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Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. IX, sentenza 07/01/2026, n. 212 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 212 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 212/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 9, riunita in udienza il 07/10/2025 alle ore 11:45 in composizione monocratica:
D'ANTONIO ANTONIO, Giudice monocratico in data 07/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 11640/2025 depositato il 18/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - SC - Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250010579241000 BOLLO 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 16831/2025 depositato il
08/10/2025
Richieste delle parti: Ricorrente: insiste per le spese di lite.
Resistente/Appellato: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente Sig. Ricorrente_1, con ricorso ai sensi del D.Lgs. 546/92, notificato in data 20/05/2025 e depositato in data 18/06/2025, impugnava la cartella di pagamento n.07120250010579241000 notificata il
19/04/2025 relativa al mancato pagamento della tassa automobilistica dell'anno 2019 per un importo complessivo di euro 517,93 per l'autoveicolo targato Targa_1, relativa all'avviso di accertamento n.96415831338 asseritamente notificato in data 08/09/2022, ente impositore Regione Campania, avverso l'Agenzia delle Entrate SC e la Regione Campania, eccependo l'omessa notifica dell'avviso di accertamento prodromico, l'intervenuta prescrizione triennale. Concludeva con la richiesta di accoglimento del ricorso ed annullamento dell'atto impugnato con condanna alle spese di giudizio.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate SC di Napoli che controdeduceva l'inammissibilità dei vizi sugli atti prodromici non opposti nei termini, il difetto di legittimazione passiva, la competenza nel merito da parte dell'ente impositore legittimamente chiamato in giudizio. Concludeva con la richiesta di rigetto e di condanna alle spese di giudizio in favore del procuratore antistatario.
Non si costituiva la Regione Campania.
Venivano depositate in data 17/09/2025 memorie illustrative con le quali si eccepiva l'inammissibilità della costituzione dell'Ente Impositore per tardività.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
L'art.5, comma 51, del D.L. 30/12/1982 n.953 convertito con legge 28/02/1983 n. 53 espressamente prevede:
“L'azione della amministrazione finanziaria per il recupero delle tasse dovute dal 1° gennaio 1983 per effetto della iscrizione di veicoli o autoscafi nei pubblici registri e delle relative penalità si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento”. L'avviso di accertamento prodromico andava effettuato entro il corso del triennio successivo all'anno d'imposta e quindi entro il
31/12/2022. La Regione Campania non si è costituita in giudizio e non è stata così documentata la notifica dell'atto prodromico. Il credito, pertanto, si è prescritto.
Pertanto il Giudice monocratico, alla luce di tutto quanto motivato e tralasciando gli altri motivi di ricorso il cui esame appare superfluo, accoglie il ricorso e condanna la Regione Campania al pagamento delle spese di lite.
P.Q.M.
il Giudice monocratico accoglie il ricorso e condanna la Regione Campania alle spese di lite per €100,00, oltre oneri, accessori di legge e CUT, da liquidarsi al procuratore dichiaratosi antistatario.
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 9, riunita in udienza il 07/10/2025 alle ore 11:45 in composizione monocratica:
D'ANTONIO ANTONIO, Giudice monocratico in data 07/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 11640/2025 depositato il 18/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - SC - Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250010579241000 BOLLO 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 16831/2025 depositato il
08/10/2025
Richieste delle parti: Ricorrente: insiste per le spese di lite.
Resistente/Appellato: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente Sig. Ricorrente_1, con ricorso ai sensi del D.Lgs. 546/92, notificato in data 20/05/2025 e depositato in data 18/06/2025, impugnava la cartella di pagamento n.07120250010579241000 notificata il
19/04/2025 relativa al mancato pagamento della tassa automobilistica dell'anno 2019 per un importo complessivo di euro 517,93 per l'autoveicolo targato Targa_1, relativa all'avviso di accertamento n.96415831338 asseritamente notificato in data 08/09/2022, ente impositore Regione Campania, avverso l'Agenzia delle Entrate SC e la Regione Campania, eccependo l'omessa notifica dell'avviso di accertamento prodromico, l'intervenuta prescrizione triennale. Concludeva con la richiesta di accoglimento del ricorso ed annullamento dell'atto impugnato con condanna alle spese di giudizio.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate SC di Napoli che controdeduceva l'inammissibilità dei vizi sugli atti prodromici non opposti nei termini, il difetto di legittimazione passiva, la competenza nel merito da parte dell'ente impositore legittimamente chiamato in giudizio. Concludeva con la richiesta di rigetto e di condanna alle spese di giudizio in favore del procuratore antistatario.
Non si costituiva la Regione Campania.
Venivano depositate in data 17/09/2025 memorie illustrative con le quali si eccepiva l'inammissibilità della costituzione dell'Ente Impositore per tardività.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
L'art.5, comma 51, del D.L. 30/12/1982 n.953 convertito con legge 28/02/1983 n. 53 espressamente prevede:
“L'azione della amministrazione finanziaria per il recupero delle tasse dovute dal 1° gennaio 1983 per effetto della iscrizione di veicoli o autoscafi nei pubblici registri e delle relative penalità si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento”. L'avviso di accertamento prodromico andava effettuato entro il corso del triennio successivo all'anno d'imposta e quindi entro il
31/12/2022. La Regione Campania non si è costituita in giudizio e non è stata così documentata la notifica dell'atto prodromico. Il credito, pertanto, si è prescritto.
Pertanto il Giudice monocratico, alla luce di tutto quanto motivato e tralasciando gli altri motivi di ricorso il cui esame appare superfluo, accoglie il ricorso e condanna la Regione Campania al pagamento delle spese di lite.
P.Q.M.
il Giudice monocratico accoglie il ricorso e condanna la Regione Campania alle spese di lite per €100,00, oltre oneri, accessori di legge e CUT, da liquidarsi al procuratore dichiaratosi antistatario.