Ordinanza cautelare 6 maggio 2022
Sentenza 21 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 21/01/2026, n. 122 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro |
| Numero : | 122 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00122/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00529/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 529 del 2022, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Rossella Laporta e Andrea Lollo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, U.T.G. - Prefettura di Cosenza, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso ope legis dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di giustizia;
per l'annullamento:
- del decreto della Prefettura di Catanzaro, Area I bis prot. -OMISSIS-, del 25.1.2022, notificato il 28.1.2022, con il quale è stato respinto il rinnovo della licenza di porto di pistola per difesa personale già rilasciato al ricorrente nel 2016;
- di ogni atto presupposto, connesso e consequenziale di data ed estremi sconosciuti, che sia comunque pregiudizievole per il ricorrente;
e contestuale accertamento, di cui si chiede l'applicazione, anche eventualmente in sede di conversione dell'azione ex art. 32 c.p.a. del diritto del ricorrente al rinnovo della licenza di porto di pistola per difesa personale, e per la condanna dell’Amministrazione ad adottare provvedimento favorevole ex art. 31, co. 3, 34, co. 1, lett. c).;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata, rappresentata dalla difesa erariale;
Vista l’ordinanza cautelare n. -OMISSIS- del 6.5.2022 con la quale è stata respinta l’istanza, interinalmente proposta da parte ricorrente, di sospensione dell’efficacia esecutiva del provvedimento impugnato;
Vista l’ordinanza cautelare del Consiglio di Stato n. -OMISSIS-del 29.8.2022 con la quale è stato respinto l’appello cautelare;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatrice all'udienza straordinaria del giorno 14 novembre 2025 la dott.ssa LE AT, nessuno presente per le parti, preso atto che hanno depositato istanza di passaggio in decisione senza discussione, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con l’atto introduttivo, ritualmente notificato e depositato, parte ricorrente è insorta avverso il rigetto dell’istanza di rinnovo della licenza di porto di pistola per difesa personale, provvedimento adottato sul presupposto della condanna ad anni 1 e mesi quattro mesi di reclusione per furto aggravato.
2. L’impugnazione è affidata ai seguenti motivo di diritto.
2.1. “ Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990 – Difetto di motivazione ”. Il ricorrente deduce l’omessa comparazione tra le sopravvenute circostanze a giustificazione del provvedimento di revoca e l’interesse del privato al rinnovo della licenza.
2.2. “ Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 39 e 43 TULPS, di cui al R.D. n. 773/1931 – Eccesso di potere ”. Parte ricorrente deduce che il provvedimento di rigetto rientrerebbe all’interno delle ipotesi di revoca facoltative disciplinate dall’art. 43 TULPS e la spendita di tale potere imporrebbe un obbligo di motivazione rinforzato a giustificazione del provvedimento di diniego. Inoltre, parte ricorrente deduce che il fatto di furto contestato non ha comportato l’utilizzo delle armi.
2.3. “ Eccesso di potere per travisamento dei fatti ed errore sui presupposti: errata valutazione sull’assenza di affidabilità del ricorrente - Eccesso di potere per difetto di istruttoria ”. Parte ricorrente deduce l’inadeguatezza della motivazione a giustificazione della scarsa affidabilità del ricorrente.
3. L’Amministrazione intimata si è costituita in giudizio con una memoria nella quale ha chiesto il rigetto nel merito del ricorso.
4. All’udienza straordinaria del 14 novembre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Il ricorso deve essere rigettato per le seguenti ragioni.
Come inquadramento generale delle questioni sottoposte all’attenzione di questo Tribunale, il presente Collegio vuole dare seguito, condividendolo, all’indirizzo giurisprudenziale constante che impone a chi richiede il porto d’armi, e a chi l’ha ottenuto, di serbare una condotta di vita improntata al puntuale rispetto delle norme penali e di tutela dell’ordine pubblico il cui mancato assolvimento determina la revoca o il rigetto del porto non potendo essere in nessun modo qualificato come diritto quello al mantenimento della disponibilità di un’arma. Sul punto si veda T.A.R. Calabria sez. I - Reggio Calabria, 19/04/2019, n. 266: “ Se i provvedimenti autorizzativi della detenzione e del porto di armi richiedono che il titolare osservi una condotta di vita improntata al puntuale rispetto delle norme penali e di tutela dell'ordine pubblico, nonché delle comuni regole di buona convivenza civile, in modo da escludere un utilizzo improprio dell'arma, è del tutto logico e conforme a criteri di ragionevolezza e proporzionalità che anche episodi di modesto o addirittura di nessun rilievo criminale possono giustificare l'adozione di provvedimenti restrittivi o interdittivi dell'uso delle armi, allorché siano tali da ingenerare nell'Autorità di Pubblica sicurezza il ragionevole dubbio che il detentore delle stesse possa abusarne. Non vi è quindi, nel caso concreto, alcun affidamento da tutelare e la pendenza di un procedimento penale per furto aggravato ben può costituire il presupposto del provvedimento interdittivo adottato dal Prefetto e del conseguente (e vincolato) provvedimento di revoca della licenza di porto d'armi ad uso caccia. ”; T.A.R. Calabria sez. I - Catanzaro, 30/10/2025, n. 1804: “ In tema di licenze per il porto di armi, il principio di eccezionalità rappresenta un caposaldo dell'ordinamento giuridico che prevede il porto di pistola per difesa personale non come diritto soggettivo intangibile, bensì come deroga circoscritta a un divieto di porto generale .”
Pertanto, tracciate in tal senso le coordinate ermeneutiche interpretative, di tutta evidenza i motivi di gravame presentati sono infondati. In punto di motivazione il provvedimento individua le ragioni del rigetto del rinnovo della licenza nella sentenza di condanna del ricorrente alla pena di anni 1 e mesi 4 di reclusione per furto. Tale condanna può essere un motivo ragionevole in forza del quale la P.A. legittimamente dubita per il futuro della impeccabilità della condotta del ricorrente e per tale ragione, essendo venuti meno i presupposti di irreprensibilità al rispetto della legge da parte del ricorrente, è logicamente, razionalmente e legittimamente giustificato il provvedimento gravato. Inoltre, il provvedimento in parola è adeguatamente motivato in punto di bilanciamento degli interessi pubblici e privati, ritenendo i primi prevalenti sui secondi, dopo aver considerato le memorie difensive prodotte del ricorrente nell’interlocuzione dialettica avuta in sede endoprocedimentale, il cui esito finale ha visto prevalere l’interesse pubblico alla sicurezza della collettività, sull’interesse egoistico privato.
Da ultimo, che il fatto di reato per il quale è stata pronunciata sentenza condanna non sia stato commesso con l’uso delle armi non è motivo valido per ritenere che il ricorrente possa dirsi persona affidabile al loro possesso se è in grado di compiere azioni criminose anche senza farne uso.
2. Per le superiori ragioni il ricorso va rigettato e le spese di giudizio, liquidate come da dispositivo, devono seguire la soccombenza tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di lite, che liquida in favore dell’Amministrazione resistente in complessivi euro 2.000,00 (euro duemila/00), oltre spese generali e accessori di legge, se ed in quanto dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 14 novembre 2025, tenutasi da remoto ai sensi dell’art. 87, comma 4-bis, con l'intervento dei magistrati:
AN IN, Presidente
Domenico Gaglioti, Primo Referendario
LE AT, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LE AT | AN IN |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.