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Sentenza 7 dicembre 2025
Sentenza 7 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 07/12/2025, n. 2702 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 2702 |
| Data del deposito : | 7 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Ada Lucca Presidente
Dott.ssa Claudia Merlino Giudice rel.
Dott. Danilo Corvacchiola Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento di separazione iscritto a R.G. n. 2682/2025 pendente fra:
, C.F. , nato a [...], il Parte_1 C.F._1
18/06/1954, residente in [...], VIALE DELLA
RESISTENZA N. 66, elettivamente domiciliato in Genova, Via Merano n. 3° int.
4 presso lo studio dell'Avv. ERRICO BANCHERI del foro di Genova, rappresentato e difeso dall' Avv. MENINI ALESSANDRO (C.F.
del Foro di Pavia, come da procura in atti C.F._2
E
C.F. nata a [...] CP_1 C.F._3
(REPUBBLICA CECA), il 07/07/1962, residente in [...], VIA CRISPI N.
21/14, elettivamente domiciliata in Genova, via Cairoli n. 18, presso e nello studio dell'Avv. ADORNI FEDERICA (C.F. , che la C.F._4
rappresenta e difende, come da procura in atti
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero (come da atto del 21/06/2025)
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 1 Conclusioni congiunte delle parti: come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto il ricorso proposto da , al fine di ottenere la Parte_1
pronuncia di separazione personale alle condizioni ivi indicate;
Vista la costituzione di e le relative conclusioni;
CP_1
Rilevato che nel corso del giudizio i coniugi hanno dato atto di aver raggiunto un accordo e hanno depositato, con note scritte ex art. 127 ter c.p.c., le condizioni di separazione fra loro concordate sottoscritte dagli stessi, rinunciando a comparire personalmente all'udienza e chiedendo l'omologa di tali condizioni di separazione;
Vista la documentazione prodotta in atti e rilevato in particolare che:
a) i coniugi hanno contratto matrimonio in IA il 11/12/2019 che è stato ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del comune competente, così come risulta dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio allegato;
b) dal matrimonio non sono nati figli;
c) i medesimi coniugi hanno rappresentato una situazione di ormai intervenuta intollerabilità della prosecuzione della convivenza matrimoniale che ha determinato una frattura affettiva non più ricomposta;
d) sussistono conseguentemente i presupposti di cui all'art. 151 c.c. per la pronuncia di separazione personale dei coniugi;
Ritenuto che, per quanto riguarda le condizioni concordate dai coniugi, che si riportano in dispositivo, esse possano venire integralmente recepite, non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico;
Viste le conclusioni del P.M del 21/06/2025
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 2 Pronuncia la separazione personale dei coniugi
, C.F. , nato a [...], il Parte_1 C.F._1
18/06/1954
E
C.F. nata a [...] CP_1 C.F._3
(REPUBBLICA CECA), il 07/07/1962
autorizzandoli a vivere separati portandosi reciproco rispetto
CP_2 le seguenti condizioni essenziali relative al mantenimento dei coniugi, prendendo atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti:
1. I coniugi vivranno separati, con l'obbligo del reciproco rispetto, liberi di fissare la loro residenza in luoghi diversi.
2. Le parti si danno reciprocamente atto di essere economicamente autosufficienti e pertanto rinunciano espressamente e vicendevolmente a qualsiasi forma di contributo al mantenimento. Ciascun coniuge provvederà autonomamente e con i propri mezzi al proprio sostentamento.
3. Il sig. rinuncia espressamente e senza riserve alla Parte_1
domanda di restituzione della somma di € 32.000,00, oltre interessi e rivalutazione, formulata al punto 3) delle conclusioni del ricorso introduttivo, dichiarando di nulla più avere a pretendere a tale titolo dalla sig.ra . CP_1
4. Le spese legali del presente procedimento si intendono integralmente compensate tra le parti.
Spese della presente procedura integralmente compensate tra le parti.
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 3 Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo (Comune di Pavia, Anno 2019, Numero 502, Parte II,
Serie C) ed alle ulteriori incombenze di cui al R.D. 09/07/1939, n. 1238;
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 21.11.2025
Il Presidente Il Giudice Est.
Dott.ssa Ada Lucca Dott.ssa Claudia Merlino
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Ada Lucca Presidente
Dott.ssa Claudia Merlino Giudice rel.
Dott. Danilo Corvacchiola Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento di separazione iscritto a R.G. n. 2682/2025 pendente fra:
, C.F. , nato a [...], il Parte_1 C.F._1
18/06/1954, residente in [...], VIALE DELLA
RESISTENZA N. 66, elettivamente domiciliato in Genova, Via Merano n. 3° int.
4 presso lo studio dell'Avv. ERRICO BANCHERI del foro di Genova, rappresentato e difeso dall' Avv. MENINI ALESSANDRO (C.F.
del Foro di Pavia, come da procura in atti C.F._2
E
C.F. nata a [...] CP_1 C.F._3
(REPUBBLICA CECA), il 07/07/1962, residente in [...], VIA CRISPI N.
21/14, elettivamente domiciliata in Genova, via Cairoli n. 18, presso e nello studio dell'Avv. ADORNI FEDERICA (C.F. , che la C.F._4
rappresenta e difende, come da procura in atti
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero (come da atto del 21/06/2025)
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 1 Conclusioni congiunte delle parti: come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto il ricorso proposto da , al fine di ottenere la Parte_1
pronuncia di separazione personale alle condizioni ivi indicate;
Vista la costituzione di e le relative conclusioni;
CP_1
Rilevato che nel corso del giudizio i coniugi hanno dato atto di aver raggiunto un accordo e hanno depositato, con note scritte ex art. 127 ter c.p.c., le condizioni di separazione fra loro concordate sottoscritte dagli stessi, rinunciando a comparire personalmente all'udienza e chiedendo l'omologa di tali condizioni di separazione;
Vista la documentazione prodotta in atti e rilevato in particolare che:
a) i coniugi hanno contratto matrimonio in IA il 11/12/2019 che è stato ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del comune competente, così come risulta dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio allegato;
b) dal matrimonio non sono nati figli;
c) i medesimi coniugi hanno rappresentato una situazione di ormai intervenuta intollerabilità della prosecuzione della convivenza matrimoniale che ha determinato una frattura affettiva non più ricomposta;
d) sussistono conseguentemente i presupposti di cui all'art. 151 c.c. per la pronuncia di separazione personale dei coniugi;
Ritenuto che, per quanto riguarda le condizioni concordate dai coniugi, che si riportano in dispositivo, esse possano venire integralmente recepite, non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico;
Viste le conclusioni del P.M del 21/06/2025
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 2 Pronuncia la separazione personale dei coniugi
, C.F. , nato a [...], il Parte_1 C.F._1
18/06/1954
E
C.F. nata a [...] CP_1 C.F._3
(REPUBBLICA CECA), il 07/07/1962
autorizzandoli a vivere separati portandosi reciproco rispetto
CP_2 le seguenti condizioni essenziali relative al mantenimento dei coniugi, prendendo atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti:
1. I coniugi vivranno separati, con l'obbligo del reciproco rispetto, liberi di fissare la loro residenza in luoghi diversi.
2. Le parti si danno reciprocamente atto di essere economicamente autosufficienti e pertanto rinunciano espressamente e vicendevolmente a qualsiasi forma di contributo al mantenimento. Ciascun coniuge provvederà autonomamente e con i propri mezzi al proprio sostentamento.
3. Il sig. rinuncia espressamente e senza riserve alla Parte_1
domanda di restituzione della somma di € 32.000,00, oltre interessi e rivalutazione, formulata al punto 3) delle conclusioni del ricorso introduttivo, dichiarando di nulla più avere a pretendere a tale titolo dalla sig.ra . CP_1
4. Le spese legali del presente procedimento si intendono integralmente compensate tra le parti.
Spese della presente procedura integralmente compensate tra le parti.
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 3 Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo (Comune di Pavia, Anno 2019, Numero 502, Parte II,
Serie C) ed alle ulteriori incombenze di cui al R.D. 09/07/1939, n. 1238;
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 21.11.2025
Il Presidente Il Giudice Est.
Dott.ssa Ada Lucca Dott.ssa Claudia Merlino
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 4