Versione
23 gennaio 2013
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30 luglio 2026
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Art. 4.
Modalita' di esecuzione della cooperazione giudiziaria
1. Il Ministro della giustizia da' corso alle richieste formulate dalla Corte penale internazionale, trasmettendole al procuratore generale presso la corte d'appello di Roma perche' vi dia esecuzione, ovvero perche', nei casi indicati dall'articolo 99, paragrafo 4, dello statuto, presti assistenza al Procuratore della Corte penale internazionale nello svolgimento dell'attivita' da eseguire nel territorio dello Stato.
2. Qualora la richiesta abbia per oggetto un'attivita' di indagine o di acquisizione di prove, il procuratore generale presso la corte d'appello di Roma chiede alla medesima corte d'appello di dare esecuzione alla richiesta.
3. La corte d'appello di Roma, ove ne ricorrano le condizioni, da' esecuzione alla richiesta con decreto con il quale delega un proprio componente ovvero il giudice per le indagini preliminari del luogo in cui gli atti devono essere compiuti.
4. Se la Corte penale internazionale ne ha fatto domanda, l'autorita' giudiziaria comunica la data e il luogo di esecuzione degli atti richiesti. I giudici e il Procuratore della Corte penale internazionale sono ammessi ad assistere all'esecuzione degli atti e possono proporre domande e suggerire modalita' esecutive.
5. Le citazioni e le altre notificazioni richieste dalla Corte penale internazionale sono direttamente eseguite dal procuratore generale presso la corte d'appello di Roma ovvero, quando sussistano motivate ragioni, sono trasmesse al procuratore della Repubblica presso il tribunale del luogo in cui devono essere eseguite, il quale provvede senza ritardo.
6. Se la Corte penale internazionale ne fa richiesta, e' disposto l'accompagnamento coattivo davanti ad essa delle persone indicate nell' articolo 133 del codice di procedura penale , le quali, sebbene citate, non siano comparse.
((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1)
La Corte costituzionale con sentenza 19 maggio - 23 luglio 2026, n. 143 (in G.U. 1ª s.s. 29/7/2026, n. 30) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale degli artt. 2 e 4 della legge 20 dicembre 2012, n. 237 (Norme per l'adeguamento alle disposizioni dello statuto istitutivo della Corte penale internazionale), nella parte in cui non prevedono che il Ministro della giustizia debba immediatamente trasmettere al Procuratore generale presso la Corte d'appello di Roma le richieste di cooperazione della Corte penale internazionale, salvo che comunichi alla stessa Corte d'appello la dichiarazione motivata di non dare corso a tali richieste per l'esigenza di tutela di principi costituzionali preminenti".
Modalita' di esecuzione della cooperazione giudiziaria
1. Il Ministro della giustizia da' corso alle richieste formulate dalla Corte penale internazionale, trasmettendole al procuratore generale presso la corte d'appello di Roma perche' vi dia esecuzione, ovvero perche', nei casi indicati dall'articolo 99, paragrafo 4, dello statuto, presti assistenza al Procuratore della Corte penale internazionale nello svolgimento dell'attivita' da eseguire nel territorio dello Stato.
2. Qualora la richiesta abbia per oggetto un'attivita' di indagine o di acquisizione di prove, il procuratore generale presso la corte d'appello di Roma chiede alla medesima corte d'appello di dare esecuzione alla richiesta.
3. La corte d'appello di Roma, ove ne ricorrano le condizioni, da' esecuzione alla richiesta con decreto con il quale delega un proprio componente ovvero il giudice per le indagini preliminari del luogo in cui gli atti devono essere compiuti.
4. Se la Corte penale internazionale ne ha fatto domanda, l'autorita' giudiziaria comunica la data e il luogo di esecuzione degli atti richiesti. I giudici e il Procuratore della Corte penale internazionale sono ammessi ad assistere all'esecuzione degli atti e possono proporre domande e suggerire modalita' esecutive.
5. Le citazioni e le altre notificazioni richieste dalla Corte penale internazionale sono direttamente eseguite dal procuratore generale presso la corte d'appello di Roma ovvero, quando sussistano motivate ragioni, sono trasmesse al procuratore della Repubblica presso il tribunale del luogo in cui devono essere eseguite, il quale provvede senza ritardo.
6. Se la Corte penale internazionale ne fa richiesta, e' disposto l'accompagnamento coattivo davanti ad essa delle persone indicate nell' articolo 133 del codice di procedura penale , le quali, sebbene citate, non siano comparse.
((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1)
La Corte costituzionale con sentenza 19 maggio - 23 luglio 2026, n. 143 (in G.U. 1ª s.s. 29/7/2026, n. 30) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale degli artt. 2 e 4 della legge 20 dicembre 2012, n. 237 (Norme per l'adeguamento alle disposizioni dello statuto istitutivo della Corte penale internazionale), nella parte in cui non prevedono che il Ministro della giustizia debba immediatamente trasmettere al Procuratore generale presso la Corte d'appello di Roma le richieste di cooperazione della Corte penale internazionale, salvo che comunichi alla stessa Corte d'appello la dichiarazione motivata di non dare corso a tali richieste per l'esigenza di tutela di principi costituzionali preminenti".
Commentari • 21
- 1. il Governo in Parlamento | Sistema Penale | SPhttps://www.sistemapenale.it/it/osservatorio-legislazione · 8.858072
[…] In questo caso, secondo quanto prevede l'art. 2 legge n. 237/2012, la richiesta va inoltrata al Ministro della giustizia, che, secondo quanto prevede l'art. 4 legge n. 237/2012, vi dà corso, trasmettendola al Procuratore generale presso la Corte d'appello di Roma, che, ricevuti gli atti, chiede alla medesima corte d'appello l'applicazione della misura della custodia cautelare nei confronti della persona della quale è richiesta la consegna (art. 11 legge n. 237/2012). […]
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