Versione
9 agosto 1904
9 agosto 1904
Art. 8.
E' vietato in modo assoluto, ed a chiunque:
a) di eseguire opere o fatti in prossimita' del canale principale e sue diramazioni, capaci di arrestare il libero deflusso delle acque superficiali, producendo ristagno, o capaci di determinare franamenti di terreno;
b) di alterare in qualunque modo la forma e la consistenza delle zone e degli argini dell'acquedotto e farvi piantagioni sul piano e sulle scarpe;
c) di far piantagioni di alberi, smovimenti superficiali del terreno, depositi di materiali od altro a distanza minore di tre metri dal piu' vicino confine di proprieta' dell'acquedotto;
d) di piantare siepi vive o morte o pali a distanza minore di un metro dal detto confine;
e) di fare scavi e di eseguire fabbriche di qualunque materiale a distanza minore di dieci metri dal detto confine, salvo quanto e' disposto nel successivo comma g);
f) di far depositi di letame, concimi, calci, rifiuti, immondizie a distanza minore di metri 60 dall'asse dell'acquedotto o tubulature libere di diramazioni secondarie, e di metri 20 se trattasi di tubulature metalliche;
g) di impiantare stalle, porcili, letamai e qualunque fabbrica contenente materie luride a distanze minori di quelle indicate al precedente comma f).
E' vietato in modo assoluto, ed a chiunque:
a) di eseguire opere o fatti in prossimita' del canale principale e sue diramazioni, capaci di arrestare il libero deflusso delle acque superficiali, producendo ristagno, o capaci di determinare franamenti di terreno;
b) di alterare in qualunque modo la forma e la consistenza delle zone e degli argini dell'acquedotto e farvi piantagioni sul piano e sulle scarpe;
c) di far piantagioni di alberi, smovimenti superficiali del terreno, depositi di materiali od altro a distanza minore di tre metri dal piu' vicino confine di proprieta' dell'acquedotto;
d) di piantare siepi vive o morte o pali a distanza minore di un metro dal detto confine;
e) di fare scavi e di eseguire fabbriche di qualunque materiale a distanza minore di dieci metri dal detto confine, salvo quanto e' disposto nel successivo comma g);
f) di far depositi di letame, concimi, calci, rifiuti, immondizie a distanza minore di metri 60 dall'asse dell'acquedotto o tubulature libere di diramazioni secondarie, e di metri 20 se trattasi di tubulature metalliche;
g) di impiantare stalle, porcili, letamai e qualunque fabbrica contenente materie luride a distanze minori di quelle indicate al precedente comma f).
Giurisprudenza • 2
- 1. Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 29/08/2019, n. 5985Provvedimento: […] Infine l'AQP S.p.A., con nota prot. 69702 del 28.06.2016, ha espresso parere favorevole sull'assunto che l'intervento non interferisce con la condotta in acciaio – di proprietà AQP - corrente in ambito stradale e posta a distanza superiore a quella prevista dalla legge 381/1904, art. 8.Leggi di più...
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