruolo entro il 31.12.2022 mentre ciò è avvenuto solamente il 24.2.2023 e nel merito l'infondatezza delle pretese dell' . Parte CP_1
ricorrente ha contestato fermamente la ricostruzione dei fatti di cui all'accertamento ispettivo fondata solamente sulle dichiarazioni dei due lavoratori e EI RI Persona_1
DF che avrebbero fornito all'ITL una ricostruzione dello loro vita lavorativa del tutto inverosimile, affermando, contrariamente al vero, di non avere un regolare contratto di lavoro, di essersi occupati di mungitura delle bovine, dell'approvvigionamento del mangime per il bestiame, di giardinaggio per cinque ore al giorno, di aver lavorato sette giorni su sette, senza pause giornaliere o settimanali. Secondo la prospettazione di parte ricorrente, i due lavoratori avevano invece un regolare contratto, non erano mai stati pagati “in nero” con dei “fuori busta”, erano sempre stati pagati interamente mediante versamento delle somme di cui alle buste paga (in particolare contesta l'asserito pagamento parziale relativo alla mensilità del dicembre 2018); parte ricorrente ha dedotto inoltre che sono sempre stati versati trimestralmente i contributi dovuti e che non ha mai assunto nessun operaio a tempo indeterminato. La società sostiene altresì che gli stessi due lavoratori si sono limitati a svolgere attività accessorie alla mungitura delle bovine da latte quali pulire la sala, far entrare o uscire gli animali, avvicinamento manuale dell' “unifeed” (razione alimentare del bestiame), sistemazione cuccette destinate al riposo degli animali, avvicinamento degli animali alla sala d'attesa prima della mungitura, pulitura delle corsie di mungitura tra una corsia e l'altra, alternandosi tra loro giorno per giorno;
ha altresì precisato che gli stessi si occupavano solo saltuariamente (e con scarso impegno) della manutenzione del verde;
che avevano il sabato pomeriggio di riposo, mentre la domenica si alternavano, lavorando solo uno dei due;
che gli orari di lavoro, in relazione alle predette attività accessorie alla mungitura (le cui prime operazioni venivano poste in essere dai ED non prima delle 5:30) avvenivano la mattina dalle 6:00 fino alle 8 e la sera dalle 17 fino alle 19; tra le 8 e le 10 c'era una pausa per la colazione e dalle 10:00/10:30 si occupavano della manutenzione del verde in estate e della raccolta di rami e foglie in inverno, con una pausa pranzo dalle 12 alle 15. Parte ricorrente ha pertanto concluso: “in accoglimento della presente opposizione annullare, revocare e dichiarare nullo e/o inefficace l'opposto avviso di addebito n. 422 2023 00000664 46
00emesso in data 24 febbraio 2023 e notificato in data 28 febbraio 2023per i motivi esposti
2 nel presente ricorso (ed, in particolare, per nullità dell'avviso stesso e/o per intervenuta decadenza ex art. 25 D.Lgs. n. 46/1999 nonché, in ogni caso, per insussistenza della pretesa contributiva vantata dall'Ente ); con vittoria di compensi e spese di lite, CP_3
rimborso forfetario, IVA e CPA”.
2. Si è costituito l' , anche quale mandatario della chiedendo il rigetto del CP_1 CP_2
ricorso in quanto infondato in fatto ed in diritto. Ha eccepito, in via preliminare, il difetto di legittimazione passiva della essendo l'ultimo contratto di cessione e CP_2
cartolarizzazione dei crediti risalente al 2005 (doc. 1 ) e i crediti di cui è causa CP_1
successivi; ha richiamato il contenuto del verbale ispettivo (doc. 2 ), da cui risultava, CP_1
sulla base delle dichiarazioni rese dagli stessi lavoratori (doc. 3 ) lo svolgimento in CP_1
modo continuativo (e non coerente con i plurimi contratti a tempo determinato stipulati e prorogati, con varie interruzioni) di 13 ore e 30 minuti giornalieri di lavoro, senza un solo giorno di riposo, per sette giorni a settimana, occupandosi sia della mungitura delle vacche sia di attività di falciatura dei prati, senza alcun turno di avvicendamento;
ha prodotto i messaggi inviati da a uno dei due lavoratori dopo che l'altro aveva dato le dimissioni Parte_2
(doc. 1, pag. 5) a conferma dell'aggravio del lavoro di uno degli stessi in assenza dell'altro; ha sottolineato l'incoerenza della denuncia del contratto stipulato per la raccolta delle olive
(doc. 9 e 13 ricorrente), mansioni che non risultano dedotte in ricorso “a conferma dell'approssimazione utilitaristica dell'assunzione formalmente effettuata per mansioni, periodi e retribuzioni inferiore a quelle spettanti”. Ha chiarito che il calcolo della contribuzione quali “operai a tempo indeterminato” di cui ad una delle diffide di pagamento, si riferisce ai periodi non coperti da contratto a tempo determinato, avendo l'ente previdenziale, in base agli accertamenti, ritenuto sussistente un unico rapporto di lavoro;
ha rilevato che il mero errore materiale nell'intestazione (2020/1 a 2021/3), stante la specifica e corretta indicazione dei crediti, suddivisa anno per anno e partita per partita, non inficia la validità dell'avviso di addebito da cui risulta il corretto periodo di imputazione delle omissioni (2018/2021); che l'avviso di addebito contiene tutti gli elementi indispensabili di cui all'art. 6 DM 3.9.1999, n. 321 essendo indicati l'ente impositore, la natura del credito, il tipo di contribuzione richiesta, il periodo di competenza, l'ammontare del credito, nonché le competenze esattoriali e la ragione delle somme aggiuntive. Quanto all'eccepita decadenza ex art. 25 dlgs 46/1999, rileva che il termine è stato rispettato poiché decorre dalla diffida di quantificazione dei contributi dovuti (effettuate nel 2022) che hanno determinato il credito successivamente iscritto a ruolo e non il verbale dell'Ispettorato; che in ogni caso il giudizio
3 di opposizione all'avviso di addebito non è un giudizio di opposizione all'atto amministrativo ma un giudizio di accertamento (negativo) della pretesa sostanziale. Ha concluso quindi: “IN
VIA PREGIUDIZIALE previa declaratoria della carenza di legittimazione passiva della
estrometterla dal giudizio con condanna di parte ricorrente alla refusione delle CP_2 spese a suo favore, la cui quantificazione si rimette all'equa valutazione del Giudice. NEL
MERITO; rigettare integralmente l'avverso ricorso per la sua infondatezza in fatto ed in diritto e per l'effetto condannare l'opponente al pagamento di quanto ingiunto con l'avviso di addebito fatto oggetto di opposizione giudiziaria”.
3. Il giudice sospesa l'efficacia esecutiva dell'avviso di addebito impugnato con decreto del
16.3.2023, sentite le parti all'udienza del 3.10.2023, ha ammesso la prova per testi con ordinanza del 19.10.2023. Le testimonianze sono state assunte all'udienza del 31.1.2024
( e e del 17.7.2024 Testimone_1 Testimone_2 Tes_3 Tes_4
( , nel corso della quale l' ha rinunciato al teste RI DF EI in Testimone_5 CP_1 quanto irreperibile e ha chiesto termine per ricercare il teste all'udienza Testimone_6
del 3.12.2024 non si è potuto procedere alla prova, stante la necessità di nominare un interprete, quindi il teste è stato sentito all'udienza del 4.2.2025. Terminata l'istruttoria, la causa è stata rinviata per la discussione con concessione di termine per note difensive.
All'odierna udienza, sentite le conclusioni, il giudice si è ritirato in camera di consiglio e all'esito ha pronunciato la presente sentenza, depositata telematicamente.
4. Va in primo luogo affermato il difetto di legittimazione passiva di in quanto non CP_2 ex multcessionaria di alcuno dei crediti . Infatti, l'art. 13, comma 1, L. 448/1998 ha CP_1 disposto la cessione e la cartolarizzazione dei crediti contributivi maturati dall' solo fino CP_1
al 31.12.2008. Tale cessione avviene tramite contratti, previsa decisione del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero del lavoro, i cui tratti essenziali sono determinati da decreti ministeriali ai sensi dei commi 1, 2 e 11 del predetto articolo. Gli ultimi decreti ministeriali e l'ultimo contratto risalgono al 2005 e ha ad oggetto i crediti contributivi maturati al 31.12.2005 (doc. 1 e DDMM 16.9.2005 e 30.11.2005, nonché CP_1 ultimo contratto del 5.12.2005). L'eccezione dell' è dunque fondata. CP_1
5.Come noto, poiché affermato da costante giurisprudenza di legittimità (ex multis Cass.,
1558/2020) e di merito (di recente anche Tribunale di Verona, sent. 358/2025), l'eventuale vizio dell'avviso di addebito non esonera il giudice investito dell'opposizione allo stesso dalla verifica della fondatezza nel merito delle pretese creditorie dell'ente (giustificando eventualmente l'eventuale sospensione dell'efficacia esecutiva dello stesso).
4 5.1 Si rileva comunque l'infondatezza delle eccezioni formali, in quanto l'avviso di addebito contiene tutti gli elementi essenziali richiesti dalla legge e consente l'esatta individuazione delle ragioni della pretesa creditoria senza ingenerare alcuna dirimente incertezza tale da integrare il difetto di motivazione;
quanto alla decadenza ex art. 25 dlgs 46/99 la stessa deve riferirsi al primo atto con cui l'ufficio dell'ente creditore, cioè l' , quantifica CP_1
l'ammontare delle omissioni contributive (ossia le diffide contenti la quantificazione del credito che nel caso di specie sono dell'agosto 2022), ente che poi “iscrive a ruolo” formando l'avviso di addebito e non dalla notifica del verbale di accertamento dell'ITL (sulla natura e la funzione della predetta decadenza cfr. Cass., ord. 16307/2019 e precedenti ivi richiamati), che non è titolare del credito (tanto che la notifica dello stesso non interrompe la prescrizione, cfr.
Cass., 17489/2009; 13218/2013).
6. Appare opportuno rilevare che come documentato dall' (doc. 5 e 6 ), la richiesta CP_1 CP_1 di pagamento di € 13.387,00 (per contributi omessi) in relazione alla posizione degli operai a tempo indeterminato (OTI) per il periodo 2020- 2021 si riferisce ai periodi in cui i due lavoratori coinvolti non risultavano avere in essere un contratto e quindi gli stessi sono stati considerati, ai fini del conteggio, come lavoratori a tempo indeterminato in ragione dell'accertata continuità del rapporto stesso;
la richiesta di pagamento di € 115.302,00 (per contributi omessi operai a tempo determinato OTD ) si riferisce sempre agli stessi due lavoratori per il periodo 2018-2021, in relazione ai quali sono stati inviati i DMAG essendo in essere i contratti a tempo determinato (doc. 4 e 6 ). CP_1
7.Quanto ai predetti crediti, l'accertamento ispettivo su cui si fonda la pretesa dell' è CP_1
stato effettuato a seguito della segnalazione proveniente dall'Osservatorio Migranti di Verona
- CUB, sulla base di quanto riferito dai signori e EI, così come confermato Tes_6 dall'ispettore (sentito come testimone il 31.1.2024). L'indagine è stata svolta Tes_1
mediante accesso ispettivo presso la sede della società agricola nel Comune di Grezzana
(VR), avvenuta il 15.7.2021 (verbale di primo accesso ispettivo) e mediante assunzione di sommarie informazioni dei due lavoratori, avvenuta il giorno seguente, 16.7.2021, presso la sede dell'ITL, nonché mediante acquisizione di documentazione (contratti di lavoro dei due dipendenti, comunicazioni obbligatorie di insaturazione dei predetti rapporti, LUL relativo ai dipendenti della società), come risulta dal verbale di accertamento per obbligazione contributiva (doc. 4 ricorrente). Nessuno altro soggetto è stato sentito, nessun altra tipologia di documentazione è stata acquisita e non sono stati svolte ulteriori attività di indagine.
5 8.Sulla base di quanto risultante da tali fonti è stato contestato alla società di non aver registrato le ore effettivamente svolte dai due predetti dipendenti ed in particolare che gli stessi avrebbero svolto attività di mungitura dalle 4 alle 8 di mattina, poi un'ora di pausa colazione, poi attività di manutenzione del verde dalle 9 alle 12 cui seguivano due ore di riposo;
dalle 14 alle 16 avrebbero ripreso l'attività di manutenzione del verde (taglio dell'erba con decespugliatore); poi ancora dalle 16 alle 17 attività di preparazione del mangime per gli animali e dalle 17 alle 20:30 attività di mungitura;
tutto questo per sette giorni la settimana, senza alcuna giorno di riposo;
dal 14.10.2018 all'8.3.2021 quanto al lavoratore;
Tes_6
quanto al lavoratore EI, fino a che è stato presente il collega di aver svolto le medesime mansioni con gli stessi orari e la stessa frequenza e da marzo a giungo 2021, quando Tes_6
era andato via, di aver dovuto svolgere anche le mansioni del collega (con gli stessi orari e quindi con maggiore intensità), per cui era stato chiesto e ottenuto un pagamento fuori busta in contati di Euro 200,00. Questo lavoratore ha anche dichiarato che nel mese di dicembre
2018 gli sarebbero stati accreditati a fronte dei 967,00 euro dovuti (da busta paga) solamente
150,00 euro, giustificando tale minor somma con la scarsa importanza dell'apporto lavorativo dato.
8.1 In sostanza sono stati accertati due rapporti di lavoro subordinato di 13 ore e mezza giornaliere, sette giorni su sette, dal 14.10.2018 all'8.3.2021 per (con evasione Pt_5
totale per i periodi 1.1.2020-8.6.2020 e 1.1.2021-7.1.2021) e dal 14.10.2018 al 15.7.2021 per
EI (con evasione totale dall'1.1.2021 al 7.1.2021), da cui l'ingente somma richiesta a titolo di omissioni contributive, considerando che le ore settimanali da contratto sono 39, come sottolineato dall'ispettore, si tratterebbe di una presenza oraria più che doppia, oltre le relative sanzioni civili per evasione e interessi.
9. In relazione all'effettiva attività di indagine, l'ispettore a precisa domanda Tes_1 del giudice ha riferito: “la tecnica in questi casi, quando ci si trova di fronte a lavoratori in stato di bisogno e stress psicologico, in particolare extracomunitari, provenienti da un contesto di difficoltà economica è di ritenere attendibile le loro dichiarazioni”, avendo riferito anche che i due lavoratori: “il 16.7 si presentano accompagnati da funzionari (era un progetto NAVIGARE in sinergia con la Regione Veneto, per la condizione dei migranti), viene fornito da un interprete tramite il quale vengono acquisite le dichiarazioni dei lavoratori. Quando sono stati sentiti c'ero io che ho verbalizzato, l'interprete e uno alla volta
i due lavoratori. Senza nessun altro, a parte qualche sporadica apparizione del funzionario del NAVIGARE o della collega capo ispezione della vigilanza. ADR: quando li ho sentiti
6 erano abbastanza tranquilli, si sentivano probabilmente protetti dall'osservatorio migranti che li seguiva anche per il permesso di soggiorno. Il verbale è costruito sulla base delle dichiarazioni acquisite in ufficio, abbiamo preferito sentirli piuttosto che basarci sulla sola segnalazione del maggio”.
Lo stesso ispettore ha anche riferito con riferimento all'accesso ispettivo: “Cerchiamo di rintracciare il titolare, abbiamo preso i contatti con la madre che abitava un po' prima, all'ingresso dell'allevamento, non ricordo il nome. Nel frattempo, arriva il sig.
[...]
con [cui] facciamo un nuovo accesso, nello stesso giorno. Rilasciamo il verbale del Pt_2 primo accesso in cui chiediamo anche la documentazione aziendale, a cui l'azienda da puntuale adempimento. ADR: abbiamo parlato con lui dei lavoratori, ma in quel momento era dipendente solo uno dei due EI, mentre aveva cessato il rapporto l'8.3.2021. Tes_6
Non ricordo se è stato chiesto dove era il lavoratore. EI dal 15.7 viene portato in luogo protetto, temevano (CUB) per l'incolumità del lavoratore in relazione alle possibili reazioni dei ED. Noi lo sapevamo sia dalla segnalazione sia dai contatti telefonici. ADR: in quel momento del primo accesso il sig. non riferisce particolari circostanze in relazione al Pt_2
rapporto di lavoro dei dipendenti. ADR: confermo ci viene fornita la documentazione indicata nel verbale agli atti (LUL, contratti di lavoro, delega al consulente) che abbiamo poi consultato.
Nessun accertamento risulta essere stato fatto circa il numero o l'estensione e la destinazione dei terreni della società in relazione alle attività svolte dai due lavoratori, circa il numero delle bovine da mungere, le modalità e i tempi effettivi per lo svolgimento di tali attività, nonché in merito alla eventuale presenza di altri lavoratori da poter sentire a riscontro delle circostanze riferite.
10. Nel corso del processo, stante le contestazioni di parte opponente e l'onere della prova gravante sull' (che sostanzialmente si è riportato alle risultanze dell'accertamento CP_1
ispettivo), è stato necessario verificare l'attendibilità delle dichiarazioni rese in sede ispettiva
(unica fonte di convincimento dell'accertamento degli ispettori), sentendo uno dei due lavoratori (essendo l'altro irreperibile) e sentendo altri soggetti, sia i familiari dei titolari della società (le cui dichiarazioni non sono state raccolte in sede di indagine), sia di altri soggetti, al fine di trovare riscontri alle contrapposte versioni dei fatti, considerando i condizionamenti derivanti dai legami parentali da un lato e dall'altro della posizione di soggezione degli operai, con difficoltà linguistiche e in difficoltà economiche, che nei periodi in contestazione hanno dimorato nei luoghi in cui hanno prestato la loro attività lavorativa.
7 10.1 I due lavoratori extracomunitari coinvolti, in particolare, vivevano (circostanza pacifica) presso l'azienda agricola, circostanza questa che per l'oggetto del presente giudizio rileva solamente quale elemento per cui la presenza sui luoghi di lavoro deve essere valutata con particolare rigore ai fini della verifica dello svolgimento effettivo della prestazione;
l'ispettore del lavoro sul punto ha dichiarato: “Abbiamo fatto rilievi fotografici noi e i funzionari
SPISAL, da cui è emerso che , come denunciato dal CUB, la precarietà dell'alloggio dei lavoratori: si entra nella stalla , grande rettangolo, lungo 80 mt, c'erano gli animali da entrambe le parti, poi a metà sulla destra c'era questa abitazione, i due letti, una cucina, dirimpetto c'era un locale, che potremo definire bagno, ma mancava del wc, c'era una turca molto approssimativa. ADR: lo spazio era delimitato da pareti, c'era una porta che dalla stalla dava accesso alla stanza che a sua volta aveva una porta che dava all'esterno. C'erano finestre nella parte superiore. ADR: consulto le foto agli atti , c'era un tavolo, il televisore.
ADR: Non ricordo se l'ambiente era riscaldato (il teste illustra le foto)” (v. verbale udienza del 31.1.2024). Sul punto la teste madre dei signori (v. verbale del 31.1.2024) Tes_2 Pt_2
ha dichiarato: “dormivano nella stanza della stalla, era un monolocale coi letti, avevano
l'aria condizionata, la tv con sky, ma hanno lasciato i locali in uno stato disastroso” e alla stessa udienza la teste moglie di ha riferito: “L'alloggio era nel Tes_3 Parte_2
complesso della stalla”; infine la teste madre della sentita in pari data, ha Tes_4 Tes_3
riferito: “so dove alloggiavano perché prima che arrivassero siamo andati a pulire, sono andata con mia figlia non so se c'erano anche le mie nipotine. Era un locale che c'erano due lettini, la cucina, con frigo, fornello, aria condizionata, sky per la tv. Il bagno era fuori dal locale, aveva avuto dei problemi che dovevano sistemare. C'era la doccia, non ricordo se
c'era il wc, so che dovevano fare i lavori. Ma poi dopo quella volta io non ci sono più andata
e quindi non so dire cosa hanno fatto”.
11. Appare opportuno quindi richiamare le dichiarazioni testimoniali rese dall'unico dei due lavoratori sentito a cui l'accertamento di cui è causa si riferisce. sentito con l'ausilio dell'interprete all'udienza del 4.2.2025, ha Testimone_6 dichiarato: “Il teste conferma di aver rilasciato dichiarazioni agli ispettori del lavoro alla CP_ presenza della sig.ra . Gli viene esibito il verbale prodotto dall' al doc. 3 Parte_6
e ne riconosce come propria la sottoscrizione. Gliene viene data lettura e, con la traduzione dell'interprete e traduttore, conferma le dichiarazioni rese ma precisa, quanto al riposo settimanale, che nel giorno della domenica lavorava soltanto al mattino poiché gli dava il cambio il collega RI DF che a sua volta lavorava nel pomeriggio. Precisa anche di
8 aver smesso di lavorare il 6.3.2020. Quanto al lavoro del collega non sa dire come impiegasse il suo tempo lavorativo poiché di giorno non lo vedeva ma condivideva l'alloggio.
ADR: Anche il mio collega non aveva un regolare contratto di lavoro come me. ADR dell'avv. Grigoli: non usavo il macchinario di cui al doc. 16 di parte ricorrente che viene esibito ma usavo una macchina per spazzare il mangime residuo”.
11.1 In sede di sommarie informazioni il lavoratore aveva dichiarato (doc. 3 ): “Ho CP_1 iniziato a lavorare presso la ditta …] in data 14.10.2018 in qualità di operaio agricolo Pt_2 addetto alla cura e allevamento di bovini, addetto alla raccolte olive e dell'uva e aiuto potatura di viti e olivi. Tale rapporto di lavoro a tempo determinato è cessato in data
31.12.2019. La ditta mi ha fatto stipulare un nuovo contratto di lavoro dal 09/06/2020 al
31/12.2020. In realtà ho sempre continuato il rapporto di lavoro nel periodo dal 01/01/2020 al 08/06/2020. Preciso di essere stato pagato dal datore di lavoro tramite la mia postapay da cui risulta la tracciabilità dei pagamenti. L'azienda mi ha fatto stipulare un nuovo contratto a termine dal 08/01/2021 al 31/12/2021. Preciso che nel periodo 01/01/2021 – 07/01/2021 ho continuato a lavorare.
Iniziavo la mungitura dei bovini alle 4,00 di ogni mattina e terminavo alle 8,00. A tale operazione partecipavano il mio collega EI RI DF, la madre dei datori di lavoro
e il sig. . Alle ore 9,00 i datori di lavoro sigg. e mi Parte_3 Parte_2 Parte_3 incaricavano di tagliare l'erba di terreni di loro proprietà con il decespugliatore. Terminavo tale attività verso le 12,00. Usufruivo di due ore di riposo per prepararmi il pasto nel locale della stalla che il datore di lavoro mi aveva riservato come dimora abituale. Dalle 14 alle 16 continuavo con l'attività di taglio dell'erba con il decespugliatore. Dalle 16 dovevo tornare nella stalla per preparare con un'impastatrice il mangime per gli animali e tale attività si protraeva sino alle ore 17. Alle 17 giungeva la mamma dei fratelli e con lei mungevo i Pt_2 bovini sino alle 20,30. Tale orario l'ho svolto dal 14/10/2018 sino al giorno 08/03/2021 quando cessai il rapporto di lavoro.
Confermo l'orario di lavoro quotidiano sopra citato l'ho effettuato per sette giorni la settimana senza usufruire di nessun giorno di riposo settimanale per tutta la durata del rapporto di lavoro.
Confermo di aver ricevuto tutte le retribuzioni tramite la mia postapay in modalità tracciabile.
Confermo che il mio collega EI RI DF ha svolto negli anni 2018-2019-2020-2021 le mie stesse mansioni lavorative e il medesimo orario di lavoro giornaliero e settimanale e
9 ha condiviso la mia stessa condizione di alloggio presso un locale ricavato all'interno della stalla”.
11.2 precisa innanzitutto di aver lavorato, nel periodo non coperto da contratto Tes_6
(1.1.2020-8.6.2020) solo fino a marzo 2020 e non per l'intero semestre, come dichiarato in sede di sommarie informazioni, precisa poi, diversamente da quanto detto in precedenza agli ispettori, di non aver lavorato la domenica mattina e s di non saper riferire del lavoro del collega che non vedeva di giorno e con cui condivideva solamente l'alloggio, così come di non aver mai usato il macchinario di cui al doc. 16 parte ricorrente (ossia il “carro miscelatore” che serviva per preparare la razione alimentare delle bovine).
11.3 Tali dichiarazioni appaiono smentire in maniera significativa quelle rese in precedenza, in particolare ove si consideri che in sede di sommarie informazioni il lavoratore aveva affermato che EI aveva svolto le stesse mansioni secondo lo stesso orario e che quindi le svolgevano insieme, in particolare quanto alle operazioni di mungitura (peraltro non specificate nel dettaglio). Allo stesso tempo, in ragione di quanto emerso in sede istruttoria, le precisazioni rese in sede testimoniale appaiono veritiere e fanno venir meno, valutate nel loro complesso, gran parte dell'apparato probatorio delle pretese dell'ente impositore, privando di rilevanza la generica (e comprensibile) conferma di quanto verbalizzato in sede ispettiva.
12. Il lavoratore EI di cui si hanno solamente le sommarie informazioni rese agli ispettori il 16.7.2021 (doc. 3 ), essendo come detto risultato irreperibile nel corso del processo, ha CP_1 dichiarato: “Ho iniziato a lavorare presso la ditta ED[…] in data 14.10.2018 in qualità di operaio agricolo addetto alla cura e allevamento di bovini, addetto alla raccolta olive e dell'uva e aiuto potatura di viti e olivi. Tale rapporto di lavoro a tempo determinato è cessato in data 31.12.2019. Tale contratto è stato prorogato sino al 31/12/2020. L'azienda mi ha fatto stipulare un nuovo contratto a termine dal 08/01/2021 al 31/12/2021. Preciso che nel periodo
01/01/2021-07/01/2021 ho continuato a lavorare.
Iniziavo la mungitura dei bovini alle 4,00 di ogni mattina e terminavo alle ore 8,00. A tale operazione partecipavano il mio collega la madre dei datori di lavoro e Testimone_6
il sig. . Alle ore 9,00 i datori di lavoro sigg. e mi Parte_3 Parte_2 Parte_3 incaricavano di tagliare l'erba di terreni di loro proprietà con il decespugliatore. Terminavo tale attività verso le ore 12,00. Usufruivo di due ore di riposo per prepararmi il pasto nel locale della stalla che il datore di lavoro mi aveva riservato come dimora abituale. Dalle 14 alle 16 continuavo con l'attività di taglio dell'erba con il decespugliatore. Dalle 16 dovevo tornare nella stalla per preparare con un'impastatrice il mangime per gli animali e tale
10 attività si protraeva fino alle ore 17. Alle 17 giungeva la mamma dei fratelli e con lei Pt_2 mungevo i bovini fino alle 20,30. Tale orario l'ho svolto dal 14/10/2018 sino al giorno
08/03/2021 quando il mio collega di lavoro sig. ha cessato il rapporto di Testimone_6
lavoro. Preciso che essendo rimasto da solo ho dovuto espletare le medesime mansioni nello stesso tempo orario ma con ritmo lavorativo notevolmente superiore che mi ha causato un forte indebolimento fisico e psicologico. Ho chiesto ai datori di lavoro un aumento della paga per l'eccessivo carico di lavoro e da marzo a giungo ho ricevuto fuori busta in contanti direttamente dai datori di lavoro Euro 200,00.
Confermo che tutti gli importi netti indicati nei prospetti paga li ho effettivamente ricevuti tramite accredito sulla mia postapay.
Il datore di lavoro, prendendo a pretesto che la mia attività lavorativa era di poca importanza, a fronte di Euro 967,00 netti indicati sulla mensilità di dicembre 2018 mi diede, sempre tramite postepay, Euro 150,00.
Confermo che l'orario di lavoro quotidiano sopra citato l'ho effettuato per sette giorni la settimana senza usufruire di nessun giorno di riposo settimanale per tutta la durata del rapporto di lavoro.
Confermo che il mio collega ha svolto negli anni 2018-2019-2020-2021 Testimone_6
le mie stesse mansioni lavorative e il medesimo orario di lavoro giornaliero e settimanale e ha condiviso la mia stessa condizione di alloggio presso un locale ricavato all'interno della stalla”.
Anche tali dichiarazioni possono ritenersi solo parzialmente veritiere, essendo alcune circostanze state smentite univocamente dall'istruttoria svolta. In particolare, la busta paga del mese di dicembre 2018 che riporta effettivamente un netto di Euro 967,00 (doc. 17 ricorso), risulta essere stata integralmente pagata mediante accredito su carata postapay in data
14.1.2019 (doc. 18 ricorso).
Risulta altresì che il lavoratore non si sia mai occupato della preparazione del mangime con l'impastatrice che l'avrebbe impegnato dalle 16 alle 17. ha, come detto escluso di Tes_6 aver mai utilizzato tale macchinario. Ad escludere l'utilizzo del carro miscelatore da parte dei due lavoratori si devono richiamare le dichiarazioni del teste estraneo al nucleo Tes_5
familiare e particolarmente attendibile (“In merito al capitolo 28, preciso che il lavoro al carro miscelatore è un tipo di lavoro molto molto delicato di cui si occupava soltanto il sig.
neanche il fratello ho mai visto lavorarci. Consiste nel preparare Parte_2
l'alimentazione del bestiame. E ' richiesta una grande competenza perché dalla miscela che
11 viene preparate dipende il benessere dell'animale e la conseguente produzione. Inoltre, essendo un macchinario pesante e molto ingombrante, è richiesta oltre all'esperienza, anche un patentino per la conduzione delle macchine agricole”, v. verbale del 17.7.2024).
In tal senso anche la dichiarazione del dott. , tecnico nutrizionista della ditta Tes_7 fornitrice dei mangimi (la Mangimi Mirandola S.a.s.) il quale si reca “molto spesso presso
l'azienda seguendo il programma di alimentazione delle bovine”, che ha affermato Parte_1
nelle dichiarazioni raccolte dalla difesa della parte ricorrente (doc. 21 ricorso) che possono essere liberamente valutate dal giudice: “Il mio ruolo richiede di interfacciarmi con chi prepara l'unifeed (razione alimentare) … La procedura per preparare l'unifeed è molto complessa e necessita oltre che di conoscenze tecniche in materia alimentare anche dell'idoneità all'uso del carro miscelatore che nel caso dell'azienda è di notevoli Pt_2
dimensioni. Pertanto, escludo che tale procedura possa essere eseguita da uno degli operai in quanto svolta esclusivamente dai fratelli Aggiungo inoltre che recandomi in azienda Pt_2
solitamente tra le 7:00 e le 9:00 oppure dopo le 17:00 ho visto sempre un solo operaio che al mattino puliva la sala mungitura mentre alla sera si occupava di far entrare oppure uscire gli animali dalla stessa e niente di più” (doc. 21 ricorrente).
13. A fronte delle dichiarazioni dei due lavoratori rese in sede ispettiva che dagli elementi sin ora richiamati non appaiono pienamente attendibili, risultano particolarmente significative le dichiarazioni del già citato teste sentito all'udienza del 17.7.2024, indifferente alla Tes_5 causa, al momento della deposizione tassista, che ha lavorato per l'azienda agricola dal luglio
2021 al maggio 2024, come operatore specializzato con la macchina trattrice, sia nei vigneti sia con la macchina del taglio dell'erba, sia occupandosi della lavorazione del suolo e della semina, nonché avendo svolto due stage nell'ambito del progetto scuola-lavoro (di 8 ore al giorno, dal lunedì al venerdì) presso l'azienda agricola, nell'aprile 2019 e nel settembre 2020, per due settimane in ciascuno dei predetti mesi, svolgendo tutte le varie mansioni e avendo conosciuto direttamente i due lavoratori. Il teste quindi, da ritenersi scevro da condizionamenti, seppur per un limitato periodo di tempo presente in azienda, ha dichiarato:
“Al mattino arrivavo verso le 7,30/7,45 e vedevo svolgere i lavori terminali afferenti la mungitura che evidentemente era iniziata prima. Tali lavori consistono nella pulizia della sala con l'idropulitrice, togliere il miscelato del giorno precedente e, all'occorrenza, sistemare la paglia nella lettiera. Questi lavori li svolgevo anche io o con il sig. o Tes_6
con il sig. RI a seconda di come si erano turnati per quel giorno. Mai li ho svolti con entrambi nei giorni in cui ho lavorato in azienda. L'impegno orario per tali lavori era di
12 circa un'ora, dopo di che c'era una pausa mattutina di circa un'ora in cui i ED andavano a fare colazione. Io restavo in ufficio e facevo una piccola merenda, mentre l'altro lavoratore che, come detto, poteva essere AR o RI, andavano in casa loro che era adiacente alla stalla. Aspettavamo i signori ED che riscendevano e ci spiegavano i lavori del giorno e ci portavano con loro. Andavamo sia nei campi (più che altro erano giardini) sia nei vigneti a seconda dei tempi: a settembre nei vigneti, ad aprile nei giardini intorno alla stalla in cui ci occupavamo del verde. Anche in questi casi veniva soltanto uno dei due alternativamente.
L'alternanza non era a cadenza giornaliera, nel senso che mi è capitato anche di vedere per due giorni di seguito sempre lo stesso e poi l'avvicendamento per altri due giorni. Il lavoro della mattina iniziava effettivamente alle 9,30 e terminava alle 12,00. Io con il motorino tornavo a casa a mangiare, presumo che anche o RI andassero a casa a Tes_6
mangiare così come facevano anche i ED. Si ricominciava a lavorare dopo pranzo, alle
14/14,30 continuando i lavori della mattinata. Terminavamo all'incirca alle 17/17,30 quando il sig. doveva recarsi alla mungitura. Io uscivo dal campo insieme a AR o RI a Pt_2
seconda di chi dei due fosse presente mentre il si recava alla stalla. Essendo in stage io Pt_2
mi allontanavo dalla zona di lavoro in mancanza del tutor e tornavo a casa. Non ho mai avuto occasione di vedere la mungitura nella sua interezza durante il periodo di stage.
Ho conosciuto la madre dei signori Al mattino, quando arrivavo, la vedevo impegnata Pt_2 nel lavaggio dei gruppi di mungitura oppure all'interno della sala latte: a volte la vedevo con dei panni a volte con un secchio. Non so dire cosa facesse perché è un'attività che non ho mai seguito.
In sostanza posso così riassumere l'organizzazione del lavoro che ho visto in quel periodo: uno dei due si occupava dei lavori “all'interno della stalla” (pulizia stalla, aiuto mungitura, ecc.) e l'altro dei lavori “all'esterno della stalla” e ciò avvicendandosi con cadenza giornaliera o bigiornaliera. Di conseguenza, colui che era addetto al primo tipo di lavoro, era impegnato soltanto al mattino presto e alla sera, latro era impegnato nei giardini o nelle vigne secondo gli orari che ho decritto e che, in sostanza, erano gli stessi che facevo io. […]
Preciso che l'interlocuzione sia con sia con RI era difficoltosa e riuscivamo a Tes_6
comprenderci molto poco o con gesti o con foto o con poche parole italiane”.
14. Raffrontando quanto riferito in sede testimoniale da e da può affermarsi Tes_6 Tes_5
che si svolgevano per un'ora i lavori di pulizia/sistemazione della stalla (tra le 7:30, ma che erano iniziati prima, come si dirà alle 7, e le 8:30), cui seguiva una pausa di un'ora, poi alle
9:30 fino alle 12 veniva svolto il lavoro nei campi-giardini. Nel pomeriggio il lavoro di
13 manutenzione del verde riprendeva alle 14/14:30 fino alle 17/17:30. Quindi, il lavoro di manutenzione del verde, iniziava alle 9:30 e terminava alle 12, riprendeva nel pomeriggio dalle 14 alle 17 e veniva svolto solitamente da uno solo dei due lavoratori.
15. Quanto all'orario di inizio e fine attività di mungitura (e come meglio si dirà delle mansioni ad essa connesse, effettivamente svolte dai lavoratori), oltre alle dichiarazioni di e EI (che dichiarano di averle svolte tutti i giorni dalle 4 alle 8 e dalle 17 alle Tes_6
20:30, oltre alla preparazione del mangime dalle 16 alle 17), non può che farsi riferimento alle dichiarazioni dei familiari dei titolari dell'azienda, nonché alle dichiarazioni raccolte dalla difesa di parte ricorrente, escludendo, per quanto già detto, l'attività di preparazione del mangime.
15.1 La signora madre di e , che da cinquant'anni lavora nell'azienda Tes_2 Pt_2 Pt_3
di famiglia, sentita all'udienza del 31.1.2024, la cui presenza nella sala mungitura è stata confermata da tutti i testimoni, anche dagli stessi lavoratori (anche in sede di sommarie informazioni), ha riferito di occuparsene personalmente la mattina dalle 5:30 e la sera dalle
17, aiutando il figlio e gli altri operai, quando presenti. La stessa ha riferito che le vacche da mungere sono 120-130. In particolare, la teste ha dichiarato con riferimento a e Tes_6
EI: “Uno dei due veniva in sala mungitura, abbiamo provato ma non sono riuscita a fargli imparare niente. In conseguenza si limitava a fare uscire e rientrare gli animali. La sala mungitura va riempita, quindi è durante questa operazione che gli animali devono essere fatti entrare e uscire. Ci vuole un paio d'ore, dalle 5:30 alle 7:30. Dopo una mezz'ora mi serve a me per fare il lavaggio. L'altro quando veniva fuori dalla stanza c'era da preparare per dare il mangime e per pulire. Il miscelatore doveva essere messo per terra e doveva essere pulito, facevano quello”. A domanda della difesa di parte ricorrente la teste ha dichiarato: “la sera la mungitura si chiudeva alle 19:00, erano sempre un paio di ore, dalle 17:00. Loro finivano mezz'ora prima. Io la preparavo l'attrezzatura, loro pulivano il pavimento ma è questione di un quarto d'ora”. Nelle dichiarazioni raccolte dalla difesa della società (doc. 23 ricorso) ha sostanzialmente confermato lo svolgimento di tali attività, indicando come orario di “fine lavori” serali le 20, anziché le 19.
15.2 L'orario di inizio dell'attività di mungitura alle 5:30 è stato confermato anche dalla moglie di che nella stessa udienza ha dichiarato: “Si inizia la mattina alle 5:30, Parte_2
viene preparata la sala (tubi da sganciare, cosa che fa mio marito e mia suocera), preparata la sala, le bestie che non sono legate ma libere vanno avvicinate alla sala, il primo arrivava intorno alle 6. Noi abbiamo sempre avuto un dipendente addetto a questa attività di contorno,
14 ne avevamo presi due perché almeno uno era garantito. Per mungere le vacche ci vogliono circa un paio di ore, si finisce quindi più o meno alle 8.A mano a mano che vengono munte
(8+8), vengono attaccate, munte, il professionista sente se è munta se hanno problemi, si assicura che sia stata munta completamente si apre il cancello e rientrano nella stalla, nel frattempo se hanno sporcato c'è uno che deve pulire col badile, quando hanno finito devono rientrare. Le mucche hanno le cuccette, quando vengono avvicinate alla sala, si alzano e vengono pulite le cuccette, viene tirata giù la paglia sporca, dopo la mungitura vanno a bere
e mangiare, poi ritornano nelle cuccette.
Chi si occupava di fare entrare le mucche iniziava alle 6. Il secondo interveniva dopo, verso le 7 o giù di lì, perché faceva il lavoro di pulizia delle cuccette. Verso le 8 e 8:30 l'operazione terminava;
veniva pulita la stalla con l'idropulitrice, bastava un solo operatore, operazione di un quarto d'ora.
La sera si procede di nuovo alla mungitura, dalle 17 o 17:30 per un paio di ore, come la mattina”.
15.3 Anche la madre della moglie di ha dichiarato: “(…) La mungitura Tes_4 Parte_2
se non mi sbaglio erano alle 5:30 della mattina, iniziava la famiglia, ma loro non so cosa facessero. Si davano il cambio per come ho sentito cioè lavoravano uno alla volta e non contemporaneamente. Poi anche alla sera si faceva la mungitura. Tornavano a fare colazione i familiari alle 8/8:30” (v. verbale del 31.1.2024).
15.4 In assenza di ulteriori elementi di riscontro, che era onere dell' fornire, non può CP_1
ritenersi verosimile dunque quanto affermato in maniera del tutto generica peraltro solo dai due lavoratori che collocano l'inizio della loro attività lavorativa di mungitura dalle 4 alle 8 e per le medesime operazioni dalle 17 alle 20:30.
Dalle due testimonianze di e maggiormente dettagliate e tra loro coerenti, Tes_2 Tes_3
emerge più nello specifico che alle 5:30 e iniziavano a Parte_2 Testimone_2
preparare la sala mungitura (es. tubi da sganciare) e che solo alle 6 uno dei due lavoratori iniziava a far avvicinare le bestie alla sala e iniziava la vera e propria mungitura che durava complessivamente due ore (e che i testi escludono sia mai stata materialmente svolta dai due lavoratori che non si erano mostrati capaci di svolgere tale attività); a mano a mano che le bovine venivano munte venivano fatte mangiare e bere e rientrare nella stalla da uno dei due lavoratori che doveva anche occuparsi di pulire se le stesse avevano sporcato nel tragitto (e che iniziava la propria attività lavorativa alle 6:00); secondo le testimoni invece il secondo lavoratore doveva pulire le “cuccette” nella stalla (mentre le vacche erano andate alla
15 mungitura, operazione che iniziava alle 7 e terminava alle 8/8:30, attività questa svola anche con l'utilizzo dell'idropulitrice a cui ha fatto riferimento anche il teste e che poteva Tes_5
comprendere anche la pulizia del miscelatore (metterlo per terra e pulirlo).
16. Trattandosi di operazioni analoghe, quanto all'accompagnamento dei bovini e pulizia, deve ritenersi una pari durata per quelle serali, con termine tra le 19 e le 20 (come indicato dalla teste . Si tratta dunque di un totale di 5/6 ore al giorno, considerando che le Tes_2
stesse testimoni di parte ricorrente riferiscono che uno solo dei due spostava le bovine verso e dalla sala durante la mungitura.
17. Ulteriori riscontri alle attività effettivamente svolte dai due lavoratori e del fatto che non le svolgessero contemporaneamente si ritrovano nelle dichiarazioni raccolte dalla difesa del tecnico nutrizionista secondo cui “Aggiungo inoltre che recandomi in azienda Tes_7
solitamente tra le 7:00 e le 9:00 oppure dopo le 17:00 ho visto sempre un solo operaio che al mattino puliva la sala mungitura mentre alla sera si occupava di far entrare oppure uscire gli animali dalla stessa e niente di più” (doc. 21 ricorso) e del veterinario aziendale CP_4
il quale, recandosi “più volte la settimana e in vari momenti durante la giornata
[...] lavorativa” presso il sito produttivo in questione, ha puntualizzato: “di aver notato da sempre la presenza di un solo operaio che svolgeva le normali operazioni richieste da un allevamento di bovine da latte, quali l'avvicinamento manuale dell'unifeed, la sistemazione delle cuccette destinate al riposo degli animali e l'avvicinamento degli animali stessi alla sala d'attesa, prima delle operazioni di mungitura, operazione (quella della mungitura: n.d.r.) che ho costantemente visto svolgere dalla proprietà in via esclusiva, in quanto richiede l'impiego di personale altamente specializzato” (doc. 22 ricorso)
18. Tirando le fila del discorso, le operazioni di mungitura iniziavano alle ore 05:30 (e non già alle ore 04:00 come affermato da e EI) e venivano svolte in via esclusiva dalla Tes_6
o dal le predette operazioni non sono mai state svolte dai due ex Tes_2 Parte_3
dipendenti ( e EI) in quanto gli stessi si erano rivelati assolutamente incapaci di Tes_6
svolgere il compito;
alle ore 06:00 del mattino prendeva servizio solo uno dei due ex dipendenti (alternativamente il o l'EI) che, fino alle ore 07:00-07:30, si occupava Tes_6
di far circolare le bovine dalla stalla alla sala mungitura e viceversa, occupandosi di pulire col badile se sporcavano;
alle ore 07:00 circa prendeva il servizio anche il secondo dipendente che, fino alle 08:00 (massimo 08:30), si occupava di attività di pulizia nella stalla (pulizia cuccette e idropulitrice); vi era una pausa – per entrambi i lavoratori, che erano autorizzati a tornare nel loro alloggio – dalle ore 08:00-08:30 sino alle 9:00-9:30; dalle 9:00-9:30 alle ore
16 12:00 uno solo dei lavoratori (nello specifico, quello che aveva preso servizio più tardi al mattino) eseguiva lavori di sfalciatura dell'erba e raccolta di olive (in stagione); al contrario l'altro dipendente era autorizzato a rimanere a riposo;
vi era, poi, per entrambi, una pausa per il pranzo dalle ore 12:00 alle ore 14:00-14:30; alle 14:00-14:30 riprendeva servizio solo uno dei due lavoratori (solitamente quello che aveva preso servizio al mattino alle ore 07:00) che continuava con i lavori di sfalciatura erba/raccolta olive/raccolta foglie sino alle ore
17:00/17:30; alle ore 17:00 riprendeva servizio il secondo lavoratore, che coadiuvava la o il signor nelle attività di mungitura serali, fino alle 19:00-20:00; i due Tes_2 Parte_3
dipendenti, in altri termini, si alternavano nelle operazioni “in stalla” e “all'aperto”, essendo occupati, mediamente, 5/6 ore al giorno con almeno due pause, ossia per le ore contrattualmente previste, retribuite e rispetto alle quali sono stati regolarmente versati i contributi. L' peraltro non ha puntualmente dedotto, nelle note conclusionali un diverso, CP_1
seppur minore (rispetto a quello accertato in fase ispettiva) numero di ore di lavoro ulteriore rispetto a quelle denunciate sulla base delle risultanze istruttorie.
19. I due dipendenti non sono mai stati costretti a lavorare anche nelle giornate di sabato e domenica. Nei giorni festivi, infatti, non svolgevano alcuna attività “all'esterno” e si alternavano per sole le attività “in stalla”. Tale circostanza è stata confermata parzialmente anche dallo stesso signor che, all'udienza del 04.02.2025 “quanto al riposo Tes_6 settimanale” ha precisato “che nel giorno della domenica lavorava soltanto al mattino poiché gli dava il cambio il collega RI DF che a sua volta lavorava nel pomeriggio”.
A supporto di tale conclusione si richiama quanto riferito dalla teste la quale ha Tes_3
dichiarato che il sabato e non solo la domenica i due lavoratori si alternavano nelle attività connesse alla mungitura (che pacificamente doveva essere fatta tutti i giorni), dovendosi quindi ritenere che nei predetti giorni uno facesse le due ore, due ore e mezza la mattina e uno le due ore/due ore e mezza la sera.
Ad ulteriore riscontro di tale conclusione si pongono le dichiarazioni raccolte dalla difesa della signora “Con la presente dichiaro che molto spesso, durante la Testimone_8
settimana e sovente nei fine settimana, a volte a metà mattina, a volte a metà pomeriggio, vedevo i sig.ri e EI RI DF, a volte insieme a volte divisi, Testimone_6 entrambi vestiti non da lavoro, scendere o tornare verso Romagnano” (doc. 25 ricorrente).
20. Ulteriore considerazione deve svolgersi in relazione all'asserita continuità dei rapporti di lavoro dei due lavoratori. L'Ispettorato e quindi l' , ha fondato tale conclusione solo sulle CP_1
affermazioni dei due lavoratori, non ulteriormente circostanziate (e come detto in parte
17 smentite dallo stesso in sede testimonale); nel corso del processo non sono emersi Tes_6
elementi univoci che possano far ritenere che i due lavoratori avessero effettivamente svolto la loro prestazione nella settimana dall'1 al 7 gennaio 2021 e quanto a tutti i giorni Tes_6
dal 01/01/2020 all'08/06/2020 (periodi che come si evince dai conteggi di cui al doc. 6 l' CP_1
ha considerato di totale evasione contributiva).
La teste ha dichiarato: “ADR della difesa di parte ricorrente: c'è stato un Tes_3 Tes_6
periodo in cui non ha lavorato e anche dei periodi in cui non era presente. Io ricordo il periodo del covid, credo i primi mesi del 2020 e a fine anno precedente, credo sia stato via qualche giorno. ADR della difesa di parte resistente: nel periodo che aveva problemi col codice fiscale è rimasto perché non poteva andare altrove ma non può aver lavorato non avendo il contratto. ADR della difesa di parte resistente: non mi ricordo sinceramente come era andata in quel periodo, se cioè avesse o meno il contratto, perché come ho detto non me ne occupavo io”.
In particolare, non è emerso né in sede di indagini né in sede istruttoria se nei periodi non contrattualizzati avesse o meno ricevuto una retribuzione e come la stessa fosse stata Tes_6
pagata, quale ulteriore elemento di valutazione per ritenere o meno in essere il rapporto di lavoro (considerando peraltro che lo stesso in sede di sommarie affermazione non ha mai detto di avere ricevuto denaro in contante e di essere stato sempre pagato tramite la postapay da cui risulta la tracciabilità dei pagamenti).
A fronte di tali elementi, nonché considerando il fatto che aveva effettivamente Tes_6 dimora presso i locali dell'azienda, non può ritenersi dimostrato che per il lungo periodo di oltre 5 mesi (rectius 2 mesi) il lavoratore avesse effettivamente svolto la propria prestazione in assenza di contratto e d'altra parte lo stesso nulla dice circa l'eventuale pagamento delle retribuzioni in tale periodo.
21. In conclusione i fatti su cui si fonda la richiesta dell' non sono stati provati in CP_1 giudizio e pertanto l'avviso di addebito impugnato deve essere dichiarato inefficace e le somme in esso indicate non risultano dovute.
22. Le spese di lite stante la parziale soccombenza sulla legittimazione passiva di e CP_2 delle questioni relative ai vizi formali dell'avviso di addebito nonché in relazione alla decadenza dall'iscrizione a ruolo devono essere compensate per un terzo e per la restante parte seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo in ragione della natura
(previdenza) e del valore della controversia (scaglione 52.000-260.000), considerate l'attività difensiva svolta (fase di studio, fase introduttiva, fase istruttoria, fase decisionale) e le
18 questioni di fatto e di diritto sottese alla decisione, secondo i parametri di cui al DM 55/14
s.m.i.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria e diversa domanda ed eccezione rigettata
1) dichiara il difetto di legittimazione passiva di Controparte_2
2) dichiara inefficace l'avviso di addebito impugnato n. 422 2023 0000066446 000 e non dovute le somme di cui allo stesso;
3) dichiara compensate per un terzo le spese di lite e condanna l' al rimborso dei CP_1
restanti due terzi in favore di parte ricorrente che liquida nella predetta quota in Euro
6.000,00 per compensi professionali, oltre al 15% dei compensi per spese forfetarie, oltre IVA e CPA come per legge.
Verona, 19.6.2025
IL GIUDICE
Dott. Alessandro Gasparini
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