Ordinanza cautelare 9 gennaio 2024
Ordinanza collegiale 31 luglio 2024
Decreto presidenziale 9 aprile 2025
Sentenza 9 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. III, sentenza 09/03/2026, n. 1614 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 1614 |
| Data del deposito : | 9 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01614/2026 REG.PROV.COLL.
N. 05940/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5940 del 2023, proposto da Gaffoil s.n.c. di RA NT & C., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli Avv. ti Antonio AN e ED AN, con domicilio fisico eletto presso lo studio dell’Avv. AR Maria Iaccarino in Napoli, via San Pasquale a Chiaia, n. 55, e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Ufficio delle Dogane di Caserta, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, presso la cui sede è legalmente domiciliata, in Napoli, via Diaz n. 11, e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
“di: a) Provvedimento prot. n. 21435/RU del 15.11.2023, pervenuto alla ricorrente a mezzo posta elettronica certificata in pari data, a firma del Direttore p.t. dell’Ufficio delle Dogane di Caserta dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, mercè il quale l’Amministrazione predetta ha comunicato di ritenere che “ NON sussistano le condizioni per proseguire le attività di verifica del nuovo impianto skid e per il rilascio dell’autorizzazione alla nuova modalità di denaturazione in linea ”; b) tutti gli atti preordinati, connessi e conseguenziali, tra i quali, quatenus opus : b.1) la pregressa Nota prot. n. 17847/RU del 26.09.2023, con la quale il medesimo Ufficio ha espresso il proprio Parere preliminare con prescrizioni, nella parte in cui, sub par. 4), l’Agenzia ha stabilito che “ Deve essere installato un misuratore volumetrico MID sul braccio di carico n°1/1 collegato ai serbatoi 10 e11”. ”
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Ufficio delle Dogane di Caserta;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 17 dicembre 2025 la dott.ssa RO NT e uditi per le parti i difensori, ED AN per la parte ricorrente e AT CO dell’Avvocatura Distrettuale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il presente ricorso, depositato in data 16 dicembre 2023, la Gaffoil s.n.c. di RA NT & C., ha chiesto l’annullamento del provvedimento prot. n. 21435/RU del 15 novembre 2023, notificato a mezzo posta elettronica certificata in pari data, con il quale il Direttore p.t. dell’Ufficio delle Dogane di Caserta dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, aveva comunicato di ritenere che “ NON sussistano le condizioni per proseguire le attività di verifica del nuovo impianto skid e per il rilascio dell’autorizzazione alla nuova modalità di denaturazione in linea ”; ha chiesto altresì l’annullamento di tutti gli atti preordinati, connessi e conseguenziali, tra i quali, quatenus opus : la pregressa nota prot. n. 17847/RU del 26 settembre 2023, con la quale il medesimo Ufficio aveva espresso il proprio parere preliminare con prescrizioni, nella parte in cui, sub par. 4), l’Agenzia ha stabilito che “ Deve essere installato un misuratore volumetrico MID sul braccio di carico n°1/1 collegato ai serbatoi 10 e11”.
A sostegno del gravame sono state dedotte le seguenti censure: Violazione e falsa applicazione della Direttiva 2004/22/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, del Decreto Legislativo 2 febbraio 2007, n. 22, del Decreto Legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e delle Direttoriali Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, eccesso di potere, carenza di istruttoria, difetto di motivazione, contraddittorietà manifesta, perplessità.
Ad avviso di parte ricorrente, in sintesi, sarebbe illegittima l’imposizione della installazione di misuratori volumetrici del tipo MI-005 per la linea di carico dei serbatoi nn. 10 e 11 (così come preteso dall’Amministrazione). Ciò in quanto, se per il prodotto denaturato il sistema fondato sulla pesa sarebbe considerato (tutt’ora) del tutto equivalente e fungibile rispetto a quello in volume (per il quale rileverebbe, semmai, l’applicazione dei c.d. misuratori MID) anche dopo l’entrata in vigore del D.Lgs. n. 22/2007, vieppiù tale “imposizione” si appaleserebbe illegittima, non risultando prevista (quale unico metodo utilizzabile) da alcuna norma, né comunitaria, né nazionale (di livello primario o secondario).
Ad avviso di parte ricorrente l’accertamento del prodotto in ingresso ed in uscita può avvenire, secondo la normativa fiscale, utilizzando diverse modalità tecniche, tra cui appunto la pesa del prodotto, e tale modalità di accertamento sarebbe anzi contemplata come prima indicazione da tutte le norme fiscali in materia di accertamento da parte degli organi di vigilanza. Nessuna norma imporrebbe l’utilizzo esclusivo di misuratori volumetrici MID per l’accertamento del prodotto. Pertanto la pretesa applicazione (in concreto) da parte dell’Ufficio Territoriale di Caserta del D.Lgs n. 22/2007 (cui indirettamente rinvia) sarebbe inconferente, in quanto tale norma non abrogherebbe le altre modalità di accertamento, ma stabilirebbe solamente le caratteristiche tecnico-fiscali dei misuratori che, a partire dall’entrata in vigore del decreto stesso, sarebbero stati commercializzati ed installati per l’accertamento a volume dei liquidi e dei gas, prevedendo altresì che i misuratori già in essere, non conformi alle specifiche del D.Lgs. n. 22/2007, avrebbero dovuto essere sostituiti da misuratori certificati MID entro una certa data stabilita. Inoltre la pretesa di imporre l’installazione di tali misuratori volumetrici sarebbe illogica e immotivata tecnicamente e per di più pregiudizievole per essa azienda, come dettagliatamente rappresentato nel ricorso.
Si è costituita in giudizio l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Ufficio delle Dogane di Caserta, a mezzo dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, con atto meramente formale. L’Avvocatura Distrettuale ha poi depositato documentazione ed una memoria con la quale, dopo aver richiamato cronologicamente i fatti di causa, ha dedotto l’infondatezza del ricorso e ne ha chiesto, pertanto, il rigetto.
All’esito della camera di consiglio dell’8 gennaio 2024, con ordinanza n. 14 del 9 gennaio 2024 questa Sezione, “ Ritenuto che le esigenze della parte ricorrente siano adeguatamente apprezzabili e tutelabili con la sollecita definizione del giudizio nel merito; ”, ha fissato la data della discussione del ricorso nel merito all’udienza pubblica del 23 luglio 2024.
Parte ricorrente in data 21 giugno 2024 ha depositato una memoria per l’udienza di discussione con la quale, ferme restando tutte le considerazioni in diritto già formulate in seno alle censure introduttive, ha altresì evidenziato che le difese dell’Amministrazione, oltre che infondate, sarebbero sconfessate dalla parte applicativa che la stessa A.D.M., Direzione Regionale in Napoli, avrebbe in tempi recenti manifestato, proprio con riferimento alla problematica di cui al ricorso (pretesa installazione di un misuratore c.d. MID in riferimento alla linea di denaturazione a mezzo Skid). In particolare, in identica fattispecie, e per depositi del tutto omologhi, quanto a dimensioni e movimentazione dei prodotti petroliferi denaturati, a quello in sua titolarità in Santa Maria Capua Vetere, altri operatori economici non sarebbero risultati destinatari delle prescrizioni, oggetto di contestazione con il presente giudizio, da parte dell’Agenzia, che avrebbe invece coniugato la diversa tecnica di denaturazione (in linea, c.d. Skid) con le tipologie di misurazione tradizionale del prodotto denaturando (anche a mezzo bilico certificato), senza per questo “imporre” la installazione dei c.d. misuratori MID, contrariamente a quanto invece era stato “prescritto” a (sola) essa società ricorrente. Al riguardo ha rappresentato che, nell’ambiente produttivo di riferimento, è il caso della DO Energy S.p.a., con deposito fiscale in Nola alla via Taranto, o della OPEC- Organizzazione Petrolifera Campana di E. Capece Minutolo S.a.s., con deposito fiscale in Somma Vesuviana alla via Cupa di Nola. Ha quindi sostenuto che ciò dimostrerebbe che i due meccanismi (Skid e MID) non devono necessariamente coesistere e, soprattutto, che il primo, quale strumento di denaturazione dei prodotti petroliferi sarebbe realizzabile in condizioni di sicurezza fiscale anche laddove il sistema di computo del prodotto (a peso, volume etc…) fosse già in uso presso il deposito fiscale in via differente dalla misurazione a mezzo MID. Ha quindi concluso insistendo per l’accoglimento del ricorso.
All’esito dell’udienza pubblica del 23 luglio 2024, con ordinanza n. 4497 del 31 luglio 2024 questa Sezione, “ Ritenuto necessario, al fine del decidere, disporre, quale necessario adempimento istruttorio, l’acquisizione di una documentata relazione dalla quale si evincano: a) l’eventuale obbligatorietà normativa della prescrizione imposta, n. “4) Deve essere installato un misuratore volumetrico MID sul braccio di carico n° 1/1 collegato ai serbatoi 10 e 11”, ” - imposta con nota UD CE 17847 del 26 settembre 2023, allo stato, rimasta inottemperata – “ con esatta indicazione della disciplina di riferimento; b) eventuali peculiarità tecniche dell’impianto de quo che, in relazione alla diversità dei presupposti di efficacia della tipologia di misuratore, non consentono di definire con esito positivo la domanda dell’attuale ricorrente, coerentemente con quanto già avvenuto per altri operatori del settore che, parimenti, “negli ultimi mesi, hanno prodotto istanza per la modificazione del procedimento di denaturazione dei carburanti per passare al c.d. Skid, senza che tuttavia sia stato dall’A.D.M. richiesto loro di provvedere, al medesimo tempo ed in esito (positivo) delle relative istanze, alla installazione di misuratori di tipo MID”; c) gli accertamenti effettuati, per depositi del tutto omologhi, con riferimento ad altri operatori economici del medesimo ambiente produttivo, avendo particolare riguardo alle società indicate dalla stessa parte ricorrente, ricadenti nel proprio ambito di competenza; ” ha disposto gli incombenti istruttori nei sensi e nei termini di cui in motivazione ed ha fissato l’udienza di discussione del merito alla data del 25 marzo 2025.
L’Avvocatura Distrettuale dello Stato, in esecuzione della ordinanza n. 4497/2024, ha depositato la relazione amministrativa prot. n. 170656/2024 dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Ufficio delle Dogane di Caserta, Sezione Legale e Contenzioso. Il suddetto Ufficio in tale relazione ha, in sintesi, rappresentato quanto segue.
Circa il punto di cui alla lettera a) della suddetta ordinanza: parte resistente ha premesso il quadro normativo di riferimento ed in particolare ha rappresentato che la direttiva 2004/22/CE, cosiddetta direttiva MID, relativa agli strumenti di misura, è stata specificamente ed espressamente recepita dallo Stato italiano con l’adozione del D. Lgs. n. 22 del 2 febbraio 2007. Avendo lo Stato esercitato con tale decreto legislativo il suo potere di scelta ex art. 2 Direttiva 2004/22/CE, in termini positivi circa la prescrizione dell’utilizzo degli elencati strumenti di misura, tale recepimento aveva determinato la conseguente obbligatorietà dell’impiego degli strumenti di misura di cui all’art. 1 della direttiva MID.
Recepita la Direttiva, le pubbliche amministrazioni, poste a presidio di interessi pubblici in materia di sanità, sicurezza, ordine pubblico, protezione dell’ambiente, tutela dei consumatori, imposizione di tasse e diritti e lealtà delle transazioni commerciali, erano tenute a prescrivere l’adozione di tali strumenti di misura a fronte di giustificate esigenze di maggiore certezza e/o affidabilità delle misurazioni garantite dai sistemi di misurazione MID.
Nel caso di specie l’esigenza di maggiore certezza e affidabilità delle misurazioni garantite dall’impiego del misuratore MID era stata dettata dalla superiore esigenza di garantire una tutela erariale maggiormente efficace.
Circa il punto di cui alla lett. b) della suddetta ordinanza parte resistente ha innanzitutto rappresentato che, essendo il deposito fiscale di proprietà della ricorrente di medio-elevate dimensioni, con movimentazione di più che rilevanti quantità di prodotto energetico con un conseguente volume d’affari annuo per svariati milioni di euro, la Gaffoil s.n.c. compie giornalmente un numero elevato di movimentazioni, sia in entrata che in uscita, di prodotto energetico per ognuna delle quali è necessario procedere a compiere singole e specifiche operazioni di misurazione del quantum movimentato da riportarsi nei registri ufficiali in dotazione al deposito. Ha quindi rappresentato nello specifico per ogni operazione di introduzione o estrazione del prodotto energetico come occorre procedere per l’accertamento quantitativo del prodotto in ingresso e in uscita, ponendo in evidenza che con il sistema di quantificazione a peso, attualmente ancora in uso dal depositario, le operazioni di conversione non possono che effettuarsi a mano.
L’esecuzione manuale delle sopra rappresentate operazioni determina un aumento degli errori di misura, errori sistematici, errori accidentali ed errori soggettivi, che, naturaliter , possono interessare ogni misurazione.
L’impiego di misuratori elettronici a testata compensata, come sono quelli di tipo MID, richiesti dall’Ufficio, permetterebbe di ridurre al minimo il margine di errore di misurazione con particolare riferimento agli errori di sistema e soggettivi che con riferimento al metodo a pesa, attualmente ancora in uso dal deposito fiscale, sono particolarmente significativi, considerato anche l’effetto di propagazione dell’errore.
La determinazione dell’Ufficio di prescrivere alla ricorrente un ammodernamento del proprio impianto con riferimento al sistema di misura in uso è stato dettato dalla superiore esigenza di garantire una maggiore tutela degli interessi fiscali coinvolti alla luce delle moderne tecnologie che offrono margini di precisione significativamente elevati.
La circostanza che l’impiego del sistema di misura a pesa sia ancora consentito, non escluderebbe in sé la possibilità che l’amministrazione possa prescrivere l’innovazione e la sostituzione dello stesso con sistemi maggiormente efficienti.
Parte resistente ha concluso rappresentando che risulterebbe evidente, quindi, che l’impiego del tradizionale criterio a pesa manuale esporrebbe la tutela erariale ad un rischio maggiore e particolarmente rilevante rispetto a quello scaturente dall’impiego degli attuali sistemi di misura elettronici offerti dalla più moderna tecnologia del momento storico.
Circa il punto di cui alla lett. c) della medesima ordinanza istruttoria: ha rappresentato che le ditte indicate in tale ordinanza, DO Energy s.p.a. e OPEC-Organizzazione petrolifera Campana s.a.s, non rientrano nell’ambito di competenza territoriale dell’Ufficio. Infatti i menzionati depositi hanno sede, così come indicato dalla ricorrente, rispettivamente nel tenimento del Comune di Nola e Somma Vesuviana e, pertanto, rientranti nell’ambito della competenza dell’Ufficio delle Dogane di Napoli 2. Ha comunque rappresentato che nell’ambito della propria competenza aveva prescritto l’ammodernamento degli impianti prescrivendo la sostituzione del sistema di misurazione a peso in uso con i più moderne di affidabili sistemi di misura elettronica testata, con riscontro positivo ad opera delle ditte medesime. Ha pertanto riportato, a dimostrazione di quanto sopra, le risultanze degli accertamenti effettuati nei confronti della ditta Aversana Petroli S.r.l., titolare di un deposito fiscale della medesima tipologia tecnica e dimensionale di quello in uso alla ricorrente, richiedente anch’essa l’installazione del sistema di denaturazione in linea tramite sistema SKID.
Parte ricorrente ha prodotto la memoria di replica per l’udienza di discussione con la quale ha, in sintesi, sostenuto che, circa il punto di cui alla lettera a), contrariamente a quanto assunto dall’Amministrazione, l’entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 22/2007 non avrebbe affatto eliminato dal panorama delle norme tecniche la misurazione a peso mediante bilico certificato, né avrebbe imposto quella a mezzo MID.
Circa il punto di cui alla lettera b) ha rappresentato che il proprio deposito fiscale, diversamente da quanto sostenuto dall’Amministrazione, non sarebbe un deposito di medio-elevate dimensioni, poiché ha ridotte capacità di stoccaggio di prodotto (< 3.000 mc.). Inoltre i possibili errori rientrerebbero pacificamente nelle tolleranze ammesse per legge per gli strumenti di misura certificate ed approvati dalle di tecnici statali preposti a tale compito. L’accertamento a peso sarebbe tecnicamente e giuridicamente valido a tutt’oggi e sarebbe regolamento utilizzato, addirittura che prescritto dall’amministrazione pubblica; del resto se tale accertamento fosse stato in qualche modo “superato” (o come si pretenderebbe “abrogato”) sarebbe necessaria una normativa che ne desse atto in via espressa, all’attualità non esistente.
Circa il punto di cui alla lettera c) ha eccepito una omissione di istruttoria in ordine alla richiesta effettuata con la sopra richiamata ordinanza circa la verifica dell’esistenza della medesima prescrizione ad altri depositi fiscali. Al riguardo ha lamentato che, trattandosi di uffici della medesima A.D.M., sarebbe quindi bastato che nel lungo lasso di tempo intercorso per l’adempimento istruttorio (circa nove mesi, in luogo di 90 giorni) l’Ufficio casertano si interfacciasse con quello napoletano gerarchicamente superiore (Direzione Regionale) acquisendo tutti i dati utili al confronto, come richiesto dal Tribunale. Ha insistito sulla circostanza che sarebbe illogica e immotivata tecnicamente normativamente la pretesa dell’Ufficio di Caserta di imporre l’installazione di un misuratore volumetrico del tipo MID sul braccio di carico n. 1/1 collegato ai serbatoi nn. 10 e 11. In particolare un tale misuratore volumetrico MID non avrebbe alcuna utilità tecnico-fiscale, in quanto, e lo confermerebbe il suo preteso posizionamento sul braccio di carico, non viene utilizzato per lo scarico del prodotto ma per il solo carico delle autobotti, che tuttavia vengono da sempre già pesate in ingresso ed in uscita dal bilico fiscalmente idoneo posizionato nel sito. Infine, non risulterebbe pertinente l’esempio utilizzato dall’Ufficio di Caserta circa le prescrizioni dettate alla società Aversana Petroli, in quanto tale società non possiederebbe nel proprio deposito serbatoi destinati allo stoccaggio del prodotto denaturato in attesa di analisi o di prodotto rifiutato dai destinatari (come invece nel caso della Gaffoil). L’unica prescrizione analoga per entrambi i depositi (Aversana Petroli e Gaffoil) si riferirebbe all’obbligo del posizionamento sul braccio di carico della linea di denaturazione di un misuratore volumetrico MID, ma in questo caso entrambe le società Gaffoil ed Aversana Petroli avevano già provveduto ed ottemperato, posizionando regolarmente un misuratore volumetrico di tale tipologia (appunto sulla linea di denaturazione e non su quella di carico di uno o più serbatoi).
All’udienza pubblica del 17 dicembre 2025, all’esito della discussione, la causa è stata chiamata e assunta in decisione.
Il ricorso è infondato e va, pertanto, respinto.
Le censure dedotte in ricorso devono ritenersi infondate alla luce di quanto emerso all’esito della istruttoria, rientrando nella discrezionalità tecnica dell’Amministrazione resistente usare tecniche di misurazione tecnologicamente più avanzate rispetto alla pesa manuale al fine di evitare errori.
Al riguardo il Collegio ritiene esente da illogicità e irrazionalità la scelta dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Ufficio delle Dogane di Caserta che, come rappresentato nella suddetta relazione amministrativa prot. n. 170656/2024, depositata in giudizio in esecuzione della ordinanza n. 4497/2024, si è determinata a prescrivere alla ricorrente un ammodernamento del proprio impianto con riferimento al sistema di misura in uso per la superiore esigenza di garantire una maggiore tutela degli interessi fiscali coinvolti, alla luce delle moderne tecnologie che offrono margini di precisione significativamente elevati. Come condivisibilmente ritenuto dal suddetto Ufficio, la circostanza che l’impiego del sistema di misura a pesa sia ancora consentito, non esclude in sé la possibilità che l’amministrazione possa prescrivere l’innovazione e la sostituzione dello stesso con sistemi maggiormente efficienti; in particolare, come pure rappresentato nella suddetta relazione amministrativa, “ L’impiego di misuratori elettronici a testata compensata, come sono quelli di tipo MID, richiesti dall’Ufficio, permette di ridurre al minimo il margine di errore di misurazione con particolare riferimento agli errori di sistema e soggettivi che con riferimento al metodo a pesa, attualmente ancora in uso dal deposito fiscale, sono particolarmente significativi, considerato anche l’effetto di propagazione dell’errore. ”.
Quanto alle censure con cui parte ricorrente ha lamentato la disparità di trattamento con altre società del medesimo settore e, specificatamente, con la DO Energy s.p.a., con deposito fiscale in Nola alla via Taranto, o della OPEC-Organizzazione Petrolifera Campana di E. Capece Minutolo s.a.s., con deposito fiscale in Somma Vesuviana alla via Cupa di Nola, esse devono a rigore ritenersi inammissibili in quanto dedotte con una mera memoria difensiva, depositata in data 21 giugno 2024 ma non notificata, in violazione delle regole del contraddittorio processuale.
“ Invero nel processo amministrativo sono inammissibili le censure dedotte in memoria non notificata alla controparte sia nell’ipotesi in cui risultino completamente nuove e non ricollegabili ad argomentazioni espresse nel corpo del ricorso sia quando, pur richiamandosi ad un motivo già ritualmente dedotto, introducano elementi sostanzialmente nuovi, ovvero in origine non indicati, con conseguente violazione del termine decadenziale e del principio del contraddittorio, essendo affidato alla memoria difensiva il solo compito di una mera illustrazione esplicativa dei precedenti motivi di gravame, senza possibilità di ampliare il thema decidendum (cfr. Consiglio di Stato, Sez. IV, 26 marzo 2013 n. 1715); ” – ex multis , TAR Campania, Napoli, Sezione III, 16 giugno 2025, n. 4530 e 15 dicembre 2022, n. 7811.
La censura è comunque infondata, in quanto il provvedimento impugnato non può ritenersi viziato per disparità di trattamento per la risolutiva circostanza che costituisce principio consolidato del giudice amministrativo che l’eccesso di potere per disparità di trattamento si può configurare solo sul presupposto, di cui l'interessato deve dare prova rigorosa, dell'identità assoluta della situazione considerata (Consiglio di Stato, Sez. III, 2 novembre 2019, n. 7478, Sez. VI, 30 ottobre 2017, n. 5016 e 18 ottobre 2017, n. 4824; TAR Campania, Napoli, Sezione III, 6 settembre 2021, n. 5700), prova che parte ricorrente non ha dato. Era onere di parte ricorrente quanto meno fare un’istanza di accesso al fine di provare quanto solo apoditticamente affermato.
Conclusivamente, per i suesposti motivi, il ricorso deve essere respinto.
Le spese, secondo la regola della soccombenza, vanno poste a carico di parte ricorrente, in favore di parte resistente, nell’importo liquidato in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna parte ricorrente al pagamento di complessivi € 2.000,00 (euro duemila/00) in favore di parte resistente, a titolo di spese, diritti e onorari di causa, oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
AR ELIO, Presidente FF
RO NT, Consigliere, Estensore
Valeria Ianniello, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RO NT | AR ELIO |
IL SEGRETARIO