Articolo 8 della Legge 8 luglio 1904, n. 381
Articolo 7Articolo 9
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9 agosto 1904
Art. 8.

E' vietato in modo assoluto, ed a chiunque:

a) di eseguire opere o fatti in prossimita' del canale principale e sue diramazioni, capaci di arrestare il libero deflusso delle acque superficiali, producendo ristagno, o capaci di determinare franamenti di terreno;

b) di alterare in qualunque modo la forma e la consistenza delle zone e degli argini dell'acquedotto e farvi piantagioni sul piano e sulle scarpe;

c) di far piantagioni di alberi, smovimenti superficiali del terreno, depositi di materiali od altro a distanza minore di tre metri dal piu' vicino confine di proprieta' dell'acquedotto;

d) di piantare siepi vive o morte o pali a distanza minore di un metro dal detto confine;

e) di fare scavi e di eseguire fabbriche di qualunque materiale a distanza minore di dieci metri dal detto confine, salvo quanto e' disposto nel successivo comma g);

f) di far depositi di letame, concimi, calci, rifiuti, immondizie a distanza minore di metri 60 dall'asse dell'acquedotto o tubulature libere di diramazioni secondarie, e di metri 20 se trattasi di tubulature metalliche;

g) di impiantare stalle, porcili, letamai e qualunque fabbrica contenente materie luride a distanze minori di quelle indicate al precedente comma f).

Entrata in vigore il 9 agosto 1904
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